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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 02/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
26/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1678/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 1
e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PFT9T015F00345 ADD COM
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PFT9T015F00345 ADD REG 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PFT9T015F00345 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PFT9T015F00345 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1444/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Appellante: l'appellante insiste - Per la richiesta di revisione della sentenza n. 77/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di I^ di Mantova e di annullamento per l'effetto dell'atto impugnato, ovvero - in via subordinata, per la richiesta di disapplicazione delle sanzioni irrogate sulla base della riscontrata buona fede della contribuente. Con condanna al pagamento degli onorari, diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore delle scriventi procuratrici che si dichiarano antistatarie.
Appellato: l'Ufficio chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova relativamente a IRPEF e IVA per l'anno 2016.
La vertenza riguarda il recupero delle imposte dovute dalla contribuente, esercente l'attività di consulenza amministrativa, a fronte del disconoscimento del regime agevolativo di cui all'art. 27 DL 98/2011 (“incentivi per l'imprenditoria giovanile”). La parte ha avviato l'attività nel corso del 2015 e in quella fra,zione di anno ha conseguito compensi che - ragguagliati ad anno - superano il limite di legge di 30.000,00 Euro annui previsto dalle norme agevolative.
La Commissione adita ha respinto il ricorso, condannando parte soccombente alla rifusione delle spese per
500,00 euro. Il primo giudice rilevava che la contribuente non ha risposto al questionario. Inoltre, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, se nel 2015 ha superato il limite ragguagliato ad anno, nel periodo successivo doveva tenere la contabilità prescritta.
Appella la contribuente rilevando che la mancata risposta al questionario è irrilevante e non legittima ex se l'accertamento. Nel merito ribadisce che non è previsto dalla norma che i compensi percepiti vengano ragguagliati ad anno, a nulla rilevando in senso contrario una circolare ministeriale. In ogni caso, contesta la data di inizio dell'attività, determinata dall'Ufficio nel 27.10.2015. In subordine chiede la disapplicazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova si costituisce riproponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, notificato mediante scansione dell'originale analogico in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992. Ciò premesso, precisa che il giudice di primo grado non ha fatto derivare alcuna conseguenza dall'omessa risposta al questionario. Nel merito osserva che, ai sensi dell'art. 27 DL
98/2011 e dell'art. 1 comma 96 L. 244/2007, in caso di inizio di attività in corso d'anno il limite dei 30.000,00 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno intero. Precisa che l'inizio dell'attività è stato stabilito nel 27.10.2015, data di assegnazione della partita IVA. Insiste anche per la conferma delle sanzioni.
Il 23.08.2024 parte contribuente produce memoria. Afferma che la notifica a mezzo pec di un atto in formato analogico oggetto di scansione non comporta l'inammissibilità dell'atto; nel merito, si riporta a quanto già dedotto con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado della contribuente in quanto non nativo digitale, ma mera scansione dell'originale analogico. In effetti, l'atto depositato da parte contribuente non è “nativo digitale”, in quanto non è conversione telematica del file di videoscrittura (word o similare) bensì scansione in formato PDF/A dell'originale redatto in forma analogica, come confermato dalla circostanza che reca l'immagine della sottoscrizione grafica della parte e del difensore.
Ciò nonostante, l'eccezione dell'Ufficio deve essere rigettata, in quanto la proposizione dei ricorsi in formato di scansione e non come atto nativo digitale non ne costituisce causa di inammissibilità.
L'art. 16 bis comma 3 D.Lgs. 546/92 – nella formulazione introdotta dall'art. 16 DL 119/2018 - disponeva che le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel DM Economia e Finanze 23 dicembre 2013 n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche vadano effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A1 o pdf/A1b, e debbano essere sottoscritti con firma digitale. Peraltro, l'art. 156 comma 2 c.p.c. dispone espressamente che non può “essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”. Nel caso di specie, l'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 non prevedeva espressamente la sanzione dell'inammissibilità per il mancato rispetto delle forme ivi previste o richiamate. Inoltre, l'art. 156 c.p.c. prosegue disponendo che "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Ne consegue l'affermazione del principio per il quale il deposito dell'atto introduttivo con modalità differenti da quelle di legge "costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio” (Cass. Civ., Sez. I, 9464/2021). La Corte di Cassazione ha infatti precisato “che la costituzione dell'intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio (Cass. 18/06/2014, n. 13857), e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla", sicchè la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell'art. 111 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, 532/2020; idem: Cas. Civ., 18324/2018).
L'eccezione deve ritenersi pertanto superata “dal fatto che l'atto del quale si invoca la nullità ha raggiunto il suo scopo, come dimostra la circostanza che è stato letto e compreso” dal destinatario (Cass. Civ., Sez. III,
25885/2022). “E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua "navigabilità" a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo. La notifica d'un documento elettronico in formato diverso da quello prescritto, pertanto, anche a voler supporre per puro esercizio teorico che costituisca una ipotesi di nullità, sarebbe comunque vizio sanato dal raggiungimento dello scopo (Sez. 3, Ordinanza n. 18324 del 12.7.2018)” (Cass. Civ., Sez. VI, 26996/2021).
A fugare ogni dubbio in materia è da ultimo l'intervento legislativo di cui al D.Lgs. 220/2023, che ha introdotto nell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 il comma 4 bis, il quale prevede espressamente che “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”. Da un lato, la norma stabilisce che l'irregolarità non costituisce causa di invalidità dell'atto, dall'altro lato introduce un obbligo di regolarizzazione in precedenza non previsto. In conclusione, nel caso di siffatta irregolarità nessuna conseguenza era prevista per i giudizi incardinati anteriormente a gennaio
2024, mentre per quelli successivi è previsto che il giudice assegni un termine perentorio per sanarla.
Nel merito, va premesso che ai fini della decisione risulta irrilevante l'assunto riportato in sentenza che “la mancata risposta al questionario costituisce grave irregolarità”, non derivando alcuna preclusione da tale mancata risposta.
La sentenza deve peraltro essere confermata nella parte in cui ha disconosciuto il regime agevolato richiesto dalla parte. L'art. 27 DL 98/2011 (intitolato “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) regolamenta il “regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, disposizione quest'ultima che individua quali “contribuenti minimi” coloro che “a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro”. Al quarto comma, il citato art. 27 DL 98/2011 stabilisce inoltre che detto regime “cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Va dunque evidenziato che sono le stesse disposizioni normative a disporre che una delle condizioni per usufruire dell'agevolazione sia di avere percepito ricavi o compensi non superiori ad Euro 30.000,00
“ragguagliati ad anno”.
Nel caso di specie, inoltre, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha assunto quale riferimento per il calcolo del “ragguaglio” la data del 27.10.2015, dato oggettivo in quanto corrisponde al momento di assegnazione della partita IVA. Né, d'altra parte, la contribuente ha fornito elementi idonei ad individuare una data differente, nemmeno specificamente indicata.
L'appello della contribuente deve essere invece accolto nella parte in cui chiede la disapplicazione delle sanzioni. Da un lato lo “sforamento” su base annua derivante dalla parametrazione dei compensi percepiti (pari ad Euro 5.741,00) è di valore minimale, portando alla determinazione di un compenso pari ad Euro
31.749,47 (rispetto alla soglia di 30.000,00 Euro), dal che una minima variazione nella datazione dell'inizio dell'attività avrebbe escluso la violazione contestata. Dall'altro lato, va riconosciuta una particolare incertezza interpretativa delle norme applicabili nella fattispecie, relativamente alla ricostruzione della connessione tra quanto previsto dalla L. 244/2007 e dal DL 98/2011, con particolare riferimento all'art. 27 comma 4 del DL che fa riferimento al regime del precedente comma 3 e non a quello del comma 1.
Stante la parziale soccombenza reciproca - derivante dall'accoglimento della domanda subordinata della contribuente e dal rigetto dell'eccezione preliminare proposta dall'Agenzia delle Entrate - sussistono i presupposti di cui all'art. 15 comma 2 D.Lgs. 546/1992 per disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Si rileva da ultimo che il dispositivo trascritto nel processo verbale dell'udienza del 26.06.2025 riporta per errore materiale di battitura il termine “combinazione” delle sanzioni, anziché quello corretto di
“comminazione”, riportato nel dispositivo del provvedimento qui redatto.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello della contribuente, limitatamente alla comminazione delle sanzioni.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Brescia, 26 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
NL VI OL TA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
26/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1678/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 1
e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PFT9T015F00345 ADD COM
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PFT9T015F00345 ADD REG 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PFT9T015F00345 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PFT9T015F00345 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1444/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Appellante: l'appellante insiste - Per la richiesta di revisione della sentenza n. 77/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di I^ di Mantova e di annullamento per l'effetto dell'atto impugnato, ovvero - in via subordinata, per la richiesta di disapplicazione delle sanzioni irrogate sulla base della riscontrata buona fede della contribuente. Con condanna al pagamento degli onorari, diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore delle scriventi procuratrici che si dichiarano antistatarie.
Appellato: l'Ufficio chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova relativamente a IRPEF e IVA per l'anno 2016.
La vertenza riguarda il recupero delle imposte dovute dalla contribuente, esercente l'attività di consulenza amministrativa, a fronte del disconoscimento del regime agevolativo di cui all'art. 27 DL 98/2011 (“incentivi per l'imprenditoria giovanile”). La parte ha avviato l'attività nel corso del 2015 e in quella fra,zione di anno ha conseguito compensi che - ragguagliati ad anno - superano il limite di legge di 30.000,00 Euro annui previsto dalle norme agevolative.
La Commissione adita ha respinto il ricorso, condannando parte soccombente alla rifusione delle spese per
500,00 euro. Il primo giudice rilevava che la contribuente non ha risposto al questionario. Inoltre, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, se nel 2015 ha superato il limite ragguagliato ad anno, nel periodo successivo doveva tenere la contabilità prescritta.
Appella la contribuente rilevando che la mancata risposta al questionario è irrilevante e non legittima ex se l'accertamento. Nel merito ribadisce che non è previsto dalla norma che i compensi percepiti vengano ragguagliati ad anno, a nulla rilevando in senso contrario una circolare ministeriale. In ogni caso, contesta la data di inizio dell'attività, determinata dall'Ufficio nel 27.10.2015. In subordine chiede la disapplicazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova si costituisce riproponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, notificato mediante scansione dell'originale analogico in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992. Ciò premesso, precisa che il giudice di primo grado non ha fatto derivare alcuna conseguenza dall'omessa risposta al questionario. Nel merito osserva che, ai sensi dell'art. 27 DL
98/2011 e dell'art. 1 comma 96 L. 244/2007, in caso di inizio di attività in corso d'anno il limite dei 30.000,00 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno intero. Precisa che l'inizio dell'attività è stato stabilito nel 27.10.2015, data di assegnazione della partita IVA. Insiste anche per la conferma delle sanzioni.
Il 23.08.2024 parte contribuente produce memoria. Afferma che la notifica a mezzo pec di un atto in formato analogico oggetto di scansione non comporta l'inammissibilità dell'atto; nel merito, si riporta a quanto già dedotto con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado della contribuente in quanto non nativo digitale, ma mera scansione dell'originale analogico. In effetti, l'atto depositato da parte contribuente non è “nativo digitale”, in quanto non è conversione telematica del file di videoscrittura (word o similare) bensì scansione in formato PDF/A dell'originale redatto in forma analogica, come confermato dalla circostanza che reca l'immagine della sottoscrizione grafica della parte e del difensore.
Ciò nonostante, l'eccezione dell'Ufficio deve essere rigettata, in quanto la proposizione dei ricorsi in formato di scansione e non come atto nativo digitale non ne costituisce causa di inammissibilità.
L'art. 16 bis comma 3 D.Lgs. 546/92 – nella formulazione introdotta dall'art. 16 DL 119/2018 - disponeva che le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel DM Economia e Finanze 23 dicembre 2013 n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche vadano effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A1 o pdf/A1b, e debbano essere sottoscritti con firma digitale. Peraltro, l'art. 156 comma 2 c.p.c. dispone espressamente che non può “essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”. Nel caso di specie, l'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 non prevedeva espressamente la sanzione dell'inammissibilità per il mancato rispetto delle forme ivi previste o richiamate. Inoltre, l'art. 156 c.p.c. prosegue disponendo che "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Ne consegue l'affermazione del principio per il quale il deposito dell'atto introduttivo con modalità differenti da quelle di legge "costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio” (Cass. Civ., Sez. I, 9464/2021). La Corte di Cassazione ha infatti precisato “che la costituzione dell'intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio (Cass. 18/06/2014, n. 13857), e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla", sicchè la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell'art. 111 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, 532/2020; idem: Cas. Civ., 18324/2018).
L'eccezione deve ritenersi pertanto superata “dal fatto che l'atto del quale si invoca la nullità ha raggiunto il suo scopo, come dimostra la circostanza che è stato letto e compreso” dal destinatario (Cass. Civ., Sez. III,
25885/2022). “E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua "navigabilità" a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo. La notifica d'un documento elettronico in formato diverso da quello prescritto, pertanto, anche a voler supporre per puro esercizio teorico che costituisca una ipotesi di nullità, sarebbe comunque vizio sanato dal raggiungimento dello scopo (Sez. 3, Ordinanza n. 18324 del 12.7.2018)” (Cass. Civ., Sez. VI, 26996/2021).
A fugare ogni dubbio in materia è da ultimo l'intervento legislativo di cui al D.Lgs. 220/2023, che ha introdotto nell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 il comma 4 bis, il quale prevede espressamente che “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”. Da un lato, la norma stabilisce che l'irregolarità non costituisce causa di invalidità dell'atto, dall'altro lato introduce un obbligo di regolarizzazione in precedenza non previsto. In conclusione, nel caso di siffatta irregolarità nessuna conseguenza era prevista per i giudizi incardinati anteriormente a gennaio
2024, mentre per quelli successivi è previsto che il giudice assegni un termine perentorio per sanarla.
Nel merito, va premesso che ai fini della decisione risulta irrilevante l'assunto riportato in sentenza che “la mancata risposta al questionario costituisce grave irregolarità”, non derivando alcuna preclusione da tale mancata risposta.
La sentenza deve peraltro essere confermata nella parte in cui ha disconosciuto il regime agevolato richiesto dalla parte. L'art. 27 DL 98/2011 (intitolato “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) regolamenta il “regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, disposizione quest'ultima che individua quali “contribuenti minimi” coloro che “a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro”. Al quarto comma, il citato art. 27 DL 98/2011 stabilisce inoltre che detto regime “cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Va dunque evidenziato che sono le stesse disposizioni normative a disporre che una delle condizioni per usufruire dell'agevolazione sia di avere percepito ricavi o compensi non superiori ad Euro 30.000,00
“ragguagliati ad anno”.
Nel caso di specie, inoltre, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha assunto quale riferimento per il calcolo del “ragguaglio” la data del 27.10.2015, dato oggettivo in quanto corrisponde al momento di assegnazione della partita IVA. Né, d'altra parte, la contribuente ha fornito elementi idonei ad individuare una data differente, nemmeno specificamente indicata.
L'appello della contribuente deve essere invece accolto nella parte in cui chiede la disapplicazione delle sanzioni. Da un lato lo “sforamento” su base annua derivante dalla parametrazione dei compensi percepiti (pari ad Euro 5.741,00) è di valore minimale, portando alla determinazione di un compenso pari ad Euro
31.749,47 (rispetto alla soglia di 30.000,00 Euro), dal che una minima variazione nella datazione dell'inizio dell'attività avrebbe escluso la violazione contestata. Dall'altro lato, va riconosciuta una particolare incertezza interpretativa delle norme applicabili nella fattispecie, relativamente alla ricostruzione della connessione tra quanto previsto dalla L. 244/2007 e dal DL 98/2011, con particolare riferimento all'art. 27 comma 4 del DL che fa riferimento al regime del precedente comma 3 e non a quello del comma 1.
Stante la parziale soccombenza reciproca - derivante dall'accoglimento della domanda subordinata della contribuente e dal rigetto dell'eccezione preliminare proposta dall'Agenzia delle Entrate - sussistono i presupposti di cui all'art. 15 comma 2 D.Lgs. 546/1992 per disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Si rileva da ultimo che il dispositivo trascritto nel processo verbale dell'udienza del 26.06.2025 riporta per errore materiale di battitura il termine “combinazione” delle sanzioni, anziché quello corretto di
“comminazione”, riportato nel dispositivo del provvedimento qui redatto.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello della contribuente, limitatamente alla comminazione delle sanzioni.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Brescia, 26 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
NL VI OL TA