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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/07/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 102-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV- PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Gianfranco Pignataro Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione controllata di , residente Parte_1
in VIA SERGIO PAPA I 21 , (C.F. ), rimasto CP_1 C.F._1
contumace nel procedimento unitario n. 102-1//2025.
Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 27.3.2025, con cui la Controparte_2
(rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta) ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;
rilevato che il debitore - il cui ricorso e il decreto di convocazione sono stati regolarmente notificati mediante l'inserimento nella c.d. – non si è CP_3
costituito in giudizio, rimanendo contumace;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, tenuto conto che la residenza del ricorrente ricade nel circondario del Tribunale di
Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); considerato, invero, che il debito indicato nel ricorso ammonta ad euro €
13.303,33, quale somma residua inerente a fatture emesse nel periodo giugno – settembre del 2024 e rimaste inevase, e aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica per l'esercizio commerciale gestito dal debitore di produzione di prodotti freschi di panetteria;
ritenuto che
il ricorrente rientra nella categoria del sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); rilevato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, anche dall' esposizione debitoria nei confronti dell'Agente di
Riscossione di circa 110.000,00 euro;
considerato, dunque, che risulta superata la soglia di indebitamento pari ad euro
50.000,00;
ritenuto che
l'impresa resistente versa, pertanto, in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (ex art. 268 comma 2 CCII); ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dall'artt. 268 CCII;
rilevato che occorre procedere alla nomina del Liquidatore attingendo dal registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
( ); CodiceFiscale_2
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Vittoria Rubino;
NOMINA liquidatore il dott. , invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273
CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DEMANDA
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori,
l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
DISPONE che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV- PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Gianfranco Pignataro Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione controllata di , residente Parte_1
in VIA SERGIO PAPA I 21 , (C.F. ), rimasto CP_1 C.F._1
contumace nel procedimento unitario n. 102-1//2025.
Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 27.3.2025, con cui la Controparte_2
(rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta) ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;
rilevato che il debitore - il cui ricorso e il decreto di convocazione sono stati regolarmente notificati mediante l'inserimento nella c.d. – non si è CP_3
costituito in giudizio, rimanendo contumace;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, tenuto conto che la residenza del ricorrente ricade nel circondario del Tribunale di
Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); considerato, invero, che il debito indicato nel ricorso ammonta ad euro €
13.303,33, quale somma residua inerente a fatture emesse nel periodo giugno – settembre del 2024 e rimaste inevase, e aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica per l'esercizio commerciale gestito dal debitore di produzione di prodotti freschi di panetteria;
ritenuto che
il ricorrente rientra nella categoria del sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); rilevato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, anche dall' esposizione debitoria nei confronti dell'Agente di
Riscossione di circa 110.000,00 euro;
considerato, dunque, che risulta superata la soglia di indebitamento pari ad euro
50.000,00;
ritenuto che
l'impresa resistente versa, pertanto, in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (ex art. 268 comma 2 CCII); ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dall'artt. 268 CCII;
rilevato che occorre procedere alla nomina del Liquidatore attingendo dal registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
( ); CodiceFiscale_2
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Vittoria Rubino;
NOMINA liquidatore il dott. , invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273
CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DEMANDA
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori,
l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
DISPONE che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.