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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/10/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 61/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa GI RE - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice dott. IS OL - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII, promosso da
– già – (C.F. ) con gli avv.ti Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
EO HI e EO NA contro
(C.F. Controparte_1
), con sede in Ravenna, Viale Galilei n. 27 C.F._1
riunito ex art. 7 CCII al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(C.F. ), con l'avv. Massimo Cardia Parte_3 C.F._2
*****
Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 13.06.2025 , ex dipendente di Parte_3 CP_1
titolare dell'impresa individuale denominata “Centro Estetico e Thermarium
[...]
Namaste' di IA Cantilio, ha dedotto un credito per mancata corresponsione delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2024 pari ad €. 5.530,13, chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
pagina 1 di 4 - prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti si è costituita con analogo ricorso in virtù di un credito pari ad € 48.720,79 per mancato Parte_2
pagamento dei canoni relativi al noleggio di beni mobili strumentali;
- la debitrice, costituitasi, ha eccepito l'insussistenza dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2
CCII, ribadendo tale eccezione all'udienza del 16.07.2025, nella quale la rincorrente ha Pt_2
chiesto un rinvio per valutare l'eventuale proposizione di un'istanza di apertura della liquidazione controllata;
- rinviata l'udienza, ha depositato in data 8.09.2025 ricorso per l'apertura della Pt_2
liquidazione controllata;
- all'udienza del 25.09.2025 ha insistito nelle proprie richieste, mentre la resistente si è Pt_2
opposta rappresentando l'assenza di beni utilmente liquidabili.
Tanto premesso, accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27 CCII, considerato che la sede legale del debitore è sita a Ravenna e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
considerato che
le ricorrenti e hanno allegato crediti che la resistente, Pt_2 Parte_3 costituitasi, non ha contestato;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati di Controparte_1
risultano certamente di importo superiore al limite di € 50.000,00 di cui all'art. 268 co. 2 CCII, atteso che, oltre al credito vantato dalle ricorrenti, dall'informativa resa da Agenzia delle Entrate - Riscossione è emerso come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria risulti pari ad €
146.555,58; ritenuto il debitore soggetto alle disposizioni sulla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, trattandosi di imprenditore commerciale che ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
osservato, quanto al requisito oggettivo, che lo stato di sovraindebitamento della debitrice si evince dal raffronto fra l'indebitamento complessivo (erariale e non, superiore ad € 200.000,00) e l'attivo disponibile, considerato che la stessa resistente ha dedotto e documentato l'esiguo valore dei cespiti e l'assenza di liquidità; ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata
P.Q.M.
pagina 2 di 4
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Controparte_1
( )
[...] C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott. IS OL;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Persona_1
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCII.
pagina 3 di 4 A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 09/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IS OL GI RE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa GI RE - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice dott. IS OL - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII, promosso da
– già – (C.F. ) con gli avv.ti Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
EO HI e EO NA contro
(C.F. Controparte_1
), con sede in Ravenna, Viale Galilei n. 27 C.F._1
riunito ex art. 7 CCII al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(C.F. ), con l'avv. Massimo Cardia Parte_3 C.F._2
*****
Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 13.06.2025 , ex dipendente di Parte_3 CP_1
titolare dell'impresa individuale denominata “Centro Estetico e Thermarium
[...]
Namaste' di IA Cantilio, ha dedotto un credito per mancata corresponsione delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2024 pari ad €. 5.530,13, chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
pagina 1 di 4 - prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti si è costituita con analogo ricorso in virtù di un credito pari ad € 48.720,79 per mancato Parte_2
pagamento dei canoni relativi al noleggio di beni mobili strumentali;
- la debitrice, costituitasi, ha eccepito l'insussistenza dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2
CCII, ribadendo tale eccezione all'udienza del 16.07.2025, nella quale la rincorrente ha Pt_2
chiesto un rinvio per valutare l'eventuale proposizione di un'istanza di apertura della liquidazione controllata;
- rinviata l'udienza, ha depositato in data 8.09.2025 ricorso per l'apertura della Pt_2
liquidazione controllata;
- all'udienza del 25.09.2025 ha insistito nelle proprie richieste, mentre la resistente si è Pt_2
opposta rappresentando l'assenza di beni utilmente liquidabili.
Tanto premesso, accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27 CCII, considerato che la sede legale del debitore è sita a Ravenna e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
considerato che
le ricorrenti e hanno allegato crediti che la resistente, Pt_2 Parte_3 costituitasi, non ha contestato;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati di Controparte_1
risultano certamente di importo superiore al limite di € 50.000,00 di cui all'art. 268 co. 2 CCII, atteso che, oltre al credito vantato dalle ricorrenti, dall'informativa resa da Agenzia delle Entrate - Riscossione è emerso come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria risulti pari ad €
146.555,58; ritenuto il debitore soggetto alle disposizioni sulla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, trattandosi di imprenditore commerciale che ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
osservato, quanto al requisito oggettivo, che lo stato di sovraindebitamento della debitrice si evince dal raffronto fra l'indebitamento complessivo (erariale e non, superiore ad € 200.000,00) e l'attivo disponibile, considerato che la stessa resistente ha dedotto e documentato l'esiguo valore dei cespiti e l'assenza di liquidità; ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata
P.Q.M.
pagina 2 di 4
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Controparte_1
( )
[...] C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott. IS OL;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Persona_1
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCII.
pagina 3 di 4 A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 09/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IS OL GI RE
pagina 4 di 4