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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 255/2024 R.G. promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Roberto Cataldi attrice e
(CF , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco CP_1 CodiceFiscale_1
Murru e Carlo Murru convenuto nonché
Controparte_2 convenuta contumace
Conclusioni:
attrice in opposizione:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, provvedere come appresso: = in via incidentale, revocare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal Giudice Dott. Serra del Tribunale di
Nuoro il 19/2/2024, non ricorrendo “gravi motivi”, stante l'insussistenza sia del fumus boni juris, sia del periculum in mora, per le ragioni esposte in parte motiva;
= nel merito, respingere l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e, accertata e dichiarata la pignorabilità delle somme in favore della riconoscere il diritto di quest'ultima a vedersi Pt_1 assegnata dalla , fino all'estinzione del proprio credito vantato, la somma di € 156,69 Controparte_2
1 o quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite sia della fase cautelare, sia del presente giudizio di merito.
In via istruttoria, si chiede ordinarsi alla Agenzia delle Entrate – ex TA e/o al terzo pignorato, Controparte_2
di produrre in giudizio copia integrale del secondo pignoramento presso terzi azionato dall'Agenzia delle
[...]
Entrate – ex TA ed assegnato in coda. Si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 19.790,85 e che quindi sconta un contributo unificato pari ad € 237,00.
Convenuta in opposizione:
Per quanto sopra si conclude perché il Tribunale Ill.mo, fatto preliminare rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo opposto (non sussistendone i presupposti), voglia: a) dichiarare che
[...] non ha diritto di agire in executivis nei confronti del per le somme che sono state Parte_2 CP_1 oggetto dell'ordinanza di assegnazione 11.10.2018 pronunciata dal Tribunale di Nuoro nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi n. 332/2018 R. Es.; b) dichiarare che in tutti i casi, quanto all'intera somma di cui al credito dell'opposta, non v'è capienza per disporre un'immediata assegnazione, in considerazione degli anteriori vincoli pignoratizi
e delle ulteriori trattenute ed attesa l'impignorabilità della porzione di retribuzione pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà; c) con rigetto della domanda di assegnazione formulata da col carico Pt_1 delle spese processuali, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 9 febbraio 2023 la Parte_1 ha pignorato tutte le somme dovute e debende dalla della ad Controparte_2 CP_2 CP_1
a titolo di stipendio o altre indennità relative al rapporto di lavoro, nella misura di un quinto e
[...] fino alla concorrenza del credito precettato ammontante a complessivi € 19.790,85 ovvero, ex art. 546
c.p.c., ad € 29.686,27 (il tutto oltre interessi moratori sulla sorte dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo come da decreto ingiuntivo telematico n. 39/2015 ed oltre alle spese di notifica risultanti a margine dell'atto di precetto, alle successive occorrende, alla imposta di registro della sentenza n.
357/2022 e al costo del contributo unificato della procedura esecutiva presso terzi).
L'esecuzione è stata azionata in forza dei seguenti titoli: decreto ingiuntivo 39/2015, depositato in data febbraio 2015 dal Tribunale di Nuoro, notificato in data 1° aprile 2015; ordinanza riservata del Tribunale di Nuoro del 13 luglio 2016, che dichiarava il suddetto decreto provvisoriamente esecutivo, munita di formula esecutiva in data 22 febbraio 2017 e notificata al debitore con un primo atto di precetto in data
5 dicembre 2017; della sentenza 357/2022 del Tribunale di Nuoro, emessa in data 26 maggio 2022,
2 pubblicata in pari data, passata in giudicato, notificata unitamente all'atto di precetto in data 17 novembre
2022.
La creditrice procedente ha poi notificato sia all'esecutato sia al terzo pignorato l'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c.
Con dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. del 27 febbraio 2023, la Controparte_2 ha affermato che “la retribuzione ordinaria mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, pertanto, al netto di tutte le precitate ritenute è attualmente pari a € 703,75, e che, in applicazione dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e di cui all'art. 68, comma 2, del D.P.R. n° 180/50, residua di una capienza di € 156,59. Si dichiara, inoltre, che a carico del dipendente ci sono due pignoramenti in coda. Il primo promosso dalla di Parte_3
€ 15.745,48 (R. Es. n° 332/2018 Tribunale Ordinario di Nuoro) ed il secondo promosso dall'Agenzia delle Entrate di € 2.174.314,11 (Cod. Id. Fasc. 074/2022/000000339)”.
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 19 settembre 2023, il debitore esecutato ha spiegato opposizione alla esecuzione, deducendo la violazione del principio del ne bis in idem, posto che la creditrice opposta aveva già agito in precedenza in forza del decreto ingiuntivo 39/2015, ottenendo ordinanza di assegnazione in coda per le somme portate da quel titolo. In secondo luogo, amesso di ritenere legittima l'azione esecutiva per le somme dovute in forza della sentenza 357/2022 – con al quale si era definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – ha rilevato che nulla spettava comunque alla creditrice opposta, in quanto non vi era disponibilità sullo stipendio del debitore, considerata la retribuzione di quest'ultimo, la misura massima dell'assegno sociale aumentato della metà, le varie trattenute, nonché gli anteriori vincoli pignoratizi.
A sostegno delle proprie ragioni, il debitore ha richiamato i limiti previsti per il pignoramento delle pensioni e delle indennità che tengono luogo della pensione di cui all'art. 545, comma 7, c.p.c. e ha sostenuto che la quota pignorabile di 1/5 dello stipendio da lui percepito si doveva calcolare sulla sola porzione eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. Con la conseguenza, a suo dire, che non vi era spazio per un'assegnazione, se non differita. Di qui l'affermazione secondo la quale la trattenuta di € 156,59 operata dal terzo pignorato Controparte_2
a far data dal marzo 2023, era assolutamente illegittima e fonte di notevole pregiudizio, non consentendogli l'assolvimento delle primarie esigenze di vita. Tanto premesso, ha chiesto la sospensione della procedura.
Incardinatosi il contraddittorio della fase sommaria, si è costituita in giudizio la Parte_2 rilevando, preliminarmente, l'assenza dei requisiti del fumus e del periculum paventati dalla
[...] parte opponente, chiedendo il rigetto della avversa richiesta di sospensione della procedura esecutiva e insistendo per l'assegnazione delle somme fino all'estinzione del credito vantato.
L'opposta ha quindi dedotto che: 1) è consentito al creditore che non trovi immediata soddisfazione con una procedura espropriativa –come nel caso di specie in cui si era ottenuta solo una assegnazione in coda
3 che peraltro mai sarebbe stata soddisfatta, vista l'entità del credito vantato da TA (€ 1.840.970,07)
– avviarne un'altra: “posto che, per regola, l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sé, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sé la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito” (Cass. Civ. 7078 del 2015); 2) impropriamente erano stati richiamati i limiti di pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione o di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, le quali, ai sensi dell'art. 545, comma 7, c.p.c., non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00 posto che tale norma non è suscettibile di interpretazione analogica;
3) nel caso di specie vi era capienza per il credito azionato, come desumibile dalla dichiarazione positiva del terzo pignorato, che Controparte_2 aveva indicato in € 156,59 l'importo da assegnare e che correttamente era stato trattenuto in attesa del provvedimento del G.E.
Con ordinanza resa il 19 febbraio 2024, il G.E. ha sospeso la procedura e fissato in giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.403,00, oltre interessi e spese.
In data 1° marzo 2024 il creditore procedente ha proposto reclamo avverso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, chiedendo che venisse dichiarato nullo e/o revocato e/o annullato, stante l'insussistenza dei “gravi motivi”, la mancanza del fumus boni juris e del periculum in mora, nonché
l'infondatezza delle ragioni addotte a base della richiesta di sospensione dal debitore e che, ove il Collegio si fosse pronunciato anche nel merito, fosse rigettata l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto.
Il tutto con condanna di chi di dovere al pagamento delle spese e competenze del reclamo e della precedente fase di opposizione, da liquidarsi anche forfettariamente.
Con atto di citazione notificato via pec il data 16 marzo 2024, la conventuo in giudizio Parte_4 CP_1
e la per sentire, in via incidentale, revocare il provvedimento
[...] Controparte_2 di sospensione dell'esecuzione emesso;
nel merito, respingere l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e, accertata e dichiarata la pignorabilità delle somme in favore della riconoscere il Pt_1 diritto di quest'ultima a vedersi assegnata dalla fino all'estinzione del Controparte_2 proprio credito vantato, la somma di € 156,69 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Con decreto in data 18 aprile 2024 il giudice ha differito la prima udienza alla data dell'11 giugno 2024 e ha dichiarato la contumacia sia di sia della CP_1 Controparte_2
In data 30 maggio 2024 si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi che la creditrice CP_1 non aveva diritto di agire in executivis per le somme che sono state oggetto dell'ordinanza di Pt_1 assegnazione dell'11 ottobre 2018, pronunciata dal Tribunale di Nuoro nell'ambito del procedimento
4 esecutivo presso terzi n. 332/2018 R. Es. e che, in ogni caso, non vi era capienza per disporre un'immediata assegnazione, in considerazione degli anteriori vincoli pignoratizi e delle ulteriori trattenute, attesa l'impignorabilità della porzione di retribuzione pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, con rigetto della domanda di assegnazione formulata da Pt_1
In data 18-19 settembre 2024 la creditrice opposta ha depositato provvedimento emesso dal Collegio, in sede di reclamo, con il quale si ordinava alla di rendere una nuova Controparte_2 dichiarazione del terzo stante il nuovo contratto di lavoro del debitore in essere dal 1° gennaio 2024, nonché dichiarazione resa dal terzo pignorato in data 13 settembre 2024 dalla quale emergeva quanto di seguito si riporta: “In riferimento alla procedura esecutiva di cui all'oggetto, si fa seguito all'invito del Tribunale di Nuoro del 23/08/2024 (R.G. N. 182/2024), relativo al rilascio di una nuova attestazione ex art. 547 c.p.c., in sostituzione della precedente del 27 febbraio 2023, alla luce delle intervenute modifiche sulla retribuzione ordinaria mensile del debitore esecutato a seguito del rinnovo contrattuale, della riduzione della percentuale di part time e della recente riforma fiscale, per dichiarare quanto segue. Il signor , nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), dipendente della a tempo indeterminato, dal 01 gennaio 2024 ha ottenuto C.F._2 Controparte_2 una ulteriore riduzione della percentuale di presenza lavorativa del proprio contratto dal 50,00% al 41,66%. A seguito di tale variazione, nonché delle ulteriori e predette variazioni contrattuali e fiscali intervenute, il medesimo percepisce una retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, pari a € 1.021,85 al netto delle ritenute fiscali
e previdenziali di legge. Sulla retribuzione gravano le seguenti trattenute: • € 102,19 mensili (€ 1.839.074,27 residui) quale rata di un pignoramento promosso dall'Agenzia delle Entrate – ex TA;
• € 142,00 mensili (€ 12.496,00 residui) quale rata di estinzione di una cessione sotto forma di Cessione BNC PR LEASING S.p.a. con termine finale presunto al 31/12/2031; • € 141,50 mensili (€ 13.867,00 residui) quale rata di estinzione di una cessione sotto forma di Cessione BNC PR LEASING S.p.a. con termine finale presunto al 31/12/2031; • € 141,50 mensili (€ 13.867,00 residui) quale rata di estinzione di una delega sotto forma di Delega UNICREDIT S.p.a. con termine finale presunto al
31/10/2032; La retribuzione ordinaria mensile, pertanto, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, al netto di tutte le precitate ritenute è attualmente pari a € 636,16, e che, in applicazione dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e di cui all'art. 68, comma 2, del D.P.R. n° 180/50, residua di una capienza di € 125,24. Si dichiara, inoltre, che a carico del dipendente è presente un ulteriore pignoramento promosso dall'Agenzia delle Entrate di € 2.174.314,11 (Cod. Id. Fasc.
074/2022/000000339), attualmente in coda. Si dichiara, infine, che non risultano notificati ulteriori atti di pignoramento, sequestri o cessioni”.
Stante la pendenza del reclamo, la prima udienza dell'11 giugno 2024 è stata rinviata alla data del 24 settembre 2024. In quell'udienza, visto il deposito della dichiarazione del terzo resa in sede di reclamo e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 10 dicembre 2024, con termine per note conclusionali sino al 6 dicembre 2024.
Con successiva ordinanza del 19 dicembre 2024, il giudice, rilevato che il reclamo era ancora pendente, ha rinviato a nuova udienza ex art. 281 sexies c.p.c., fissando la data al 4 febbraio 2024.
5 In tale udienza la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve in primo luogo osservarsi che la presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
Deve essere poi revocata la contumacia di dichiarata in sede di decreto e non revocata CP_1
a seguito della costituzione in data 30 maggio 2024.
Va ulteriormente osservato che la pendenza della fase cautelare non ostacola tale decisione di merito: all'esito di tre rinvii, la causa è matura per la decisione e non si ritiene di dover ammettere le istanze istruttorie avanzate dalla creditrice opposta.
In riferimento al merito, si rileva che non sussiste alcun divieto di bis in idem, dal momento che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'esecuzione presso terzi è illegittima soltanto allorquando il creditore sia già stato soddisfatto o sia stato destinatario di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva (Cass. Civ. 7078 del 2015). Deve essere esclusa, pertanto, la violazione del principio del bis in idem, nonché la ricorrenza di un abuso dei mezzi di esecuzione. Come noto, infatti, la Parte_5
nella procedura esecutiva n. RGE 332 del 2018, aveva ottenuto soltanto solo una assegnazione in
[...] coda, che – come osservato dall'opposta - mai sarebbe stata soddisfatta, vista l'entità del credito vantato da TA (€ 1.840.970,07). Va peraltro detto che quella procedura esecutiva è stata estinta in data 15 aprile 2024, a seguito della rinuncia della medesima creditrice procedente (cfr. ordinanza estinzione prodotta in data 20 maggio 2024).
La decisione della presente controversia impone di svolgere alcune premesse in tema di pignoramento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e privati.
In materia di pignoramento delle retribuzioni dei dipendenti deve osservarsi che l'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha introdotto, nel testo dell'art. 1, comma del dPR 180 del 1950, il riferimento anche anche ai corrispettivi (salari, stipendi, compensi) corrisposti ai propri dipendenti dalle
“aziende private”.
Circa dieci anni dopo, il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato il testo dell'art. 545 c.p.c. e ha introdotto – come rilevato dalla dottrina più approfondita – una disciplina di fatto uniforme della pignorabilità delle retribuzioni pubbliche e private. Il decreto citato da ultimo, infatti, ha aggiunto all'art. 545 c.p.c. un ottavo comma, a mente del quale “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intesatato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegano sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
6 Come evidente, la norma in questione non fa specifico riferimento a “somme dovute da privati” e, pertanto, si reputa introduttiva di un trattamento uniforme. In sostanza, il regime di impignorabilità relativa della retribuzione deve reputarsi lo stesso sia per il dipendente pubblico sia per il privato.
Nella traiettoria ermeneutica dell'uniformazione dei trattamenti, spicca per chiarezza esplicativa una pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (3648 del 2019): “In tale prospettiva, si osserva quindi che il quadro della pignorabilità delle pensioni e degli emolumenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro ha conosciuto, negli ultimi decenni, una notevole evoluzione normativa, sulla spinta di reiterati interventi della Corte Costituzionale. Al di là dei particolari e della complessiva dinamica storica, che qui non interessano, il complessivo sistema ha raggiunto dapprima un punto di equilibrio nella sostanziale unificazione del regime di pignorabilità di stipendi e pensioni entro il quadro generale di cui al d.p.r. 180/1950, il cui evolversi normativo è stato nel senso di riportare ad esso la disciplina del pignoramento di tutte le retribuzioni, anche se erogate da aziende private (per effetto dell'aggiunta della corrispondente dizione nell'art. 1 d.p.r. 150 cit., ai sensi dell'art. 137 lett a L. 311/2004), come anche delle pensioni (art. 2 cl.p.r. cit.) e della concorrenza tra cessioni e pignoramenti (per effetto della modifica della rubrica del titolo III del d.p.r. citato ad opera della lett. b dello stesso art. 137 cit.). Tale sistema ha poi trovato conferma nel testo dell'art. 545 c.p.c., quale risultante in esito alle integrazioni apportate dall'art. 13, comma 1 L. 132/2015, che viene sostanzialmente ad affiancarsi alle previsioni del d.p.r. 150 cit., in parte duplicandole, in parte lasciando al d.p.r. la regolazione esplicita di alcuni profili (ad es. il concorso di cessioni e pignoramenti già menzionato) e in altra ulteriore parte regolando aspetti non disciplinati dal d.p.r. (ad esempio, i limiti generali di pignorabilità delle pensioni e i pignoramenti delle erogazioni pensionistiche confluite su conto corrente bancario)”.
In conclusione, si può affermare che il regime di impignorabilità relativa della retribuzione, anche del dipendente pubblico, è sostanzialmente disciplinato dall'art. 545 c.p.c. con riferimento al limite di pignorabilità e alla disciplina del concorso di pignoramenti, mentre è disciplinato dal dPR 180 del 1950
(art. 68) con riferimento alla concorso di cessione del quinto e pignoramenti.
Nel caso oggetto della presente controversia si verificano sia l'ipotesi di concorso tra pignoramenti sia l'ipotesi di concorso tra pignoramento e cessioni.
È pacifico tra le parti che le cessioni siano state perfezionate e notificate prima del pignoramento presso terzi proposto da motivo per il quale il concorso tra cessione e pignoramenti Parte_1 trova la sua disciplina nel disposto dell'art. 68, comma 2, c.p.c.: “qualora i sequestri e i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza tra la metà dello stipendio o salario valuati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2”.
Viceversa il concorso tra pignoramenti trova soluzione nel disposto di cui all'art. 545, comma 5, c.p.c.
7 Come anticipato, infatti, il regime di impignorabilità relativa è ormai uniforme per dipendenti pubblici e privati.
Va detto, in primo luogo, che i due pignoramenti di e della società Controparte_3 procedente concorrono sulla retribuzione di per crediti di diversa specie: di natura Pt_1 CP_1 tributaria, con riferimento a Agenzia delle Entrate e di natura comune con riferimento a Poiché i Pt_1 crediti sono di diversa specie e di creditori diversi, si determina, quale conseguenza, l'elevazione della quota pignorabile. È indifferente che il concorso si verifichi grazie a due distinti processi di pignoramenti presso terzi: quello a suo tempo promosso da Agenzia delle Entrate – Riscossione e quello promosso da la giurisprudenza ha ritiene che il concorso e i suoi effetti si producano anche in caso di pendenza Pt_1 di più processi (Cass. Civ. 6432 del 2003).
La formulazione dell'art. 545, comma 5, c.p.c., come detto applicabile al caso di specie, prevede che “il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà delle somme predette”. Tra le cause “indicate precedentemente” devono ricomprendersi quelle indicate nei primi quattro commi dell'art. 545 c.p.c., tra cui vi sono i crediti alimentari, i crediti per tributi e, ai sensi del quarto comma, “ogni altri credito”.
Come rilevato dalla dottrina più approfondita, pertanto, si deve ritenere che il limite della quota di 1/5 possa essere superato ogni volta che un credito alimentare e un credito tributario concorrano tra loro
(come previsto anche dall'art. 2, comma 3, dPR 180 del 1950) o concorrano con crediti di altra natura.
Nel caso di specie, pertanto, la quota pignorabile deve ritenersi elevata alla metà della retribuzione. Tale principio, naturalmente, deve essere temperato sulla base della disciplina prevista dall'art. 68, comma 2, del dPR 180 del 1950, disciplinante il concorso di cessioni e pignoramenti.
Da entrambe le discipline ritenute applicabili al caso di specie, residua un principio fondamentale, inerente all'intagibilità della metà della retribuzione. In altri termini, all'esito delle operazioni matematiche, le quote cedute e quelle pignorate, sommate tra loro, non possono superare la metà della retribuzione.
Calando nel caso concreto tali principi, e applicandoli alla dichiarazione resa dalla CP_2 CP_2 in data 13 settembre 2024 (depositata nel presente procedimento in data 18 settembre 2024), si
[...] verifica quanto segue. Dalla menzionata dichiarazione emerge che la retribuzione netta di CP_1
a decorrere dal 1° gennaio 2024, è di € 1.021,85. Su tale retribuzione gravano mensilmente €
[...]
142,00 (cessione BNC PR LEASING Spa) e € 141,50 (delega UNICREDIT Spa), per un totale di €
283,50. Sulla medesima retribuzione grava anche un precedente pignoramento per € 102,19 mensili promosso dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che, ai sensi dell'art. 72-ter d.p.r. n. 602 del
29/09/1973, può pignorare fino ad 1/10 dello stipendio (nel caso di specie, infatti, la retribuzione è inferiore a € 2.500).
La prima operazione matematica da svolgere per valutare la sussistenza di una quota pignorabile è la seguente: calcolare la metà della retribuzione netta;
sottrarre a tale valore la quota ceduta.
8 Nel caso di specie, la retribuzione netta è parti a € 1.021,85. La metà, di conseguenza, sarà pari a € 510,92.
Da tale metà deve essere sottratto il valore complessivo delle cessioni: € 142,00 (cessione BNC PR
LEASING Spa) e € 141,50 (delega Unicredit).
Da tale operazione residua una quota pari a € 227,42. Tale quota è superiore al quinto dello stipendio, ma, per quanto detto a proposito della elevazione della quota pignporabile in caso di concorso, opera quale limite massimo pignorabile. Pertanto, a tale somma occorre sottrarre quanto pignorato da Agenzia
(€ 102,19) al fine di ottenere quanto è possibile pignorare da Controparte_3 Parte_1
[...
ossia la somma di € 125,23.
SI aggiunga che la somma di tutte le trattenute (pignoramenti e cessioni) risulta pari a € 510,92. Pertanto,
è rispettato il principio di intangibilità di metà della retribuzione.
Neppure rileva, ai fini dell'assegnazione, che in coda vi sia ulteriore pignoramento di
[...]
: trattandosi di più pignoramenti della stessa categoria promossi dalla Agenzia delle Controparte_3
Entrate – Riscossione, il limite massimo dello stipendio pignorabile ex art. 72 - ter dPR 602 del 1973 rimane un decimo. Conseguentemente il pignoramento successivamente azionato dall'Agenzia delle
Entrate non può che essere posto in coda (come di fatto è stato collocato) senza andare in alcun modo ad incidere sui limiti della quota oggi pignorabile a seguito del nuovo pignoramento azionato dalla
Parte_1
Va ancora osservata che il nuovo rapporto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2024 e che, pertanto, sino a dicembre 2023 rimane valida la dichiarazione resa da in data 27 Controparte_2 febbraio 2023: “la retribuzione ordinaria mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, pertanto, al netto di tutte le precitate ritenute è attualmente pari a € 703,75, e che, in applicazione dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e di cui all'art. 68, comma 2, del D.P.R. n° 180/50, residua di una capienza di € 156,59. Si dichiara, inoltre, che a carico del dipendente ci sono due pignoramenti in coda. Il primo promosso dalla di Parte_3
€ 15.745,48 (R. Es. n° 332/2018 Tribunale Ordinario di Nuoro) ed il secondo promosso dall'Agenzia delle Entrate di € 2.174.314,11 (Cod. Id. Fasc. 074/2022/000000339)”.
Sino a dicembre 2023, la ha correttamente individuato e trattenuto, a Controparte_2 favore della creditrice procedente, la somma di € 156,59. Non si ripetono i calcoli svolti sopra, cui occorre soltanto sostituire il diverso ammontare della retribuzione.
Tanto premesso, l'opposizione di deve essere rigettata. CP_1
Al rigetto fa seguito la revoca della ordinanza di sospensione emessa dal GE in data 19 febbraio 2024.
Le spese della presente fase di merito, liquidate secondo i parametri medi previsti dai DDMM 55del 2014
e 147 del 2022 per cause di analogo valore (ad eccezione della fase istruttoria, liquidata ai parmetri minimi), seguono la soccombenza.
Anche le spese della fase sommaria – nella stessa misura liquidata dal GE in ordinanza del 19 febbraio
2024 – seguono la soccombenza.
9 Quelle del reclamo, viceversa, sono rimesse alla decisione del Tribunale.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca la dichiarazioni di contumacia di CP_1
2) Dichiara la pignorabilità, in favore della della retribuzione che Parte_1 percepisce dalla Regione della nella misura di € 156,59 fino CP_1 CP_2 CP_2 alla mensilità di dicembre 2023 e di € 125,23 da gennio 2024;
3) Accerta il diritto della a vedersi assegnata la somma mensile di € Parte_1
156,59 fino a dicembre 2023 e la somma mensile di € 125,23 a decorrere da gennaio 2024, fino all'estinzione del credito;
4) Revoca l'ordinanza di sospensione del GE in data 19 febbraio 2024;
5) Condanna a rimborsare a in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante, le spese del presente procedimento di merito che si liquidano in complessivi €
2.474,00 di cui € 4.237,00 a titolo di onorarie ed € 237 a titolo di spese esenti, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca;
6) Condanna a rimborsare a a in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese della fase sommaria nella stessa misura liquidata dal GE nell'ordinanza del 19 febraio 2024.
Nuoro17 febbraio 2024
Il giudice
Riccardo De Vito
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