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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 9759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9759 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41498/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Frascangeli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
Crescenzio n. 20 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
EL GE in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
P.IVA_ 37875 Raccolta n. a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
ES BE 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 14.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n.
17604 del 2024 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo CP_2
l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 1° ottobre
2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante successivo deposito di sentenza contestuale.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. si è così espresso “la perizianda, a causa del Persona_2
complesso delle infermità documentate ed accertate, comprensive delle ulteriori
sequele e complicanze, versa attualmente nelle condizioni previste dall'art. 1
della Legge 18/80, in quanto si tratta di soggetto con necessità di assistenza
continua al fine di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale condizione,
attendibilmente riconducibile al sopravvenuto aggravamento clinico e
disfunzionale del quadro clinico preesistente, può essere ritenuta sussistente dal
novembre 2024, epoca in cui gli accertamenti eseguiti evidenziavano una
riaccensione tumorale a livello pelvico con sospetti ulteriori secondarismi a livello
polmonare e peritoneale, che richiedevano l'avvio di un trattamento
chemioimmunoterapico di seconda linea, con correlato scadimento della residua
autonomia del soggetto”.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con decorrenza posticipata al novembre 2024.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 41498/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento a far data dal novembre 2024;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 1 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41498/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Frascangeli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
Crescenzio n. 20 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
EL GE in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
P.IVA_ 37875 Raccolta n. a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
ES BE 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 14.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n.
17604 del 2024 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo CP_2
l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 1° ottobre
2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione mediante successivo deposito di sentenza contestuale.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. si è così espresso “la perizianda, a causa del Persona_2
complesso delle infermità documentate ed accertate, comprensive delle ulteriori
sequele e complicanze, versa attualmente nelle condizioni previste dall'art. 1
della Legge 18/80, in quanto si tratta di soggetto con necessità di assistenza
continua al fine di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale condizione,
attendibilmente riconducibile al sopravvenuto aggravamento clinico e
disfunzionale del quadro clinico preesistente, può essere ritenuta sussistente dal
novembre 2024, epoca in cui gli accertamenti eseguiti evidenziavano una
riaccensione tumorale a livello pelvico con sospetti ulteriori secondarismi a livello
polmonare e peritoneale, che richiedevano l'avvio di un trattamento
chemioimmunoterapico di seconda linea, con correlato scadimento della residua
autonomia del soggetto”.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con decorrenza posticipata al novembre 2024.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 41498/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento a far data dal novembre 2024;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 1 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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