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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice designato in funzione di Giudice
unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 386/2021 del R.G., avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 513/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 27-
12-2020 nel procedimento R.G. 1147/2020”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Rocca di Capri Leone C.F._1
(ME), via Nazionale n. 211, presso lo studio dell'avv. Valentino Pizzino che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Attore opponente;
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. e Controparte_1
P.IVA , con sede legale in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri P.IVA_1
n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Leonardo
Blandino ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Tommaso
1 Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese;
Convenuta opposta;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5-05-2025, svoltasi, giusta decreto del
28-03-2025, nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 5-03-2021,
spiegava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 513/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 27-12-2020 e notificato il 25-01-2021, con il quale, su ricorso di gli era stato CP_1 CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 42.622,49, oltre interessi come da domanda, dalla data di scadenza dei pagamenti sino all'effettivo soddisfo,
oltre ancora al rimborso delle spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente eccepiva: “Nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta ex art. 50 T.U.B.; Nullità del decreto ingiuntivo opposto per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB;
Nullità del decreto ingiuntivo opposto per incertezza e inesattezza indeterminatezza della somma ingiunta indicata nel provvedimento monitorio nel suo reale ammontare. Nullità dei contratti di finanziamento per applicazione di tassi anatocistici” e, sulla scorta dei predetti motivi di opposizione, chiedeva all'intestato Tribunale di: “1) In via principale, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato ai sensi dell'art. 50 TUB. 2) In via preliminare e pregiudiziale
2 ritenere e dichiarare nullo o comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per tutte le argomentazioni in parte specificate e per carenza dei requisiti di cui all'art.633 C.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. 3) In via subordinata annullare il decreto ingiuntivo opposto per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB. 4) In via ulteriormente subordinata annullare il decreto ingiuntivo opposto per incertezza e inesattezza della somma ingiunta indicata nel provvedimento monitorio e, per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. 5) Ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e comunque l'inefficacia delle clausole apposte al rapporto dedotto in causa, che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad applicare un tasso di interessi debitore assolutamente indeterminato e indeterminabile. 6) In linea estremamente gradata limitare la pretesa dell' convenuto, rideterminando l'eventuale credito della CP_2
banca convenuta, nei limiti del giusto e del provato. 7) In ogni caso ritenere e dichiarare, che la convenuta ha violato, nell'esecuzione dei rapporti intercorsi i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza condannare la stessa al risarcimento dei danni nei confronti dell'opponente, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig. Giudice adito”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 giugno 2021, si costituiva in giudizio instando per: “in via preliminare: Controparte_1
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 513/20, n. R.G.
1147/20, emesso dal Tribunale di Patti il 27 dicembre 2020 e pubblicato in pari data,
ai sensi dell'articolo 648 Codice Procedura Civile;
= in via principale e nel merito:
rigettare, in ogni caso, la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
3 = in via subordinata: accertare, in ogni caso, che è creditrice nei Controparte_1
confronti del Sig. della somma di € 42.622,49, oltre Parte_1
moratori come da contratto dal 23 giugno 2015 sino all'effettivo soddisfo, e comunque entro i limiti del tasso - soglia, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia. Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
Quindi, con ordinanza del 20-09-2021, il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13-09-2021 fissata per la prima comparizione delle parti,
rilevato che “1.Ad un primo e sommario esame qual è quello tipico di questa fase,
l'opposizione spiegata da non appare fondata su prova Parte_1
scritta o di pronta soluzione, poiché, prima facie e impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito, non si apprezzano, limitatamente ai fini che ci occupano, le eccezioni da questi sollevate nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 513/2020
del Tribunale di Patti, mentre, per altro verso, sussiste il fumus del diritto di credito azionato in giudizio anche alla luce delle puntuali controdeduzioni di parte opposta e della documentazione versata in atti. Conseguentemente, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2. Rilevato che la controversia rientra fra quelle indicate dall'art. 5, comma 1 bis, ex D.Lgs.vo 28/2010 (contratti assicurativi, bancari e finanziari) per le quali è necessario il previo esperimento della procedura di mediazione che non risulta essere stata avviata, posto che il procedimento di mediazione non è
obbligatorio e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tra gli altri: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria
4 esecuzione (art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010); Rilevato che, quindi, va assegnato a parte opposta il termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione (Corte
di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596)”, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava a parte opposta termine per l'avvio della procedura di mediazione, rinviando, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del 22 marzo 2022.
Alla predetta data di udienza, il G.I., considerato il documentato esito negativo della procedura di mediazione, concedeva alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 5-12-2022.
Di talché, le parti depositavano, nei termini, le rispettive memorie istruttorie.
Va soggiunto che, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il modificava (in parte) le proprie domande e conclusioni nel Parte_1
senso di “1) Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità delle somme pretese con il d.i. opposto, a fronte della carenza di prova del credito azionato in via monitoria;
2)
Accertare, ritenere e dichiarare la nullità parziale dei contratti di finanziamento per cui è causa e/o la nullità assoluta ed insanabile e/o l'inefficacia delle relative clausole ove apposte, nella parte in cui si prevede l'applicazione di un tasso di interesse in misura ultralegale, non pattuito e sottoscritto dal consumatore, nonché nella parte in cui viene prevista la capitalizzazione degli interessi passivi e/o comunque non espressamente pattuiti per iscritto con il cliente, in violazione degli artt.1283, 1284,
1418 e 1419 c.c. e 117 T.U.B.; 3) Accertare, ritenere e dichiarare la nullità parziale dei contratti di finanziamento per cui è causa e/o la nullità assoluta ed insanabile e/o l'inefficacia delle relative clausole ove apposte, laddove si prevede l'applicazione di voci di costo e spese non motivate, indeterminate e non concordate per iscritto, in violazione degli artt.1325, 1346, 1418 c.c.; 4) Accertare, ritenere e dichiarare, a
5 fronte dell'accertato superamento del tasso soglia usura in violazione della L. n.
108/1996, che nessun interesse è dovuto in applicazione dell'art.1815, comma 2,
c.p.c. ovvero, gradatamente, rideterminare il tasso d'interesse secondo i limiti previsti ex lege;
5) Per l'effetto, a fronte della declaratoria di nullità ed inefficacia parziale dei contratti di finanziamento e/o delle relative clausole e della conseguente conformazione dei contratti di finanziamento secondo i parametri ed i limiti previsti ex lege, rideterminare le somme effettivamente spettanti alla opposta, depurando da ogni addebito illegittimo derivante da addebiti contra legem;
6) In via gradata,
rideterminare gli importi effettivamente spettanti alla società opposta nei limiti del giusto e del provato;
7) Per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privare di ogni effetto il d.i. opposto;
8) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
La causa veniva, allora, istruita mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio rimessa, come da ordinanza dell'8-12-2022, al dott.
chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: “Si ritiene Persona_1
ammissibile e rilevante la chiesta CTU contabile, affinché il nominato CTU,
esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni utile indagine, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, effettui le seguenti verifiche in base alla specificità
del caso in esame: «Ricostruite le vicende dei rapporti di prestito per cui è causa,
verifichi se è stato praticato un tasso di interesse superiore a quello periodicamente indicato dalla Banca d'Italia come soglia oltre la quale lo stesso possa considerarsi usurario;
eventualmente rideterminando le somme a debito derivanti dalla predetta ricostruzione e tenendo altresì conto di spese, competenze, commissioni, garanzie assicurative e indennità – solo se non dovute».
6 In data 20.04.2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Quindi, all'esito dell'udienza del 3-07-2023, la causa – ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7-10-2024, poi rinviata alla data del 5-05-2025.
Come accennato, all'udienza del 5 maggio 2025, “sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti” ex art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa era assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, si rende necessaria una premessa.
Com'è noto “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto emesso nella fase sommaria, bensì l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Pertanto nella fase a cognizione piena vale il principio probatorio generale in forza del quale il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito deve solo provare il titolo dal quale deriva la sua pretesa e non anche il mancato pagamento, poiché il pagamento è causa estintiva la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore” (Corte d'Appello Salerno, sez. I,
16/12/2022, n.1706).
E ancora “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta un procedimento che si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
7 Quindi l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è
ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso: si tratta un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione dove il giudice decide sulla pretesa oggetto del ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte” (Tribunale Roma sez. VI, 12/12/2022, n.18377).
E inoltre “L'opposizione a decreto ingiuntivo non è finalizzata ad impugnare la validità del decreto stesso, ma è volta ad introdurre un giudizio di cognizione per accertare la fondatezza della pretesa dell'ingiungente opposto, il quale, assumendo il ruolo di attore sostanziale, sarà tenuto a fornire prova concreta del proprio diritto vantato” (Tribunale Napoli sez. II, 29/11/2022, n.10700).
Ciò significa che il giudice, investito dell'opposizione, non è chiamato a vagliare la validità del provvedimento monitorio, poiché
“L'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc.
civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Tribunale Asti sez. I,
21/12/2021, n.1028).
Tale impostazione è stata anche di recente ribadita dalla S.C. a tenore della quale “Ebbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà notoriamente luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della
8 pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese di giudizio (Cass. 23 luglio 2014, n. 16767; Cass. 15
luglio 2005, n. 15037)” (Cassazione civile sez. I, 13/11/2024, n.29294).
3. Fornite queste ineludibili coordinate, mentre, nella specie, non assumono rilevanza – ai fini della valutazione del fondamento della pretesa vantata da
– le eccezioni contenute nell'atto introduttivo circa la dedotta CP_1
carenza dei requisiti per la concessione del provvedimento monitorio,
occorre, invece, vagliare la contestata valenza probatoria dei documenti prodotti da ai fini della dimostrazione dell'esistenza del Controparte_1
credito dalla stessa azionato in via monitoria, come derivante da tre contratti di finanziamento originariamente stipulati dall'opponente con Consum.it
S.p.A.; credito complessivo che ha formato oggetto di cessione in favore dell'odierna opposta.
Ora, avuto riguardo agli ordinari principi in tema di onere della prova, nella vicenda a mano, la sussistenza della pretesa creditoria - sotto il profilo dell'an debeatur – appare corroborata dalla produzione documentale in atti.
ha prodotto i contratti di finanziamento, regolarmente Controparte_1
sottoscritti dal cliente, odierno opponente;
gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. relativi a tutti i rapporti in questione;
gli estratti autentici notarili del libro giornale riportanti la situazione contabile alla data del 22 giugno
9 2015, relativa ai contratti di finanziamento n. 3167272 e n. 413700 nonché al contratto di apertura di credito n. 1108996282.
Ne discende che, poiché “Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, "deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002)….
nel giudizio di opposizione incombe sul creditore opposto l'onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento
(cfr., Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14357)” (vedi di recente Tribunale
Nola sez. I, 17/06/2025, n.1885), l'onere probatorio risulta assolto da parte opposta, quanto meno in ordine all' ”an” della pretesa azionata.
4. Differente è, invece, il vaglio da compiersi con riguardo alla dedotta erroneità del conteggio operato dal creditore, ove occorre distinguere due profili.
Sul piano formale, quanto all'eccepita indeterminatezza delle somme pretese dalla società ingiungente a titolo di interessi moratori, commissioni e altre spese, il cui importo non sarebbe stato specificato nel suo preciso ammontare,
(di talché, nella prospettazione del , le stesse sarebbero da Parte_1
ritenersi illegittime e non dovute), si osserva che, contrariamente a tali assunti, ha allegato il prospetto analitico degli estratti conto Controparte_1
10 relativi ai contratti di finanziamento n. 3167272 e n. 4713700, nei quali sono stati autonomamente evidenziati gli importi addebitati al Parte_1
per l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, nonché a titolo di spese di sollecito, addebito penale e interessi di mora (vedi memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata dalla società opposta il 19-05-2022).
Inoltre, dal tenore delle clausole inserite nei contratti de quibus relativamente alle conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti e alle ipotesi di applicabilità della decadenza dal beneficio del termine, emerge la congruità
degli addebiti rispetto alle previsioni contrattuali, peraltro, espressamente approvate dal cliente all'atto della sottoscrizione degli accordi (vedi pagine 4
e 5 della memoria istruttoria del 19-05-2022).
5. Altro è, invece, il profilo sostanziale che afferisce alla dedotta usurarietà
degli interessi applicati ai contratti di finanziamento ricavata, per parte opponente, dalla sommatoria di “tutti i costi, remunerazioni varie ed interessi moratori applicati ai rapporti (pari al 15,96%), è indubbio che nell'arco di tutto il rapporto sia stato superato il tasso soglia usura…” (vedi pagina 5 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 depositata il 21 aprile 2022).
Il metodo seguito, tuttavia, non è condivisibile, posto che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è
possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove
11 non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cassazione
civile, sez. I, 08/04/2024 n. 9201).
Ancora, “In materia di interessi convenzionali, la normativa antiusura si applica tanto agli interessi corrispettivi (e ai costi sopportati dal debitore per l'ipotesi di regolare adempimento negoziale) quanto agli interessi moratori (e ai costi posti a carico dello stesso debitore per l'ipotesi, ed in conseguenza dell'inadempimento), ma non permette di impiegare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, in quanto gli interessi corrispettivi e quelli moratori si basano su presupposti differenti e antitetici,
essendo i primi stabiliti per l'ipotesi di (e fino al) regolare adempimento negoziale e i secondi per l'ipotesi di (e in conseguenza dell') inadempimento negoziale”
(Tribunale Cagliari, sez. I, 04/06/2024 n. 1439).
6. Tanto premesso, nel caso che ci occupa, non si può prescindere dalle risultanze della CTU che appare congruamente motivata anche in merito alle risposte alle osservazioni di parte opposta.
Dalla relazione in atti è emerso che i tassi applicati, tanto con riferimento agli interessi corrispettivi quanto con riferimento a quelli moratori, ai contratti di finanziamento n. 3167272 e n. 413700, sono stati determinati in misura inferiore rispetto ai tassi soglia usura rilevati per i periodi di riferimento e che si sono mantenuti al di sotto per tutta la durata dei rapporti (vedi relazione di
CTU nelle cui conclusioni si legge: “Per i rapporti di finanziamento n. 3167272 e n. 4713700, non rinvenendosi alcuna irregolarità con riguardo ai tassi applicati, si confermano i saldi a debito esposti nel D.I. opposto”).
12 Conseguentemente, non potrebbe incidere sulla validità delle clausole relative alla misura degli interessi l'eventuale divergenza tra i T.A.E.G.
effettivamente applicati e quelli contrattualmente pattuiti, pure eccepita dall'opponente, in chiave di “non corrispondenza tra il TEGM e i tassi debitori contrattualmente previsti” (vedi pagina 6 della memoria depositata il 21-04-
2022), considerato che “La difformità tra pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole;
conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 co. 6
TUB e non comporta alcuna nullità” (Tribunale Sulmona, sez. I, 14/04/2022 n.
94) e ancora che “L' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' ,
quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento
(non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.” (Tribunale Napoli, sez. II,
05/05/2021 n. 4240).
Il dott. ha confermato i saldi debitori relativi ai Persona_1
contratti di finanziamento n. 3167272 e n. 413700, come risultanti dalla documentazione in atti (vedi relazione di CTU), mentre, per quel che
13 riguarda il contratto di apertura di credito n. 1108996282, il CTU, pur avendo accertato che il tasso relativo agli interessi risulta contrattualmente determinato in misura inferiore rispetto al tasso soglia usura del periodo di riferimento, facendo applicazione della formula utilizzata dalla Banca d'Italia
ai fini del calcolo del T.E.G. con specifico riferimento alla particolare tipologia di credito di che trattasi, è pervenuto alla conclusione per cui “il T.E.G.
effettivamente praticato risultava superiore al tasso soglia ininterrottamente dal 1° trimestre 2009 (Allegato 7 – determinazione T.E.G.).
Preso atto del superamento del tasso soglia ex art. 2, comma 4, Legge 108/96,
alla luce delle disposizioni dell'art. 1815 c.c. e come da mandato peritale, lo scrivente ha ricostruito il rapporto di dare/avere escludendo dal computo, nei trimestri in cui il T.E.G. calcolato eccedeva il tasso soglia, gli interessi passivi, le spese e le commissioni. Venivano altresì ricalcolati gli interessi passivi spettanti nei restanti trimestri ed espunti gli interessi di mora in quanto l'e/c ricalcolato presenta un saldo a credito del titolare (Allegati 8 – estratto conto ricalcolato e 9 – ricalcolo scalare)” (vedi pagine 13 e 14 della relazione finale di
CTU in atti).
Da qui, le seguenti conclusioni del consulente tecnico d'ufficio:
“Per quanto sopra, a parziale rettifica di quanto esposto nelle conclusioni della bozza dell'elaborato peritale, si riepilogano i saldi finali dei rapporti analizzati:
RIEPILOGO SALDI
FINANZIAMENTO N. 3167272 - € 5.417,18
FINANZIAMENTO N. 4713700 - € 33.147,26
N. 1108996282 € 36,08 Parte_3
TOTALE A DEBITO - € 38.538,36
14 (trattasi all'evidenza di refuso poiché l'ammontare complessivo risulta pari ad € 38.528,36) in luogo di € 42.622,49, come da D.I. opposto.
7. Il CTU ha risposto ai rilievi di parte opposta, evidenziando che “Trasmessa
alle parti la bozza il 20 marzo 2023, nei termini fissati dal G.I., nei successivi trenta giorni solo parte opposta/convenuta ha formulato rilievi. Con nota del 27 marzo 2023
a firma del C.T.P. Dr. osservava quanto di Persona_2 CP_1
seguito riportato sinteticamente: relativamente al rapporto di finanziamento n.
3167272, ritiene la parte che il C.T.U. sia incorso in un errore di calcolo per la determinazione del tasso usura di mora, in quanto la formula da utilizzare sarebbe
(9,03+2,10)x1,5 e non (9,03x1,5)+2,10. Si contestano, inoltre, tutte le ricostruzioni dei saldi operate dal C.T.U. in quanto non richieste dal quesito peritale specificatamente affidato, il quale si limita esclusivamente ad imporre la verifica del rispetto del tasso soglia.
Preso atto dei rilievi formulati, il C.T.U. replica come segue:
1. È corretto affermare che, come disposto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 19597/2020, la soglia oltre il quale il tasso di mora può intendersi usurario è data dalla formula (T.E.G.M.+2,10)x1,5, nel caso che ci occupa
(9,03+2,10)x1,5 e non (9,03x1,5)+2,10, come invece, per un mero errore contabile,
riportato nella relazione. Per effetto di ciò, si ha che il tasso di mora pattuito in contratto risulti inferiore al tasso soglia moratorio del periodo, non rendendosi necessario, quindi, alcun ricalcolo degli interessi moratori applicati:
tasso di mora contrattuale Tasso soglia usura mora
15,96% 16,695%
2. Relativamente alle ricostruzioni dei saldi operate, non si concorda con quanto affermato dal C.T.P., in quanto esse sono espressamente richieste nel quesito peritale
15 affidato, laddove si chiede al C.T.U. di ricostruire le vicende dei rapporti di prestito per cui è causa e verificare se è stato praticato un tasso di interesse superiore a quello periodicamente indicato dalla Banca d'Italia come soglia oltre il quale lo stesso possa considerarsi usurario, eventualmente rideterminando le somme a debito derivanti dalla predetta ricostruzione […]. Nel caso che ci occupa, alla luce di quanto argomentato al precedente punto 1., il ricalcolo si rende quindi necessario per il solo rapporto revolving n. 1108996282, di cui comunque il C.T.P. non Pt_3
contesta l'applicazione di un T.E.G. oltre soglia ma solo, in maniera alquanto generica, la ricostruzione dei saldi. Per i rapporti di finanziamento n. 3167272 e n.
4713700, non rinvenendosi alcuna irregolarità con riguardo ai tassi applicati, si confermano i saldi a debito esposti nel D.I. opposto”.
Ora, ritenute condivisibili le risposte del CTU, va rideterminato l'importo spettante alla società convenuta in € 38.528,36 oltre agli interessi legali dalla data della domanda (che coincide con la data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo vedi Cassazione civile sez. I, 21/05/2024,
n.14058) sino al soddisfo.
La conseguenza di quanto sopra - sul piano processuale - è scolpita dalla giurisprudenza per la quale “L'opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la valutazione della validità del monitorio, poiché il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto, ma un ordinario giudizio di cognizione, che verte sull'esistenza del diritto di credito fatto valere. Di
conseguenza se nel corso dell'opposizione si accerta che la somma dovuta è
inferiore a quella ingiunta, l'opposizione va accolta in parte,
il decreto ingiuntivo va revocato e va pronunciata una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma di cui
16 al decreto ingiuntivo revocato, decurtata di quanto accertato” (Tribunale
Savona, 10/05/2024).
Conclusivamente, quindi, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, l'opponente va condannato al pagamento, in favore di
[...]
della somma complessiva di € 38.528,36 oltre agli interessi legali CP_1
dalla data della domanda (che coincide con la data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo) sino al soddisfo.
8. Benché il , nelle conclusioni dell'atto di citazione per Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, avesse avanzato una domanda risarcitoria “nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig. Giudice adito”, tale domanda non è
stata più riproposta né in sede di precisazione e modifica delle domande di cui alla memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. dell'opponente né nel corso del giudizio né in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti conclusionali e, pertanto, va ritenuta abbandonata, atteso che “secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 1, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Rv.
17 9. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto dell'esito complessivo del giudizio, considerato che “Nel giudizio di cui all'articolo 645 del Cpc, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché
la revoca integrale del decreto ingiuntivo non implica automaticamente la soccombenza dell'opposto e la sua condanna al pagamento delle spese processuali,
giacché parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione, restando in facoltà del giudice disporne la compensazione”
(Corte d'Appello Campobasso, 20/06/2025, n.202).
Nella specie, avuto riguardo alla necessaria revoca del decreto opposto e,
tuttavia, alla condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo accertato in giudizio, le spese di lite vanno compensate per la metà e, per la restante metà, vanno poste a carico di , atteso Parte_1
che, ancorché questi risulti ammesso al gratuito patrocinio “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato
le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato,
sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare” (Cassazione civile sez. VI, 19/06/2012, n.10053)
Orbene, facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014,
aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 e tenuto conto della
18 natura della controversia, delle difese svolte dalle parti e del valore della causa, ne segue il sottostante prospetto :
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
Riduzione del 50% pari ad € 1.904,50
10. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno definitivamente e integralmente poste a carico di parte opposta, considerato che, comunque, proprio per effetto dell'accertamento peritale, è emerso un certo discostamento fra il quantum richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo e quello accertato in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice
Unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 386/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie l'opposizione proposta da , e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 513/2020 emesso il 27-12-2020 dal
Tribunale di Patti;
2. In accoglimento della domanda di condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di parte opposta, della Parte_1
somma complessiva di € 38.528,36 oltre agli interessi legali dalla data della
19 domanda (che coincide con la data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo) sino al soddisfo;
3. Compensa per metà le spese di lite;
4. Condanna al pagamento, in favore di parte Parte_1
opposta, della restante metà delle spese di lite che si liquidano in € 1.904,50
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. Pone definitivamente e integralmente a carico di parte opposta le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti.
Così deciso in Patti, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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656277 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 - 01)”
(Cassazione civile sez. III, 04/09/2024, n.23719).