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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1182/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1182/2024 R.G. promossa da
- (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Claudio Martino;
elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale Email_1
APPELLANTE contro
- (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Yuri Picciotti e dall'Avv. Matteo Stramaccioni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Yuri Picciotti, sito in ROMA, via Antonio Pollaiolo n.5;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 633/2024 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 25.06.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza:
- sospendere - eventualmente anche soltanto parzialmente e inaudita altera parte - l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata;
- in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n.633/2024 pubblicata 25 giugno 2024, resa dal Tribunale Ordinario di Macerata - Sezione
Prima Civile nel giudizio inter partes iscritto al n.3035/2020 RG., non notificata:
- respingere la domanda della signora di corresponsione di Controparte_1 assegno divorzile a carico del sig. e, per l'effetto, revocare Parte_1
- con effetto dalla data della domanda - l'attribuzione del detto assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1
- in subordine, disporre la riduzione dell'assegno divorzile anzi-detto ad un importo inferiore a quello già attribuito e nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, sempre con la medesima decorrenza;
- condannare la signora a restituire al signor Controparte_1 Parte_1
tutto quanto percepito a titolo di assegno divorzile ovvero la differenza
[...] tra quanto percepito e quanto dovesse essere stabilito come dovuto all'esito del presente giudizio d'appello;
- rideterminare, tenendo conto delle effettive capacità economico-reddituali del sig. , il contributo al mantenimento del figlio in Parte_1 Per_1 euro 800,00 mensili, a decorrere dalla data della pronuncia di appello. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare:
(i) in via principale, previa revoca del decreto di fissazione dell'udienza datato
24.12.2024, disporre il differimento dell'udienza del 03.02.2025 e, dunque, fissare, per tutti i motivi spiegati in narrativa, una nuova udienza per la discussione della causa e dell'istanza inibitoria nel rispetto dei termini: a) di cui
pagina 2 di 15 al disposto degli artt. 342 e 163 bis c.p.c. nonché di cui al combinato disposto di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. ove si ritenesse di applicare il rito previgente alla
“Riforma Carabia”; b) oppure, in via subordinata, di cui agli artt. 473 bis 31 e
473 bis 32 c.p.c., ove si ritenesse di applicare il rito previsto dalla Riforma
Cartabia;
Nel merito:
(ii) per l'ipotesi in cui il Tribunale intenda trattare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, rigettare detta istanza vista
l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
(iii) ove ancora il Tribunale ritenesse di confermare il decreto di fissazione dell'udienza del 24.12.2024, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa.
In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle spese, Parte_1 delle competenze e degli onorari, anche della fase cautelare, ove trattata all'udienza del 03.02.2025, da corrispondere in favore della Sig.ra
[...]
P_
Con espressa riserva di dedurre, produrre, eccepire e articolare nel rispetto dei termini concessi dal Collegio in accoglimento della domanda sub (i) per quanto riguarda il merito della vicenda.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 25.6.2024, il Tribunale di Macerata - dato atto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa nel corso del procedimento promosso da nei confronti di Parte_1
- poneva a carico del l'obbligo di versare in favore Controparte_1 Pt_1 della a titolo di assegno di mantenimento del figlio minorenne P_
, l'importo di €.1.800,00 oltre il 70% delle spese straordinarie, nonché Per_1
l'obbligo di somministrare in favore della ex coniuge un assegno divorzile, determinato in €.800,00.
pagina 3 di 15 In ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita del figlio minore, il primo Giudice confermava le condizioni già stabilite nell'ordinanza presidenziale, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 il ha proposto appello avverso Pt_1 la richiamata sentenza, chiedendo - previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa - di respingere la domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile, con restituzione delle somme versate o, in subordine, di ridurne l'importo nella minor somma ritenuta congrua - comunque inferiore a quella stabilita dal Tribunale - contestando la valutazione degli atti di causa,
l'erroneità della valutazione comparativa delle rispettive disponibilità reddituali,
l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge (art. 5, comma 6, L. 898/70) per la somministrazione dell'assegno divorzile.
L'appellante ha poi chiesto di ridurre anche il contributo al mantenimento del figlio alla somma di euro 800,00 mensili, evidenziando l'eccessività della somma determinata dal primo Giudice rispetto alle effettive esigenze del ragazzo
(dell'età di 14 anni) e alla capacità patrimoniale della ex coniuge.
La costituitasi in giudizio, ha invocato - in via preliminare - P_
l'applicazione del c.d. rito Cartabia e/o del rito ordinario proprio del grado di appello, lamentando la mancata concessione di adeguati termini a difesa, con conseguente necessità di rinviare l'udienza di trattazione - sia dell'istanza inibitoria che del merito - per il corretto esercizio del diritto di difesa e rispetto del contraddittorio.
In via subordinata, la difesa ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dall'appellante per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 6.2.2025 l'intestato Collegio - rilevato che, alla luce della disciplina transitoria ex art. 35 D. Lvo n. 142/2022 - la normativa invocata dall'appellata non fosse applicabile al presente procedimento, regolato dal rito camerale previgente, ha rigettato la richiesta di differimento, nonché l'istanza di pagina 4 di 15 sospensione della sentenza ed ha rinviato alla data del 10.3.2025 per la trattazione del merito, assegnando brevi termini per il deposito di note.
Quindi, preso atto delle note depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione in data 12.3.2025, nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di appello, il censura il capo della Pt_1 sentenza che ha attribuito alla l'assegno di divorzio determinandone P_
l'ammontare in €.800,00 mensili, nonostante difettassero i presupposti di legge per la sua attribuzione in funzione compensativa perequativa e/o assistenziale.
In particolare, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la sig.ra fosse oggettivamente impossibilitata a P_ procurarsi mezzi adeguati per un'esistenza autonoma e dignitosa;
che la stessa avrebbe rinunciato a occasioni lavorative per assicurare il suo ruolo endo- familiare, sacrificando la propria carriera;
che avrebbe contribuito alle esigenze familiari, alla formazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge;
che, in definitiva, sia ravvisabile una rilevante disparità economico- patrimoniale tra le parti, tenuto conto degli elementi positivi (patrimoniali e di reddito) e negativi (esposizioni debitorie).
Secondo la tesi, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato - da una parte - la capacità lavorativa oggettiva della la sua attuale capacità P_ di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento tenuto conto della sua età, dei suoi titoli di studio (Laurea in scienze politiche, master in marketing internazionale, conoscenza di 5 lingue), delle precedenti esperienze lavorative/imprenditoriali, dei suoi cespiti patrimoniali e risparmi e - dall'altra - che la stessa, sin dal 2014, avrebbe scelto liberamente ed autonomamente di non continuare l'attività lavorativa alle dipendenze di terzi e, in seguito, non si sarebbe attivata adeguatamente per rendersi economicamente indipendente, tanto alla data dell'accordo di separazione - omologato con decreto del 7/1/2016
(allorché aveva appena 43 anni), quanto alla data della presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 26/11/2020 (in cui ella aveva 47 anni), ponendo in essere un atteggiamento attendista ed pagina 5 di 15 irresponsabile - in violazione del principio di autoresponsabilità - beneficiando, in virtù dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale, della somma complessiva di €.4.000,00 mensili per il mantenimento suo e del figlio.
In siffatta prospettiva, l'appellante sottolinea che la ha sempre P_ lavorato - sia prima che in costanza del matrimonio - arrivando a percepire redditi fino a circa euro 5.000,00 mensili (eccezion fatta per il periodo aprile
2007-agosto2010) ed ha continuato ad essere occupata anche a seguito della nascita del figlio , nato il [...]. Per_1
L'appellante evidenzia, inoltre, che l'interruzione del rapporto di lavoro nel 2014 con la Compagnia aerea Vista Jet sarebbe avvenuta per inadempimento della società (e non, invece, per una scelta condivisa dei coniugi) e, pertanto, non sarebbe ravvisabile alcun sacrificio o rinuncia professionale della per P_ esigenze familiari, giacché la scelta di non cercare altro impegno lavorativo è stata liberamente adottata dalla sola P_
Il primo Giudice, poi, avrebbe riconosciuto e stabilito l'ammontare dell'assegno divorzile in maniera contraddittoria - sia nella fase presidenziale, sia nella fase di merito - rilevando che la era idonea al reperimento di un'attività P_ lavorativa e che, durante i primi anni di matrimonio, non aveva rinunciato alla propria carriera.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti - e, in particolare, del - dal momento che gli atti dell'istruttoria evidenziavano Pt_1 una serie di esposizioni debitorie gravanti sull'attuale appellante;
una consistente diminuzione del reddito a sua disposizione rispetto a quello percepito al momento della separazione (pari ad euro 185.000,00 annui ed euro
15.500,00 mensili, quando lavorava in qualità di Comandante, istruttore/esaminatore di aeromobili presso Etihad Airways P.J.S.C. con sede nell'Emirato di Abu Dhabi, E.A.U) per il passaggio lavorativo ad altre Compagnie
Aree, con relativa contrazione delle entrate e delle possibilità economiche.
La difesa evidenzia che il sig. ha interrotto nel mese di dicembre 2019 il Pt_1 rapporto con la Compagnia Etihad Airways P.J.S.C. per decisione unilaterale pagina 6 di 15 della stessa nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
che, in data
1.3.2020, il medesimo è stato assunto alle dipendenza della Compagnia aerea
Air Arabia P.J.S.C. (Compagnia low cost, avente anch'essa sede negli Emirati
Arabi Uniti), con qualifica di Comandante e con una retribuzione mensile composta da una retribuzione di base di €.8.700,00 e una quota variabile ottenuta computando eventuali ed effettive ore di volo che ha determinato in media un incremento su base mensile di €.800,00 (per una retribuzione media mensile di €.9.500,00 complessivi); che, terminato anche tale rapporto in data
1.11.2023, il è stato assunto alle dipendenze della Compagnia Air Pt_1
Serbia, con un primo contratto di lavoro a tempo determinato (scaduto il
20.4.2024) e, successivamente, con nuovo contratto a termine (in scadenza al
20.4.2025), con ulteriore riduzione del suo stipendio in considerazione del fatto che la componente di base fissa sarebbe pari a €.5.445,00 e la quota variabile - dipendente dalle ore di volo effettuate - sarebbe stata nel mese di ottobre 2024
€.606,00 e con una media di circa €.1.000,00 mensili per il periodo ottobre
2023-novembre 2024 con un reddito complessivo di circa euro 6.500,00 mensili.
L'appellante, inoltre, rappresenta che nel 2024 è dovuto ricorrere a prestiti - dal fratello - per euro 52.000,00 e - dall'amico - per Persona_2 Persona_3 euro 7.000,00; che egli sostiene altresì a) i costi di un finanziamento da parte dell'Unicredit - acceso nel 2018 - che comporta un esborso mensile di rientro di circa euro 630,18 mensili ,a suo dire assunto per mantenere la ex moglie, b)
l'onere assicurativo contro il rischio della perdita di idoneità piloti pari ad euro
421,00; c) gli oneri di un finanziamento di circa Euro 60.000,00 dovuti alla
Banca Emirates Islamic Bank, a suo dire assunto per mantenere la sig.ra con una rata pari a euro 2.900,49. P_
Il , inoltre, afferma di essere onerato dell'intero mutuo gravante sulla Pt_1 casa familiare assegnata alla nonché del mantenimento del suo P_ nuovo nucleo familiare, costituito dal figlio , di appena due anni e dalla Per_4 compagna - inoccupata - e della spesa per la locazione dell'abitazione familiare in Italia pari ad euro 1.500,00, senza considerare la tassazione sui propri redditi pagina 7 di 15 percepiti in Serbia, oltre i costi di conversione valuta e trasferimento del denaro all'estero.
Afferma, inoltre, che l'unica proprietà immobiliare residua sarebbe rappresentata dalla casa familiare in Recanati - in comproprietà con la - gravata da P_ mutuo, aggiungendo che la casa di negli EAU è stata venduta e che il Per_5 prezzo di vendita da lui incassato - pari ad euro 125.000,00 - è stato interamente utilizzato per pagare i suoi debiti a banche, parenti e amici (pur senza riuscirvi).
La difesa evidenzia, poi, come la - oltre a non versare somme per la P_ locazione dell'abitazione, vivendo nell'ex casa familiare, a lei assegnata - ha ricevuto dal 7.1.2016 l'assegno di mantenimento per sé (euro 2.000,00) e per il figlio (euro 2.000,00) oltre al 100% delle spese straordinarie;
è Per_1 titolare della nuda proprietà della metà dei beni immobili in Montecassiano (MC);
è contitolare per la metà - insieme al - della casa familiare ed ha Pt_1 ricevuto la somma di euro 125,000,00 per la vendita della casa ad;
Per_5 conduce un tenore di vita elevato (come si desume dai post su Facebook), è titolare di automobili di lusso, tra cui una Porche pignorata al sig. e dalla Pt_1 stessa mantenuta, nonostante i costi elevati.
L'appellante, infine, evidenzia che la non avrebbe alcun diritto P_ all'assegno di divorzio - neppure nella sua funzione assistenziale - poiché avrebbe da tempo (2016) istaurato una relazione sentimentale con il tale
[...]
Per_6
Dal suo canto, l'appellata, riportandosi alle argomentazioni svolte nei propri scritti difensivi e recepite dal Tribunale nella sentenza gravata, propugna la correttezza della pronuncia di primo grado, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti per l'assegnazione - in proprio favore - dell'assegno divorzile in funzione perequativa, compensativa ed assistenziale, nonché il notevole divario reddituale e patrimoniale delle parti al momento del divorzio, conseguente al contributo economico e al sacrificio professionale della per le esigenze P_ familiari, frutto di una scelta condivisa da entrambi i coniugi, ribadendo, altresì,
pagina 8 di 15 di essersi comunque attivata - dopo la fine del matrimonio - per inserirsi nel mondo del lavoro, senza tuttavia riuscirvi.
In particolare, rispetto alla disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, la sottolinea che: P_
a) il ha sicuramente fonti di reddito non dichiarate;
Pt_1
b) i debiti da finanziamento contratti dal con le Banche italiane e degli Pt_1
Emirati Arabi - nonché con amici e parenti - sarebbero stati accesi per i propri personali interessi, non certo per esigenze della ex moglie e del figlio;
Per_1
c) il , a decorrere dalla fase presidenziale, adempie al pagamento delle Pt_1 rate del mutuo, versando la propria quota di euro 800,00 e utilizzando la somma dovuta per il mantenimento della sig.ra di euro 800,00 per il P_ pagamento dell'altra quota del mutuo - gravante, secondo la tesi del , Pt_1 anche sulla - proprio a decorrere dall'ordinanza Presidenziale, che P_ avrebbe modificato gli accordi di separazione;
d) l'appellata vanterebbe - ancora - un credito di circa euro 100.000,00 a titolo di mantenimento, non corrisposto prima dell'introduzione del giudizio di divorzio: dopo la sentenza di divorzio del primo grado il avrebbe per lungo tempo Pt_1 omesso di pagare l'assegno di mantenimento anche per il figlio, tanto da costringere la moglie a presentare diverse denunce-querele;
e) le spese necessarie per il nuovo nucleo familiare del non comportano Pt_1
- di per sé - la riduzione dell'assegno di mantenimento per il primo figlio e per la ex moglie.
Il motivo di appello - nella sua articolazione - è infondato.
Ed invero, dall'esame della documentazione in atti emerge in modo chiaro la marcata disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi.
Infatti, il risulta intestatario esclusivo dell'immobile sito in ABU DHABI, Pt_1
LA IY , P.O. OX , da cui ricava un reddito da locazione, non C.F._3 avendo allegato alcun documento di vendita del suddetto bene immobile;
l'immobile sito in Al Myan - in comproprietà con la - invece, è stato P_ venduto in data 10.12.2024 e il prezzo della compravendita è stato ripartito tra gli ex coniugi in base alle rispettive quote di proprietà (€.125.000,00 ciascuno);
pagina 9 di 15 il è altresì contitolare - insieme alla sig.ra - della villetta sita Pt_1 P_ in Porto Recanati, via dei Tigli n. 22, ex casa familiare ove risiede la ex moglie insieme al figlio , immobile gravato da mutuo. Per_1
Il risulta titolare di cinque conti correnti - in Italia e all'estero - con un Pt_1 saldo finale, al 31.12.2024, di euro 1.717,96.
Dall'esame degli atti si evince che le entrate alimentate da rimesse del - Pt_1
e, nel 2024, da bonifici del fratello - sono pressoché azzerate dai Persona_2 continui prelievi non solo per il pagamento di rate del mutuo, altre indennità indicate, ma anche per spese totalmente voluttuarie.
Tutti questi conti correnti - e le modalità di rimesse e contestuali uscite, anche per spese totalmente voluttuarie - dimostrano l'ampia capacità di spesa del e, quindi, la disponibilità di fonti di reddito ben superiori a quelle Pt_1 dichiarate, dimostrando che i finanziamenti ottenuti non hanno indebolito la capacità di spesa del e, conseguentemente, la sua possibilità di Pt_1 adempiere gli obblighi nei confronti della ex moglie e del figlio . Per_1
Per quanto riguarda i redditi, il presta la sua attività lavorativa presso la Pt_1
Compagnia Aerea Air Serbia Beograd - con le mansioni di Comandante di flotta, esaminatore e istruttore di aeromobili - in forza di un contratto, che scadrà nell'aprile del 2025 e che, con certezza, verrà rinnovato data la sua esperienza di pilota da più di venticinque anni.
Per comprendere l'ammontare del reddito mensile del - che consegue Pt_1 alla sua attività professionale - occorre considerare unitariamente le buste paga del mese di settembre 2024, ottobre 2024, sino al mese di febbraio 2025; da tali dati si può desumere che la retribuzione mensile del sia - in media - pari Pt_1 ad almeno €.8.000,00.
Per quanto riguarda l'abitazione, egli gode del benefit alloggio fornito dalla compagnia Aerea Air Serbia;
inoltre, l'appellante mantiene la residenza negli
E.A.U. ove ha un'abitazione in titolarità esclusiva;
per sua stessa ammissione, infine, sostiene il peso economico della locazione di una abitazione in Italia, ove vive la sua nuova famiglia (compagna e il nuovo nato), dimostrando ancora una volta le sue ampie disponibilità economiche.
pagina 10 di 15 Passando, ora, alla situazione della si rileva che la stessa non fruisce P_ di alcun reddito da lavoro subordinato o autonomo;
non sostiene spese per l'abitazione, vivendo nella ex casa familiare in Porto Recanati, insieme al figlio
. Per_1
Dal punto di vista patrimoniale, risulta comproprietaria - insieme al - Pt_1 della menzionata casa coniugale, gravata da mutuo in scadenza al 31.12.2036; ha ricevuto euro 125.000,00 per la vendita dell'immobile di Al Myan negli E.A.U.;
è contitolare - insieme alla sorella - dei beni immobili siti a Montecassiano, ove vivono i genitori, usufruttuari.
L'appellata, infine, è proprietaria di una Porche Carrera, assegnatale a seguito di esecuzione forzata, dato l'inadempimento del ai suoi obblighi di Pt_1 pagamento dell'assegno di mantenimento.
Venendo, ora, al contributo dato dalla alle esigenze familiari durante il P_ matrimonio, osserva il Collegio che le parti si sono unite in matrimonio nel 2004
- in regime di separazione di beni - e che, all'epoca, entrambi coniugi svolgevano la loro attività lavorativa: il come pilota e la come Pt_1 P_ assistente di volo;
risulta, poi, chela coppia, per agevolare l'attività del , Pt_1 si era trasferita nel E.A.U.
Durante il matrimonio, grazie al contributo di entrambi, gli ex coniugi hanno acquistato la casa coniugale di Porto Recanati nel 2004 (gravata da mutuo oggi pari ad euro 800,00 mensili); un immobile in ABU DHABI, LA IY, P.O.
OX 35566 nel 2014 e l'immobile di Al Myan nel 24.11.2015 (gravato da mutuo) sempre negli E.A.U.
Risulta, quindi, confermato il tangibile sostegno della al ménage P_ familiare - almeno sino alla concorrenza di euro 130.000,00 - come emerge dagli accordi di separazione omologati.
La scelta di avere un figlio dopo sette anni di matrimonio è stata certamente condivisa dai coniugi ed ha portato un maggior sacrificio - in termini di carriera - per la sig.ra (che, all'epoca, aveva 38 anni) proprio nel momento in P_ cui percepiva un'elevata retribuzione mensile, pari a circa euro 5.000,00: la sig.ra è tornata a Porto Recanati per portare a termine la gravidanza P_
pagina 11 di 15 e accudire il figlio, prendendo due anni di aspettativa per maternità e, poi, scegliendo di ridurre il proprio lavoro a pochi voli all'anno, fino alla cessazione dell'attività - nel 2014 - per licenziamento da parte della Compagnia Aerea.
La scelta della madre di rimanere accanto al figlio è stata verisimilmente condivisa dal padre che ha potuto, così, dedicarsi proficuamente alla sua attività di pilota, sapendo che la moglie si occupava della casa e, soprattutto, del figlio in tenera età e bisognoso di essere seguito, poi, proprio nel momento della separazione, avvenuta nel 2015 e suggellata nel gennaio del 2016.
Del resto, il non ha dimostrato la sua contrarietà alla scelta della Pt_1 di sacrificare la sua carriera nel momento di massima ascesa, nel P_
2010 e nel 2014, quando la è stata licenziata;
egli non ha allegato P_ neppure di aver sollecitato la a dedicarsi ad una nuova attività, P_ potendo egli conoscere le esigenze di assunzione - per diversi profili anche amministrativi - nelle Compagnia aerea presso cui prestava servizio e proporle di candidarsi per un nuovo posto di lavoro.
Deve, d'altro canto, rilevarsi che la - nel periodo della separazione e, P_ poi, del divorzio - nonostante le proprie competenze culturali, professionali e linguistiche, non si è attivata in maniera diligente per trovare una nuova occupazione, anche quando il figlio aveva raggiunto l'età scolare: dopo l'episodio
(fallimentare) dell'apertura della società Body Program insieme alla sorella, la ha allegato di aver presentato le sue candidature presso diversi uffici P_
e società private nel 2025 e nei due anni precedenti, senza esito.
Il Collegio ritiene, quindi, sussistente il diritto della all'assegno di P_ divorzio nella sua dimensione perequativa-compensativa che assorbe quella assistenziale, poiché lo squilibrio economico-patrimoniale esistente al momento del divorzio trova la sua fonte, prima, nel contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare e, poi, nella rinuncia della alle P_ occasioni professionali, per dedicarsi alle cure del figlio e delle esigenze familiari, scelta da ritenersi condivisa dagli ex coniugi.
Tuttavia, nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, va ribadita la quantificazione stabilita dal Giudice di prime cure in euro 800,00 (in luogo di pagina 12 di 15 euro 2.000,00, richiesti dalla in primo grado), determinata tenuto P_ conto - da un lato - della durata del matrimonio (11 anni) e dell'età del coniuge debole e - dall'altro - del fatto che la non si è diligentemente attivata P_ nel procurarsi una nuova attività lavorativa né dopo la separazione (2016), né dopo l'introduzione del giudizio di divorzio (2020).
Nessuna rilevanza, poi, va riconosciuta all'asserita relazione stabile e duratura della con tale sig. poiché tale fatto è rimasto sfornito di P_ Per_6 prova già nel primo grado.
Parimenti, nessuna rilevanza possono assumere - ai fini dell'auspicata riduzione dell'assegno divorzile - gli oneri relativi ai finanziamenti indicati dal : in Pt_1 primo luogo, non è credibile che il finanziamento con Unicredit del 2018 sia stato assunto dall'appellante proprio per sopperire alle esigenze familiari, dal momento che lo stesso è stato contratto quando - per sua stessa ammissione - la retribuzione del raggiungeva i 15.000,00 mensili;
neppure gli ulteriori Pt_1 oneri indicati - alla luce della complessiva condizione reddituale e patrimoniale, sopra indicata - inducono a ritenere provata l'impossibilità per il a far Pt_1 fronte ai propri impegni nei confronti della ex moglie e del figlio;
Per_1 risulta, invece, molto probabile che siano stati contratti per sopperire ad esigenze personali (finanziamento di circa Euro 60.000,00 dovuti alla Banca
Emirates Islamic Bank) o che non siano reali (v. prestiti asseritamente ottenuti dal fratello e dall'amico).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza che ha posto (esclusivamente) a carico del sig. il contributo al Pt_1 mantenimento del figlio , malgrado i documentati cambiamenti in peius Per_1 delle sue condizioni economiche e reddituali, omettendo un bilanciamento tra le effettive esigenze del minore, di soli 13 anni (ora quasi 14) e il contesto sociale e patrimoniale di entrambi i genitori, come già indicato, in violazione del principio desumibile dall'art. 148 c.c., del principio di proporzionalità di cui art. 337 ter c.c.
Al riguardo, va preliminarmente rammentato che l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori - o maggiorenni non economicamente indipendenti - è
pagina 13 di 15 volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v., tra le altre,
Cass. n. 21273/2013; Cass. n. 16739/2020).
Secondo i principi dettati dalla S.C. in subiecta materia, ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire a tale mantenimento in misura rapportata al proprio reddito, dovendosi prevedere la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno, in osservanza del disposto dell'articolo 337 ter c.c. (così, Cass. civ. n. 4811/2018).
Nella fattispecie in esame, quanto già esposto in merito al rilevante divario reddituale e patrimoniale tra le parti impone la conferma dell'entità dell'assegno e delle spese straordinarie per il figlio stabilito dal primo Giudice a Per_1 carico del sig. , anche in considerazione delle maggiori necessità del figlio Pt_1 legate all'età adolescenziale, riconducibili non solo ai bisogni alimentari, ma anche allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, quali, ad esempio, quello della formazione culturale, professionale e della vita sociale e al maggior tempo di permanenza dei figlio presso la madre.
A parere del Collegio, neppure la nascita del nuovo figlio rappresenta - nel caso concreto - una causa idonea a giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento e della quota delle spese straordinarie per il figlio primogenito
, sulla base della mera affermazione dell'impossidenza e/o dello stato di Per_1 disoccupazione della madre del nuovo nato e del fatto che il mantenimento della nuova famiglia gravi esclusivamente sull'appellante (per l'affermazione del principio si veda Cass. n. 21818/2021).
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
pagina 14 di 15 Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata N. 633/2024,
[...] pubblicata in data 25.06.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore dell'appellata - delle spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.473,00, oltre rimborso forfettario al 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 9.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1182/2024 R.G. promossa da
- (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Claudio Martino;
elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale Email_1
APPELLANTE contro
- (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Yuri Picciotti e dall'Avv. Matteo Stramaccioni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Yuri Picciotti, sito in ROMA, via Antonio Pollaiolo n.5;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 633/2024 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 25.06.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza:
- sospendere - eventualmente anche soltanto parzialmente e inaudita altera parte - l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata;
- in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n.633/2024 pubblicata 25 giugno 2024, resa dal Tribunale Ordinario di Macerata - Sezione
Prima Civile nel giudizio inter partes iscritto al n.3035/2020 RG., non notificata:
- respingere la domanda della signora di corresponsione di Controparte_1 assegno divorzile a carico del sig. e, per l'effetto, revocare Parte_1
- con effetto dalla data della domanda - l'attribuzione del detto assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1
- in subordine, disporre la riduzione dell'assegno divorzile anzi-detto ad un importo inferiore a quello già attribuito e nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, sempre con la medesima decorrenza;
- condannare la signora a restituire al signor Controparte_1 Parte_1
tutto quanto percepito a titolo di assegno divorzile ovvero la differenza
[...] tra quanto percepito e quanto dovesse essere stabilito come dovuto all'esito del presente giudizio d'appello;
- rideterminare, tenendo conto delle effettive capacità economico-reddituali del sig. , il contributo al mantenimento del figlio in Parte_1 Per_1 euro 800,00 mensili, a decorrere dalla data della pronuncia di appello. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare:
(i) in via principale, previa revoca del decreto di fissazione dell'udienza datato
24.12.2024, disporre il differimento dell'udienza del 03.02.2025 e, dunque, fissare, per tutti i motivi spiegati in narrativa, una nuova udienza per la discussione della causa e dell'istanza inibitoria nel rispetto dei termini: a) di cui
pagina 2 di 15 al disposto degli artt. 342 e 163 bis c.p.c. nonché di cui al combinato disposto di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. ove si ritenesse di applicare il rito previgente alla
“Riforma Carabia”; b) oppure, in via subordinata, di cui agli artt. 473 bis 31 e
473 bis 32 c.p.c., ove si ritenesse di applicare il rito previsto dalla Riforma
Cartabia;
Nel merito:
(ii) per l'ipotesi in cui il Tribunale intenda trattare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, rigettare detta istanza vista
l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
(iii) ove ancora il Tribunale ritenesse di confermare il decreto di fissazione dell'udienza del 24.12.2024, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa.
In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle spese, Parte_1 delle competenze e degli onorari, anche della fase cautelare, ove trattata all'udienza del 03.02.2025, da corrispondere in favore della Sig.ra
[...]
P_
Con espressa riserva di dedurre, produrre, eccepire e articolare nel rispetto dei termini concessi dal Collegio in accoglimento della domanda sub (i) per quanto riguarda il merito della vicenda.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 25.6.2024, il Tribunale di Macerata - dato atto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa nel corso del procedimento promosso da nei confronti di Parte_1
- poneva a carico del l'obbligo di versare in favore Controparte_1 Pt_1 della a titolo di assegno di mantenimento del figlio minorenne P_
, l'importo di €.1.800,00 oltre il 70% delle spese straordinarie, nonché Per_1
l'obbligo di somministrare in favore della ex coniuge un assegno divorzile, determinato in €.800,00.
pagina 3 di 15 In ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita del figlio minore, il primo Giudice confermava le condizioni già stabilite nell'ordinanza presidenziale, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 il ha proposto appello avverso Pt_1 la richiamata sentenza, chiedendo - previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa - di respingere la domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile, con restituzione delle somme versate o, in subordine, di ridurne l'importo nella minor somma ritenuta congrua - comunque inferiore a quella stabilita dal Tribunale - contestando la valutazione degli atti di causa,
l'erroneità della valutazione comparativa delle rispettive disponibilità reddituali,
l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge (art. 5, comma 6, L. 898/70) per la somministrazione dell'assegno divorzile.
L'appellante ha poi chiesto di ridurre anche il contributo al mantenimento del figlio alla somma di euro 800,00 mensili, evidenziando l'eccessività della somma determinata dal primo Giudice rispetto alle effettive esigenze del ragazzo
(dell'età di 14 anni) e alla capacità patrimoniale della ex coniuge.
La costituitasi in giudizio, ha invocato - in via preliminare - P_
l'applicazione del c.d. rito Cartabia e/o del rito ordinario proprio del grado di appello, lamentando la mancata concessione di adeguati termini a difesa, con conseguente necessità di rinviare l'udienza di trattazione - sia dell'istanza inibitoria che del merito - per il corretto esercizio del diritto di difesa e rispetto del contraddittorio.
In via subordinata, la difesa ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dall'appellante per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 6.2.2025 l'intestato Collegio - rilevato che, alla luce della disciplina transitoria ex art. 35 D. Lvo n. 142/2022 - la normativa invocata dall'appellata non fosse applicabile al presente procedimento, regolato dal rito camerale previgente, ha rigettato la richiesta di differimento, nonché l'istanza di pagina 4 di 15 sospensione della sentenza ed ha rinviato alla data del 10.3.2025 per la trattazione del merito, assegnando brevi termini per il deposito di note.
Quindi, preso atto delle note depositate nei termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione in data 12.3.2025, nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di appello, il censura il capo della Pt_1 sentenza che ha attribuito alla l'assegno di divorzio determinandone P_
l'ammontare in €.800,00 mensili, nonostante difettassero i presupposti di legge per la sua attribuzione in funzione compensativa perequativa e/o assistenziale.
In particolare, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la sig.ra fosse oggettivamente impossibilitata a P_ procurarsi mezzi adeguati per un'esistenza autonoma e dignitosa;
che la stessa avrebbe rinunciato a occasioni lavorative per assicurare il suo ruolo endo- familiare, sacrificando la propria carriera;
che avrebbe contribuito alle esigenze familiari, alla formazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge;
che, in definitiva, sia ravvisabile una rilevante disparità economico- patrimoniale tra le parti, tenuto conto degli elementi positivi (patrimoniali e di reddito) e negativi (esposizioni debitorie).
Secondo la tesi, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato - da una parte - la capacità lavorativa oggettiva della la sua attuale capacità P_ di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento tenuto conto della sua età, dei suoi titoli di studio (Laurea in scienze politiche, master in marketing internazionale, conoscenza di 5 lingue), delle precedenti esperienze lavorative/imprenditoriali, dei suoi cespiti patrimoniali e risparmi e - dall'altra - che la stessa, sin dal 2014, avrebbe scelto liberamente ed autonomamente di non continuare l'attività lavorativa alle dipendenze di terzi e, in seguito, non si sarebbe attivata adeguatamente per rendersi economicamente indipendente, tanto alla data dell'accordo di separazione - omologato con decreto del 7/1/2016
(allorché aveva appena 43 anni), quanto alla data della presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 26/11/2020 (in cui ella aveva 47 anni), ponendo in essere un atteggiamento attendista ed pagina 5 di 15 irresponsabile - in violazione del principio di autoresponsabilità - beneficiando, in virtù dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale, della somma complessiva di €.4.000,00 mensili per il mantenimento suo e del figlio.
In siffatta prospettiva, l'appellante sottolinea che la ha sempre P_ lavorato - sia prima che in costanza del matrimonio - arrivando a percepire redditi fino a circa euro 5.000,00 mensili (eccezion fatta per il periodo aprile
2007-agosto2010) ed ha continuato ad essere occupata anche a seguito della nascita del figlio , nato il [...]. Per_1
L'appellante evidenzia, inoltre, che l'interruzione del rapporto di lavoro nel 2014 con la Compagnia aerea Vista Jet sarebbe avvenuta per inadempimento della società (e non, invece, per una scelta condivisa dei coniugi) e, pertanto, non sarebbe ravvisabile alcun sacrificio o rinuncia professionale della per P_ esigenze familiari, giacché la scelta di non cercare altro impegno lavorativo è stata liberamente adottata dalla sola P_
Il primo Giudice, poi, avrebbe riconosciuto e stabilito l'ammontare dell'assegno divorzile in maniera contraddittoria - sia nella fase presidenziale, sia nella fase di merito - rilevando che la era idonea al reperimento di un'attività P_ lavorativa e che, durante i primi anni di matrimonio, non aveva rinunciato alla propria carriera.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti - e, in particolare, del - dal momento che gli atti dell'istruttoria evidenziavano Pt_1 una serie di esposizioni debitorie gravanti sull'attuale appellante;
una consistente diminuzione del reddito a sua disposizione rispetto a quello percepito al momento della separazione (pari ad euro 185.000,00 annui ed euro
15.500,00 mensili, quando lavorava in qualità di Comandante, istruttore/esaminatore di aeromobili presso Etihad Airways P.J.S.C. con sede nell'Emirato di Abu Dhabi, E.A.U) per il passaggio lavorativo ad altre Compagnie
Aree, con relativa contrazione delle entrate e delle possibilità economiche.
La difesa evidenzia che il sig. ha interrotto nel mese di dicembre 2019 il Pt_1 rapporto con la Compagnia Etihad Airways P.J.S.C. per decisione unilaterale pagina 6 di 15 della stessa nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
che, in data
1.3.2020, il medesimo è stato assunto alle dipendenza della Compagnia aerea
Air Arabia P.J.S.C. (Compagnia low cost, avente anch'essa sede negli Emirati
Arabi Uniti), con qualifica di Comandante e con una retribuzione mensile composta da una retribuzione di base di €.8.700,00 e una quota variabile ottenuta computando eventuali ed effettive ore di volo che ha determinato in media un incremento su base mensile di €.800,00 (per una retribuzione media mensile di €.9.500,00 complessivi); che, terminato anche tale rapporto in data
1.11.2023, il è stato assunto alle dipendenze della Compagnia Air Pt_1
Serbia, con un primo contratto di lavoro a tempo determinato (scaduto il
20.4.2024) e, successivamente, con nuovo contratto a termine (in scadenza al
20.4.2025), con ulteriore riduzione del suo stipendio in considerazione del fatto che la componente di base fissa sarebbe pari a €.5.445,00 e la quota variabile - dipendente dalle ore di volo effettuate - sarebbe stata nel mese di ottobre 2024
€.606,00 e con una media di circa €.1.000,00 mensili per il periodo ottobre
2023-novembre 2024 con un reddito complessivo di circa euro 6.500,00 mensili.
L'appellante, inoltre, rappresenta che nel 2024 è dovuto ricorrere a prestiti - dal fratello - per euro 52.000,00 e - dall'amico - per Persona_2 Persona_3 euro 7.000,00; che egli sostiene altresì a) i costi di un finanziamento da parte dell'Unicredit - acceso nel 2018 - che comporta un esborso mensile di rientro di circa euro 630,18 mensili ,a suo dire assunto per mantenere la ex moglie, b)
l'onere assicurativo contro il rischio della perdita di idoneità piloti pari ad euro
421,00; c) gli oneri di un finanziamento di circa Euro 60.000,00 dovuti alla
Banca Emirates Islamic Bank, a suo dire assunto per mantenere la sig.ra con una rata pari a euro 2.900,49. P_
Il , inoltre, afferma di essere onerato dell'intero mutuo gravante sulla Pt_1 casa familiare assegnata alla nonché del mantenimento del suo P_ nuovo nucleo familiare, costituito dal figlio , di appena due anni e dalla Per_4 compagna - inoccupata - e della spesa per la locazione dell'abitazione familiare in Italia pari ad euro 1.500,00, senza considerare la tassazione sui propri redditi pagina 7 di 15 percepiti in Serbia, oltre i costi di conversione valuta e trasferimento del denaro all'estero.
Afferma, inoltre, che l'unica proprietà immobiliare residua sarebbe rappresentata dalla casa familiare in Recanati - in comproprietà con la - gravata da P_ mutuo, aggiungendo che la casa di negli EAU è stata venduta e che il Per_5 prezzo di vendita da lui incassato - pari ad euro 125.000,00 - è stato interamente utilizzato per pagare i suoi debiti a banche, parenti e amici (pur senza riuscirvi).
La difesa evidenzia, poi, come la - oltre a non versare somme per la P_ locazione dell'abitazione, vivendo nell'ex casa familiare, a lei assegnata - ha ricevuto dal 7.1.2016 l'assegno di mantenimento per sé (euro 2.000,00) e per il figlio (euro 2.000,00) oltre al 100% delle spese straordinarie;
è Per_1 titolare della nuda proprietà della metà dei beni immobili in Montecassiano (MC);
è contitolare per la metà - insieme al - della casa familiare ed ha Pt_1 ricevuto la somma di euro 125,000,00 per la vendita della casa ad;
Per_5 conduce un tenore di vita elevato (come si desume dai post su Facebook), è titolare di automobili di lusso, tra cui una Porche pignorata al sig. e dalla Pt_1 stessa mantenuta, nonostante i costi elevati.
L'appellante, infine, evidenzia che la non avrebbe alcun diritto P_ all'assegno di divorzio - neppure nella sua funzione assistenziale - poiché avrebbe da tempo (2016) istaurato una relazione sentimentale con il tale
[...]
Per_6
Dal suo canto, l'appellata, riportandosi alle argomentazioni svolte nei propri scritti difensivi e recepite dal Tribunale nella sentenza gravata, propugna la correttezza della pronuncia di primo grado, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti per l'assegnazione - in proprio favore - dell'assegno divorzile in funzione perequativa, compensativa ed assistenziale, nonché il notevole divario reddituale e patrimoniale delle parti al momento del divorzio, conseguente al contributo economico e al sacrificio professionale della per le esigenze P_ familiari, frutto di una scelta condivisa da entrambi i coniugi, ribadendo, altresì,
pagina 8 di 15 di essersi comunque attivata - dopo la fine del matrimonio - per inserirsi nel mondo del lavoro, senza tuttavia riuscirvi.
In particolare, rispetto alla disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, la sottolinea che: P_
a) il ha sicuramente fonti di reddito non dichiarate;
Pt_1
b) i debiti da finanziamento contratti dal con le Banche italiane e degli Pt_1
Emirati Arabi - nonché con amici e parenti - sarebbero stati accesi per i propri personali interessi, non certo per esigenze della ex moglie e del figlio;
Per_1
c) il , a decorrere dalla fase presidenziale, adempie al pagamento delle Pt_1 rate del mutuo, versando la propria quota di euro 800,00 e utilizzando la somma dovuta per il mantenimento della sig.ra di euro 800,00 per il P_ pagamento dell'altra quota del mutuo - gravante, secondo la tesi del , Pt_1 anche sulla - proprio a decorrere dall'ordinanza Presidenziale, che P_ avrebbe modificato gli accordi di separazione;
d) l'appellata vanterebbe - ancora - un credito di circa euro 100.000,00 a titolo di mantenimento, non corrisposto prima dell'introduzione del giudizio di divorzio: dopo la sentenza di divorzio del primo grado il avrebbe per lungo tempo Pt_1 omesso di pagare l'assegno di mantenimento anche per il figlio, tanto da costringere la moglie a presentare diverse denunce-querele;
e) le spese necessarie per il nuovo nucleo familiare del non comportano Pt_1
- di per sé - la riduzione dell'assegno di mantenimento per il primo figlio e per la ex moglie.
Il motivo di appello - nella sua articolazione - è infondato.
Ed invero, dall'esame della documentazione in atti emerge in modo chiaro la marcata disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi.
Infatti, il risulta intestatario esclusivo dell'immobile sito in ABU DHABI, Pt_1
LA IY , P.O. OX , da cui ricava un reddito da locazione, non C.F._3 avendo allegato alcun documento di vendita del suddetto bene immobile;
l'immobile sito in Al Myan - in comproprietà con la - invece, è stato P_ venduto in data 10.12.2024 e il prezzo della compravendita è stato ripartito tra gli ex coniugi in base alle rispettive quote di proprietà (€.125.000,00 ciascuno);
pagina 9 di 15 il è altresì contitolare - insieme alla sig.ra - della villetta sita Pt_1 P_ in Porto Recanati, via dei Tigli n. 22, ex casa familiare ove risiede la ex moglie insieme al figlio , immobile gravato da mutuo. Per_1
Il risulta titolare di cinque conti correnti - in Italia e all'estero - con un Pt_1 saldo finale, al 31.12.2024, di euro 1.717,96.
Dall'esame degli atti si evince che le entrate alimentate da rimesse del - Pt_1
e, nel 2024, da bonifici del fratello - sono pressoché azzerate dai Persona_2 continui prelievi non solo per il pagamento di rate del mutuo, altre indennità indicate, ma anche per spese totalmente voluttuarie.
Tutti questi conti correnti - e le modalità di rimesse e contestuali uscite, anche per spese totalmente voluttuarie - dimostrano l'ampia capacità di spesa del e, quindi, la disponibilità di fonti di reddito ben superiori a quelle Pt_1 dichiarate, dimostrando che i finanziamenti ottenuti non hanno indebolito la capacità di spesa del e, conseguentemente, la sua possibilità di Pt_1 adempiere gli obblighi nei confronti della ex moglie e del figlio . Per_1
Per quanto riguarda i redditi, il presta la sua attività lavorativa presso la Pt_1
Compagnia Aerea Air Serbia Beograd - con le mansioni di Comandante di flotta, esaminatore e istruttore di aeromobili - in forza di un contratto, che scadrà nell'aprile del 2025 e che, con certezza, verrà rinnovato data la sua esperienza di pilota da più di venticinque anni.
Per comprendere l'ammontare del reddito mensile del - che consegue Pt_1 alla sua attività professionale - occorre considerare unitariamente le buste paga del mese di settembre 2024, ottobre 2024, sino al mese di febbraio 2025; da tali dati si può desumere che la retribuzione mensile del sia - in media - pari Pt_1 ad almeno €.8.000,00.
Per quanto riguarda l'abitazione, egli gode del benefit alloggio fornito dalla compagnia Aerea Air Serbia;
inoltre, l'appellante mantiene la residenza negli
E.A.U. ove ha un'abitazione in titolarità esclusiva;
per sua stessa ammissione, infine, sostiene il peso economico della locazione di una abitazione in Italia, ove vive la sua nuova famiglia (compagna e il nuovo nato), dimostrando ancora una volta le sue ampie disponibilità economiche.
pagina 10 di 15 Passando, ora, alla situazione della si rileva che la stessa non fruisce P_ di alcun reddito da lavoro subordinato o autonomo;
non sostiene spese per l'abitazione, vivendo nella ex casa familiare in Porto Recanati, insieme al figlio
. Per_1
Dal punto di vista patrimoniale, risulta comproprietaria - insieme al - Pt_1 della menzionata casa coniugale, gravata da mutuo in scadenza al 31.12.2036; ha ricevuto euro 125.000,00 per la vendita dell'immobile di Al Myan negli E.A.U.;
è contitolare - insieme alla sorella - dei beni immobili siti a Montecassiano, ove vivono i genitori, usufruttuari.
L'appellata, infine, è proprietaria di una Porche Carrera, assegnatale a seguito di esecuzione forzata, dato l'inadempimento del ai suoi obblighi di Pt_1 pagamento dell'assegno di mantenimento.
Venendo, ora, al contributo dato dalla alle esigenze familiari durante il P_ matrimonio, osserva il Collegio che le parti si sono unite in matrimonio nel 2004
- in regime di separazione di beni - e che, all'epoca, entrambi coniugi svolgevano la loro attività lavorativa: il come pilota e la come Pt_1 P_ assistente di volo;
risulta, poi, chela coppia, per agevolare l'attività del , Pt_1 si era trasferita nel E.A.U.
Durante il matrimonio, grazie al contributo di entrambi, gli ex coniugi hanno acquistato la casa coniugale di Porto Recanati nel 2004 (gravata da mutuo oggi pari ad euro 800,00 mensili); un immobile in ABU DHABI, LA IY, P.O.
OX 35566 nel 2014 e l'immobile di Al Myan nel 24.11.2015 (gravato da mutuo) sempre negli E.A.U.
Risulta, quindi, confermato il tangibile sostegno della al ménage P_ familiare - almeno sino alla concorrenza di euro 130.000,00 - come emerge dagli accordi di separazione omologati.
La scelta di avere un figlio dopo sette anni di matrimonio è stata certamente condivisa dai coniugi ed ha portato un maggior sacrificio - in termini di carriera - per la sig.ra (che, all'epoca, aveva 38 anni) proprio nel momento in P_ cui percepiva un'elevata retribuzione mensile, pari a circa euro 5.000,00: la sig.ra è tornata a Porto Recanati per portare a termine la gravidanza P_
pagina 11 di 15 e accudire il figlio, prendendo due anni di aspettativa per maternità e, poi, scegliendo di ridurre il proprio lavoro a pochi voli all'anno, fino alla cessazione dell'attività - nel 2014 - per licenziamento da parte della Compagnia Aerea.
La scelta della madre di rimanere accanto al figlio è stata verisimilmente condivisa dal padre che ha potuto, così, dedicarsi proficuamente alla sua attività di pilota, sapendo che la moglie si occupava della casa e, soprattutto, del figlio in tenera età e bisognoso di essere seguito, poi, proprio nel momento della separazione, avvenuta nel 2015 e suggellata nel gennaio del 2016.
Del resto, il non ha dimostrato la sua contrarietà alla scelta della Pt_1 di sacrificare la sua carriera nel momento di massima ascesa, nel P_
2010 e nel 2014, quando la è stata licenziata;
egli non ha allegato P_ neppure di aver sollecitato la a dedicarsi ad una nuova attività, P_ potendo egli conoscere le esigenze di assunzione - per diversi profili anche amministrativi - nelle Compagnia aerea presso cui prestava servizio e proporle di candidarsi per un nuovo posto di lavoro.
Deve, d'altro canto, rilevarsi che la - nel periodo della separazione e, P_ poi, del divorzio - nonostante le proprie competenze culturali, professionali e linguistiche, non si è attivata in maniera diligente per trovare una nuova occupazione, anche quando il figlio aveva raggiunto l'età scolare: dopo l'episodio
(fallimentare) dell'apertura della società Body Program insieme alla sorella, la ha allegato di aver presentato le sue candidature presso diversi uffici P_
e società private nel 2025 e nei due anni precedenti, senza esito.
Il Collegio ritiene, quindi, sussistente il diritto della all'assegno di P_ divorzio nella sua dimensione perequativa-compensativa che assorbe quella assistenziale, poiché lo squilibrio economico-patrimoniale esistente al momento del divorzio trova la sua fonte, prima, nel contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare e, poi, nella rinuncia della alle P_ occasioni professionali, per dedicarsi alle cure del figlio e delle esigenze familiari, scelta da ritenersi condivisa dagli ex coniugi.
Tuttavia, nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, va ribadita la quantificazione stabilita dal Giudice di prime cure in euro 800,00 (in luogo di pagina 12 di 15 euro 2.000,00, richiesti dalla in primo grado), determinata tenuto P_ conto - da un lato - della durata del matrimonio (11 anni) e dell'età del coniuge debole e - dall'altro - del fatto che la non si è diligentemente attivata P_ nel procurarsi una nuova attività lavorativa né dopo la separazione (2016), né dopo l'introduzione del giudizio di divorzio (2020).
Nessuna rilevanza, poi, va riconosciuta all'asserita relazione stabile e duratura della con tale sig. poiché tale fatto è rimasto sfornito di P_ Per_6 prova già nel primo grado.
Parimenti, nessuna rilevanza possono assumere - ai fini dell'auspicata riduzione dell'assegno divorzile - gli oneri relativi ai finanziamenti indicati dal : in Pt_1 primo luogo, non è credibile che il finanziamento con Unicredit del 2018 sia stato assunto dall'appellante proprio per sopperire alle esigenze familiari, dal momento che lo stesso è stato contratto quando - per sua stessa ammissione - la retribuzione del raggiungeva i 15.000,00 mensili;
neppure gli ulteriori Pt_1 oneri indicati - alla luce della complessiva condizione reddituale e patrimoniale, sopra indicata - inducono a ritenere provata l'impossibilità per il a far Pt_1 fronte ai propri impegni nei confronti della ex moglie e del figlio;
Per_1 risulta, invece, molto probabile che siano stati contratti per sopperire ad esigenze personali (finanziamento di circa Euro 60.000,00 dovuti alla Banca
Emirates Islamic Bank) o che non siano reali (v. prestiti asseritamente ottenuti dal fratello e dall'amico).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza che ha posto (esclusivamente) a carico del sig. il contributo al Pt_1 mantenimento del figlio , malgrado i documentati cambiamenti in peius Per_1 delle sue condizioni economiche e reddituali, omettendo un bilanciamento tra le effettive esigenze del minore, di soli 13 anni (ora quasi 14) e il contesto sociale e patrimoniale di entrambi i genitori, come già indicato, in violazione del principio desumibile dall'art. 148 c.c., del principio di proporzionalità di cui art. 337 ter c.c.
Al riguardo, va preliminarmente rammentato che l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori - o maggiorenni non economicamente indipendenti - è
pagina 13 di 15 volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v., tra le altre,
Cass. n. 21273/2013; Cass. n. 16739/2020).
Secondo i principi dettati dalla S.C. in subiecta materia, ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire a tale mantenimento in misura rapportata al proprio reddito, dovendosi prevedere la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno, in osservanza del disposto dell'articolo 337 ter c.c. (così, Cass. civ. n. 4811/2018).
Nella fattispecie in esame, quanto già esposto in merito al rilevante divario reddituale e patrimoniale tra le parti impone la conferma dell'entità dell'assegno e delle spese straordinarie per il figlio stabilito dal primo Giudice a Per_1 carico del sig. , anche in considerazione delle maggiori necessità del figlio Pt_1 legate all'età adolescenziale, riconducibili non solo ai bisogni alimentari, ma anche allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, quali, ad esempio, quello della formazione culturale, professionale e della vita sociale e al maggior tempo di permanenza dei figlio presso la madre.
A parere del Collegio, neppure la nascita del nuovo figlio rappresenta - nel caso concreto - una causa idonea a giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento e della quota delle spese straordinarie per il figlio primogenito
, sulla base della mera affermazione dell'impossidenza e/o dello stato di Per_1 disoccupazione della madre del nuovo nato e del fatto che il mantenimento della nuova famiglia gravi esclusivamente sull'appellante (per l'affermazione del principio si veda Cass. n. 21818/2021).
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
pagina 14 di 15 Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata N. 633/2024,
[...] pubblicata in data 25.06.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore dell'appellata - delle spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.473,00, oltre rimborso forfettario al 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 9.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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