TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1963/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1963/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._2
su (c.f. ), parti elettivamente do- Persona_1 C.F._3
miciliate in Nola (NA) alla via Verdi, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Umberto Napo- litano (c.f.: ) dal quale sono rappresenti e difesi in virtù di C.F._4
procura in atti.
- ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f.: Controparte_1
, parte elettivamente domiciliata in Torre Del Greco (NA) alla via G. P.IVA_1
Marconi, n. 66 e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dagli Avv.ti Eduar- do Martucci (c.f. ) e Raffele Montanaro (c.f. C.F._5
1
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti C.F._6
- CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiede- vano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuo- vo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), me- diante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omet- tendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione gli attori convenivano innanzi a codesto Tribunale la e l' deducendo che in data Controparte_1 Controparte_3
29.11.2002 la sig.ra - in gravidanza e madre del minore Pt_1 Persona_2
ricoverata presso l'Ospedale di Nola. Deducevano, altresì, che al momento del
[...]
ricovero il feto si trovava in posizione podalica e che alla stessa veniva attuato un ta- glio cesareo in emergenza senza che tale annotazione risultasse annotata in cartella clinica. Gli attori assumevano altresì che dalla disamina della cartella clinica risulta annotata una rottura di membrana provocata e che dopo la nascita il neonato pre- sentava un distress respiratorio sostenuto con crisi di apnea che imponevano il tra- sferimento mediante presso il P.O. “SS. Annunziata” di ove veniva CP_4 CP_1
diagnosticata una vasta ischemia presente in sede parietale-frontale e temporale a si-
2
nistra. A seguito di ulteriori ricoveri clinici al minore veniva diagnosticata “una kine- sipatia encefalica con ritardo dello sviluppo psicomotorio, marcata iper-eccitabilità e iper-reattività”. Gli attori chiedevano, previo accertamento della piena ed esclusiva responsabilità della parte convenuta in relazione al danno per cui è causa, la con- danna dell'ASL NA 3 SUD in solido o disgiuntamente all'Ospedale di Nola Santa
Maria della Pietà al risarcimento dei danni. Chiedevano altresì la condanna in solido o disgiuntamente al pagamento delle spese di mediazione e delle spese e competenze professionali.
Si costituiva la ASL NA 3 SUD rassegnando le seguenti conclusioni “voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente di- chiarare nullo l'atto di citazione per i motivi esposti in atto, in subordine, rigettare la domanda per avvenuta prescrizione.
1. Nel merito rigettare la domanda attorea, con condanna al pagamento di spese ed onorari di lite”.
Non si costituiva l' , di cui veniva di- Controparte_5
chiarata la contumacia all'udienza del 21.02.2019.
Espletata la CTU innanzi alla scrivente, la causa, veniva ritenuta matura e ras- segnate le conclusioni, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere che l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale
è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che:
- Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piutto-
3
sto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. Civ., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)
- In applicazione del principio processuale della "ragione più liqui- da" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esa- minare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, an- che in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, occorre darsi atto che il fatto dannoso risulta verificatosi in data 29.11.2002, dunque prima della entrata in vigore della legge n. 24/2017
(“legge Gelli-Bianco”), con conseguente inapplicabilità della predetta disciplina normativa – avente carattere di norma sostanziale - in conformità con i principi ge- nerali in tema di efficacia temporale delle leggi nel tempo di cui all' art. 11 disp. prel.
c.c. (in questo senso, Trib. Roma Sez. XIII, 04/10/2017, Trib. Trani, ord. 16 aprile
2018).
Del resto, se la “legge Gelli-Bianco” si applicasse anche ai fatti avvenuti pri- ma della sua entrata in vigore, la sua applicazione pregiudicherebbe ingiustifi- catamente il legittimo affidamento sul regime contrattuale della responsabili- tà del medico, con sostanziale violazione dell'art. 3 Cost. “poiché i fatti accaduti in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale legge sarebbero disciplinati in via al-
4
ternata dall'art. 2043 c.c. ovvero dall'art. 1218 c.c., con regimi diversi della riparti- zione dell'onere probatorio e della prescrizione, a seconda del momento in cui è adi- to il giudice, solamente a causa della mancanza di una disciplina intertemporale”
(Tribunale di Firenze, sent. 23 novembre 2018; Tribunale di Avellino, seconda se- zione civile, sentenza del 28 giugno 2017; Trib. Trani, ord. 5 dicembre 2019).
Pertanto, la natura della responsabilità civile per attività medico- chirurgica che viene in rilievo nella fattispecie ha natura contrattuale, con la conseguenza che trova applicazione il regime proprio di questo tipo di respon- sabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova.
Giova ricordare, in merito, che la giurisprudenza (a partire da Corte di Cassa- zione, Sezioni Unite n.577/2008) afferma l'irrilevanza della natura pubblica o privata della struttura sanitaria nella quale il paziente è stato ricoverato ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità, chiarendo che “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fon- te in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corri- spettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente ), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale parame- dico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze”.
Da ciò consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei con- fronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai
5
sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - profes- sionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario. Dalla pacifi- ca natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento: da ciò consegue che il creditore che agisce per la risoluzione del con- tratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento (o dell' inesatto adempimento) dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Calando i suddetti principi al caso di specie, l'imputazione di responsabilità nei confronti dei convenuti, con l'atto introduttivo, risulta così delineata “risulta pa- lese la mancata osservazione della diligenza qualificata del buon professionista ex art. 1176 c.c., ovvero l'estrinsecazione di un adeguato sforzo tecnico-scientifico, con l'impiego delle energie e dei mezzi, normalmente ed obiettivamente, necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata” (cfr. pag. 3 atto di citazione) ed ancora
“nel caso che ci occupa, è chiaro, che non sia stata adoperata la diligenza professio- nale richiesta nella misura in cui è stata prestata un'inadeguata assistenza ostetrica, inadeguatezza che poi ha causato i danni irreversibili al minore e di cui con il presen- te atto se ne chiede il risarcimento”.
Difformemente da quanto innanzi, invece, i risultati della CTU - le cui con- clusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della cor- rettezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse
6
con la documentazione prodotta in atti – hanno evidenziato l'assenza di nesso causale tra il danno ipossico del neonato e gli eventi intra-partum. Per_1
Più in particolare, rispetto agli eventi per come succedutesi nelle ore antece- denti all'insorgenza del danno, nell'elaborato redatto dal collegio peritale è dato leg- gere che “L'esame ostetrico, effettuato all'atto del ricovero, alle ore 10,00 del 29.11, era il seguente: “estremo cefalico: in alto;
dorso: sinistra;
piccole parti: destra;
BCF:
q. sinistro;
gen. est. vag.: pluripara;
dilatazione: racc. 1 cm;
parte presentata: podice;
borsa: integra”. Si decide per T.C. Dr La gestante praticò pertanto 'ECG, Per_3
una visita anestesiologica e un tracciato cardiotocografico (non refertato e attual- mente non valutabile perché sia la registrazione della frequenza cardiaca fetale, sia la registrazione della tocometria risultano illeggibili) e alle ore 11,50 circa fu sottoposta a taglio cesareo in anestesia spinale. Alle 11,57 il feto estratto dall'utero fu affidato ai neonatologi dello stesso Ospedale di Nola, che rilevarono condizioni generali del neonato più che buone, assegnando un indice di APGAR di 9 a un minuto e 9 a cinque minuti. Alle 14,50, dopo quasi 3 ore dalla nascita, il neonato manifestò: mo- desta ipotonia, atteggiamento a rana degli arti inferiori, lamento, subcianosi periferi- ca, per cui fu trattenuto in incubatrice e si programmò una RX del torace urgente.
Alle 15,15 la frequenza cardiaca era normale (131 bpm) e la saturazione di O2 era al
90%. Alle 15,50 improvvisamente il neonato manifestò una crisi di cianosi che si ri- solse dopo trattamento farmacologico e stimolazione cardiorespiratoria. Contempo- raneamente i sanitari, resisi conto della gravità delle condizioni del neonato, telefo- narono allo per il trasferimento alla TIN dell'Ospedale SS Annunziata di CP_4
Alle 16,45 giunse lo ed il neonato pervenne alle ore 18,00 alla TIN CP_1 CP_4
dell'Ospedale SS Annunziata, ove rimase ricoverato fino al 11.12.02. Nel corso della degenza i neonatologi della TIN effettuarono un'eco transfontanellare, 2 elettroen-
7
cefalogrammi (EEG), ed una tomografia computerizzata dell'encefalo, e diagnosti- carono una lesione ischemica da ostruzione dell'arteria cerebrale media. Da notare che la diagnosi di ricovero presso la TIN fu la seguente: “distress respiratorio, crisi di cianosi”, vale a dire che fino a quel momento (ore 18,00 del 29.11.02) non era possibile diagnosticare clinicamente la natura del malessere da cui risultava affetto
, che invece risultò chiara dopo gli accertamenti neuro radiologici effettuati Per_1
dagli stessi sanitari della TIN. Sulla base dell'epoca di insorgenza della sintomatolo- gia correlata all'evento ischemico cerebrale, può senza dubbio affermarsi che si trattò di uno stroke “perinatale” poiché insorto entro 28 giorni dal parto.”.
Quanto alla condotta tenuta dagli operatori dell' dalla CTU Controparte_5
emerge inequivocabilmente che “il danno ipossico del neonato non è at- Per_1
tribuibile ad eventi intra-partum. Considerata la cronologia degli eventi che si ve- rificarono dopo le 11,57, così come la troviamo descritta nella cartella neonatologi- ca, anche l'attività dei neonatologi dell'Ospedale di Nola fu diligente e pru- dente ed esente da criticità rispetto al caso clinico. Essi assistettero adeguata- mente il neonato sin dal momento della nascita, mettendolo prudentemente in incubatrice e curando farmacologicamente i primi segni di malessere che insorsero alle ore 14,50. Alle 15,50 si resero conto che la sintomatologia era ingra- vescente, non facilmente diagnosticabile clinicamente e richiedeva l'assistenza di una
TIN. Poiché l' non è provvisto di Terapia Intensiva Neonatale, alle Controparte_5
15,50, quando si manifestò un'improvvisa crisi di cianosi, dopo aver somministrato le cure d'emergenza (Flerbocortid 25 mg, O2 diretto) telefonarono allo per CP_4
il trasferimento alla TIN dell'Ospedale SS Annunziata di L'attività dei CP_1
neonatologi dell'Ospedale di Nola è esente da criticità perché, come detto in precedenza, i sanitari della TIN dell'Ospedale SS Annunziata ricoverarono il
8
neonato con diagnosi di: “distress respiratorio, crisi di cianosi”, infatti fino a quel momento non era possibile clinicamente porre la diagnosi di ictus peri- natale che provocò il danno di cui è portatore attualmente . Persona_1
In definitiva, deve affermarsi che l'emorragia della cerebrale media sini- stra fu un evento imprevisto ed imprevedibile insorto alle ore 14,50 circa che manifestò i suoi primi sintomi più evidenti alle 15,50. Si trattò di un ictus o
“stroke.
Devono, pertanto, farsi proprie le considerazioni svolte dal collegio peritale i cui esiti sono pienamente condivisibile in quanto coerenti ed immuni da vizi logici.
Ne consegue il rigetto della domanda per insussistenza del nesso di causalità tra evento e danno.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si li- quidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del
10.03.2014, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocrati- ca e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun- ziando sulla domanda proposta, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda avanzata da e;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti costituite che si liquidano in
9
€.3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Nola, 22.7.25
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1963/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._2
su (c.f. ), parti elettivamente do- Persona_1 C.F._3
miciliate in Nola (NA) alla via Verdi, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Umberto Napo- litano (c.f.: ) dal quale sono rappresenti e difesi in virtù di C.F._4
procura in atti.
- ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f.: Controparte_1
, parte elettivamente domiciliata in Torre Del Greco (NA) alla via G. P.IVA_1
Marconi, n. 66 e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dagli Avv.ti Eduar- do Martucci (c.f. ) e Raffele Montanaro (c.f. C.F._5
1
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti C.F._6
- CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiede- vano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuo- vo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), me- diante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omet- tendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione gli attori convenivano innanzi a codesto Tribunale la e l' deducendo che in data Controparte_1 Controparte_3
29.11.2002 la sig.ra - in gravidanza e madre del minore Pt_1 Persona_2
ricoverata presso l'Ospedale di Nola. Deducevano, altresì, che al momento del
[...]
ricovero il feto si trovava in posizione podalica e che alla stessa veniva attuato un ta- glio cesareo in emergenza senza che tale annotazione risultasse annotata in cartella clinica. Gli attori assumevano altresì che dalla disamina della cartella clinica risulta annotata una rottura di membrana provocata e che dopo la nascita il neonato pre- sentava un distress respiratorio sostenuto con crisi di apnea che imponevano il tra- sferimento mediante presso il P.O. “SS. Annunziata” di ove veniva CP_4 CP_1
diagnosticata una vasta ischemia presente in sede parietale-frontale e temporale a si-
2
nistra. A seguito di ulteriori ricoveri clinici al minore veniva diagnosticata “una kine- sipatia encefalica con ritardo dello sviluppo psicomotorio, marcata iper-eccitabilità e iper-reattività”. Gli attori chiedevano, previo accertamento della piena ed esclusiva responsabilità della parte convenuta in relazione al danno per cui è causa, la con- danna dell'ASL NA 3 SUD in solido o disgiuntamente all'Ospedale di Nola Santa
Maria della Pietà al risarcimento dei danni. Chiedevano altresì la condanna in solido o disgiuntamente al pagamento delle spese di mediazione e delle spese e competenze professionali.
Si costituiva la ASL NA 3 SUD rassegnando le seguenti conclusioni “voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente di- chiarare nullo l'atto di citazione per i motivi esposti in atto, in subordine, rigettare la domanda per avvenuta prescrizione.
1. Nel merito rigettare la domanda attorea, con condanna al pagamento di spese ed onorari di lite”.
Non si costituiva l' , di cui veniva di- Controparte_5
chiarata la contumacia all'udienza del 21.02.2019.
Espletata la CTU innanzi alla scrivente, la causa, veniva ritenuta matura e ras- segnate le conclusioni, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere che l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale
è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che:
- Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piutto-
3
sto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. Civ., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)
- In applicazione del principio processuale della "ragione più liqui- da" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esa- minare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, an- che in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, occorre darsi atto che il fatto dannoso risulta verificatosi in data 29.11.2002, dunque prima della entrata in vigore della legge n. 24/2017
(“legge Gelli-Bianco”), con conseguente inapplicabilità della predetta disciplina normativa – avente carattere di norma sostanziale - in conformità con i principi ge- nerali in tema di efficacia temporale delle leggi nel tempo di cui all' art. 11 disp. prel.
c.c. (in questo senso, Trib. Roma Sez. XIII, 04/10/2017, Trib. Trani, ord. 16 aprile
2018).
Del resto, se la “legge Gelli-Bianco” si applicasse anche ai fatti avvenuti pri- ma della sua entrata in vigore, la sua applicazione pregiudicherebbe ingiustifi- catamente il legittimo affidamento sul regime contrattuale della responsabili- tà del medico, con sostanziale violazione dell'art. 3 Cost. “poiché i fatti accaduti in epoca antecedente all'entrata in vigore di tale legge sarebbero disciplinati in via al-
4
ternata dall'art. 2043 c.c. ovvero dall'art. 1218 c.c., con regimi diversi della riparti- zione dell'onere probatorio e della prescrizione, a seconda del momento in cui è adi- to il giudice, solamente a causa della mancanza di una disciplina intertemporale”
(Tribunale di Firenze, sent. 23 novembre 2018; Tribunale di Avellino, seconda se- zione civile, sentenza del 28 giugno 2017; Trib. Trani, ord. 5 dicembre 2019).
Pertanto, la natura della responsabilità civile per attività medico- chirurgica che viene in rilievo nella fattispecie ha natura contrattuale, con la conseguenza che trova applicazione il regime proprio di questo tipo di respon- sabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova.
Giova ricordare, in merito, che la giurisprudenza (a partire da Corte di Cassa- zione, Sezioni Unite n.577/2008) afferma l'irrilevanza della natura pubblica o privata della struttura sanitaria nella quale il paziente è stato ricoverato ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità, chiarendo che “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fon- te in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corri- spettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente ), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale parame- dico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze”.
Da ciò consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei con- fronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai
5
sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - profes- sionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario. Dalla pacifi- ca natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento: da ciò consegue che il creditore che agisce per la risoluzione del con- tratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento (o dell' inesatto adempimento) dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Calando i suddetti principi al caso di specie, l'imputazione di responsabilità nei confronti dei convenuti, con l'atto introduttivo, risulta così delineata “risulta pa- lese la mancata osservazione della diligenza qualificata del buon professionista ex art. 1176 c.c., ovvero l'estrinsecazione di un adeguato sforzo tecnico-scientifico, con l'impiego delle energie e dei mezzi, normalmente ed obiettivamente, necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata” (cfr. pag. 3 atto di citazione) ed ancora
“nel caso che ci occupa, è chiaro, che non sia stata adoperata la diligenza professio- nale richiesta nella misura in cui è stata prestata un'inadeguata assistenza ostetrica, inadeguatezza che poi ha causato i danni irreversibili al minore e di cui con il presen- te atto se ne chiede il risarcimento”.
Difformemente da quanto innanzi, invece, i risultati della CTU - le cui con- clusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della cor- rettezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse
6
con la documentazione prodotta in atti – hanno evidenziato l'assenza di nesso causale tra il danno ipossico del neonato e gli eventi intra-partum. Per_1
Più in particolare, rispetto agli eventi per come succedutesi nelle ore antece- denti all'insorgenza del danno, nell'elaborato redatto dal collegio peritale è dato leg- gere che “L'esame ostetrico, effettuato all'atto del ricovero, alle ore 10,00 del 29.11, era il seguente: “estremo cefalico: in alto;
dorso: sinistra;
piccole parti: destra;
BCF:
q. sinistro;
gen. est. vag.: pluripara;
dilatazione: racc. 1 cm;
parte presentata: podice;
borsa: integra”. Si decide per T.C. Dr La gestante praticò pertanto 'ECG, Per_3
una visita anestesiologica e un tracciato cardiotocografico (non refertato e attual- mente non valutabile perché sia la registrazione della frequenza cardiaca fetale, sia la registrazione della tocometria risultano illeggibili) e alle ore 11,50 circa fu sottoposta a taglio cesareo in anestesia spinale. Alle 11,57 il feto estratto dall'utero fu affidato ai neonatologi dello stesso Ospedale di Nola, che rilevarono condizioni generali del neonato più che buone, assegnando un indice di APGAR di 9 a un minuto e 9 a cinque minuti. Alle 14,50, dopo quasi 3 ore dalla nascita, il neonato manifestò: mo- desta ipotonia, atteggiamento a rana degli arti inferiori, lamento, subcianosi periferi- ca, per cui fu trattenuto in incubatrice e si programmò una RX del torace urgente.
Alle 15,15 la frequenza cardiaca era normale (131 bpm) e la saturazione di O2 era al
90%. Alle 15,50 improvvisamente il neonato manifestò una crisi di cianosi che si ri- solse dopo trattamento farmacologico e stimolazione cardiorespiratoria. Contempo- raneamente i sanitari, resisi conto della gravità delle condizioni del neonato, telefo- narono allo per il trasferimento alla TIN dell'Ospedale SS Annunziata di CP_4
Alle 16,45 giunse lo ed il neonato pervenne alle ore 18,00 alla TIN CP_1 CP_4
dell'Ospedale SS Annunziata, ove rimase ricoverato fino al 11.12.02. Nel corso della degenza i neonatologi della TIN effettuarono un'eco transfontanellare, 2 elettroen-
7
cefalogrammi (EEG), ed una tomografia computerizzata dell'encefalo, e diagnosti- carono una lesione ischemica da ostruzione dell'arteria cerebrale media. Da notare che la diagnosi di ricovero presso la TIN fu la seguente: “distress respiratorio, crisi di cianosi”, vale a dire che fino a quel momento (ore 18,00 del 29.11.02) non era possibile diagnosticare clinicamente la natura del malessere da cui risultava affetto
, che invece risultò chiara dopo gli accertamenti neuro radiologici effettuati Per_1
dagli stessi sanitari della TIN. Sulla base dell'epoca di insorgenza della sintomatolo- gia correlata all'evento ischemico cerebrale, può senza dubbio affermarsi che si trattò di uno stroke “perinatale” poiché insorto entro 28 giorni dal parto.”.
Quanto alla condotta tenuta dagli operatori dell' dalla CTU Controparte_5
emerge inequivocabilmente che “il danno ipossico del neonato non è at- Per_1
tribuibile ad eventi intra-partum. Considerata la cronologia degli eventi che si ve- rificarono dopo le 11,57, così come la troviamo descritta nella cartella neonatologi- ca, anche l'attività dei neonatologi dell'Ospedale di Nola fu diligente e pru- dente ed esente da criticità rispetto al caso clinico. Essi assistettero adeguata- mente il neonato sin dal momento della nascita, mettendolo prudentemente in incubatrice e curando farmacologicamente i primi segni di malessere che insorsero alle ore 14,50. Alle 15,50 si resero conto che la sintomatologia era ingra- vescente, non facilmente diagnosticabile clinicamente e richiedeva l'assistenza di una
TIN. Poiché l' non è provvisto di Terapia Intensiva Neonatale, alle Controparte_5
15,50, quando si manifestò un'improvvisa crisi di cianosi, dopo aver somministrato le cure d'emergenza (Flerbocortid 25 mg, O2 diretto) telefonarono allo per CP_4
il trasferimento alla TIN dell'Ospedale SS Annunziata di L'attività dei CP_1
neonatologi dell'Ospedale di Nola è esente da criticità perché, come detto in precedenza, i sanitari della TIN dell'Ospedale SS Annunziata ricoverarono il
8
neonato con diagnosi di: “distress respiratorio, crisi di cianosi”, infatti fino a quel momento non era possibile clinicamente porre la diagnosi di ictus peri- natale che provocò il danno di cui è portatore attualmente . Persona_1
In definitiva, deve affermarsi che l'emorragia della cerebrale media sini- stra fu un evento imprevisto ed imprevedibile insorto alle ore 14,50 circa che manifestò i suoi primi sintomi più evidenti alle 15,50. Si trattò di un ictus o
“stroke.
Devono, pertanto, farsi proprie le considerazioni svolte dal collegio peritale i cui esiti sono pienamente condivisibile in quanto coerenti ed immuni da vizi logici.
Ne consegue il rigetto della domanda per insussistenza del nesso di causalità tra evento e danno.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si li- quidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del
10.03.2014, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocrati- ca e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun- ziando sulla domanda proposta, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda avanzata da e;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti costituite che si liquidano in
9
€.3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Nola, 22.7.25
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
10