Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 840
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6 del DPR n. 601/73, dell'art. 7, comma 3, della L. n. 121/1985, della legge n. 222 del 1985 e delle norme del TUIR citate nell'atto impositivo

    La Corte ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 6 comma 1, lett. c) del dPR n. 601 del 1973, poiché l'Associazione non ha fornito documentazione probatoria che l'attività di gestione degli immobili locati non avesse carattere commerciale o che fosse in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i propri fini istituzionali.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.

    La Corte concorda sul fatto che l'onere probatorio incombe sull'Associazione, la quale non ha fornito la documentazione necessaria a dimostrare i presupposti per la fruizione del beneficio fiscale.

  • Rigettato
    Appello incidentale per riconoscimento agevolazione IRES

    La Corte rigetta l'appello incidentale poiché, per le medesime motivazioni relative all'appello principale, l'Associazione non ha dimostrato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione IRES.

  • Rigettato
    Richiesta di non applicazione delle sanzioni

    La Corte, rigettando l'appello incidentale e confermando l'avviso di accertamento, implicitamente rigetta anche la richiesta di non applicazione delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 840
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 840
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo