TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2859
TAR
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (AW e VL), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. L'Agenzia non era autorizzata a intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (AW e VL), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. L'Agenzia non era autorizzata a intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (AW e VL), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. L'Agenzia non era autorizzata a intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per violazione dell'art.1, co.649 L.n.190/2014

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (AW e VL), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. L'Agenzia non era autorizzata a intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.23 Cost. (riserva di legge)

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto esterno (tra concessionari) e interno alla filiera (in proporzione ai compensi contrattuali già pattuiti per il 2015).

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza)

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio; si tratta di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l'immissione in commercio dell'apparecchio e la sua astratta idoneità all'operatività/redditività potenziale. Inoltre, l'effettiva incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.41 e 42 Cost. (libera iniziativa economica e espropriazione)

    Il riferimento all'art.42 Cost. è inconferente poiché il tributo non svuota di contenuto economico il bene. La parte ricorrente non ha assolto all'onus probandi di dimostrare che l'entità del prelievo comporti seri limiti all'esercizio del diritto. Inoltre, la portata del tributo è stata ridimensionata dall'art.1, co.920-921 L.n.208/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2859
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2859
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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