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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
HI IO, EL
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15388/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027069215000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027069215000 BOLLO 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120177034129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180002393258000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12320/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. 09720229027069215000, limitatamente alle sottese cartelle relative alla tassa auto 2009 per un importo pari a € 415,86 e alla Tari 2015 per un importo pari a € 5.514,13.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione quivi impugnata;
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e per l'annullamento degli stessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo la regolare e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione; il mancato decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato copia della notifica della:
- Cartella n. 09720120177034129000, tassa auto 2009, consegnata al familiare convivente in data
27.06.2012
- cartella n. 09720180002393258000 notificata ex artt. 139-140 c.p.c. con successiva raccomandata informativa in data 27.06.2018
- l'avviso di intimazione n. 09720159027034061000 successivo alla cartella tassa auto 2009, notificato ex artt. 139-140 c.p.c. e successiva raccomandata informativa in data 09.10.2015
- l'avviso di intimazione n. 09720239069635601000 successivo alla cartella Tari 2015 in data 14.09.2023
La Corte rileva pertanto la regolarità e tempestività delle notifiche degli atti prodromici che, non essendo stati impugnati dal ricorrente, hanno reso definitive le pretese tributarie con conseguente debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a € 1.700,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Roma, 03.12.2025 Il EL Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
HI IO, EL
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15388/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027069215000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027069215000 BOLLO 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120177034129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180002393258000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12320/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. 09720229027069215000, limitatamente alle sottese cartelle relative alla tassa auto 2009 per un importo pari a € 415,86 e alla Tari 2015 per un importo pari a € 5.514,13.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione quivi impugnata;
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e per l'annullamento degli stessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo la regolare e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione; il mancato decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato copia della notifica della:
- Cartella n. 09720120177034129000, tassa auto 2009, consegnata al familiare convivente in data
27.06.2012
- cartella n. 09720180002393258000 notificata ex artt. 139-140 c.p.c. con successiva raccomandata informativa in data 27.06.2018
- l'avviso di intimazione n. 09720159027034061000 successivo alla cartella tassa auto 2009, notificato ex artt. 139-140 c.p.c. e successiva raccomandata informativa in data 09.10.2015
- l'avviso di intimazione n. 09720239069635601000 successivo alla cartella Tari 2015 in data 14.09.2023
La Corte rileva pertanto la regolarità e tempestività delle notifiche degli atti prodromici che, non essendo stati impugnati dal ricorrente, hanno reso definitive le pretese tributarie con conseguente debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a € 1.700,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Roma, 03.12.2025 Il EL Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente