Art. 7.
Gli oneri, nel limite di 18 miliardi di lire, derivanti dall'esecuzione dei lavori di trasformazione strettamente necessari per destinare le navi "Ausonia", "Galilei" e "Marconi" ai servizi passeggeri di prevalente interesse turistico di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , saranno regolati con la stessa procedura prevista dall'articolo 16 della citata legge 20 dicembre 1974, n. 684 .
Gli oneri, nel limite di 18 miliardi di lire, derivanti dall'esecuzione dei lavori di trasformazione strettamente necessari per destinare le navi "Ausonia", "Galilei" e "Marconi" ai servizi passeggeri di prevalente interesse turistico di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , saranno regolati con la stessa procedura prevista dall'articolo 16 della citata legge 20 dicembre 1974, n. 684 .