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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1019/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
MORRONE MANUELA, OR
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4520/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ALTRO 1997 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IVA-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 034 2024 9005592571000 notificata 17.4.24, con la quale si richiedeva il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: a) n.
03420030000506472000, notificata 23.4.2003 iva ritenute irpef iva interessi e sanzioni totale € 53046,31 anno 1998 b) 03420440005658857000 notificata il 17.5.2004 irpef csnn iva sanzioni € 27397,56 anno 1997
c) 03420040035563819000, notificata il 4.12.2004 irap addizionale irpef iva interessi sanzioni € 37230,71 anno 2000. Il ricorrente evidenziava di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e che, in ogni caso, si era ormai verificata la prescrizione dei tributi, o comunque la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, essendo detto termine quinquennale.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso.
ADER si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo necessaria la chiamata in giudizio dell'ente impositore, ed eccepiva l'interruzione della prescrizione, avvenuta da ultimo con intimazione del
2023, notifica e non impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A fronte della contestazione del ricorrente di non aver ricevuto alcun atto impositivo, antecedente alla notifica della intimazione impugnata, gravava sull'ente impositore (correttamente evocato in giudizio) e sull'agente di riscossione dimostrare la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso di specie, l'unico documento allegato è una intimazione di pagamento del 2023, della quale non viene dimostrata la notifica.
Poichè i tributi richiesti risalgono al 1997, 1999 e 2000, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento era decorso il termine decennale di prescrizione dei tributi e quello quinquennale per sanzioni ed interessi, decorrenti entrambi dalla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, in ragione della ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna i resistenti in solido al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per spese ed € 2.409,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
MORRONE MANUELA, OR
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4520/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ALTRO 1997 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IVA-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005592571000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 034 2024 9005592571000 notificata 17.4.24, con la quale si richiedeva il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: a) n.
03420030000506472000, notificata 23.4.2003 iva ritenute irpef iva interessi e sanzioni totale € 53046,31 anno 1998 b) 03420440005658857000 notificata il 17.5.2004 irpef csnn iva sanzioni € 27397,56 anno 1997
c) 03420040035563819000, notificata il 4.12.2004 irap addizionale irpef iva interessi sanzioni € 37230,71 anno 2000. Il ricorrente evidenziava di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e che, in ogni caso, si era ormai verificata la prescrizione dei tributi, o comunque la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, essendo detto termine quinquennale.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso.
ADER si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo necessaria la chiamata in giudizio dell'ente impositore, ed eccepiva l'interruzione della prescrizione, avvenuta da ultimo con intimazione del
2023, notifica e non impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A fronte della contestazione del ricorrente di non aver ricevuto alcun atto impositivo, antecedente alla notifica della intimazione impugnata, gravava sull'ente impositore (correttamente evocato in giudizio) e sull'agente di riscossione dimostrare la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso di specie, l'unico documento allegato è una intimazione di pagamento del 2023, della quale non viene dimostrata la notifica.
Poichè i tributi richiesti risalgono al 1997, 1999 e 2000, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento era decorso il termine decennale di prescrizione dei tributi e quello quinquennale per sanzioni ed interessi, decorrenti entrambi dalla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, in ragione della ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna i resistenti in solido al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per spese ed € 2.409,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge.