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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2105 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
cui è riunita la causa civile iscritta al n. 3773 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anni 2022,
TRA
C.F. , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
società C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Cerulli in Parte_2 P.IVA_1
virtù di procura in atti, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934,
presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opponente
CONTRO
, P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tisci in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli Nord;
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalla dott.ssa
Rossella Santoro e dalla dott.ssa Giuseppina Aprea in virtù di delega in atti, domiciliato per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli Nord;
opposti
1 Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti atti introduttivi ritualmente notificati, in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della società ha proposto opposizione avverso le Parte_2
cartelle di pagamento n. 071 2020 01084876 13 001, notificata in data 04.02.2022, e n. 071
2020 01084876 13 000, notificata in data 17.03.2022, fondate sulla ordinanza ingiunzione n.
1774/2019 del 03.12.2019.
Con comparse di costituzione ritualmente depositate, si sono costituiti l'
[...]
e l' contestando le avverse Controparte_1 Controparte_2
deduzioni e concludendo per il rigetto della domanda proposta.
In ordine ai motivi di opposizione, parte attrice ha eccepito:
a) la decadenza della pubblica amministrazione dal potere di riscuotere il credito;
b) l'illegittimità delle maggiorazioni applicate;
c) l'illegittimità della ordinanza ingiunzione su cui è fondato il credito.
Con riferimento ai motivi di impugnazione proposti, occorre in primis osservare che l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa è riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493 del 1999).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica sub specie juris, le doglianze esposte nell'atto introduttivo del giudizio integrano motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui si contesta la legittimità del titolo esecutivo;
e motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui la parte lamenta talune irregolarità della procedura esecutiva che attengono esclusivamente alle modalità del corretto esercizio del potere esecutivo.
Conseguentemente, stante il mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dal citato art. 617 c.p.c., in quanto i ricorsi e i decreti di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, rispettivamente, in data 23.03.2022 ed in data 12.04.2022,
l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
2 Ed invero, trattandosi di procedimento da trattare con il rito ordinario (e non con il rito del lavoro), ai fini della tempestività dell'atto introduttivo del giudizio occorre avere riguardo alla data di notifica dell'atto.
È noto, al riguardo, che l'erronea introduzione del giudizio (con ricorso, e non con citazione) non determina di per sé l'improcedibilità della domanda, assumendo tuttavia valore giuridico - ai fini della tempestività dell'azione - la data di notifica alle controparti dell'atto introduttivo e del provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con riferimento alle doglianze relative alla illegittimità della ordinanza ingiunzione,
va invece rilevato che, con sentenza n. 228/2023, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione proposta.
La domanda non merita, pertanto, accoglimento.
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
In difetto della nota di parte, le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da anche quale legale rappresentante di così Parte_1 Parte_2
provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna anche quale legale rappresentante di al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge;
• condanna anche quale legale rappresentante di al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28.02.2025.
3 Il giudice monocratico
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