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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/02/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter C.p.c (termine deposito note 19 gennaio
2024) ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1987/2021 R.G. lavoro e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Michele Mustone e Parte_1 dall'Avv. Maria Laura Mustone con questi elett.te domiciliato in
Grottaminarda (AV) alla via G. Marconi n.13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Colopi con questo elett.te domiciliata in Salerno, alla via E. Farina, n. 4, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente della resistente dallo 07 marzo 2020 allo 07 aprile 2021, con le mansioni di cuoco presso il ristorante sito in Gesualdo (AV), conviene in giudizio la resistente società Org_1
affinchè sia accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed il diritto al riconoscimento della qualifica di quarto livello, con la condanna della stessa al pagamento della somma di €#25.811,82# (venticinquemilaottocentoundici,82) a titolo di differenze retributive, Tfr, ferie non godute, festività soppresse, oltre interessi e rivalutazioni dalle singole scadenze fino al soddisfo;
chiede altresì il risarcimento del danno subito da liquidarsi nella somma di €#7.800# (settemilaottocento). Parte resistente si è costituita.
Il ricorrente asserisce di essere stato assunto dallo 07 marzo 2020 con contratto di tirocinio, trasformato in contratto a tempo pieno dallo 08 ottobre
2020 fino alla cessazione dello 07 aprile 2021, con inquadramento 5° livello del Ccnl Pubblici Servizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
(Confcommercio) - Pubblici Servizi. A detta del ricorrente, fin dall'inizio il rapporto di lavoro si è protratto secondo le forme e le modalità tutte del lavoro subordinato, ed esso ricorrente, in possesso della relativa qualifica professionale, ha svolto le mansioni di cuoco, occupandosi, tra l'altro, in prima persona di tutti gli aspetti relativi alla preparazione delle pietanze e della organizzazione e gestione della cucina: degli ordinativi, immagazzinamento, conservazione e organizzazione delle materie prime;
dell'organizzazione del menu settimanale;
della preparazione ed elaborazione delle materie prime a prodotto finito, di ogni portata per il servizio a pranzo e cena;
della gestione della distribuzione dei piatti ai consumatori e direzione generale e dell'organizzazione del personale di sala;
oltre che della pulizia e riassetto della cucina. Le mansioni sarebbero quelle proprie del IV livello.
Afferma di aver lavorato dal lunedì al venerdì osservando un orario di lavoro pari a 11 ore ed il sabato e la domenica per 6,5 ore. A fronte di un orario contrattuale pari a 40 ore per i lavoratori a tempo pieno previsto dal
Ccnl di riferimento, ha prestato attività lavorativa mediamente per n. 68 ore a settimana, prestando mediamente n. 28 ore di lavoro straordinario settimanale.
Asserisce che durante il rapporto di lavoro si sono registrati due periodi di sospensione dell'attività lavorativa: dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per
Pag. 2 di 8 la chiusura dell'attività imposta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19
e dal 3 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 per malattia del lavoratore.
Deduce di non aver percepito per retribuzione relativa alle mensilità di marzo 2021 e di aprile 2021, per trattamento di fine rapporto, ferie e festività non godute, straordinario ed inquadramento superiore.
In sede di interrogatorio formale (udienza del 15 luglio 2022), Per_1
ha dichiarato: “… ero io che aiutavo in cucina, e dicevo quello
[...]
che bisognava fare. Io ero il cuoco, io aiutavo a cucinare il insieme Parte_1
a me. Eravamo noi due in cucina e un'altra persona di cui non ricordo il nome”.
(udienza dello 07 ottobre 2022): “Io sono agente di Testimone_1
Organ commercio per prodotti alimentari, e rifornivo anche il ristorante di
Gesualdo. Ricordo che nel ristorante è comparso prima del Persona_2
. Io trattavo con il titolare via telefono, e mi
[...] Persona_1
recavo al ristorante nei primi giorni del mese, verso il giorno 10, 11 del mese, per il pagamento, ed ho conosciuto il , al quale Parte_1
quando andavo ero solito chiedere come si trovasse con i nostri prodotti, perché so che lavorava in cucina, dove c'era anche una altra Parte_1
signora e lo stesso . Io andavo o il pomeriggio tardi, Persona_1
prima della cena verso le 18.00, 19.00, o il pomeriggio presto, verso le ore
14.30, 15.00, prima che chiudessero. Penso che chiudessero di pomeriggio, ma gli orari non li so”;
(udienza dello 09 dicembre 2022): Testimone_2 Parte_1
ha lavorato per la società da marzo 2020 ed è rimasto grosso
[...]
modo un anno. Inizialmente era aiuto cuoco, poi trascorsi cinque o sei mesi
è stato assunto come cuoco. Inizialmente il cuoco era Persona_3
sorella di , che è insieme a me un altro socio della srl e Persona_1
l'amministratore; poi dopo cinque o sei mesi dalla assunzione del il Parte_1
contratto con è cessato, e è stato Persona_3 Parte_1
coordinato in cucina da . Per coordinato intendo che Persona_1
gli dava indicazioni in cucina, in base alle esigenze della Persona_1
Pag. 3 di 8 mensa. non cucinava, ma aiutava, nel senso che Persona_1 predisponeva cose come impiattamento, i secondi, l'insalata.
In cucina da marzo 2020 e fino a che c'è stato Parte_1
lavoravano solo e come ho detto Parte_1 Persona_1
che lo affiancava, e nel periodo che ho detto. Per il servizio Persona_3 in sala a volte c'ero io a volte un cameriere che abbiamo tenuto, non ne ricordo il nome.
Il locale apre ed apriva verso le 09.30, grosso modo, e chiudeva verso le ore
21.00, il tempo di sistemare la cucina. L'apertura al pubblico è dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00. Il locale apre alle 08.00 perché c'è anche il servizio bar.
Lo scopo del ristorante è di fare servizio mensa alle imprese che lavorano in zona e con cui stipuliamo dei contratti;
i clienti occasionali sono assolutamente sporadici e anche quando si presentano li accogliamo solo se c'è posto ed eventualmente facendoli attendere. Parte_1
arrivava alle ore 09.30, 10.00, e lavorava fino alle 14.00, pranzava e poi andava via, per riprendere alle 16.30, 17.00, fino alle 20.30,21.00. Questo sei o sette giorni a settimana;
la regola era sette giorni su sette, ma in effetti alcuni giorni non avevamo clienti perché per il covid le imprese erano chiuse. Non conosco il padre di , e che io sappia non è Parte_1
mai venuto al locale. La cucina del ristorante ha una finestra, davanti alla quale c'è una tendina che è chiusa, e che si apre solo quando si passano i piatti per la sala”;
(udienza dello 09 dicembre 2022): “Sono il padre del Testimone_3
ricorrente e posso dire che mio figlio ha lavorato per Parte_1
presso il ristorante sito in Gesualdo, sulla Statale, con insegna CP_2
Organi Questo nel periodo da marzo 2020, poco prima del covid, fino ad aprile dell'anno successivo. Quando ci fu la pandemia di Covid il ristorante chiuse, per poi riaprire quando finì il primo lock down totale, credo verso maggio. Mio figlio viveva e vive con me nella mia abitazione. Mio figlio usciva alle 07.00 e si ritirava verso le 23.00. Io mi sono recato più volte
Pag. 4 di 8 verso il ristorante , per trovare mio figlio ovvero per pranzare o cenare, e mio figlio c'era. Mio figlio era cuoco, e lavorava tutti i giorni, dal lunedì a domenica, secondo gli orari del ristorante: alle 08.00 stava già al ristorante e tornava alla sera quando chiudeva: al massimo alle 22.00 il ristorante chiudeva, e mio figlio sistemava e tornava a casa. Mio figlio faceva una pausa nel pomeriggio, restava in sede perché la distanza dal locale a casa è tanta, credo facesse la pausa verso le 15.00 fino alle 17.00, 17.30. So per certo che alla fine del pranzo per i clienti mio figlio preparava il pranzo per gli altri dipendenti e chi lavorava nel ristorante e lo so perché mi è capitato di passare e l'ho materialmente visto, anche partecipando al pranzo. In cucina mio figlio stava da solo, a volte gli dava una mano il titolare ma stava soprattutto da solo, e questo so perché la Persona_1 cucina è vetrata, e dall'esterno della sala si vede l'interno della cucina”;
(udienza dello 03 marzo 2023): “Sono amico di SO
, e posso dire che questi , in passato ha lavorato per il Parte_1
un ristorante a Gesualdo, credo, forse . Questo è Org_1 Org_3
successo tra il 2019 ed il 2020. Tre o quattro volte sono andato a cena nel ristorante, e faceva il cuoco. stava da solo, in cucina, e Parte_1 Parte_1
cucinava, e posso dirlo perché la cucina era a vista rispetto alla area occupata dai tavoli. Io sono cuoco. Era sera”;
(udienza dello 03 marzo 2023): ”Sono socia di Persona_5 [...]
società di sita in S. Angerlo dei Lombardi, Org_4 Org_5
società che rifornisce ristoranti, alimentari di prodotti alimentari, e che è il principale fornitore dei prodotti alimentari del ristorante Org_6
, credo sia Gesualdo, confinante con , da minimo tre o
[...] Per_6
quattro anni. Io non vado per i ristoranti in Campania, vado in quelli fuori dalla Campania, e non sono mai stata al Km Zero. Per la mi Org_4 occupo della fatturazione e dell'incasso, e posso dire che i rapporti con il li ho sempre con , amministratore delegato Org_1 Persona_1 della società , che gestisce il ristorante. Gli ordini li fa . CP_1 Per_1
Pag. 5 di 8 Nel Livello quarto del Cnnl: “Appartengono i Lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute. Tra i profili esemplificativi vi rientra il cuoco capo partita”.
Il ricorrente è stato inquadrato nel Livello quinto, al quale: “Appartengono i
Lavoratori che sono in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. a titolo esemplificativo: secondo cuoco mensa aziendale, cioè colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”.
I testi hanno riferito che, da quando è cessato il rapporto di lavoro tra e la resistente, le mansioni di cuoco sono state svolte dal Persona_3
il quale, su indicazioni del titolare si è Parte_1 Persona_1
occupato della preparazione dei piatti.
Tutti i testi ascoltati confermano che, per il periodo in questione il Parte_1 era l'unico cuoco, al più aiutato da , che si occupava di Persona_1 dell'impiattamento, dei secondi piatti o dei contorni.
Il Tribunale ritiene quindi che il ricorrente abbia diritto all'inquadramento superiore da agosto 2020 a e fino alla cessazione del rapporto, in data 07 aprile 2021.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del lavoro straordinario, i testi ascoltati hanno confermato la presenza giornaliera del nel ristorante, sia di mattina che di pomeriggio: a partire dalle Parte_1
09.30/10.00 e fino alle 21.00 di sera, con pausa pranzo dalle ore 14.00 alle ore 16.30/17.00, per un numero di ore di otto ore al giorno per sei giorni a settimana.
Pacificamente, il nulla ha ricevuto quanto a TFR a retribuzione Parte_1
comunque maturata per i mesi di marzo ed aprile 2021.
Pag. 6 di 8 Al fine di procedere alla quantificazione delle somme dovute, il Tribunale ha chiesto alle parti di produrre conteggi.
Il Tribunale ritiene di dover valorizzare i conteggi di parte ricorrente.
Se quelli del datore si limitano ad una elencazione di cifre, il ricorrente ha depistato conteggi in cui vengono esplicitati i criteri di calcolo, agevolmente verificabili, e rispetto ai quali alcuna contestazione specifica viene mossa, e che pertanto possono essere recepiti e posti a fondamento della decisione, con la esclusione di quanto ivi indicato a titolo di ferie, permessi e rol, per i quali non vi è prova dei presupposti di fatto.
Pertanto, al ricorrente spetta la somma complessiva di €#6.556,80#
(seimilacinquecentocinquantasei,80) di cui €#953,34#
(novecentocinquantatre,34) a titolo di Tfr, somma da ritenersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione di interessi al tasso di legge sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno alla professionalità avanzata dal ricorrente, non essendovi alcuna allegazione riferibile alla individuazione, prima ancora che alla quantificazione, del danno.
Quanto alle spese di lite, il Giudice alla udienza del 15 luglio 2022 ha prospettato una ipotesi transattiva mediante riconoscimento di una somma da calcolarsi applicando il livello IV, proposta che la convenuta ha immotivatamente, rifiutato, avanzando di sua iniziativa una differente e difforme proposta. Rispetto a tali considerazioni, appare irrilevante, perché tardivo, che nelle note da ultimo depositate la resistente si dica disponibile a conciliare nei termini indicati.
Fino a tale udienza, quindi, le spese di lite possono essere compensate, in ragione dell'esito del giudizio. Dalla udienza del 15 luglio 2022, invece, il rifiuto immotivato opposto alla proposta transattiva dal lavoratore impone, ai sensi dell'art. 91 co. 1 Cpc (…Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha
Pag. 7 di 8 rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.) la condanna di parte resistente alle spese per le specifiche fasi che sono seguite (istruttoria e decisione), spese che in base ai criteri di cui D.M. 147/2022, nella somma di €#1.395# (milletrecentonovantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1987/2021 R.G. Lavoro, e proposta da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna al Controparte_1
pagamento a favore di , per le casuali di cui alla Parte_1 parte motiva, della somma di di €#6.556,80#
(seimilacinquecentocinquantasei,80) di cui €#953,34#
(novecentocinquantatre,34) a titolo di Tfr, somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione di interessi al tasso di legge sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto le domande;
3) Compensa parzialmente le spese di lite nei termini di cui alla parte motiva nei termini di cui alla parte motiva, e condanna CP_1
al pagamento a favore di della restante parte,
[...] Parte_1
che liquida nella somma di €#1.395# (milletrecentonovantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Avellino, udienza del 30 novembre 2023
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter C.p.c (termine deposito note 19 gennaio
2024) ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1987/2021 R.G. lavoro e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Michele Mustone e Parte_1 dall'Avv. Maria Laura Mustone con questi elett.te domiciliato in
Grottaminarda (AV) alla via G. Marconi n.13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Colopi con questo elett.te domiciliata in Salerno, alla via E. Farina, n. 4, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente della resistente dallo 07 marzo 2020 allo 07 aprile 2021, con le mansioni di cuoco presso il ristorante sito in Gesualdo (AV), conviene in giudizio la resistente società Org_1
affinchè sia accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed il diritto al riconoscimento della qualifica di quarto livello, con la condanna della stessa al pagamento della somma di €#25.811,82# (venticinquemilaottocentoundici,82) a titolo di differenze retributive, Tfr, ferie non godute, festività soppresse, oltre interessi e rivalutazioni dalle singole scadenze fino al soddisfo;
chiede altresì il risarcimento del danno subito da liquidarsi nella somma di €#7.800# (settemilaottocento). Parte resistente si è costituita.
Il ricorrente asserisce di essere stato assunto dallo 07 marzo 2020 con contratto di tirocinio, trasformato in contratto a tempo pieno dallo 08 ottobre
2020 fino alla cessazione dello 07 aprile 2021, con inquadramento 5° livello del Ccnl Pubblici Servizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
(Confcommercio) - Pubblici Servizi. A detta del ricorrente, fin dall'inizio il rapporto di lavoro si è protratto secondo le forme e le modalità tutte del lavoro subordinato, ed esso ricorrente, in possesso della relativa qualifica professionale, ha svolto le mansioni di cuoco, occupandosi, tra l'altro, in prima persona di tutti gli aspetti relativi alla preparazione delle pietanze e della organizzazione e gestione della cucina: degli ordinativi, immagazzinamento, conservazione e organizzazione delle materie prime;
dell'organizzazione del menu settimanale;
della preparazione ed elaborazione delle materie prime a prodotto finito, di ogni portata per il servizio a pranzo e cena;
della gestione della distribuzione dei piatti ai consumatori e direzione generale e dell'organizzazione del personale di sala;
oltre che della pulizia e riassetto della cucina. Le mansioni sarebbero quelle proprie del IV livello.
Afferma di aver lavorato dal lunedì al venerdì osservando un orario di lavoro pari a 11 ore ed il sabato e la domenica per 6,5 ore. A fronte di un orario contrattuale pari a 40 ore per i lavoratori a tempo pieno previsto dal
Ccnl di riferimento, ha prestato attività lavorativa mediamente per n. 68 ore a settimana, prestando mediamente n. 28 ore di lavoro straordinario settimanale.
Asserisce che durante il rapporto di lavoro si sono registrati due periodi di sospensione dell'attività lavorativa: dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per
Pag. 2 di 8 la chiusura dell'attività imposta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19
e dal 3 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 per malattia del lavoratore.
Deduce di non aver percepito per retribuzione relativa alle mensilità di marzo 2021 e di aprile 2021, per trattamento di fine rapporto, ferie e festività non godute, straordinario ed inquadramento superiore.
In sede di interrogatorio formale (udienza del 15 luglio 2022), Per_1
ha dichiarato: “… ero io che aiutavo in cucina, e dicevo quello
[...]
che bisognava fare. Io ero il cuoco, io aiutavo a cucinare il insieme Parte_1
a me. Eravamo noi due in cucina e un'altra persona di cui non ricordo il nome”.
(udienza dello 07 ottobre 2022): “Io sono agente di Testimone_1
Organ commercio per prodotti alimentari, e rifornivo anche il ristorante di
Gesualdo. Ricordo che nel ristorante è comparso prima del Persona_2
. Io trattavo con il titolare via telefono, e mi
[...] Persona_1
recavo al ristorante nei primi giorni del mese, verso il giorno 10, 11 del mese, per il pagamento, ed ho conosciuto il , al quale Parte_1
quando andavo ero solito chiedere come si trovasse con i nostri prodotti, perché so che lavorava in cucina, dove c'era anche una altra Parte_1
signora e lo stesso . Io andavo o il pomeriggio tardi, Persona_1
prima della cena verso le 18.00, 19.00, o il pomeriggio presto, verso le ore
14.30, 15.00, prima che chiudessero. Penso che chiudessero di pomeriggio, ma gli orari non li so”;
(udienza dello 09 dicembre 2022): Testimone_2 Parte_1
ha lavorato per la società da marzo 2020 ed è rimasto grosso
[...]
modo un anno. Inizialmente era aiuto cuoco, poi trascorsi cinque o sei mesi
è stato assunto come cuoco. Inizialmente il cuoco era Persona_3
sorella di , che è insieme a me un altro socio della srl e Persona_1
l'amministratore; poi dopo cinque o sei mesi dalla assunzione del il Parte_1
contratto con è cessato, e è stato Persona_3 Parte_1
coordinato in cucina da . Per coordinato intendo che Persona_1
gli dava indicazioni in cucina, in base alle esigenze della Persona_1
Pag. 3 di 8 mensa. non cucinava, ma aiutava, nel senso che Persona_1 predisponeva cose come impiattamento, i secondi, l'insalata.
In cucina da marzo 2020 e fino a che c'è stato Parte_1
lavoravano solo e come ho detto Parte_1 Persona_1
che lo affiancava, e nel periodo che ho detto. Per il servizio Persona_3 in sala a volte c'ero io a volte un cameriere che abbiamo tenuto, non ne ricordo il nome.
Il locale apre ed apriva verso le 09.30, grosso modo, e chiudeva verso le ore
21.00, il tempo di sistemare la cucina. L'apertura al pubblico è dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00. Il locale apre alle 08.00 perché c'è anche il servizio bar.
Lo scopo del ristorante è di fare servizio mensa alle imprese che lavorano in zona e con cui stipuliamo dei contratti;
i clienti occasionali sono assolutamente sporadici e anche quando si presentano li accogliamo solo se c'è posto ed eventualmente facendoli attendere. Parte_1
arrivava alle ore 09.30, 10.00, e lavorava fino alle 14.00, pranzava e poi andava via, per riprendere alle 16.30, 17.00, fino alle 20.30,21.00. Questo sei o sette giorni a settimana;
la regola era sette giorni su sette, ma in effetti alcuni giorni non avevamo clienti perché per il covid le imprese erano chiuse. Non conosco il padre di , e che io sappia non è Parte_1
mai venuto al locale. La cucina del ristorante ha una finestra, davanti alla quale c'è una tendina che è chiusa, e che si apre solo quando si passano i piatti per la sala”;
(udienza dello 09 dicembre 2022): “Sono il padre del Testimone_3
ricorrente e posso dire che mio figlio ha lavorato per Parte_1
presso il ristorante sito in Gesualdo, sulla Statale, con insegna CP_2
Organi Questo nel periodo da marzo 2020, poco prima del covid, fino ad aprile dell'anno successivo. Quando ci fu la pandemia di Covid il ristorante chiuse, per poi riaprire quando finì il primo lock down totale, credo verso maggio. Mio figlio viveva e vive con me nella mia abitazione. Mio figlio usciva alle 07.00 e si ritirava verso le 23.00. Io mi sono recato più volte
Pag. 4 di 8 verso il ristorante , per trovare mio figlio ovvero per pranzare o cenare, e mio figlio c'era. Mio figlio era cuoco, e lavorava tutti i giorni, dal lunedì a domenica, secondo gli orari del ristorante: alle 08.00 stava già al ristorante e tornava alla sera quando chiudeva: al massimo alle 22.00 il ristorante chiudeva, e mio figlio sistemava e tornava a casa. Mio figlio faceva una pausa nel pomeriggio, restava in sede perché la distanza dal locale a casa è tanta, credo facesse la pausa verso le 15.00 fino alle 17.00, 17.30. So per certo che alla fine del pranzo per i clienti mio figlio preparava il pranzo per gli altri dipendenti e chi lavorava nel ristorante e lo so perché mi è capitato di passare e l'ho materialmente visto, anche partecipando al pranzo. In cucina mio figlio stava da solo, a volte gli dava una mano il titolare ma stava soprattutto da solo, e questo so perché la Persona_1 cucina è vetrata, e dall'esterno della sala si vede l'interno della cucina”;
(udienza dello 03 marzo 2023): “Sono amico di SO
, e posso dire che questi , in passato ha lavorato per il Parte_1
un ristorante a Gesualdo, credo, forse . Questo è Org_1 Org_3
successo tra il 2019 ed il 2020. Tre o quattro volte sono andato a cena nel ristorante, e faceva il cuoco. stava da solo, in cucina, e Parte_1 Parte_1
cucinava, e posso dirlo perché la cucina era a vista rispetto alla area occupata dai tavoli. Io sono cuoco. Era sera”;
(udienza dello 03 marzo 2023): ”Sono socia di Persona_5 [...]
società di sita in S. Angerlo dei Lombardi, Org_4 Org_5
società che rifornisce ristoranti, alimentari di prodotti alimentari, e che è il principale fornitore dei prodotti alimentari del ristorante Org_6
, credo sia Gesualdo, confinante con , da minimo tre o
[...] Per_6
quattro anni. Io non vado per i ristoranti in Campania, vado in quelli fuori dalla Campania, e non sono mai stata al Km Zero. Per la mi Org_4 occupo della fatturazione e dell'incasso, e posso dire che i rapporti con il li ho sempre con , amministratore delegato Org_1 Persona_1 della società , che gestisce il ristorante. Gli ordini li fa . CP_1 Per_1
Pag. 5 di 8 Nel Livello quarto del Cnnl: “Appartengono i Lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute. Tra i profili esemplificativi vi rientra il cuoco capo partita”.
Il ricorrente è stato inquadrato nel Livello quinto, al quale: “Appartengono i
Lavoratori che sono in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. a titolo esemplificativo: secondo cuoco mensa aziendale, cioè colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”.
I testi hanno riferito che, da quando è cessato il rapporto di lavoro tra e la resistente, le mansioni di cuoco sono state svolte dal Persona_3
il quale, su indicazioni del titolare si è Parte_1 Persona_1
occupato della preparazione dei piatti.
Tutti i testi ascoltati confermano che, per il periodo in questione il Parte_1 era l'unico cuoco, al più aiutato da , che si occupava di Persona_1 dell'impiattamento, dei secondi piatti o dei contorni.
Il Tribunale ritiene quindi che il ricorrente abbia diritto all'inquadramento superiore da agosto 2020 a e fino alla cessazione del rapporto, in data 07 aprile 2021.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del lavoro straordinario, i testi ascoltati hanno confermato la presenza giornaliera del nel ristorante, sia di mattina che di pomeriggio: a partire dalle Parte_1
09.30/10.00 e fino alle 21.00 di sera, con pausa pranzo dalle ore 14.00 alle ore 16.30/17.00, per un numero di ore di otto ore al giorno per sei giorni a settimana.
Pacificamente, il nulla ha ricevuto quanto a TFR a retribuzione Parte_1
comunque maturata per i mesi di marzo ed aprile 2021.
Pag. 6 di 8 Al fine di procedere alla quantificazione delle somme dovute, il Tribunale ha chiesto alle parti di produrre conteggi.
Il Tribunale ritiene di dover valorizzare i conteggi di parte ricorrente.
Se quelli del datore si limitano ad una elencazione di cifre, il ricorrente ha depistato conteggi in cui vengono esplicitati i criteri di calcolo, agevolmente verificabili, e rispetto ai quali alcuna contestazione specifica viene mossa, e che pertanto possono essere recepiti e posti a fondamento della decisione, con la esclusione di quanto ivi indicato a titolo di ferie, permessi e rol, per i quali non vi è prova dei presupposti di fatto.
Pertanto, al ricorrente spetta la somma complessiva di €#6.556,80#
(seimilacinquecentocinquantasei,80) di cui €#953,34#
(novecentocinquantatre,34) a titolo di Tfr, somma da ritenersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione di interessi al tasso di legge sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno alla professionalità avanzata dal ricorrente, non essendovi alcuna allegazione riferibile alla individuazione, prima ancora che alla quantificazione, del danno.
Quanto alle spese di lite, il Giudice alla udienza del 15 luglio 2022 ha prospettato una ipotesi transattiva mediante riconoscimento di una somma da calcolarsi applicando il livello IV, proposta che la convenuta ha immotivatamente, rifiutato, avanzando di sua iniziativa una differente e difforme proposta. Rispetto a tali considerazioni, appare irrilevante, perché tardivo, che nelle note da ultimo depositate la resistente si dica disponibile a conciliare nei termini indicati.
Fino a tale udienza, quindi, le spese di lite possono essere compensate, in ragione dell'esito del giudizio. Dalla udienza del 15 luglio 2022, invece, il rifiuto immotivato opposto alla proposta transattiva dal lavoratore impone, ai sensi dell'art. 91 co. 1 Cpc (…Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha
Pag. 7 di 8 rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.) la condanna di parte resistente alle spese per le specifiche fasi che sono seguite (istruttoria e decisione), spese che in base ai criteri di cui D.M. 147/2022, nella somma di €#1.395# (milletrecentonovantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1987/2021 R.G. Lavoro, e proposta da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna al Controparte_1
pagamento a favore di , per le casuali di cui alla Parte_1 parte motiva, della somma di di €#6.556,80#
(seimilacinquecentocinquantasei,80) di cui €#953,34#
(novecentocinquantatre,34) a titolo di Tfr, somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione di interessi al tasso di legge sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto le domande;
3) Compensa parzialmente le spese di lite nei termini di cui alla parte motiva nei termini di cui alla parte motiva, e condanna CP_1
al pagamento a favore di della restante parte,
[...] Parte_1
che liquida nella somma di €#1.395# (milletrecentonovantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Avellino, udienza del 30 novembre 2023
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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