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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 899/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Borgese per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile. Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva CP_1
l'esistenza dei requisiti sanitari previsti per la prestazione in esame.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 25 marzo 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, sia la CTU esperita in sede di ATPO che la consulenza resa nel presente giudizio hanno ritenuto che la ricorrente non disponga del requisito sanitario previsto per le prestazioni in esame.
In particolare, la nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, approfondita dopo le osservazioni di parte, e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie: “esito di tiroidectomia in trattamento sostitutivo e in condizione di eutiroidismo, per analogia, cod. 9322 ed IC dell'11%; note artrosiche a carico del rachide cervicale e L/S, della spalla dx e della mano dx con associata lesione dei legamenti della cuffia dei rotatori a modesta incidenza funzionale, nel complesso e per analogia, cod. 7010 ed IC del 40%”. Ha precisato inoltre che “La patologia più datata è di interesse endocrinologico essendo stata la periziata sottoposta nell'anno 2006 ad intervento di tiroidectomia per gozzo plurinodulare cui non ha fatto seguito tipizzazione istologica o, quanto meno, referto di esame istologico non è allegato in atti. La condizione che consegue alla tiroidectomia è la necessità di somministrazione esogena degli ormoni tiroidei. Nel caso in esame, dalla data dell'intervento chirurgico, la periziata assume Eutirox cpr, principio attivo estratti di tiroide secca che, sostanzialmente, garantiscono condizione di eutiroidismo farmacologico da cui ne deriva una mancanza di condizione patologica. Considerato il tempo trascorso, l'assenza di documentazione attestante carattere neoplastico della lesione che ha reso necessario l'intervento e, soprattutto, il notevole tempo trascorso il quadro è classificabile quale esito di tiroidectomia in trattamento sostitutivo e in condizione di eutiroidismo, per analogia, cod. 9322 ed IC dell'11%. Altra patologia riferita ed in atti documentata è di carattere osteoarticolare. La periziata, alla visita, riferisce dolori articolari diffusi e limitazioni funzionali. Per tali sintomi nel corso degli anni ella ha effettuato varie indagini strumentali e visite specialistiche. Ai fini del preciso inquadramento e relativa valutazionerisulta importante quanto documentato da RX polso destro e mano destra e spalla destra del 24/02/22 e da RMN spalla destra del 16/12/22. Il primo esame ha documentato a carico della mano destra “areola di sclerosi dell'epifisi ulnare.
Rima articolare conservata. Segni di artrosi della II metacarpo-falangea con minuta osteofitosi marginale. Non si apprezzano alterazione morfo1funzionali
a carico delle rimanenti articolazioni metacarpo-falangee e interfalangee prossimali e distali”; a carico della spalla destra “modesti segni di artropatia acromion-claveare. Sclerosi del profilo del trochite da lieve tendinopatia.
Areola di sclerosi della testa omerale. Note di artrosi acromion-tubeositaria. Rima articolare gleno-omerale.” Successivo esame RMN della spalla de stra, conferma le note artrosiche a carico della acromion-claveare ed evidenzia chiari segni di lesione delle strutture ligamentose costitutive della cuffia dei rotatori. La diffusione della sintomatologia algica al rachide ha più recentemente indotto ad effettuare altre indagini stumentali. Di queste viene esibito RX colonna cervicale e lombosacrale che rispettivamente ha documentato a livello cervicale “incipiente spondilosi cervicale con lieve sclerosi delle limitanti somatiche. Pressoché preservata l'altezza degli spazi discali” ed a livello L/S “rettilineizzazione della fisiologica lordosi lombare.
Spodilo-disco-artrosi lombare con sclerosi ossea delle limitanti ed osteofitosi margino-somatica. Modesto restringimento di pressoché tutti gli spazi discali esaminati. Focali cedimenti delle limitanti disco-somatiche dl L1, L2, L3, L4 compatibili con piccole ernie si Schmorl. Artropatia degenerativa interapofisari del tratto L3-S1”. Quanto radiologicamente documentato è stato valutato da specialista fisiatra operante presso struttura privata, dott.ssa
[...]
, che posta la diagnosi di “cervicalgia muscolo-tensiva in Persona_1
sospettalombosciatalgia bilaterale, ha consigliato, per meglio inquadrare la condizione ortopedica esame RMN, in atto non effettuato. Il quadro osteoarticolare del rachide va inteso nel contesto di note artrosiche diffuse senza che, in atti, si determinino condizione di evidente limitazione funzionale fino al grado estremo dell'anchilosi. Il coinvolgimento più recentemente documentato del rachide in associazione con le note artrosiche a carico della spalla dx e della mano dx con associata lesione deilegamenti della cuffia dei rotatori a modesta incidenza funzionale, nel complesso e per analogia, cod.
72010 ed IC del 40%”. Il consulente ha concluso quindi ritenendo che “la sig.ra Parte_1
è soggetto invalido con riduzione permanente della capacità
[...] lavorativa pari al 46%”.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 20/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS