Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 07/05/2026, n. 8501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8501 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9484 del 2025, proposto da
LI AI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 8678/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.09.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. FA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Con l’atto introduttivo la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n. 8678/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.09.2024.
Con memoria, la parte ricorrente rappresentava il pagamento del Bonus in favore del ricorrente accreditato nel Portale Bonus Carta del Docente.
Il Collegio ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero.
Secondo consolidata giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera “ quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato ”, essendo “ decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ”, per cui “ il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024).
Sulla base dei principi in materia di soccombenza virtuale è necessario apprezzare l’astratta fondatezza della domanda, “ valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali ” (Cons. Stato, sez. III, n. 5001/2022).
Nel caso in esame l’astratta valutazione della fondatezza della domanda conduce ad un esito positivo, in quanto il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite avviene:
- disponendone una parziale compensazione, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
- per la restante parte in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA IL, Presidente FF, Estensore
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA IL |
IL SEGRETARIO