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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/07/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 3919 \ 2025 promossa da
) Parte_1 C.F._1
contro
( Controparte_2 C.F._2
* * *
Successivamente oggi martedì 22 luglio 2025 alle ore 09.00 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Silvia Caucchioli per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta;
il procuratore di parte ricorrente ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in atto introduttivo:
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione edistanza:
- convalidare il presente sfratto per morosità;
- condannare parte convenuta al rilascio dell'immobile descritto nella
- premessa del presente atto;
- fissare la data del rilascio del predetto immobile;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese di procedura;
precisa che la morosità ammonta ad € 2.400,00 per canoni ed oneri;
il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 5 Seguito verbale 22/07/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 3919\2025 promossa con ricorso 24/06/2025
DA
( ) residente in Parte_1 C.F._1
Lugagnano v. Marco Polo 20 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Silvia Caucchioli che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 3 di 5 residente in [...]Controparte_2 C.F._2
v. Palestro 23
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 01.10.2022 relativo ad immobile sito in Verona v. Palestro, 23.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notificazione ex art. 143 cpc incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito;
nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento dei canoni per €
2.926,50.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace confermano la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione
Pagina 4 di 5 accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto ad uso abitativo 01.10.2022 relativo ad immobile sito in Verona v. Palestro, 23fissando per il rilascio il termine del
08.08.2025; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.400,00 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 200,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.812,10 (di cui €
685,10 per fase sommaria, € 425,00 per fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 22 luglio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 3919 \ 2025 promossa da
) Parte_1 C.F._1
contro
( Controparte_2 C.F._2
* * *
Successivamente oggi martedì 22 luglio 2025 alle ore 09.00 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Silvia Caucchioli per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta;
il procuratore di parte ricorrente ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in atto introduttivo:
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione edistanza:
- convalidare il presente sfratto per morosità;
- condannare parte convenuta al rilascio dell'immobile descritto nella
- premessa del presente atto;
- fissare la data del rilascio del predetto immobile;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese di procedura;
precisa che la morosità ammonta ad € 2.400,00 per canoni ed oneri;
il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 5 Seguito verbale 22/07/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 3919\2025 promossa con ricorso 24/06/2025
DA
( ) residente in Parte_1 C.F._1
Lugagnano v. Marco Polo 20 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Silvia Caucchioli che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 3 di 5 residente in [...]Controparte_2 C.F._2
v. Palestro 23
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 01.10.2022 relativo ad immobile sito in Verona v. Palestro, 23.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notificazione ex art. 143 cpc incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito;
nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento dei canoni per €
2.926,50.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace confermano la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione
Pagina 4 di 5 accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto ad uso abitativo 01.10.2022 relativo ad immobile sito in Verona v. Palestro, 23fissando per il rilascio il termine del
08.08.2025; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.400,00 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 200,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.812,10 (di cui €
685,10 per fase sommaria, € 425,00 per fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 22 luglio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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