Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7233 del 2025, proposto da
AO TT Di Tella, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 4430/2025, pub il 12/06/2025, nella causa iscritta al REG. RIC. n.1927/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), munito di attestazione di conformità il 13/06/2025, notificata il 13/06/2025 al Ministero dell'Istruzione, relativamente alle spese di lite riconosciute;
Che codesto Ecc.mo Tribunale Voglia -dichiarare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex M.I.U.R.), al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania (Sezione Seconda) n.4430/2025, relativamente alle spese di lite statuite;-ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex M.I.U.R.)- il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n.4430/2025, del TAR Campania (Sezione Seconda), nominando sin da ora, ove occorra, un Commissario “ad acta” affinché questi, in sostituzione dell'Amministrazione coinvolta, provveda a dare esecuzione alla sentenza, relativamente alle spese di lite riconosciute.Si chiede, inoltre, pronunziarsi la condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme maturate a titolo di rivalutazione ed interessi dopo il passaggio in giudicato della sentenza e sino all'effettivo pagamento.Con condanna alle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre alle spese di registrazione della sentenza, nonché il contributo unificato corrisposto, pari ad € 300,00(trecento/00), spese, diritti ed onorari successivi, IVA e CPA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con il ricorso in disamina la parte ricorrente ha chiesto condannarsi il Ministero resistente a dare esecuzione alla sentenza di questo TAR nr.4430/2025, resa all’esito di giudizio di ottemperanza, relativamente alle spese di lite ivi liquidate;
ritenuto che il rimedio di cui agli artt. 112 e ss. cpa è stato attivato al di fuori dei casi in cui esso è previsto, giacché, posteriormente alla pronuncia con cui l’Amministrazione è condannata a dare ottemperanza al giudicato, tutte le questioni inerenti l’esecuzione (ivi comprese quelle relative alle spese liquidate in sentenza) non possono essere sottoposte al giudice tramite un secondo giudizio di ottemperanza, ma devono essere introdotte nell’ambito dell’originario giudizio per il tramite del commissario ad acta, nominato proprio al fine di far fronte a eventuali inerzie dell’amministrazione debitrice poste in essere a seguito del dictum giudiziale di condanna all’esecuzione (in tal senso, del resto, la sentenza nr.4430/2025 prevede: “….. 3. Parte resistente deve, dunque, essere condannata a provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo” (cfr . sentenza citata);
ritenuto, dunque, di dover dichiarare il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti in lite alla luce della natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN DO, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LE | NN DO |
IL SEGRETARIO