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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice dott. Enza Foti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2025 con concessione alle parti di giorni 10 per note conclusive,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale spiegando di possedere da tempo immemore un frustolo di terreno utilizzato per le coltivazioni identificato al catasto del Comune di Valle Castellana Fraz. Morrice al foglio n. 65,
particella 179. Per accedere a tale terreno, aggiungeva, ha da sempre attraversato, sia a piedi che con mezzi agricoli, per circa tre metri, la strada “Piantonelli” che insiste sulla particella n. 219 e 221 del foglio
65 del Comune di Valle Castellana di proprietà delle parti resistenti e Controparte_1 CP_2
concessi in locazione a . Tuttavia, in data 31.01.2024 le parti resistenti, per mezzo di una Parte_2
recinzione metallica, impedivano alla ricorrente di percorrere tale passaggio;
a tale circostanza facevano seguito reiterate richieste di accesso e, successivamente, il procedimento di mediazione. In tale sede, a seguito dello svolgimento di una CTU volta ad accertare l'esatto tracciato della strada in questione, il consulente confermava la sussistenza di tale passaggio sulle proprietà dei resistenti, specificando la larghezza media della strada di 1,50 metri.
In data 10.01.2025 i resistenti rimuovevano parzialmente la rete metallica, tuttavia la ricorrente,
deducendo che non le era comunque possibile transitarvi anche con mezzi meccanici - come sempre fatto prima di allora - chiedeva “In via principale: che il Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703
c.p.c., esaminati gli atti e stante l'urgenza, ordini ai Sigg.ri C.F. Parte_2 C.F._1
residente in [...]. Pietralta 76 Valle Castellana, titolare di indirizzo pec: Email_1 CP_2
C.F. residente in [...], Montesilvano (PE), e
[...] C.F._2 Controparte_1
C.F. residente in [...], Montesilvano (PE), sulla base della semplice C.F._3
notorietà del fatto, con decreto inaudita altera parte, ovvero all'esito delle informazioni assunte o
comunque procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, la
reintegrazione della ricorrente nel libero possesso del tracciato stradale, denominato Strada Piantonelli,
affinché la ricorrente IGnora possa esercitare il passaggio pedonale e veicolare con Parte_1
qualunque mezzo meccanico sulla strada appunto denominata Piantonelli con imbocco dalla Strada
Provinciale n 48 località Morrice di Valle Castellana (Te) fino al suo terreno di proprietà distinto al
Catasto Terreni del comune di Valle Castellana (Te) al F. mappale n. 65, p.lla n. 179 della sup. di mq
1.130, disponendo che la riapertura del passaggio avvenga per una larghezza di almeno mt 3 e per tutta
la lunghezza necessaria del tracciato sul terreno di proprietà e condotto dai convenuti così come era in precedenza alla data del 31 gennaio 2024. Disponga il Giudice, inoltre, che la riapertura avvenga a cura
e spese dei medesimi convenuti fissando ai sensi dell'art 614 bis cpc un termine per l'esecuzione della reintegra nel libero passaggio pedonale e con mezzi meccanici per la larghezza ed estensione indicate, decorso il quale condanni controparte al pagamento di una somma che si ritiene congrua indicare in €
50,00 per ogni giorno di ritardo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituivano in giudizio e affermando che, a fronte Controparte_1 CP_2 Parte_2
delle risultanze della CTU svolta in sede di mediazione, rimuovevano la recinzione per una larghezza di
1,50 metri. Sostenevano, dunque, l'assenza dei presupposti di legge per l'adozione di ogni provvedimento a tutela del possesso e concludevano “Voglia l'On.le Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare, accertata e dichiarata la riapertura della strada
“Piantonelli”, dichiarare inammissibile nonché rigettare il ricorso ex art. 703 c.p.c. presentato dalla IG.ra , quale titolare dell'omonima azienda agricola, per carenza di interesse e Parte_1
legittimazione ad agire;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile nonché rigettare il ricorso ex art. 703 c.p.c. presentato dalla IG.ra , quale titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
per intervenuta decadenza del termine annuale ex art. 1168 c.c.; - nel merito, previa integrazione del
contraddittorio, rigettare nonché dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 703 c.p.c. presentato dalla IG.ra , quale titolare dell'omonima azienda agricola, poichè infondato in fatto e diritto Parte_1
e carente dei presupposti ex art. 1168 c.c. per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. Il tutto con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio e condanna alla liquidazione del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”
Il procedimento veniva istruito mediante l'escussione di informatori e trattenuto in riserva con concessione, su richiesta delle parti, di termini per note e repliche.
Passando al merito della controversia, la domanda andrà respinta, non essendo emersi, nel caso di specie,
tutti gli elementi previsti dalla legge al fine di accordare la tutela possessoria richiesta.
Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione per scadenza del termine annuale previsto dalla norma.
Come noto, l'azione possessoria di spoglio di cui all'art. 1168 c.c. è esperibile, entro l'anno dal sofferto spoglio, dal possessore o dal detentore qualificato che sia stato privato da altri con violenza e/o clandestinità, del possesso o detenzione qualificata di un bene. Su costui incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, ovverosia deve dimostrare la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza.
Nel caso di specie, i testi di parte resistente e , escussi rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 16.05.2025 e del 27.06.2025, hanno confermato la circostanza per cui lo spoglio si è verificato nel mese di gennaio/febbraio 2024, precisamente il 31.01.2024, con la conseguenza che il presente giudizio, incardinato il 21.01.2025, andrà considerato tempestivo.
Ciò chiarito, è utile evidenziare che, nel caso che ci occupa, non è contestato che gli odierni resistenti hanno recintato i terreni di loro proprietà, così impedendo alla ricorrente il passaggio sul tracciato
“Piantonelli” insistente sugli stessi. Non è, del pari, contestato che, a seguito dell'espletamento della perizia nel corso del procedimento di mediazione svoltosi tra le parti, i resistenti hanno parzialmente reintegrato la ricorrente nel possesso del tracciato in questione, avendo la stessa ammesso, già nell'atto introduttivo del presente giudizio, che i ricorrenti rimuovevano parzialmente la rete metallica “ma non i pali che comprendono la recinzione, risultando pertanto impossibile il passaggio con mezzi meccanici
come invece avveniva in passato prima della perdita di possesso”.
Per tale ragione, dunque, ritenendo la ricorrente di aver diritto alla reintegra del possesso della strada in questione per una larghezza di “almeno tre metri” a fronte della riapertura parziale di 1,5 metri della stessa, si ritiene sussistente l'interesse ad agire della ricorrente.
La questione controversa in giudizio concerne, dunque, il diritto della ricorrente di essere reintegrata nel possesso della strada “Piantonelli” per una larghezza di circa 3 metri al fine di potervi esercitare la servitù
di passaggio anche con mezzi meccanici.
Come noto, l'azione di reintegrazione è azione diretta a reimmettere nel possesso di un bene colui che sia stato vittima di uno spoglio violento o clandestino.
Presupposto dell'azione è il possesso del bene di cui si lamenta lo spoglio, intendendosi per tale quel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, nella specie la servitù di passaggio.
Alla luce di ciò è chiaro che, tutelando le azioni possessorie una situazione di fatto così come manifestatasi nel corso del tempo, è del tutto indifferente la circostanza che il fondo risulti o meno intercluso (non avendo i ricorrenti richiesto la costituzione di una servitù), per cui prive di pregio risulta l'affermazione dei resistenti secondo cui “la IG.ra non ha necessità di passare sulla strada Parte_1
“Piantonelli” per raggiungere il proprio fondo poiché la stessa vi accede dalla particella n. 138 di sua proprietà”.
Allo stesso modo, non potrebbe avere alcuna valenza, nel presente giudizio, la finalità per cui il passaggio
è stato esercitato, palesandosi del tutto indifferente il titolo in base al quale i ricorrenti possiedono il terreno da raggiungere attraverso il passaggio.
È chiaro che ciò che rileva nel caso di specie è esclusivamente la circostanza che la ricorrente, negli anni,
ha esercitato la servitù di passaggio sulla strada anzidetta con mezzi meccanici per una larghezza pari a circa 3 metri e per tutta la lunghezza del percorso per raggiungere il terreno di sua proprietà.
E di ciò la ricorrente non ha fornito adeguatamente la prova. Nessuno degli informatori escussi, neanche quelli chiamati dalla parte ricorrente, hanno confermato che
, fino all'apposizione della recinzione, nel gennaio del 2024, passava indisturbata con Parte_1 mezzi meccanici lungo la strada “Piantonelli” per una larghezza di circa tre metri - attraversando la proprietà delle parti resistenti - al fine di raggiungere il terreno che coltivava.
In particolare, e - informatori di parte ricorrente - rispettivamente Testimone_1 Testimone_3 all'udienza del 16.05.2025 e del 27.06.2025 dichiaravano di aver visto la IG.ra transitare solo Pt_1 con la macchina sul tracciato in questione. aggiungeva che “i mezzi meccanici passano Testimone_2 per conto della IGnora che incarica terzi di lavorare il terreno (…) La ricorrente, che io sappia, non ha mezzi meccanici propri”.
– teste di parte resistente – all'udienza del 16.05.2025 affermava, inoltre, che lungo Testimone_4
il tracciato oggetto di causa che insiste sul terreno di proprietà dei resistenti è possibile il passaggio a piedi e con mezzi meccanici “non troppo ingombranti”, specificando di riuscire a passarci tranquillamente con il suo trattore dalla larghezza di 1.50 metri.
Alla luce di tali risultanze probatorie, non può dirsi provato il possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio con mezzi meccanici per una larghezza di tre metri sulla strada “Piantonelli” da parte della ricorrente, non risultando che la stessa vi abbia mai transitato con mezzi meccanici aventi una larghezza tale da richiedere l'apertura di almeno tre metri della strada in questione.
In conclusione, non essendo emersi, sul piano oggettivo, elementi che inducono a ritenere la sussistenza,
in capo alla ricorrente, di una situazione possessoria corrispondente ad una servitù di passaggio sul fondo di parte resistente esercitata, oltre che mediante transito pedonale, anche mediante transito con mezzi meccanici tali da richiedere un'apertura del passaggio in questione ulteriore rispetto a quella già ottenuta, la domanda andrà respinta.
Passando alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di un palese atteggiamento colposo o doloso della ricorrente nella propria iniziativa giudiziale, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della stessa.
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia, al numero delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso presentato da parte ricorrente;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 662,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Ascoli Piceno, 25.07.2025
Il Giudice
Enza Foti
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice dott. Enza Foti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2025 con concessione alle parti di giorni 10 per note conclusive,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale spiegando di possedere da tempo immemore un frustolo di terreno utilizzato per le coltivazioni identificato al catasto del Comune di Valle Castellana Fraz. Morrice al foglio n. 65,
particella 179. Per accedere a tale terreno, aggiungeva, ha da sempre attraversato, sia a piedi che con mezzi agricoli, per circa tre metri, la strada “Piantonelli” che insiste sulla particella n. 219 e 221 del foglio
65 del Comune di Valle Castellana di proprietà delle parti resistenti e Controparte_1 CP_2
concessi in locazione a . Tuttavia, in data 31.01.2024 le parti resistenti, per mezzo di una Parte_2
recinzione metallica, impedivano alla ricorrente di percorrere tale passaggio;
a tale circostanza facevano seguito reiterate richieste di accesso e, successivamente, il procedimento di mediazione. In tale sede, a seguito dello svolgimento di una CTU volta ad accertare l'esatto tracciato della strada in questione, il consulente confermava la sussistenza di tale passaggio sulle proprietà dei resistenti, specificando la larghezza media della strada di 1,50 metri.
In data 10.01.2025 i resistenti rimuovevano parzialmente la rete metallica, tuttavia la ricorrente,
deducendo che non le era comunque possibile transitarvi anche con mezzi meccanici - come sempre fatto prima di allora - chiedeva “In via principale: che il Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703
c.p.c., esaminati gli atti e stante l'urgenza, ordini ai Sigg.ri C.F. Parte_2 C.F._1
residente in [...]. Pietralta 76 Valle Castellana, titolare di indirizzo pec: Email_1 CP_2
C.F. residente in [...], Montesilvano (PE), e
[...] C.F._2 Controparte_1
C.F. residente in [...], Montesilvano (PE), sulla base della semplice C.F._3
notorietà del fatto, con decreto inaudita altera parte, ovvero all'esito delle informazioni assunte o
comunque procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, la
reintegrazione della ricorrente nel libero possesso del tracciato stradale, denominato Strada Piantonelli,
affinché la ricorrente IGnora possa esercitare il passaggio pedonale e veicolare con Parte_1
qualunque mezzo meccanico sulla strada appunto denominata Piantonelli con imbocco dalla Strada
Provinciale n 48 località Morrice di Valle Castellana (Te) fino al suo terreno di proprietà distinto al
Catasto Terreni del comune di Valle Castellana (Te) al F. mappale n. 65, p.lla n. 179 della sup. di mq
1.130, disponendo che la riapertura del passaggio avvenga per una larghezza di almeno mt 3 e per tutta
la lunghezza necessaria del tracciato sul terreno di proprietà e condotto dai convenuti così come era in precedenza alla data del 31 gennaio 2024. Disponga il Giudice, inoltre, che la riapertura avvenga a cura
e spese dei medesimi convenuti fissando ai sensi dell'art 614 bis cpc un termine per l'esecuzione della reintegra nel libero passaggio pedonale e con mezzi meccanici per la larghezza ed estensione indicate, decorso il quale condanni controparte al pagamento di una somma che si ritiene congrua indicare in €
50,00 per ogni giorno di ritardo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituivano in giudizio e affermando che, a fronte Controparte_1 CP_2 Parte_2
delle risultanze della CTU svolta in sede di mediazione, rimuovevano la recinzione per una larghezza di
1,50 metri. Sostenevano, dunque, l'assenza dei presupposti di legge per l'adozione di ogni provvedimento a tutela del possesso e concludevano “Voglia l'On.le Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare, accertata e dichiarata la riapertura della strada
“Piantonelli”, dichiarare inammissibile nonché rigettare il ricorso ex art. 703 c.p.c. presentato dalla IG.ra , quale titolare dell'omonima azienda agricola, per carenza di interesse e Parte_1
legittimazione ad agire;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile nonché rigettare il ricorso ex art. 703 c.p.c. presentato dalla IG.ra , quale titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
per intervenuta decadenza del termine annuale ex art. 1168 c.c.; - nel merito, previa integrazione del
contraddittorio, rigettare nonché dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 703 c.p.c. presentato dalla IG.ra , quale titolare dell'omonima azienda agricola, poichè infondato in fatto e diritto Parte_1
e carente dei presupposti ex art. 1168 c.c. per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. Il tutto con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio e condanna alla liquidazione del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”
Il procedimento veniva istruito mediante l'escussione di informatori e trattenuto in riserva con concessione, su richiesta delle parti, di termini per note e repliche.
Passando al merito della controversia, la domanda andrà respinta, non essendo emersi, nel caso di specie,
tutti gli elementi previsti dalla legge al fine di accordare la tutela possessoria richiesta.
Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione per scadenza del termine annuale previsto dalla norma.
Come noto, l'azione possessoria di spoglio di cui all'art. 1168 c.c. è esperibile, entro l'anno dal sofferto spoglio, dal possessore o dal detentore qualificato che sia stato privato da altri con violenza e/o clandestinità, del possesso o detenzione qualificata di un bene. Su costui incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, ovverosia deve dimostrare la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza.
Nel caso di specie, i testi di parte resistente e , escussi rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 16.05.2025 e del 27.06.2025, hanno confermato la circostanza per cui lo spoglio si è verificato nel mese di gennaio/febbraio 2024, precisamente il 31.01.2024, con la conseguenza che il presente giudizio, incardinato il 21.01.2025, andrà considerato tempestivo.
Ciò chiarito, è utile evidenziare che, nel caso che ci occupa, non è contestato che gli odierni resistenti hanno recintato i terreni di loro proprietà, così impedendo alla ricorrente il passaggio sul tracciato
“Piantonelli” insistente sugli stessi. Non è, del pari, contestato che, a seguito dell'espletamento della perizia nel corso del procedimento di mediazione svoltosi tra le parti, i resistenti hanno parzialmente reintegrato la ricorrente nel possesso del tracciato in questione, avendo la stessa ammesso, già nell'atto introduttivo del presente giudizio, che i ricorrenti rimuovevano parzialmente la rete metallica “ma non i pali che comprendono la recinzione, risultando pertanto impossibile il passaggio con mezzi meccanici
come invece avveniva in passato prima della perdita di possesso”.
Per tale ragione, dunque, ritenendo la ricorrente di aver diritto alla reintegra del possesso della strada in questione per una larghezza di “almeno tre metri” a fronte della riapertura parziale di 1,5 metri della stessa, si ritiene sussistente l'interesse ad agire della ricorrente.
La questione controversa in giudizio concerne, dunque, il diritto della ricorrente di essere reintegrata nel possesso della strada “Piantonelli” per una larghezza di circa 3 metri al fine di potervi esercitare la servitù
di passaggio anche con mezzi meccanici.
Come noto, l'azione di reintegrazione è azione diretta a reimmettere nel possesso di un bene colui che sia stato vittima di uno spoglio violento o clandestino.
Presupposto dell'azione è il possesso del bene di cui si lamenta lo spoglio, intendendosi per tale quel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, nella specie la servitù di passaggio.
Alla luce di ciò è chiaro che, tutelando le azioni possessorie una situazione di fatto così come manifestatasi nel corso del tempo, è del tutto indifferente la circostanza che il fondo risulti o meno intercluso (non avendo i ricorrenti richiesto la costituzione di una servitù), per cui prive di pregio risulta l'affermazione dei resistenti secondo cui “la IG.ra non ha necessità di passare sulla strada Parte_1
“Piantonelli” per raggiungere il proprio fondo poiché la stessa vi accede dalla particella n. 138 di sua proprietà”.
Allo stesso modo, non potrebbe avere alcuna valenza, nel presente giudizio, la finalità per cui il passaggio
è stato esercitato, palesandosi del tutto indifferente il titolo in base al quale i ricorrenti possiedono il terreno da raggiungere attraverso il passaggio.
È chiaro che ciò che rileva nel caso di specie è esclusivamente la circostanza che la ricorrente, negli anni,
ha esercitato la servitù di passaggio sulla strada anzidetta con mezzi meccanici per una larghezza pari a circa 3 metri e per tutta la lunghezza del percorso per raggiungere il terreno di sua proprietà.
E di ciò la ricorrente non ha fornito adeguatamente la prova. Nessuno degli informatori escussi, neanche quelli chiamati dalla parte ricorrente, hanno confermato che
, fino all'apposizione della recinzione, nel gennaio del 2024, passava indisturbata con Parte_1 mezzi meccanici lungo la strada “Piantonelli” per una larghezza di circa tre metri - attraversando la proprietà delle parti resistenti - al fine di raggiungere il terreno che coltivava.
In particolare, e - informatori di parte ricorrente - rispettivamente Testimone_1 Testimone_3 all'udienza del 16.05.2025 e del 27.06.2025 dichiaravano di aver visto la IG.ra transitare solo Pt_1 con la macchina sul tracciato in questione. aggiungeva che “i mezzi meccanici passano Testimone_2 per conto della IGnora che incarica terzi di lavorare il terreno (…) La ricorrente, che io sappia, non ha mezzi meccanici propri”.
– teste di parte resistente – all'udienza del 16.05.2025 affermava, inoltre, che lungo Testimone_4
il tracciato oggetto di causa che insiste sul terreno di proprietà dei resistenti è possibile il passaggio a piedi e con mezzi meccanici “non troppo ingombranti”, specificando di riuscire a passarci tranquillamente con il suo trattore dalla larghezza di 1.50 metri.
Alla luce di tali risultanze probatorie, non può dirsi provato il possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio con mezzi meccanici per una larghezza di tre metri sulla strada “Piantonelli” da parte della ricorrente, non risultando che la stessa vi abbia mai transitato con mezzi meccanici aventi una larghezza tale da richiedere l'apertura di almeno tre metri della strada in questione.
In conclusione, non essendo emersi, sul piano oggettivo, elementi che inducono a ritenere la sussistenza,
in capo alla ricorrente, di una situazione possessoria corrispondente ad una servitù di passaggio sul fondo di parte resistente esercitata, oltre che mediante transito pedonale, anche mediante transito con mezzi meccanici tali da richiedere un'apertura del passaggio in questione ulteriore rispetto a quella già ottenuta, la domanda andrà respinta.
Passando alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di un palese atteggiamento colposo o doloso della ricorrente nella propria iniziativa giudiziale, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della stessa.
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia, al numero delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso presentato da parte ricorrente;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 662,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Ascoli Piceno, 25.07.2025
Il Giudice
Enza Foti