CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4203/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035329150000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 30/04/2025 e depositato in data 29/05/2025, il Sig.
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240035329150000, con la quale l'Agenzia delle Entrate - CO, su incarico dell'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 250,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità 2010 e
2011.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario. In particolare, ha dedotto che tra la data di notifica dell'atto interruttivo indicato in cartella
(intimazione di pagamento del 02/10/2019) e la data di notifica della cartella stessa (asseritamente avvenuta in data 01/03/2025) sarebbe decorso il termine di cinque anni. Ha inoltre contestato la ritualità della notifica degli atti presupposti e la legittimità della pretesa, richiamando un provvedimento dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato relativo a pratiche commerciali scorrette poste in essere dall'ente impositore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO con memoria depositata in data 15/12/2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato oltre il termine di
60 giorni dalla notifica della cartella, che assume essere avvenuta in data 18/02/2025. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le censure relative alla formazione del ruolo e alla debenza del tributo, di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Si è altresì costituita l'Società_1 S.p.A. in liquidazione con controdeduzioni depositate in data 07/01/2026, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti (fatture e intimazioni di pagamento), che assume essere stati ritualmente notificati e aver interrotto la prescrizione. Ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'efficacia interruttiva delle intimazioni notificate in data 22/12/2016 e 02/10/2019, nonché l'applicazione delle norme sulla sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.
Con memoria di replica depositata in data 19/01/2026, il ricorrente ha insistito sull'eccezione di prescrizione, sostenendo che tra la notifica dell'ultima intimazione (02/10/2019) e quella della cartella (marzo 2025) fosse comunque decorso il quinquennio, e che le sospensioni Covid-19 non fossero applicabili al caso di specie, richiamando a supporto la giurisprudenza di questa stessa Corte.
All'udienza del 30/01/2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240035329150000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del Dott. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella sede della Corte di Giustizia Tributaria, il 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. OL EN)
IL SEGRETARIO
(Nominativo_2) PI
Esporta
Segnala ri
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dall'Agenzia delle Entrate - CO. La resistente sostiene che la cartella di pagamento sia stata notificata in data 18/02/2025, come risulterebbe dall'avviso di ricevimento prodotto in atti (doc. 2), e che il ricorso, notificato il 30/04/2025, sia stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992. Il ricorrente, dal canto suo, indica quale data di notifica il 01/03/2025.
L'eccezione è infondata. Sebbene l'avviso di ricevimento prodotto dall'Agente della CO rechi la data del 18/02/2025, il ricorrente ha indicato nel proprio atto introduttivo la data del 01/03/2025. A fronte di tale discrasia, ed in assenza di ulteriori elementi probatori certi, questa Corte ritiene di dover applicare il principio del favor impugnationis, considerando tempestiva l'impugnazione proposta. Peraltro, anche a voler considerare la data del 18/02/2025, il ricorso notificato il 30/04/2025 risulterebbe tardivo per un numero esiguo di giorni, e la questione può essere superata dall'esame del merito, che rivela una palese illegittimità dell'atto impugnato per una ragione di diritto assorbente e di pronta soluzione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da Società_1 S.p.A. per mancata impugnazione degli atti presupposti. Come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente e confermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, CGT I grado Messina, sent. n.
8051/2025), le "intimazioni di pagamento" emesse dall'ATO ME 1 non costituiscono atti impositivi la cui impugnazione sia obbligatoria a pena di decadenza, bensì meri solleciti di pagamento, la cui funzione è quella di mettere in mora il debitore e interrompere il corso della prescrizione. L'impugnazione di tali atti è meramente facoltativa e la loro mancata opposizione non preclude al contribuente la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione del credito in sede di impugnazione del successivo atto della riscossione, quale la cartella di pagamento. Venendo al merito, il motivo centrale del ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del credito, è fondato.
Per i tributi locali, quali la Tassa sui Rifiuti, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Tale principio è costantemente affermato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. n. 4283/2010; Cass. S.
U. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, la pretesa si riferisce alle annualità 2010 e 2011. L'ente impositore Società_1 S.p.A. ha prodotto in giudizio due atti volti a interrompere la prescrizione: una prima intimazione notificata in data
22/12/2016 ed una seconda intimazione, n. 300497, notificata in data 02/10/2019. Quest'ultimo atto è quello rilevante ai fini del calcolo, in quanto ultimo atto interruttivo prima della formazione del ruolo.
Dalla data di notifica dell'ultima intimazione (02/10/2019), il termine di prescrizione quinquennale ha iniziato a decorrere nuovamente. Tale termine sarebbe quindi spirato il 02/10/2024.
La cartella di pagamento impugnata, formata su ruolo reso esecutivo in data 02/03/2024, è stata notificata al contribuente solo in data 18/02/2025 (o 01/03/2025, secondo la prospettazione del ricorrente). In entrambi i casi, la notifica è pacificamente avvenuta dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione, maturato il 02/10/2024.
Non può trovare applicazione, nella fattispecie, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"). Come evidenziato dalla difesa del ricorrente e ribadito da costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. CGT I grado Messina, sent. n.
5136/2024), tale norma si applica esclusivamente ai carichi affidati all'Agente della CO nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020) e fino al 31 dicembre 2021. Nel caso in esame, il ruolo n. 2024/001748
è stato reso esecutivo in data 02/03/2024 e affidato all'Agente della CO in epoca successiva, come si evince dalla data di formazione del ruolo stesso. Pertanto, la pretesa non rientra nell'ambito applicativo della proroga emergenziale.
L'unica sospensione applicabile è quella generale dei termini processuali e di adempimento tributario prevista per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (per un totale di 84 giorni), che, tuttavia, non è sufficiente a impedire il compimento del quinquennio prima della notifica della cartella.
In conclusione, alla data di notifica della cartella di pagamento, il diritto alla riscossione del credito per la
TIA relativa agli anni 2010 e 2011 si era già estinto per prescrizione. La cartella impugnata è, pertanto, illegittima e deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico solidale dei resistenti, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimazione passiva dell'Agente della CO anche in relazione a vizi sostanziali della pretesa, con conseguente sua partecipazione alla condanna alle spese in caso di soccombenza (cfr. Cass. n. 809/2018; Cass. n.
7716/2022). Le spese sono distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240035329150000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del Dott. Difensore_1, procuratore antistatario. Così deciso in Messina, nella sede della Corte di Giustizia Tributaria, il 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE
OL EN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4203/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035329150000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 30/04/2025 e depositato in data 29/05/2025, il Sig.
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240035329150000, con la quale l'Agenzia delle Entrate - CO, su incarico dell'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 250,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità 2010 e
2011.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario. In particolare, ha dedotto che tra la data di notifica dell'atto interruttivo indicato in cartella
(intimazione di pagamento del 02/10/2019) e la data di notifica della cartella stessa (asseritamente avvenuta in data 01/03/2025) sarebbe decorso il termine di cinque anni. Ha inoltre contestato la ritualità della notifica degli atti presupposti e la legittimità della pretesa, richiamando un provvedimento dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato relativo a pratiche commerciali scorrette poste in essere dall'ente impositore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO con memoria depositata in data 15/12/2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato oltre il termine di
60 giorni dalla notifica della cartella, che assume essere avvenuta in data 18/02/2025. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le censure relative alla formazione del ruolo e alla debenza del tributo, di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Si è altresì costituita l'Società_1 S.p.A. in liquidazione con controdeduzioni depositate in data 07/01/2026, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti (fatture e intimazioni di pagamento), che assume essere stati ritualmente notificati e aver interrotto la prescrizione. Ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'efficacia interruttiva delle intimazioni notificate in data 22/12/2016 e 02/10/2019, nonché l'applicazione delle norme sulla sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.
Con memoria di replica depositata in data 19/01/2026, il ricorrente ha insistito sull'eccezione di prescrizione, sostenendo che tra la notifica dell'ultima intimazione (02/10/2019) e quella della cartella (marzo 2025) fosse comunque decorso il quinquennio, e che le sospensioni Covid-19 non fossero applicabili al caso di specie, richiamando a supporto la giurisprudenza di questa stessa Corte.
All'udienza del 30/01/2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240035329150000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del Dott. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella sede della Corte di Giustizia Tributaria, il 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. OL EN)
IL SEGRETARIO
(Nominativo_2) PI
Esporta
Segnala ri
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dall'Agenzia delle Entrate - CO. La resistente sostiene che la cartella di pagamento sia stata notificata in data 18/02/2025, come risulterebbe dall'avviso di ricevimento prodotto in atti (doc. 2), e che il ricorso, notificato il 30/04/2025, sia stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992. Il ricorrente, dal canto suo, indica quale data di notifica il 01/03/2025.
L'eccezione è infondata. Sebbene l'avviso di ricevimento prodotto dall'Agente della CO rechi la data del 18/02/2025, il ricorrente ha indicato nel proprio atto introduttivo la data del 01/03/2025. A fronte di tale discrasia, ed in assenza di ulteriori elementi probatori certi, questa Corte ritiene di dover applicare il principio del favor impugnationis, considerando tempestiva l'impugnazione proposta. Peraltro, anche a voler considerare la data del 18/02/2025, il ricorso notificato il 30/04/2025 risulterebbe tardivo per un numero esiguo di giorni, e la questione può essere superata dall'esame del merito, che rivela una palese illegittimità dell'atto impugnato per una ragione di diritto assorbente e di pronta soluzione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da Società_1 S.p.A. per mancata impugnazione degli atti presupposti. Come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente e confermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, CGT I grado Messina, sent. n.
8051/2025), le "intimazioni di pagamento" emesse dall'ATO ME 1 non costituiscono atti impositivi la cui impugnazione sia obbligatoria a pena di decadenza, bensì meri solleciti di pagamento, la cui funzione è quella di mettere in mora il debitore e interrompere il corso della prescrizione. L'impugnazione di tali atti è meramente facoltativa e la loro mancata opposizione non preclude al contribuente la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione del credito in sede di impugnazione del successivo atto della riscossione, quale la cartella di pagamento. Venendo al merito, il motivo centrale del ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del credito, è fondato.
Per i tributi locali, quali la Tassa sui Rifiuti, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Tale principio è costantemente affermato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. n. 4283/2010; Cass. S.
U. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, la pretesa si riferisce alle annualità 2010 e 2011. L'ente impositore Società_1 S.p.A. ha prodotto in giudizio due atti volti a interrompere la prescrizione: una prima intimazione notificata in data
22/12/2016 ed una seconda intimazione, n. 300497, notificata in data 02/10/2019. Quest'ultimo atto è quello rilevante ai fini del calcolo, in quanto ultimo atto interruttivo prima della formazione del ruolo.
Dalla data di notifica dell'ultima intimazione (02/10/2019), il termine di prescrizione quinquennale ha iniziato a decorrere nuovamente. Tale termine sarebbe quindi spirato il 02/10/2024.
La cartella di pagamento impugnata, formata su ruolo reso esecutivo in data 02/03/2024, è stata notificata al contribuente solo in data 18/02/2025 (o 01/03/2025, secondo la prospettazione del ricorrente). In entrambi i casi, la notifica è pacificamente avvenuta dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione, maturato il 02/10/2024.
Non può trovare applicazione, nella fattispecie, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"). Come evidenziato dalla difesa del ricorrente e ribadito da costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. CGT I grado Messina, sent. n.
5136/2024), tale norma si applica esclusivamente ai carichi affidati all'Agente della CO nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020) e fino al 31 dicembre 2021. Nel caso in esame, il ruolo n. 2024/001748
è stato reso esecutivo in data 02/03/2024 e affidato all'Agente della CO in epoca successiva, come si evince dalla data di formazione del ruolo stesso. Pertanto, la pretesa non rientra nell'ambito applicativo della proroga emergenziale.
L'unica sospensione applicabile è quella generale dei termini processuali e di adempimento tributario prevista per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (per un totale di 84 giorni), che, tuttavia, non è sufficiente a impedire il compimento del quinquennio prima della notifica della cartella.
In conclusione, alla data di notifica della cartella di pagamento, il diritto alla riscossione del credito per la
TIA relativa agli anni 2010 e 2011 si era già estinto per prescrizione. La cartella impugnata è, pertanto, illegittima e deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, a carico solidale dei resistenti, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimazione passiva dell'Agente della CO anche in relazione a vizi sostanziali della pretesa, con conseguente sua partecipazione alla condanna alle spese in caso di soccombenza (cfr. Cass. n. 809/2018; Cass. n.
7716/2022). Le spese sono distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240035329150000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del Dott. Difensore_1, procuratore antistatario. Così deciso in Messina, nella sede della Corte di Giustizia Tributaria, il 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE
OL EN