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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 64/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Associazione_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH040100228 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata nei capi e nelle parti sfavorevoli all'Ufficio e, per l'effetto, confermare nella sua totalità la legittimità e fondatezza dell'accertamento operato dall'Ufficio. Condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi giudizio
Resistente/Appellato: in via principale dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dall'ufficio; accogliere il presente appello incidentale con la riforma parziale della sentenza della CGT di primo grado di Rieti;
disporre il rimborso delle somme eventualmente pagate dall'appellato in pendenza di giudizio oltre gli interessi maturati e maturandi;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, rigettare l'appello dell'Ufficio con la conferma della sentenza della CGT di primo grado di Rieti. Sempre in via subordinata, in caso di non accoglimento delle precedenti domande, disporre la non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 27/7/2000, art. 6 comma 2 del D.lgs. 472/1997 e art. 8 D.lgs. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 133/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti, Sezione 1, del 22/04/2024, depositata il 25/09/2024, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Associazione Laicale Pia Unione delle Missionarie Catechiste di Gesù OR avverso l'avviso di accertamento n. TKH040100228/2022, notificato in data 03/03/2024, con il quale l'Ufficio aveva accertato, per il periodo di imposta 2016, una maggiore IRES per euro 5.721,00, oltre sanzioni (per euro 5.148,90) ed interessi maturati (per euro 1.155,33) e maturandi e diritti di notifica. A seguito all'attività di controllo svolta con riferimento all'utilizzo dell'agevolazione prevista dall'articolo 6, comma 1 lett. c), del dPR n. 601 del 1973 che, consente, ricorrendo determinate condizioni, di applicare al reddito conseguito l'aliquota IRES ridotta al 50%, l'Ufficio aveva ritenuto non applicabile il beneficio per i redditi dell'Associazione derivanti dalla locazione di due immobili (uno sito in Roma e l'altro in Cascano), locati uno, quello sito in Roma, all'Arciconfraternita del SS Sacramento e di Nominativo_2 per l'uso di asilo e accoglienza bambini, e l'altro, quello nel Comune di Cascano Sessa Aurunca, all'Agenzia delle Poste Italiane. I redditi, sui quali era stata applicata l'aliquota ridotta, erano stati considerati dall'Ufficio come rientranti tra “le attività diverse da quelle di religione e di culto” sulle quali non era possibile applicare tale aliquota agevolata. L'Associazione Laicale Pia Unione delle Società_1 Catechiste di Resistente_2 OR ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, ritenendo di avere diritto all'agevolazione IRES. I Giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso dell'Associazione, così dando continuità alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Rieti n. 49/2022, che, con riferimento al periodo di imposta 2015, aveva ritenuto esistenti le condizioni agevolative limitatamente al contratto stipulato con l'Arciconfraternita del SS Sacramento e di Nominativo_2, considerata la natura socio - educativa dell'attività di asilo e di accoglienza bambini destinata a svolgersi nell'immobile ed il prezzo inferiore a quello di mercato in concreto applicato, e ritenendo non sussistenti le condizioni agevolative relativamente all'immobile locato all'Ente Poste Italiane, “essendosi al cospetto di un'attività volta unicamente al procacciamento dei mezzi economici occorrenti e pertanto da considerarsi di carattere commerciale”. Quanto alle sanzioni, i Giudici di prime cure ritenevano che “la domanda non può trovare accoglimento non sussistendo alcuna incertezza in ordine all'interpretazione della norma tributaria avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia”.
L'Ufficio odierno appellante contesta la sentenza di primo grado, nelle parti e nei capi a sé sfavorevoli, per i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione del combinando disposto dell'art. 6 del DPR n. 601/73, dell'art. 7, comma 3, della L. n. 121/1985, della legge n. 222 del 1985 e delle norme del TUIR citate nell'atto impositivo, anche alla luce del recente documento di prassi emanato dall'Amministrazione Finanziaria (Circolare n. 15/E del 17 maggio 2022) che fornisce un'interpretazione oggettiva di tali norme”. L'Ufficio lamenta in particolare che l'Associazione non abbia assolutamente provato “con apposita documentazione” che i proventi delle locazioni fossero effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o di culto, essendo bensì stato accertato che l'Associazione consegue dei redditi di impresa e da fabbricati che si sommano e si compensano tra loro e non risultando da nessun documento contabile che, con riferimento ai redditi oggetto del recupero da parte dell'Ufficio, l'Associazione svolga un'attività in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini di religione e di culto In ogni caso, il canone di locazione, ritenuto nella sentenza impugnata soggetto ad aliquota agevolata, non può considerarsi “di mero godimento del patrimonio immobiliare”, svolgendosi all'interno di esso attività di “asilo ed accoglienza di bambini”, attività che deve considerarsi prettamente commerciale.
2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in quanto trattandosi di norma agevolativa, l'onere di provarne i presupposti grava sul contribuente”.
Si costituisce in giudizio l'Associazione Laicale Pia Unione delle Società_1 Catechiste di Resistente_2
facendo presente che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, sezione 3, si è pronunciata relativamente alla precedente annualità (2015) con la sentenza n. 5414/2023 depositata il 2/10/2023 rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. L'Associazione eccepisce poi preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché fondato su mere argomentazioni del tutto astratte, con relative citazioni giurisprudenziali e normative che prescindono dal caso di specie. Nel merito l'Associazione contesta la fondatezza dei motivi di appello proponendo a sua volta appello incidentale poichè la locazione di entrambi gli immobili non si configura come lo svolgimento di un'attività commerciale, ma come mero godimento del patrimonio immobiliare in quanto si svolge senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. Nella pubblica udienza del 05/02/2026, sono intervenute entrambe le parti che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni;
all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello dell'Agenzia Entrate sia fondato e che l'appello incidentale dell'Associazione non meriti accoglimento. In via preliminare il Collegio ritiene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado, sezione 3, n. 5414/2023 depositata il 2/10/2023, riferita all'annualità 2015, non sia in alcun modo vincolante ai fini della decisione. Premesso che la parte non ha dimostrato il suo passaggio in giudicato, comunque la sentenza che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta, fa stato infatti, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass. n. 22941 del 2013, Cass. n. 1837 del 2014). Si è altresì sottolineato che una simile efficacia "trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poichè detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, nè è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto" (Cass. n. 23723 del 21/10/2013).
L'appello dell'Agenzia delle Entrate si reputa fondato poiché nel caso di specie non sussistono, perle locazioni dei due immobili oggetto del presente giudizio i presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 6 comma 1, lett. c) del dPR n. 601 del 1973, che, consente, ricorrendo determinate condizioni, di applicare al reddito conseguito, l'aliquota IRES ridotta al 50%,. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infatti fondati. La norma agevolativa in esame, l'art. 6 del DPR 29 settembre 1973 n. 601, prevede che: “L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: (…..) c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione (….)”. La Suprema Corte, con ordinanza n. 2860/2024, depositata il 31/01/2024, ha affermato al riguardo che: “Una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene, al fine del riconoscimento dell'agevolazione dell'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, che in generale non sia sufficiente il mero requisito soggettivo, non sia cioè, per quanto concerne in particolare gli enti equiparati a quelli di beneficenza o istruzione, sufficiente che essi siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare che l'attività in concreto esercitata dagli stessi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, ed inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti , dovendo altrimenti essere classificata come «attività diversa», soggetta all'ordinaria tassazione (Cass. 13/12/2016, n. 25586)”. Secondo detto orientamento, al quale il Collegio intende aderire, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, non è dunque sufficiente che gli Enti interessati siano sorti con le finalità previste dalla norma (requisito soggettivo), ma occorre anche accertare che l'attività in concreto esercitata dagli stessi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e che, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, bensì che il reddito derivante dalla locazione possa essere ricondotto al mero godimento del patrimonio immobiliare (requisito oggettivo). L'Associazione non ha prodotto alcuna documentazione probatoria utile a supporto dell'asserita assenza del carattere commerciale dell'attività riguardante la gestione di immobili concessi in locazione, non potendosi ritenere tale la dichiarazione dei redditi riferita all'annualità 2016 in esame, dalla quale si ricava esclusivamente l'entità dei redditi dichiarati e dei ricavi e costi sostenuti per l'attività di asilo nido, ma non che l'attività in concreto esercitata dall'Associazione, pur se non a carattere prevalente commerciale, sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i propri fini istituzionali. L'associazione non ha cioè dimostrato che, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i propri fini di “religione
o di culto” e che quindi i proventi ricavati dalle locazioni in esame fossero effettivamente ed esclusivamente impiegati per detti fini. L'onere probatorio incombeva sull'Associazione poiché, “trattandosi di norma agevolativa, l'onere di provarne i presupposti ricade sul soggetto richiedente l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti necessari per la fruizione del beneficio fiscale, per cui l'ente deve dimostrare, ai fini della propria natura non commerciale, che l'attività in concreto svolta non abbia carattere commerciale in via esclusiva o principale.” (Cass. ord n. 2860/2024 del 31/01/2024). Il Collegio ritiene pertanto, in assenza di documentazione probatoria fornita dall'Associazione, che le ragioni dell'Ufficio siano fondate e che pertanto l'agevolazione IRES non sia applicabile per nessuno dei redditi provenienti dalle locazioni oggetto del presente giudizio. L'appello incidentale dell'Associazione, che ritiene sussistere il diritto all'agevolazione IRES per i redditi provenienti dalla locazione di entrambi gli immobili, poiché questa non si configurerebbe come lo svolgimento di un'attività commerciale, ma come mero godimento del patrimonio immobiliare in quanto si svolge senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico, è privo di fondamento, per le motivazioni sopra esposte. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, in parziale riforma della sentenza impugnata: a. accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate;
b. rigetta l'appello incidentale dell'Associazione Laicale Pia Unione delle Società_1 Catechiste di Resistente_2 OR e per l'effetto conferma integralmente l'avviso di accertamento n.TKH040100228/2022; c. Condanna l'Associazione Laicale Pia Unione delle Società_1 Catechiste di Resistente_2 OR il al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado in € 1.500,00 oltre accessori come per legge e, per il secondo grado in € 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 64/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Associazione_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH040100228 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata nei capi e nelle parti sfavorevoli all'Ufficio e, per l'effetto, confermare nella sua totalità la legittimità e fondatezza dell'accertamento operato dall'Ufficio. Condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi giudizio
Resistente/Appellato: in via principale dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dall'ufficio; accogliere il presente appello incidentale con la riforma parziale della sentenza della CGT di primo grado di Rieti;
disporre il rimborso delle somme eventualmente pagate dall'appellato in pendenza di giudizio oltre gli interessi maturati e maturandi;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, rigettare l'appello dell'Ufficio con la conferma della sentenza della CGT di primo grado di Rieti. Sempre in via subordinata, in caso di non accoglimento delle precedenti domande, disporre la non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 27/7/2000, art. 6 comma 2 del D.lgs. 472/1997 e art. 8 D.lgs. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 133/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti, Sezione 1, del 22/04/2024, depositata il 25/09/2024, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Associazione Laicale Pia Unione delle Missionarie Catechiste di Gesù OR avverso l'avviso di accertamento n. TKH040100228/2022, notificato in data 03/03/2024, con il quale l'Ufficio aveva accertato, per il periodo di imposta 2016, una maggiore IRES per euro 5.721,00, oltre sanzioni (per euro 5.148,90) ed interessi maturati (per euro 1.155,33) e maturandi e diritti di notifica. A seguito all'attività di controllo svolta con riferimento all'utilizzo dell'agevolazione prevista dall'articolo 6, comma 1 lett. c), del dPR n. 601 del 1973 che, consente, ricorrendo determinate condizioni, di applicare al reddito conseguito l'aliquota IRES ridotta al 50%, l'Ufficio aveva ritenuto non applicabile il beneficio per i redditi dell'Associazione derivanti dalla locazione di due immobili (uno sito in Roma e l'altro in Cascano), locati uno, quello sito in Roma, all'Arciconfraternita del SS Sacramento e di Nominativo_2 per l'uso di asilo e accoglienza bambini, e l'altro, quello nel Comune di Cascano Sessa Aurunca, all'Agenzia delle Poste Italiane. I redditi, sui quali era stata applicata l'aliquota ridotta, erano stati considerati dall'Ufficio come rientranti tra “le attività diverse da quelle di religione e di culto” sulle quali non era possibile applicare tale aliquota agevolata. L'Associazione Laicale Pia Unione delle Società_1 Catechiste di Resistente_2 OR ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, ritenendo di avere diritto all'agevolazione IRES. I Giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso dell'Associazione, così dando continuità alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Rieti n. 49/2022, che, con riferimento al periodo di imposta 2015, aveva ritenuto esistenti le condizioni agevolative limitatamente al contratto stipulato con l'Arciconfraternita del SS Sacramento e di Nominativo_2, considerata la natura socio - educativa dell'attività di asilo e di accoglienza bambini destinata a svolgersi nell'immobile ed il prezzo inferiore a quello di mercato in concreto applicato, e ritenendo non sussistenti le condizioni agevolative relativamente all'immobile locato all'Ente Poste Italiane, “essendosi al cospetto di un'attività volta unicamente al procacciamento dei mezzi economici occorrenti e pertanto da considerarsi di carattere commerciale”. Quanto alle sanzioni, i Giudici di prime cure ritenevano che “la domanda non può trovare accoglimento non sussistendo alcuna incertezza in ordine all'interpretazione della norma tributaria avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia”.
L'Ufficio odierno appellante contesta la sentenza di primo grado, nelle parti e nei capi a sé sfavorevoli, per i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione del combinando disposto dell'art. 6 del DPR n. 601/73, dell'art. 7, comma 3, della L. n. 121/1985, della legge n. 222 del 1985 e delle norme del TUIR citate nell'atto impositivo, anche alla luce del recente documento di prassi emanato dall'Amministrazione Finanziaria (Circolare n. 15/E del 17 maggio 2022) che fornisce un'interpretazione oggettiva di tali norme”. L'Ufficio lamenta in particolare che l'Associazione non abbia assolutamente provato “con apposita documentazione” che i proventi delle locazioni fossero effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o di culto, essendo bensì stato accertato che l'Associazione consegue dei redditi di impresa e da fabbricati che si sommano e si compensano tra loro e non risultando da nessun documento contabile che, con riferimento ai redditi oggetto del recupero da parte dell'Ufficio, l'Associazione svolga un'attività in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini di religione e di culto In ogni caso, il canone di locazione, ritenuto nella sentenza impugnata soggetto ad aliquota agevolata, non può considerarsi “di mero godimento del patrimonio immobiliare”, svolgendosi all'interno di esso attività di “asilo ed accoglienza di bambini”, attività che deve considerarsi prettamente commerciale.
2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in quanto trattandosi di norma agevolativa, l'onere di provarne i presupposti grava sul contribuente”.
Si costituisce in giudizio l'Associazione Laicale Pia Unione delle Società_1 Catechiste di Resistente_2
facendo presente che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado, sezione 3, si è pronunciata relativamente alla precedente annualità (2015) con la sentenza n. 5414/2023 depositata il 2/10/2023 rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. L'Associazione eccepisce poi preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché fondato su mere argomentazioni del tutto astratte, con relative citazioni giurisprudenziali e normative che prescindono dal caso di specie. Nel merito l'Associazione contesta la fondatezza dei motivi di appello proponendo a sua volta appello incidentale poichè la locazione di entrambi gli immobili non si configura come lo svolgimento di un'attività commerciale, ma come mero godimento del patrimonio immobiliare in quanto si svolge senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. Nella pubblica udienza del 05/02/2026, sono intervenute entrambe le parti che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni;
all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello dell'Agenzia Entrate sia fondato e che l'appello incidentale dell'Associazione non meriti accoglimento. In via preliminare il Collegio ritiene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado, sezione 3, n. 5414/2023 depositata il 2/10/2023, riferita all'annualità 2015, non sia in alcun modo vincolante ai fini della decisione. Premesso che la parte non ha dimostrato il suo passaggio in giudicato, comunque la sentenza che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta, fa stato infatti, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass. n. 22941 del 2013, Cass. n. 1837 del 2014). Si è altresì sottolineato che una simile efficacia "trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poichè detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, nè è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto" (Cass. n. 23723 del 21/10/2013).
L'appello dell'Agenzia delle Entrate si reputa fondato poiché nel caso di specie non sussistono, perle locazioni dei due immobili oggetto del presente giudizio i presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 6 comma 1, lett. c) del dPR n. 601 del 1973, che, consente, ricorrendo determinate condizioni, di applicare al reddito conseguito, l'aliquota IRES ridotta al 50%,. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infatti fondati. La norma agevolativa in esame, l'art. 6 del DPR 29 settembre 1973 n. 601, prevede che: “L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: (…..) c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione (….)”. La Suprema Corte, con ordinanza n. 2860/2024, depositata il 31/01/2024, ha affermato al riguardo che: “Una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene, al fine del riconoscimento dell'agevolazione dell'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, che in generale non sia sufficiente il mero requisito soggettivo, non sia cioè, per quanto concerne in particolare gli enti equiparati a quelli di beneficenza o istruzione, sufficiente che essi siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare che l'attività in concreto esercitata dagli stessi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, ed inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti , dovendo altrimenti essere classificata come «attività diversa», soggetta all'ordinaria tassazione (Cass. 13/12/2016, n. 25586)”. Secondo detto orientamento, al quale il Collegio intende aderire, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, non è dunque sufficiente che gli Enti interessati siano sorti con le finalità previste dalla norma (requisito soggettivo), ma occorre anche accertare che l'attività in concreto esercitata dagli stessi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e che, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, bensì che il reddito derivante dalla locazione possa essere ricondotto al mero godimento del patrimonio immobiliare (requisito oggettivo). L'Associazione non ha prodotto alcuna documentazione probatoria utile a supporto dell'asserita assenza del carattere commerciale dell'attività riguardante la gestione di immobili concessi in locazione, non potendosi ritenere tale la dichiarazione dei redditi riferita all'annualità 2016 in esame, dalla quale si ricava esclusivamente l'entità dei redditi dichiarati e dei ricavi e costi sostenuti per l'attività di asilo nido, ma non che l'attività in concreto esercitata dall'Associazione, pur se non a carattere prevalente commerciale, sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i propri fini istituzionali. L'associazione non ha cioè dimostrato che, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i propri fini di “religione
o di culto” e che quindi i proventi ricavati dalle locazioni in esame fossero effettivamente ed esclusivamente impiegati per detti fini. L'onere probatorio incombeva sull'Associazione poiché, “trattandosi di norma agevolativa, l'onere di provarne i presupposti ricade sul soggetto richiedente l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti necessari per la fruizione del beneficio fiscale, per cui l'ente deve dimostrare, ai fini della propria natura non commerciale, che l'attività in concreto svolta non abbia carattere commerciale in via esclusiva o principale.” (Cass. ord n. 2860/2024 del 31/01/2024). Il Collegio ritiene pertanto, in assenza di documentazione probatoria fornita dall'Associazione, che le ragioni dell'Ufficio siano fondate e che pertanto l'agevolazione IRES non sia applicabile per nessuno dei redditi provenienti dalle locazioni oggetto del presente giudizio. L'appello incidentale dell'Associazione, che ritiene sussistere il diritto all'agevolazione IRES per i redditi provenienti dalla locazione di entrambi gli immobili, poiché questa non si configurerebbe come lo svolgimento di un'attività commerciale, ma come mero godimento del patrimonio immobiliare in quanto si svolge senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico, è privo di fondamento, per le motivazioni sopra esposte. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, in parziale riforma della sentenza impugnata: a. accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate;
b. rigetta l'appello incidentale dell'Associazione Laicale Pia Unione delle Società_1 Catechiste di Resistente_2 OR e per l'effetto conferma integralmente l'avviso di accertamento n.TKH040100228/2022; c. Condanna l'Associazione Laicale Pia Unione delle Società_1 Catechiste di Resistente_2 OR il al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado in € 1.500,00 oltre accessori come per legge e, per il secondo grado in € 1.600,00 oltre accessori come per legge.