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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 02/02/2026, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1414/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
PALAZZI MARIO, Giudice
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14899/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21 1T 027572 000 P007 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione della Ricorrente_1 srl avverso l'avviso tramite il quale, previo il diniego dell'agevolazione riconosciuta a mente dell'art. 7 del Dl n. 34/19, nei suoi confronti era stato accertato un dare di euro 28.300,00, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale;
parimenti viste le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Roma I;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa impositiva trae origine dall'acquisto, operato dalla società odierna opponente il 15 novembre
2021, di un locale magazzino sito al piano seminterrato, in relazione al quale era stato per l'appunto richiesto il beneficio di che trattasi.
Ebbene, in accordo a quanto adduce l'Agenzia opposta è dato considerare come non ricorrono gli estremi della prevista agevolazione.
Il succitato art. 7 del Dl n. 34/19, infatti, per quanto qui interessa e sino al 31 dicembre 2021 prevede l'applicazione dell'imposta ridotta alla misura fissa di euro 200 “… per i trasferimenti di interi fabbricati,
a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente”. Nel caso che ci occupa, al contrario, la compravendita ha avuto per oggetto una singola porzione dell'immobile, di per sé sola quindi insuscettiva di essere assoggettata a quegli interventi di demolizione e ricostruzione che la norma intende agevolare.
All'evidenza inconferenti, poi, appaiono le contestazioni formulate dall'opponente con riguardo al mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12 settimo comma della Legge 212/00, laddove per l'appunto si richiede che l'avviso segue di sessanta giorni la chiusura del processo verbale di costatazione. A tacer d'altro, infatti, non è dato comprendere se e come tale verifica avrebbe consentito il riconoscimento dell'agevolazione. Quanto poi alla doglianza relativa alla sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario non abilitato, invero conformemente a quanto sostiene l'Agenzia opposta è dato viceversa ravvisare gli estremi di una mera delega di firma, di firma, laddove giustappunto l''organo titolare delega ad un altro organo, ovvero anche a funzionario non titolare di organo, il compito di firmare gli atti di esercizio dei potere stesso: in questi casi l'atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza nessuna alterazione dell'ordine delle competenze (ex pl., Cass. n. 6113/05). Al contrario, l'istituto della cd delega di funzioni assume rilevanza esterna, ragion per cui si richiede che sia disciplinato per legge, attuandosi, mediante adozione di un formale atto di delega, l'attribuzione ad un diverso ufficio od ente di poteri in deroga alla disciplina normativa delle competenze amministrative.
Appare così evidente la differenza fra le due figure: la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico, laddove il delegato non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante, ma piuttosto agisce semplicemente come longa manus del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza. Al contrario, la delegazione della competenza assume rilevanza esterna, in quanto suscettibile di alterare il regime d'imputazione dell'atto (Cass. n. 11013/19). Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, importano il rigetto dell'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, conformemente al disposto dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 srl al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 4.000.
Roma, 29 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
PALAZZI MARIO, Giudice
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14899/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21 1T 027572 000 P007 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione della Ricorrente_1 srl avverso l'avviso tramite il quale, previo il diniego dell'agevolazione riconosciuta a mente dell'art. 7 del Dl n. 34/19, nei suoi confronti era stato accertato un dare di euro 28.300,00, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale;
parimenti viste le controdeduzioni dell'opposta Agenzia delle Entrate – Roma I;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa impositiva trae origine dall'acquisto, operato dalla società odierna opponente il 15 novembre
2021, di un locale magazzino sito al piano seminterrato, in relazione al quale era stato per l'appunto richiesto il beneficio di che trattasi.
Ebbene, in accordo a quanto adduce l'Agenzia opposta è dato considerare come non ricorrono gli estremi della prevista agevolazione.
Il succitato art. 7 del Dl n. 34/19, infatti, per quanto qui interessa e sino al 31 dicembre 2021 prevede l'applicazione dell'imposta ridotta alla misura fissa di euro 200 “… per i trasferimenti di interi fabbricati,
a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente”. Nel caso che ci occupa, al contrario, la compravendita ha avuto per oggetto una singola porzione dell'immobile, di per sé sola quindi insuscettiva di essere assoggettata a quegli interventi di demolizione e ricostruzione che la norma intende agevolare.
All'evidenza inconferenti, poi, appaiono le contestazioni formulate dall'opponente con riguardo al mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12 settimo comma della Legge 212/00, laddove per l'appunto si richiede che l'avviso segue di sessanta giorni la chiusura del processo verbale di costatazione. A tacer d'altro, infatti, non è dato comprendere se e come tale verifica avrebbe consentito il riconoscimento dell'agevolazione. Quanto poi alla doglianza relativa alla sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario non abilitato, invero conformemente a quanto sostiene l'Agenzia opposta è dato viceversa ravvisare gli estremi di una mera delega di firma, di firma, laddove giustappunto l''organo titolare delega ad un altro organo, ovvero anche a funzionario non titolare di organo, il compito di firmare gli atti di esercizio dei potere stesso: in questi casi l'atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza nessuna alterazione dell'ordine delle competenze (ex pl., Cass. n. 6113/05). Al contrario, l'istituto della cd delega di funzioni assume rilevanza esterna, ragion per cui si richiede che sia disciplinato per legge, attuandosi, mediante adozione di un formale atto di delega, l'attribuzione ad un diverso ufficio od ente di poteri in deroga alla disciplina normativa delle competenze amministrative.
Appare così evidente la differenza fra le due figure: la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico, laddove il delegato non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante, ma piuttosto agisce semplicemente come longa manus del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza. Al contrario, la delegazione della competenza assume rilevanza esterna, in quanto suscettibile di alterare il regime d'imputazione dell'atto (Cass. n. 11013/19). Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, importano il rigetto dell'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, conformemente al disposto dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 srl al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 4.000.
Roma, 29 gennaio 2026
Il Presidente Estensore