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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 14435/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 14435/2019 R.G., avente ad oggetto: “lesione personale”/appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 953/2019, depositata il 17.04.2019 e notificata il 17.09.2019, vertente tra elettivamente domiciliato in Bitonto (Ba), alla via Tauro n. 28, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco Evangelista Corallo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello del 2.10.2019, notificato il 4-7.10.2019,
- APPELLANTE - contro in qualità di Impresa designata per la gestione e liquidazione dei sinistri a carico del CP_1
“Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via Nicolai n. 202, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Cafaro, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia dell'atto di citazione di primo grado notificato in data 13.07.2018, nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
, residente in [...], CP_3
- ALTRI APPELLATI contumaci -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt.
352 e 190 co. 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1 Dott. Luca Sforza
n. 14435/2019 R.G. Con atto di citazione del 2.10.2019, ritualmente notificato in data 4-7-10-23.10.2019, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 953/2019, emessa dal Giudice di Pace di Bari nell'ambito del
[...] giudizio n. 9586/2018 R.G., depositata il 17.04.2019 e notificata il 17.09.2019, chiedendone l'integrale riforma per avere il primo Giudice, erroneamente, ritenuto che la circolazione del motociclo, a bordo del quale il viaggiava, fosse intervenuta prohibente domino, con conseguente assenza del presupposto di cui Parte_1 all'art. 283 co. 2 cod. ass.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, e Controparte_4 Controparte_5 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dell'allora minore Parte_1 deducevano che: 1) il giorno 8.04.2016, alle ore 12,30 circa, in Bari, il motociclo Piaggio Liberty, tg. X7838K, sprovvisto di copertura per la R.C.A., di proprietà di condotto da e con a CP_3 Controparte_6 bordo provenendo dal centro città, percorreva la via Napoli con direzione Tangenziale;
2) Parte_1 giunto in prossimità dell'incrocio semaforico con la trav. 334/A di via Napoli, il Campanale metteva in atto una brusca frenata del mezzo, che, anche a causa dell'asfalto bagnato, perdeva aderenza e scivolava;
3) durante la corsa, il ciclomotore urtava contro l'autovettura Mercedes, Classe A, tg. ES318DX, assicurata per la R.C. con la di proprietà e condotta da che percorreva la medesima Controparte_7 Persona_1 via Napoli nel senso opposto, marciando nella corsia interna;
4) in seguito alla dinamica suesposta, il motociclo si danneggiava ed il terzo trasportato riportava lesioni personali diagnosticate dai sanitari del Pronto soccorso del Policlinico di Bari, presso cui lo stesso era condotto d'urgenza dai sanitari del 118, in “frattura pluriframmentaria scomposta del terzo prossimale della diafisi femorale sinistra;
frattura scomposta della base del I metatarso di destra;
schisi dell'arco posteriore di S1; piccolo focolaio contusivo parenchimale al segmento anteriore del lobo superiore sinistro, in sede parascissurale;
è presente falda di versamento endoaddominale nello scavo retto-vescicale; si segnala presenza di materiale iperdenso nel lume gastrico in sede declive, sulla cui natura non è possibile esprimersi;
frattura completa composta del muro acetabolare anteriore sinistro”; 5) sul luogo teatro del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Bari, che ricostruivano la dinamica del sinistro come supra rappresentata; 6) il durante la Parte_1 degenza in ospedale, il minore veniva sottoposto in data 12.04.2016, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura diafisi del femore sinistro con chiodo endomidollare “trigen” e posizionamento stecca rigida I° raggio piede destro;
7) il minore veniva, inoltre, visitato dal dott. , specialista in Persona_2 medicina legale e delle assicurazioni, il quale stimava in 45 gg. di I.T.T., 30 gg. Di I.T.P. al 50%, 30 gg. di
I.T.P. al 25%, e 13-14% di I.P. i postumi riportati dall'incidentato; 8) con lettera di messa in mora del
30.05.2016, l' in qualità di compagnia designata per la gestione del Fondo di garanzia vittime CP_1 della strada per la regione Puglia, veniva invitata a provvedere al risarcimento delle lesioni riportate da
9) la compagnia istruiva la pratica ed espletato l'incarico medico-legale dal proprio Parte_1 fiduciario, con comunicazione del 23.12.2016, dichiarava di non poter dare seguito alla richiesta risarcitoria, atteso che “le lesioni sofferte dal minore sono diretta ed esclusiva conseguenza di sua colpa cosciente”; 10) sulla scorta di tale diniego, veniva inoltrato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, che non sortiva alcun effetto;
11) sicché veniva instaurato giudizio davanti al Giudice di pace al fine di ottenere il
2 Dott. Luca Sforza
n. 14435/2019 R.G. risarcimento del danno, con contenimento delle richieste entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito (€. 20.000,00), con rinuncia all'eventuale esubero.
Con comparsa depositata in Cancelleria in data 9.11.2018, si costituiva nel giudizio di primo grado la quale impresa designata per il FGVS, che, rilevata la incongruente ricostruzione della dinamica CP_1 del sinistro (nell'immediatezza del fatto si faceva riferimento ad un'invasione di corsia da parte del veicolo contro cui avveniva l'impatto, mentre nell'atto di citazione veniva evocato lo scivolamento da parte del
, instava, in primo luogo, per l'accertamento della responsabilità di proprietaria CP_6 CP_3 del motociclo su cui viaggiava, come terzo trasportato, e titolare del mezzo non assicurato Parte_1 essendo sempre responsabile del suo utilizzo, in solido col trasgressore, fatta salva la prova che l'utilizzo del motociclo fosse avvenuto contro il consenso della medesima, vincendo la propria resistenza;
in secondo luogo, chiedeva, in ogni caso, l'accertamento della culpa in vigilando dei genitori del minore Parte_1 idonea a integrare la loro esclusiva responsabilità rispetto ai danni lamentati dal loro figlio, con vittoria delle spese di lite.
e benché ritualmente evocate, non si costituivano nel giudizio di primo CP_2 CP_3 grado sicché veniva dichiarata la loro contumacia dal giudice di prime cure all'udienza dell'11.01.2019.
All'esito dell'attività istruttoria, consistita nella produzione documentale ed assunzione della prova testimoniale a mezzo dell'unico teste, , il Giudice di Pace di Bari, con la sentenza n. Testimone_1
953/2019, depositata il 17.04.2019, e notificata in data 17.09.2019, rigettava la domanda attorea formulata dagli attori, compensando le spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure, pur riconoscendo provata la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione introduttivo e confermata dalle risultanze del verbale degli agenti della Polizia municipale intervenuti sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, rigettava comunque la domanda fondando il proprio convincimento sulla circostanza per cui la circolazione del motociclo fosse avvenuta contro la volontà della proprietaria – ovverosia la nonna del minore, cui il terzo trasportato danneggiato, aveva sottratto le chiavi a sua insaputa. Parte_1
Più nel dettaglio, secondo il primo giudice, l'ipotesi della circolazione prohibente domino, pur contemplata dall'art. 283 co. 1 lett. d) cod. ass., che prevede l'intervento del FGVS, “[…] va letta unitamente a quanto prevede il co. 2 ult. parte del menzionato art. 283, che prevede che, in ipotesi di circolazione del mezzo prohibente domino, il risarcimento è dovuto solo ai terzi non trasportati (ossia a soggetti diversi da quelli che viaggiano sul veicolo trafugato) ed anche ai terzi trasportati contro la propria volontà o 'che sono inconsapevoli della circolazione illegale'; nel caso di specie, il minore era consapevolmente terzo trasportato sul motociclo per avere lo stesso trafugato le chiavi del mezzo alla nonna e voluto circolare con lo stesso e deve anche ritenersi, fino a prova contraria, che fosse consapevole della circolazione illegale del motociclo.
La ratio della norma di cui all'art. 283 risiede nel tutelare le persone che subiscono danni dalla circolazione di un veicolo sprovvisto di copertura R.C.A., posto in circolazione contro la volontà del proprietario, e non anche il terzo trasportato che si è posto nella condizione di viaggiare come terzo trasportato sul mezzo che circola prohibente domino per sua volontà. […]” (cfr. pag. 4 della sentenza gravata).
3 Dott. Luca Sforza
n. 14435/2019 R.G. Avverso detta sentenza proponeva appello nelle more divenuto maggiorenne, giusta Parte_1 atto di citazione notificato in data 4-7-10-23.10.2019, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, con contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in prime cure, e reiterando, in via istruttoria, la richiesta di C.T.U. medico legale, già avanzata nel corso del primo grado di giudizio e disattesa dal primo giudice, con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 23.01.2020, si costituiva nel presente giudizio di impugnazione l' quale impresa designata per il FVGS, che eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito instava per il rigetto dell'impugnazione, in condivisione di quanto statuito dal Giudice di prime cure;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva di Parte_1 nella causazione dell'evento dannoso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
[...]
e benché ritualmente evocate, non si costituivano neppure nel presente grado CP_2 CP_3 di giudizio, sicché veniva dichiarata la loro contumacia all'udienza del 6.02.2020.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente e in rito, va rigettata l'eccezione sollevata dalla compagnia appellata in merito alla dedotta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che non va dichiarata l'inammissibilità del gravame quando, come nella specie, dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado e quali le modifiche richieste dall'appellante, attraverso un'adeguata illustrazione argomentativa volta a contrastare in fatto o in diritto le ragioni espresse dal primo Giudice;
infatti, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dagli artt. 342
e 434 c.p.c., anche nella formulazione dettata dall'art. 54 D.L. 83/2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore formale, richiedendo, piuttosto, che il quantum appellatum sia individuato in modo chiaro ed esauriente.
Ed invero, come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 342 c.p.c.
“impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il 'quantum appellatum', formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati 'errores in procedendo', nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (cfr. Cass.
10916/2017; in senso conforme, Cass. 21336/2017; nonché da ultimo, Cass. SS.UU. 27199/2017, secondo cui
4 Dott. Luca Sforza
n. 14435/2019 R.G. «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”; Cass. 13535/2018, nella quale viene ribadito che non occorre ai fini dell'ammissibilità dell'appello “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Analogamente deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. atteso che, come noto, la disposizione, inserita dall'art. 54 co. 1 lett. a)
D.L. n. 83/2012 conv. con mod. L. n. 143/2012 – che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall'11.09.2012) – ruota intorno al concetto della “non ragionevole probabilità di accoglimento”. Tale formula va intesa in termini restrittivi nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale di cui all'art. 348 bis c.p.c., in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento, sia criteri di ordine logico-sistematico, data la prevista adozione, in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza, dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata (che ben si attaglia agli appelli che non hanno chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione in rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità
o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art.350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter
c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impendendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 248 ter c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 8940/2014).
5 Dott. Luca Sforza
n. 14435/2019 R.G. Sulla base di quanto illustrato, dunque, l'appello proposto è ammissibile, in quanto, per un verso, non sono state ravvisate le ragioni fondanti l'applicazione dell'invocato filtro, atteso che la causa successivamente alla prima udienza è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e per altro verso, per quanto innanzi chiarito, l'impugnazione non risulta carente della parte argomentativa, volta a contrastare quanto affermato nella sentenza di primo grado;
parte appellante, infatti, ha riproposto la propria tesi difensiva, contestando la sentenza nella sua interezza.
Nel merito, l'appello è comunque infondato e va respinto per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, con l'odierno gravame, parte appellante ha censurato la qualificazione giuridica della domanda operata dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie concreta nell'alveo applicativo di cui all'art. 283 co. 1 lett. d) cod. ass. (ipotesi in cui il veicolo venga posto in circolazione contro la volontà del proprietario), laddove, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione la lett. b) della norma citata
(veicolo privo di assicurazione), con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione il secondo periodo del suddetto co. 2, secondo cui “il risarcimento è dovuto per i danni alla persona”, piuttosto che l'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 283, per il quale “il risarcimento è dovuto limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale”.
La censura sull'errore di sussunzione della fattispecie concreta, seppur condivisibile nei limiti di quanto di seguito indicato, non consente, tuttavia, di pervenire ad una diversa decisione nel merito, dovendo in ogni caso ritenersi infondata la domanda attorea e rigettarsi l'appello per le ragioni di seguito meglio precisate.
Ed infatti, nel verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale di Bari, intervenuti sul luogo del sinistro, allegato al fascicolo di parte di primo grado, nonché sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale assunta a mezzo del teste , si evince che il giorno 8.04.2016, verso le ore Testimone_1
12,30, il motociclo Piaggio Liberty, tg. X7838K, di proprietà di nell'occasione condotto da CP_3
e con a bordo l'allora minore in qualità di terzo trasportato, viaggiava Controparte_6 Parte_1 lungo la via Napoli, provenendo dal centro cittadino e diretto verso la tangenziale, allorquando, giunto in prossimità dell'incrocio semaforico con la trav. 334/A, il conducente del detto motociclo attivava il sistema frenante del mezzo, ma a causa, verosimilmente anche della strada bagnata, perdeva il controllo e scivolava sulla strada, urtando contro l'autoveicolo Mercedes, Classe A, tg. ES318DX, di proprietà e condotto da
[...]
che nel frangente percorreva la via Napoli nell'opposto senso di marcia;
a fronte di detta dinamica Per_1 del sinistro, così come ricostruita dagli agenti della Polizia municipale, venivano altresì contestate le violazioni degli artt. 170 co. 2 e 6 (trasporto di passeggero minorenne, essendo altresì minorenne, all'epoca dei fatti, il
, 116 co. 15 e 17 (guida senza patente) e 193 co. 2 (circolazione in assenza di copertura CP_6 assicurativa) del C.d.S..
Inoltre, in sede di audizione a sommarie informazioni, il riferiva alla Polizia Municipale di Parte_1
Bari di aver sottratto le chiavi del ciclomotore alla nonna, a sua insaputa. CP_3
6 Dott. Luca Sforza
n. 14435/2019 R.G. Orbene, siffatta circostanza è inidonea a sostenere, come pur ritenuto nel giudizio di primo grado, che la circolazione fosse avvenuta prohibente domino, con conseguente applicabilità del combinato disposto di cui all'art. 283 co. 1 lett. d) e co. 2 cod. ass., come erroneamente sostenuto dal primo giudice.
La suddetta disposizione stabilisce, infatti, che: “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è CP_2 obbligo di assicurazione, nei casi in cui: […] d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario […]”; in tal caso, soggiunge il co. 2 dello stesso articolo, “[…] il risarcimento è dovuto limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose”.
Siffatta normativa accede alla regola generale di cui all'art. 2054 co. 3 c.c., che reca, in materia di danni da circolazione stradale, una presunzione di (co)responsabilità a carico del proprietario del veicolo, che non provi che la circolazione del veicolo è intervenuta contro la sua volontà.
Ciò posto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il principio per cui, ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 3 c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ('invito domino'), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà ('prohibente domino'), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate, deve ritenersi operativo […]” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 20373/2015).
Nel caso di specie, la proprietaria del ciclomotore, nonna dell'odierno appellante, si limitava a dichiarare alla Polizia Municipale di aver riposto le chiavi del motorino nel cassetto del comodino della propria camera da letto e di essersi accorta, verso le ore 12:20 dell'8.04.2016, mentre rassettava la stanza, che le chiavi mancavano, prima di essere informata, verso le ore 14:35, dell'incidente occorso ai danni del nipote.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha escluso la sufficienza, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità succitata, della mera allegazione della custodia delle chiavi del mezzo in un cassetto (cfr., recentemente, Cass. civ., n. 12119/2020; in senso conforme, più di recente, Trib. Catania, n. 5249/2023)
Piuttosto, in ragione della scopertura assicurativa del motociclo a bordo del quale il era Parte_1 trasportato, appare più confacente al caso di specie l'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 283 co. 1 lett. b) e co. 2 cod. ass., come pur correttamente prospettato da parte appellante.
Ed infatti, ai sensi della predetta disposizione, “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è CP_2 obbligo di assicurazione, nei casi in cui: […] b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione […]”;
“[…] Nei casi di cui al co. 1 lett. b), d bis) e d ter), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose”.
Ciò detto, con riferimento alla compatibilità fra l'azione di cui all'art. 141 cod. ass. ed il sistema di cui all'art. 283 cod. ass., quest'ultima disposizione disciplina le ipotesi in cui il sinistro debba essere indennizzato dal Fondo, mentre l'art. 141 disciplina, come noto, le modalità di liquidazione dei danni patiti dal trasportato.
7 Dott. Luca Sforza
n. 14435/2019 R.G. Ed invero, come evidenziato dalla migliore dottrina e giurisprudenza, l'art. 141 cod. ass. non è affatto incompatibile con il citato art. 283 dello stesso cod. ass.: quest'ultima disposizione disciplina, infatti, “quando” il sinistro debba essere indennizzato dal fondo di garanzia vittime della strada, per il tramite dell'impresa designata, mentre l'art. 141 cod. ass. disciplina “come” debba procedersi alla liquidazione dei danni patiti dal trasportato.
Inoltre, le due disposizioni si pongono in rapporto di specialità reciproca e non solo non si escludono a vicenda, bensì si integrano e completano, con la conseguenza che, nel caso in cui il vettore (nella specie, il motociclo) risulti sprovvisto di assicurazione, il terzo trasportato rimasto danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni patiti proprio all'impresa designata per conto del Fondo garanzia vittime della strada, ricorrendo alle modalità e secondo le condizioni previste dal citato art. 141 cod. ass. (sul punto, si veda recentemente Cass., SS.UU., n. 35318/2022, che, risolvendo la questione circa la necessità del coinvolgimento di almeno due veicoli ai fini dell'applicazione dell'azione diretta di cui all'art. 141 cod. ass., hanno altresì riconosciuto che uno dei due veicoli ben possa essere privo di copertura assicurativa).
Più in particolare, la Suprema Corte nella citata pronuncia ha condivisibilmente evidenziato l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione della norma de qua, della circostanza che il sinistro si sia verificato con un veicolo rimasto sconosciuto o privo di copertura assicurativa, chiarendo che “deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui «l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005». Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato” (cfr. Cass., S.U., n. 35318/2022, cit.).
Ciò posto, è noto che costituisce ius receptum l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141” (cfr., Cass. civ., sez. 3, 13.10.2016, n. 20654; Cass. civ., sez. 3, 20.05.2016, n. 10410; Cass. civ., sez. 3, 30.07.2015, n. 16181).
Tuttavia, nel caso di specie, risulta ostativa all'affermazione di una qualsivoglia responsabilità in capo all' quale impresa designata per il FVGS, la circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 1227 co. 1 CP_1
c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., per cui il danneggiato pacificamente, sottraeva le chiavi Parte_1
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n. 14435/2019 R.G. del mezzo alla nonna-proprietaria del motociclo, sig.ra fornendole all'amico sprovvisto di CP_3 patente, tale , lasciando che quest'ultimo conducesse il motociclo, e mettendosi incautamente Controparte_6
a bordo del ciclomotore, che rimaneva coinvolto nel sinistro per cui è causa.
Infatti, l'art. 2056 c.c. specifica che, in ambito extracontrattuale, “il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”; a sua volta, il richiamato art. 1227
c.c. stabilisce al primo comma che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l 'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, e al secondo comma che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”: quest'ultima norma assume rilevanza proprio nel caso in cui il danno sia eziologicamente imputabile al solo danneggiante “ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato” (così Cass. civ., sez. III,
19.01.2017, n. 1295) e si attaglia, dunque, anche alla figura del trasportato.
Orbene, in questo contesto, nel caso in esame non è opinabile e non può certo non stigmatizzarsi la grave condotta colposa dello stesso passeggero trasportato sul motociclo;
invero, la condotta estremamente irresponsabile e del tutto sconsiderata assunta dal medesimo danneggiato deve ritenersi idonea ad assorbire qualsiasi decorso materiale, imputabile ad altri, causativo dell'evento dannoso lamentato in giudizio, essendo le conseguenze dannose derivanti dal sinistro in esame attribuibili esclusivamente alla responsabilità del medesimo danneggiato, odierno appellante.
Infatti, come noto, affinché possa pervenirsi al riconoscimento del concorso causale, anche esclusivo, del danneggiato ex art. 1227, co. 1 c.c., sia pure mediante il ragionamento presuntivo ai sensi degli artt. 2927 e
2929 c.c., la stessa giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza di altri elementi probatori, gravi precisi e concordanti, da porre in correlazione, e da cui desumere in via inferenziale, il fatto ignoto alla cui esistenza si intende giungere, ben potendosi incorrere, diversamente opinando, in un vizio del ragionamento presuntivo e nella violazione del divieto della c.d. praesumptio de praesumpto.
Ed invero, è noto che secondo la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle presunzioni, si sostiene che “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche «lex artis»)”, esprimendo nient'altro che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece,
“condivisibile l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia «certa»” (così Cass. civ., sez. 3, 4.08.2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo, Cass. civ., sez. 6-5, ord.
5.05.2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonché Cass. civ., sez. 3, 26.06.2008, n. 17535, Rv. 603893-01; e Cass. civ., sez. 3, 19.08.2007, n. 17457, non massimata). Difatti, “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'«id quod plerumque accidit» (in virtù della regola
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n. 14435/2019 R.G. dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”, dovendosi solo escludere “che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (cfr. Cass. civ., n. 17457/2007, cit.).
Quanto, invece, alla precisione, essa “esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso” di esso, mentre “non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti”; infine, la concordanza individua un “requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (così, nuovamente, Cass. civ., n.
19485/2017, cit.).
Orbene, l'istruttoria compiuta in primo grado ha consentito di raggiungere un adeguato e soddisfacente riscontro in ordine alla condotta imprudente e gravemente colposa dello stesso trasportato-danneggiato, odierno appellante, il quale trafugò alla propria nonna le chiavi del motociclo di proprietà della medesima, sprovvisto di assicurazione, per cederle al proprio amico, anch'egli minorenne all'epoca dei fatti e, dunque, certamente inesperto nella circolazione stradale, il quale a causa della verosimile eccessiva o, comunque, non adeguata velocità del mezzo, mentre percorreva, peraltro, una strada bagnata, perse il controllo del motociclo finendo rovinosamente la propria corsa contro il veicolo che sopraggiungeva dall'opposta corsia di marcia.
In proposito, va preliminarmente osservata la pericolosità insita della strada ove la collisione è avvenuta, avente conformazione rettilinea, senza banchine laterali transitabili, con una serie di accessi privati posti lateralmente, che di per sé implicava un congruo adeguamento dei contenuti di prudenza alla guida da parte del conducente del ciclomotore, sicché è ragionevole ritenere che la velocità di percorrenza del motociclo non fosse adeguata alle peculiari condizioni dei luoghi.
Di ciò può ritenersi raggiunto il riscontro probatorio ove si consideri la congruenza e concludenza tanto del rapporto degli agenti intervenuti, quanto della stessa dinamica del sinistro sopra descritto che ha visto, inoltre,
i due passeggeri del ciclomotore ribaltarsi e finire rovinosamente a terra molto oltre il punto d'urto con la
Mercedes, nonché degli ingenti danni riportati dal ciclomotore gravemente danneggiato, e le lesioni personali sofferte dal trasportato.
Del resto, anche l'eventuale rispetto del limite di velocità imposto sul tratto di strada percorso dal
, non escludeva l'esigibilità di una condotta prudenziale massima in relazione alle peculiarità Controparte_6 delle condizioni della strada bagnata;
al riguardo, invero, pare opportuno ribadire che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi comunque inadeguata, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, e senza che assuma decisivo rilievo
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n. 14435/2019 R.G. l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (cfr. ex multis, Cass. civ., n.
20173/2004).
Le soprarichiamate regole di prudenza esigono, dunque, un congruo adeguamento della velocità di guida alle contingenti condizioni ambientali: ciò che, verosimilmente, è mancato da parte del avendo CP_6 costui tenuto una velocità che, per quanto detto, non è risultata comunque adeguata alle peculiari circostanze del luogo.
Inoltre, è opportuno evidenziare che nel caso in esame, sono state, altresì, contestate dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, le violazioni degli artt. 170 co. 2 e 6 (trasporto di passeggero minorenne, essendo altresì minorenne, all'epoca dei fatti, lo stesso conducente , 116 co. 15 e 17 (per aver condotto il motociclo CP_6 senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida, e per aver circolato quale minore di anni 18 con trasporto di un passeggero, altresì minorenne abusivamente trasportato sul ciclomotore) e 193 co. 2
(circolazione in assenza di copertura assicurativa) C.d.S.., dell'art. 115, commi 1 e 4 del C.d.S.,
Orbene, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale,
“L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” [cfr., Cass. civ., Sez. III, 26.05.2014, n. 11698; negli stessi termini, più di recente, Cass. civ., Sez. III, 16.04.2015, n. 7704, ha evidenziato che “in casi del genere si configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa con l'accettazione dei relativi rischi, con la conseguente possibilità di applicazione dell'art. 1227 c.c. (Cass. 11 marzo 1994 n. 4993, v. anche
Cass. 20 marzo 1982 n. 1816)”; nella parte motiva di tale pronuncia si evidenzia, inoltre, che l'argomento era stato affrontato già con la sentenza 29 novembre 2011, n. 25218, nella quale la Suprema Corte aveva affermato che «non è revocabile in dubbio, al punto da costituire una massima di esperienza, il fatto che l'impianto frenante di un ciclomotore progettato per una sola persona abbia un'efficacia "ben minore quando il mezzo sia appesantito per effetto del maggior peso determinato dalla presenza di un passeggero a bordo"»; di talché, in siffatte ipotesi, non essendo stato il sinistro determinato dall'urto contro un ostacolo fisso, bensì dall'impatto del motociclo contro un veicolo in movimento, si conclude sostenendo che “la presenza di due persone sul mezzo omologato per una persona ben può avere avuto efficacia causale rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
, comma 1, peraltro individuata dal giudice di merito nella misura del 20 per cento, stante l'evidente minore efficacia del sistema frenante.” (così, nel testo, Cass. civ., n. 7704/2015, cit.); in particolare, nei casi di c.d. trasporto anomalo, è stato osservato dalla Suprema Corte che “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale
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n. 14435/2019 R.G. prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso”: cfr. Cass. civ. Sez. III, 13-05-2011, n. 10526; conf. Cass. civ. Sez. III, 22-05-2006, n. 11947; Cass. civ., Sez.
III, 11.03.2004, n. 4993].
Ciò posto, ritornando al caso che ci occupa, questo giudice intende conformarsi ai suesposti principi, qui pienamente condivisi, dovendo dunque riconoscersi un contributo esclusivo nel determinismo causale anche dello stesso danneggiato che, trafugando alla propria nonna le chiavi del motociclo di proprietà della medesima, e avendo accettato irresponsabilmente di essere trasportato su un ciclomotore condotto dall'amico sprovvisto del necessario e preventivo certificato di idoneità alla guida, ha accettato il rischio delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute derivare (e che, nel caso concreto, si sono in effetti verificate) derivanti dalla predetta circolazione anomala e anche dalla ridotta stabilità del mezzo conseguente dalla scarsa efficacia frenante dello stesso che, secondo l'id quod plerumque accidit, deriva dal predetto trasporto anomalo su ciclomotore, condotto per di più, nel caso di specie, a velocità verosimilmente non moderata e comunque non congrua alle circostanze concrete.
Per dirla con altre parole, alla luce di quanto innanzi evidenziato, deve certamente riconoscersi l'esclusiva incidenza causale nel determinismo del fatto dannoso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 1
c.c., della condotta dello stesso trasportato, tenuto conto di quanto emerso dalle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di prime cure.
Del resto, vale la pena soggiungere che nessuna specifica imprudenza o negligenza, né alcuna violazione delle norme del codice della strada riconducibile quale causa del sinistro, è stata riscontrata a carico del conducente dell'autovettura Mercedes, Classe A, che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia, essendo, di contro, emerso, per quanto innanzi evidenziato, che, per un verso, il trafugò le chiavi del Parte_1 motociclo alla propria nonna, e per altro verso, l'amico all'epoca del sinistro anch'egli minorenne CP_6
e conducente il ciclomotore Piaggio Liberty, tg. X7838K, non abbia rispettato i normali precetti della prudenza, compiendo una gravissima imprudenza in quanto assunse la guida di un motociclo, sprovvisto di assicurazione r.c.a, conducendolo perfino senza patente.
Da tale angolo visuale, deve ritenersi che correttamente è stata rigettata dal primo giudice - ancorché per altre differenti motivazioni giuridiche innanzi richiamate - la richiesta di C.T.U. medico-legale, pur riproposta dall'appellante nel presente grado di giudizio, e correttamente esclusa sin dalla prima udienza tenutasi in data
6.02.2020, stante la superfluità della medesima ai fini della decisione assunta sulla scorta dell'assorbente grave condotta colposa dello stesso danneggiato.
Sul punto, vale la pena sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla
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n. 14435/2019 R.G. ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis Cass. 27776/2019; Cass. 9020/2019; Cass.
7639/2015; Cass. 1299/2014).
L'appello, dunque, sulla scorta di quanto innanzi precisato è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese del giudizio d'appello, noto il principio secondo cui,
“Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”: cfr., ex multis, Cass. 23226/2013 nonché Cass. 15557/2066, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal Giudice di primo grado, nonché Cass. 1775/2017), deve ritenersi che, in difetto di apposita impugnazione incidentale sulla statuizione inerente alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, le stesse seguano la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla compagnia appellata costituita, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, terza colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 ed €. 26.000,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Nulla per le spese in favore delle altre parti appellate, rimaste contumaci.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
13 Dott. Luca Sforza
n. 14435/2019 R.G. Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da vverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 953/2019, Parte_1 depositata il 17.04.2019 e notificata il 17.09.2019, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute Parte_1 dall' quale impresa designata per la Regione Puglia alla gestione e liquidazione CP_1 dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, che si liquidano in complessivi €. 2.538,50, (già ridotti del 50% ex art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) nulla per le spese processuali nei confronti di e stante la loro CP_2 CP_3 contumacia;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di parte appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 16.12.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
14 Dott. Luca Sforza