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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa AR EL NO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 227/2025 R.G., promossa da
P.I. ) con sede in Roma alla Via Clitunno n. Parte_1 P.IVA_1
51, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma al Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9
[...] presso lo studio dell'Avv. (c.f. ), che la Parte_3 C.F._1 rappresenta e difende giusta procura speciale in atti e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito all'indirizzo pec:
e/o al numero telefax 06/3222915; Email_1
APPELLANTE
Contro
con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) alla Via Controparte_1
Blaise Pascal n. 6, c.f. e p. I.V.A.: in persona dell'amministratore P.IVA_2 delegato e legale rappresentante pro tempore, (c.f.: Parte_4
) rappresentata, difesa e domiciliata giusta procura in atti da e C.F._2 presso l'Avv. Maurizio Calamoneri (c.f.: con studio in Roma CodiceFiscale_3 alla Via Augusto Riboty n. 23, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica P.IVA_3 certificata: Email_2
APPELLATA
per la riforma della sentenza n. 135/2025 pronunciata dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 5 febbraio 2025
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica nel rispetto dei termini a ritroso concessi ex art. 352 c.p.c. Successivamente, hanno provveduto, altresì, al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 25 novembre 2025 ai sensi dell'art.127-ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del
25.11.2025 tratteneva la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 135/2025 pubblicata in data 5 febbraio 2025 il Tribunale di Teramo decideva su opposizione, proposta dal al Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
711/2023 con cui il Tribunale di Teramo aveva ad esso ingiunto il pagamento, in favore della Sky Gas e Power S.r.l., della somma di € 36.287,00 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, quale importo dovuto per la fornitura di energia elettrica erogata sulla base di regolare contratto sottoscritto tra le parti ed in relazione alla fattura n. EE04449/2023 emessa il 5.05.2023 e notificata al Controparte_1
pag. 2/16 In sede di opposizione l'attrice opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, l'intervenuto saldo dei consumi fatturati e la totale mancanza di sostegno probatorio alla pretesa creditoria.
1.2 Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni Parte_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Svoltasi l'istruttoria a mezzo delle produzioni documentali delle parti, la causa giungeva a decisione previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive ex art. 189
c.p.c.
2) La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 135/2025, pubblicata il 5.2.2025, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.
711/2023.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione biennale del credito ingiunto all'opponente. Infatti, sottolineava che in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e del servizio idrico si doveva applicare la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che all'art. 1 co. 4 stabilisce che il diritto al corrispettivo delle forniture in parola si prescrive in due anni e che tale disciplina si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, al 1° marzo
2018.
Nel caso specifico, il Tribunale di Teramo, inoltre, evidenziava che il periodo di riferimento per i consumi contestati era quello dal 1.1.2020 al 31.8.2021 e che il primo atto interruttivo della prescrizione era datato 31.5.2023; pertanto la maggior parte del credito doveva considerarsi prescritto ad eccezione delle somme dovute per il periodo tra l'1.6.2021 e il 31.8.2021.
Si chiariva che in relazione ai contratti di fornitura oggetto di causa la periodicità della fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio bimestralmente costituiva un obbligo e non una facoltà per la società di somministrazione e ciò incideva sulla decorrenza del termine prescrizionale. Il dies a quo del suddetto termine veniva, infatti, individuato nel primo giorno del bimestre successivo a quello di erogazione, poiché il somministrante a partire da tale riferimento temporale aveva diritto ed obbligo di emettere fattura. pag. 3/16 Inoltre, il primo giudice specificava che l'attività di fatturazione è di natura puramente contabile e non è quest'ultima che fa sorgere il diritto di credito, il quale esiste a monte del documento a rilevanza contabile-tributaria, sorgendo con l'erogazione.
Il Tribunale di Teramo chiariva, altresì, richiamando la giurisprudenza di legittimità rilevante, che il decorso della prescrizione è segnato dall'astensione del titolare dall'esercizio del diritto e che gli ostacoli di fatto alla possibilità di esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito, non sono rilevanti.
Nel caso di specie, si sottolineava, allora, che le giustificazioni dell'opposta per il ritardo nell'esercizio del diritto, riguardanti un irregolare funzionamento del gruppo di misura, non coglievano nel segno dato che l'impedimento era qualificabile come una mera difficoltà superabile con la dovuta diligenza e non intaccava il decorso del termine prescrizionale.
Infine, il Giudice di primo grado osservava che per il periodo tra l'1.6.2021 e il
31.8.2021, nel quale il credito per le somme dovute non era prescritto, non vi era possibilità di addivenire alla quantificazione dell'importo residuo dovuto e, pertanto, nulla avendo dimostrato l'opposta sull'esatto ammontare del credito, non si poteva effettuare un tale accertamento, potendo peraltro l'organo giudicante attingere elementi di giudizio unicamente dal sostrato probatorio emergente dagli atti e andare alla ricerca della prova aliunde.
L'opposizione veniva, dunque, accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
La parte opposta veniva condannata alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore della controparte, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 5810,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
3) Appello. Avverso la Sentenza n. 135/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
5.2.2025, proponeva appello la per i seguenti motivi. Parte_1
3.1) Erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione quinquennale.
L'appellante, con il primo motivo d'appello, censura la sentenza supra menzionata nella parte in cui accoglie l'eccezione di prescrizione in applicazione del regime prescrizionale biennale introdotto con la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). In particolare, evidenzia che il regime prescrizionale di favore si applica sicuramente ai contratti come quello oggetto di controversia, ossia ai rapporti di fornitura di energia pag. 4/16 elettrica, ma con una limitazione soggettiva, secondo l'art. 1, co. 4 della legge suddetta;
la non rientrava non rientra tra i soggetti qualificabili come Controparte_1 microimpresa cui si riferisce la normativa.
Il regime di prescrizione biennale si applica solo a consumatori e alle microimprese nonché nei rapporti tra venditori e distributori mentre per tutte le altre utenze si deve applicare il termine di prescrizione quinquennale. In particolare, la , Controparte_1 secondo l'appellante, non è una microimpresa sia perché ha 101 dipendenti sia perché ha un fatturato, per l'anno 2023, di euro 19.856.303,00.
In definitiva, l'appellante chiede che la sentenza venga riformata applicando il corretto regime prescrizionale quinquennale con riconoscimento delle somme dovute in quanto non prescritte.
3.2) Erronea applicazione della disciplina sul dies a quo – violazione e falsa applicazione della L. 205/2017 art. 1 comma 4.
Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, applicando il regime di prescrizione biennale di cui alla L. n. 205/2017, il primo giudice aveva individuato il dies a quo a decorrere dal quale il computo doveva essere effettuato nel primo giorno del bimestre successivo a quello di erogazione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, tale indicazione risulta essere erronea.
Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza che, al contrario, evidenzia che il dies a quo del termine prescrizionale va individuato nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nel momento di erogazione o effettuazione dei consumi. In altre parole, la data di decorrenza del già menzionato termine deve coincidere con il momento in cui il credito è effettivamente esigibile e, quindi, con il momento di emissione e scadenza delle fatture.
3.3) Erronea valutazione dell'impedimento tecnico come “mera difficoltà” ai fini del calcolo del decorso della prescrizione – violazione dell'art. 2935 c.c.
Ulteriore censura alla sentenza del Tribunale di Teramo è quella che si basa sull'erronea applicazione dell'art. 2935 c.c. In particolare, si evidenzia che, nel caso di specie, sussisteva un impedimento al decorso legale della prescrizione che è stato qualificato dal Giudice di prime cure solamente come “mera difficoltà superabile con la dovuta diligenza”. La ha emesso la fattura di riferimento con ritardo e Parte_1
pag. 5/16 dopo aver appreso gli effettivi consumi dalla società di distribuzione che ha informato la somministrante di un'anomalia.
Il ritardo nella fatturazione è dipeso proprio da quest'ultima e solo dopo il ricalcolo la società appellante ha potuto comunicare i dati corretti. L'impedimento tecnico ha portato ad un oggettivo ostacolo all'esercizio del diritto con evidente incidenza sul decorso della prescrizione.
Il decorso della prescrizione, infatti, può essere impedito solo da una impossibilità e non solo da una mera difficoltà. Nel caso di specie, evidenzia l'appellante che l'impedimento tecnico di cui si parla, riferibile al punto di prelievo POD
IT001E00014028 attinente alla società di distribuzione E-Distribuzione, rappresenta un impedimento oggettivo alla quantificazione e conseguente fatturazione del credito, configurando un ostacolo legale al decorso della prescrizione.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata in ordine al momento in cui effettivamente
è iniziato a decorrere il termine prescrizionale avendo riguardo all'impedimento tecnico di cui supra.
3.4) Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia sulla quantificazione del credito residuo.
Con tale motivo di gravame, l'appellante evidenzia che vi è stata una lacuna nella pronuncia di primo grado. Infatti, si rileva che nella sentenza censurata del Tribunale di
Teramo è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento delle somme non prescritte, ossia quelle che afferiscono al periodo che va dal 1.6.2021 al 31.8.2021, in quanto prive di esatta quantificazione. La sottolinea, quindi, che il Parte_1
Giudice di prime cure non si sia correttamente pronunciato su tutte le questioni del giudizio ex art. 112 c.p.c. poiché non è pervenuto sulla base del sostrato probatorio acquisito a quantificare la portata del credito residuo. Secondo la prospettazione della società predetta, i documenti prodotti relativi alle fatture ed alle letture nel periodo di riferimento sarebbero pienamente sufficienti ed idonei ad una corretta individuazione del quantum debeatur. In particolare, è chiarito che l'organo giudicante non può rigettare la domanda quando dalle allegazioni fornite si possa pervenire ad identificare il credito medesimo. Si chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata con condanna pag. 6/16 dell'appellata al pagamento delle somme non prescritte previa quantificazione delle medesime.
3.5) Infine, l'appellante fa rilevare di aver già provveduto al pagamento in favore della delle somme dovute a titolo di spese di lite quantificate in euro Controparte_1
5.810,00 oltre spese generali IVA e CPA e degli esborsi quantificati in euro 286,00.
Chiede, pertanto, la condanna dell'appellata alla restituzione delle medesime in caso di accoglimento dell'atto di gravame.
3.6) Si costituiva in appello la chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 ritenendolo inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Motivi della decisione.
L'appello è parzialmente fondato e, quindi, va in parte accolto, nei limiti di seguito indicati.
4.1 Preliminarmente, va osservato che il primo motivo di gravame è inammissibile.
L'appellante, infatti, propone un'eccezione o, per meglio qualificarla, una
contro
- eccezione relativa all'applicabilità di un termine di prescrizione più lungo che si basa su nuove allegazioni di fatto. Affermando che la non può Controparte_1 qualificarsi come microimpresa e, pertanto, non può beneficiare del regime prescrizionale biennale previsto dalla L. n. 205/2017 ha fondato l'eccezione su una allegazione, appunto quella qualificatoria in fatto della società appellata, che sta alla base dell'applicazione della norma predetta come presupposto di fatto, del tutto nuova e che non può essere introdotta, per la prima volta, in appello. Ciò alla luce sia della norma di cui al comma 2 dell'art. 345 c.p.c., la quale afferma che in appello “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio” sia sulla base del comma 3 della medesima disposizione, il quale afferma che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti (…)”.
In relazione all'inammissibilità di nuove eccezioni relative all'applicabilità di uno specifico termine prescrizionale, si deve aver riguardo anche alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che “la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione integra una
contro
-eccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui pag. 7/16 all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 3267/2024). Tale orientamento appare consolidato anche alla luce della giurisprudenza della stessa sezione della Corte di legittimità, la quale ha altresì affermato che “la controeccezione con cui il creditore - a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l'applicabilità d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio.” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 32456/2024). Orbene, nel caso di specie l'eccezione in parola mossa dall'appellante non è basata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio e, pertanto, va considerata del tutto inammissibile. Infatti, la qualifica della come microimpresa non è stata né oggetto di Controparte_1 prova né oggetto di asserzione in primo grado. L'appellante, al contrario, nel primo grado di giudizio non si è soffermato sui presupposti soggettivi di applicazione della norma di cui all'art. 1, co. 4 della L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) bensì si è limitato ad evidenziare quale dovesse essere il corretto termine di decorrenza temporale della prescrizione biennale. Si aggiunga, altresì, che il fatto che la Controparte_1 non rientrerebbe tra le microimprese è stata basata dall'appellante anche su un
[...] documento prodotto, per la prima volta, in sede di impugnazione, quale il bilancio relativo all'anno 2023 della società controparte, documento inammissibile in questa sede ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
In ogni caso il predetto motivo di censura risulta infondato anche nel merito.
Infatti, il regime prescrizionale che si applica ai crediti relativi al contratto di fornitura di energia elettrica di cui è causa è quello biennale sancito dall'art. 1, co. 4 della legge n. 205 del 2017. In particolare, se non si può qualificare, almeno sulla base del materiale probatorio in atti, la società come microimpresa, comunque Controparte_1 nessun dubbio residua sull'applicabilità della disciplina richiamata. La disposizione pag. 8/16 ricordata stabilisce che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.”.
Individuato, quindi, l'ambito soggettivo di applicazione della norma non si può non notare che la società sicuramente riveste la qualifica di Controparte_1 professionista ai sensi del codice del consumo. Infatti, l'art. 3 di tale articolato normativo sancisce che è professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. È chiaro, pertanto, che una società a responsabilità limitata che svolge, come attività prevalente, la tessitura di lana ed altri filati non può che rientrare nel novero della nozione di professionista.
Ne consegue che nei contratti di fornitura di energia elettrica tra il fornitore e quest'ultima non può che applicarsi la prescrizione biennale. I crediti fatti valere dalla si prescrivono in due anni, condividendosi sul punto il giudizio Parte_1 di primo grado.
4.2) Il secondo motivo di gravame è infondato. Le considerazioni svolte dall'appellante sulla decorrenza del termine prescrizionale risultano del tutto prive di sostegno. Infatti,
l'art. 2935 c.c., norma cardine sulla decorrenza del termine prescrizionale, risulta essere molto chiara. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È da tale momento che l'inerzia del titolare del diritto giustifica l'estinzione del medesimo quando si protrae nel tempo stabilito dalla legge. In particolare,
l'individuazione del dies a quo di decorrenza non può che avvenire in base alla possibilità di far valere il diritto medesimo. Nel caso di specie, risultano del tutto condivisibili ed apprezzabili le considerazioni operate dal Giudice di prime cure. In relazione ai corrispettivi dovuti sulla base di un contratto di fornitura di energia elettrica
è chiaro che quest'ultimi possono essere richiesti appena il credito matura, senza aver riguardo alla concreta esigibilità, quindi alla data di somministrazione. pag. 9/16 Al contrario, affermare che la prescrizione decorre solo dal momento della fatturazione e, quindi, dal momento in cui vi è un'emissione contabile da parte del creditore sarebbe tutto illogico. Il credito sorge nel momento in cui vi è la possibilità di fatturazione del medesimo e non nel momento in cui quest'ultima viene eseguita sulla base di una scelta volontaria del creditore stesso. Nel contratto per cui è causa, vi è, secondo le deliberazioni dell'autorità di settore (ARERA), un diritto ed un obbligo di fatturazione bimestrale e, pertanto, il pagamento del corrispettivo può essere richiesto, come correttamente ha stabilito il Tribunale di Teramo, nel primo giorno del bimestre successivo rispetto a quello di erogazione.
Tutta la giurisprudenza, anche di merito, è assestata su tale orientamento. Si ricordi, per tutti, la pronuncia secondo la quale “il dies a quo del termine di prescrizione, a mente dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, posto che la fatturazione ha avuto cadenza periodica mensile, il dies a quo decorre, per ogni mese di fornitura, dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia, atteso che da tale data la somministrante aveva il diritto (e pure l'obbligo) di emettere fattura, in assenza di consumi effettivi anche in acconto, salvo conguaglio” (Tribunale Milano, Sez. XI, n.
11689/2018). Nello specifico, il termine di decorrenza di prescrizione va individuato partendo dal momento di effettiva erogazione. Nel caso in esame è, dunque, chiaro che, applicando il regime prescrizionale individuato e avuto riguardo al primo atto interruttivo della prescrizione, datato 31.5.2023, i crediti relativi al periodo di fornitura che va dall'1.1.2020 al 31.5.2021 sono da considerarsi prescritti.
4.3) Anche il terzo motivo di appello è infondato in quanto la possibilità di esercizio del diritto, nel caso di specie, non risulta impedita dal malfunzionamento tecnico al punto di prelievo n. POD IT001E00014028 così come rilevato dall'appellante.
La granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, a tal proposito, ha stabilito che “l' impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l' ipotesi di pag. 10/16 occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.” (Cass. civ., sez. lav., sent. n.
22072/2018; Cass. civ., sez. lav., ord. n. 14193/2021; Cass. Civ., sez. lav., ord. n.
17451/2025).
Il ritardo indotto dalla necessità di accertamento effettivo del credito, in relazione al malfunzionamento descritto, non giustifica in alcun modo una paralisi del termine prescrizionale in quanto, come rilevato correttamente anche dal Tribunale di Teramo, è un mero impedimento di fatto che non influisce in alcun modo sulla possibilità giuridica di esercizio del diritto stesso. Inoltre, nel settore che ci occupa è chiaro che la fatturazione può avvenire anche a stima ed il fatto che il pagamento sia stato richiesto, a conguaglio, dopo due anni dall'erogazione della fornitura di energia elettrica non può legittimare una stasi del termine prescrizionale dato che il diritto poteva comunque essere fatto valere, tanto più che il malfunzionamento è stato risolto, come attestato dalla società di distribuzione, già nel settembre del 2021. In altri termini, non è stato l'impedimento tecnico ad ostacolare in maniera assoluta ed impossibilitante l'esercizio del diritto di credito, in quanto il creditore ha a disposizione tutti i mezzi, anche giuridici, per far valere la sua pretesa. In definitiva, l'irregolare funzionamento del gruppo di misura ha potuto incidere sulla quantificazione o accertamento del credito ma non sulla possibilità di esercitare il medesimo. È chiaro, allora, che il termine prescrizionale è decorso pacificamente secondo quanto stabilito dall'art. 2935 c.c. dal primo giorno successivo al bimestre di erogazione.
4.4) Passando all'esame del quarto motivo di appello deve osservarsi che, applicando il regime prescrizionale richiamato, sia quanto al tempo di prescrizione sia quanto al momento di decorrenza della stessa, è evidente che la decisione del Tribunale di Teramo
è immune da vizi in relazione all'individuazione della parte di credito prescritto. Invero, il corrispettivo per il periodo di fornitura che va dal 1.1.2020 al 31.5.2021 non è dovuto in quanto il relativo diritto è prescritto. Tuttavia, occorre constatare che le competenze relative al periodo che va dal 1.6.2021 al 31.8.2021, invece, sono dovute e non prescritte. A tal proposito, non può che accogliersi il quarto motivo di doglianza pag. 11/16 proposto dall'appellante. Infatti, ritiene questa Corte che la società Controparte_1 debba essere condannata al pagamento dei crediti maturati e non prescritti.
[...]
In particolare, non ci sono dubbi sull'an del credito mentre è necessario, sulla base dei documenti prodotti in causa, pervenire ad accertare l'esatto quantum dovuto.
Sotto il primo profilo, non colgono nel segno le asserzioni effettuate, nell'ambito del giudizio di primo grado, dalla società che ha agito in opposizione al decreto ingiuntivo.
È priva di fondamento sia l'affermazione secondo la quale i debiti relativi al periodo di riferimento sarebbero stati saldati, sia quella relativa alla mancata prova del quantum dovuto da parte della Parte_1
Occorre rilevare, al riguardo, che le fatture, depositate in primo grado dall'appellata, n.
EE07970/2021 e EE06493/2022 non dimostrano in maniera definitiva che le somme dovute per il periodo non prescritto sono state già saldate. Ciò è di facile evidenza secondo un ragionamento logico. La società somministrante può pervenire ad emettere fatture in stima ed a conguaglio. I motivi di conguaglio possono essere molteplici ed il fatto che sia stato effettuato un conguaglio non importa che, una successiva stima effettiva dei consumi, non ne giustifichi uno ulteriore per motivi diversi, nel rispetto del periodo di prescrizione. Nello specifico, nella prima fattura menzionata sia il periodo fatturato (dal 1.2.2021 al 31.3.2021) che quello conguagliato (dal 1.5.2019 al 31.1.2021) non si riferiscono a quello che invece qui interessa ai fini dell'individuazione delle somme dovute all'appellante e quindi non vi è dimostrazione che il pagamento di tale fattura abbia estinto il credito per soddisfazione.
Nella seconda fattura menzionata, invece, vi è un conguaglio solamente per il periodo dal 1.12.2020 al 31.12.2020.
Ciò dimostra che non è il pagamento di questi importi che paralizza la pretesa creditoria e pone il somministrante nella condizione di non richiedere più alcunché, a maggior ragione se, come nel caso di specie, la fattura oggetto di ingiunzione è stata emessa a seguito di un certificato malfunzionamento tecnico dello strumento di rilevazione dei consumi. Se, da un lato, tale malfunzionamento, come ribadito supra, non è idoneo ad intaccare la possibilità di far valere il diritto, dall'altro, però giustifica la possibilità di emettere una fattura a conguaglio, qualora il pagamento sia richiesto nei termini di prescrizione, sulla base dei consumi effettivamente rilevati. Ciò è quello che è avvenuto pag. 12/16 nel caso in esame. La a seguito di malfunzionamento rilevato Parte_1 dalla società di distribuzione E-distribuzione, è pervenuta a rettificare altresì la pretesa creditoria fatturando ulteriori somme dovute. Tali somme, preme ribadirlo, non sono indebite e sono frutto di un ricalcolo sulla base dei consumi effettivi.
Non vi è dubbio, pertanto, che la deve alla società Controparte_1 somministrante le competenze per il periodo non prescritto che va dal 1.6.2021 al
31.8.2021.
Chiarito che non vi è stato un saldo definitivo nel periodo che interessa, va altresì precisato che non possono essere accolte le deduzioni per cui l'appellante non avrebbe provato la pretesa creditoria. Infatti, seppur deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la fattura commerciale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non prova automaticamente l'esistenza del credito in quanto documento di formazione unilaterale e di evidenza contabile, si deve aver riguardo al complesso documentale depositato in atti. Quest'ultimo si sostanzia non solo nella pura e semplice fattura ma altresì sul contratto di fornitura di energia elettrica, sulla certificazione della fattura e su tutti gli elementi e i dati di dettaglio derivanti dalla lettura dello strumento di rilevazione tecnica. Infatti, allegati alla stessa fattura, che contiene il riepilogo della somma ingiunta, vi sono delle tabelle riepilogative dettagliate che mostrano le caratteristiche tecniche ed i dati della fornitura, l'andamento nei consumi nel corso del tempo, il dettaglio delle imposte, il riepilogo delle letture e dei consumi effettuati, i consumi fatturati, la motivazione dei conguagli in riferimento ad ogni periodo temporale e gli elementi di dettaglio da cui si desume il prezzo applicato sulla base dei consumi in riferimento all'unità di misura indicata. Tutta questa documentazione dettagliata non solo prova il credito ma permette all'organo giudicante di pervenire agevolmente a quantificarlo, sulla base della valutazione del materiale probatorio.
Oltre ciò, seppur è vero che la rilevazione dei consumi, mediante contatore, è assistita da una mera presunzione di veridicità (Cfr., in tal senso, Cass. civ., ord. n. 2327/2019) spetta comunque a chi dubita della veridicità dei rilievi effettuati pervenire ad una contestazione specifica e dettagliata, fornendo gli elementi di confronto necessari.
pag. 13/16 A tal proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia)” (Cass. Civ., ord. n. 297/2020). In motivazione, nella medesima pronuncia si ribadisce che "vertendosi infatti in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovraconsumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali (senza che sia stata fatta questione di alcuna possibile manomissione del contatore) la società utente, a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto: a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi”.
Orbene, alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale si può osservare che, nel caso di specie, a seguito della fattura oggetto di controversia, e già prima a seguito dell'attestato malfunzionamento dello strumento di rilevazione dei consumi, non vi è stata alcuna contestazione idonea a minare la veridicità delle rilevazioni constatate.
La società si è limitata, con lettera datata 23.5.2023 in atti, a Controparte_1 mettere in discussione “la correttezza delle misurazioni dei consumi” senza dimostrare la motivazione di tale inadeguata contestazione e senza fornire elementi che potessero dimostrare gli effettivi consumi o, comunque, la disparità arbitraria tra i consumi medi e quelli rilevati. Inoltre, non è la procedura di conciliazione attivata presumibilmente in seno all'ARERA a poter dimostrare l'effettività della contestazione medesima. Infatti, pag. 14/16 nel documento di avvio procedura non vi è alcun riferimento alle questioni trattate sicché non può desumersi nemmeno presuntivamente quale sia il contenuto della suddetta procedura di conciliazione. Tutti questi elementi depongono per l'insussistenza di una reale contestazione, permanendo, quindi, intaccato il valore probatorio degli elementi e dei dati forniti dall'appellante.
In definitiva, in riferimento al periodo compreso nell'arco temporale dal 1.6.2021 al
31.8.2021 le competenze relative alla fornitura di energia elettrica sono dovute e comprovate e, pertanto, la società deve essere condannata al Controparte_1 pagamento di euro 14.589,34 a favore della come si evince da Parte_1 tutti i documenti di giudizio dai quali agevolmente si riesce ad individuare la somma non prescritta e che deve essere pagata oltre interessi dovuti, IVA ed altre imposte eventuali. In particolare, al netto delle imposte e degli interessi l'appellata deve €
4.862,74 per il periodo dal 1.6.2021 al 30.6.2021; € 6.047,74 per il periodo dal
01.7.2021 al 31.7.2021; € 3.678,86 per il periodo dal 1.8.2021 al 31.8.2021, così come si evince dagli atti di causa.
4.5) Quanto alla domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio e di esborsi, essa non può essere accolta. La società appellante non ha dimostrato in alcun modo di aver effettuato il pagamento citato e non vi è alcuna documentazione, quale ricevuta o quietanza di pagamento, in atti che attesta l'avvenuto pagamento della somma invocata. La domanda restitutoria va, pertanto, rigettata.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto con condanna della società
[...] al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
14.589,34, oltre Iva ed interessi.
Quanto alle spese di lite, dato il parziale accoglimento del presente gravame, seguendo il principio della soccombenza, le stesse devono essere compensate tra le parti nella misura dei 2/3 e vanno poste per il residuo terzo a carico della Controparte_1 soccombente sostanziale per una parte del credito, per entrambi i gradi di giudizio, secondo la liquidazione in dispositivo e con esclusione della fase istruttoria in appello poiché non svoltasi.
P.Q.M.
pag. 15/16 pronunciando in via definitiva sull'appello proposto dalla società
[...] contro la sentenza n. 135/2025 emessa dal Tribunale di Teramo, Parte_1 pubblicata in data 5 febbraio 2025, nei confronti della società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore provvede nel seguente modo:
[...]
• Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento della somma di € 14.589,34 dovuta per il periodo dal
[...]
1.6.2021 al 31.8.2021, oltre IVA ed interessi fino all'effettivo soddisfo, con conferma nel resto della sentenza impugnata;
• Rigetta la domanda restitutoria;
• Condanna al rimborso delle spese di lite in favore della Controparte_1 controparte, liquidate, già effettuata la compensazione di 2/3, nella misura di €
1.692,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per il primo grado di giudizio e nella misura di € 1.322,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per il giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in L'Aquila data 9 dicembre 2025 su relazione della Dott.ssa AR EL NO.
Si dà atto che alla redazione della sentenza ha contribuito il M.O.T. Dott. CP_2
[...]
La Presidente est.
AR EL NO
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