Ordinanza collegiale 18 febbraio 2026
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/05/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2725 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Calabi, Cristina Riboni, Andrea Buticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Comune di Cervatto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), 13, e in analogia con l'articolo 128, comma 3 del d.lgs. 42/2004 del 4 luglio 2025, di cui alla nota -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Cultura, Dipartimento per l'amministrazione generale, Segretariato Regionale per il Piemonte - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte in relazione al compendio immobiliare denominato -OMISSIS- e parco circostante, con la relativa relazione storico artistica;
- ove occorra, della nota di trasmissione della notificazione del decreto di dichiarazione di interesse culturale di cui alla nota prot. -OMISSIS--OMISSIS-;
- ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del -OMISSIS- della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-;
- ove occorra, dell'ordine di sospensione e inibizione dei lavori del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del -OMISSIS-, di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-;
- ove occorra, della richiesta di integrazioni e comunicazione necessità di sopralluogo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli diretta al Comune di Cervatto del -OMISSIS-, di cui alla nota prot.-OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell'interesse del ricorrente;
Con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese e onorari, IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, anche relativi all'istanza cautelare, e con rimborso del contributo unificato versato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/2/2026:
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi sopraesposti, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, in via principale,
annullare
- il decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), 13, e in analogia con l’articolo 128, comma 3 del d.lgs. 42/2004 del 4 luglio 2025, di cui alla nota -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Cultura, Dipartimento per l’amministrazione generale, Segretariato Regionale per il Piemonte - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte in relazione al compendio immobiliare denominato -OMISSIS- e parco circostante, con la relativa relazione storico artistica;
- ove occorra, la nota di trasmissione della notificazione del decreto di dichiarazione di interesse culturale di cui alla nota prot. -OMISSIS--OMISSIS-;
- ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del -OMISSIS- della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-;
- ove occorra, l’ordine di sospensione e inibizione dei lavori del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del -OMISSIS-, di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-;
- ove occorra, la richiesta di integrazioni e comunicazione necessità di sopralluogo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli diretta al Comune di Cervatto del -OMISSIS-, di cui alla nota prot. -OMISSIS-|-OMISSIS-|-OMISSIS-;
- nonché ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente.
Con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese e onorari, IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, anche relativi all’istanza cautelare, e con rimborso del contributo unificato versato.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, nonché di presentare ulteriori motivi aggiunti, di proporre domanda di condanna e domanda risarcitoria per i danni subiti in conseguenza dei provvedimenti ed atti illegittimi nei termini di legge
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. FF OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale e notificato il 3 ottobre 2025 il cittadino -OMISSIS- -OMISSIS- impugnava, chiedendone l'annullamento, il decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), 13, e in analogia con l’art. 128, co. 3 del d. lgs. 42/2004 del 4 luglio 2025, di cui alla nota -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Cultura, Dipartimento per l’amministrazione generale, Segretariato Regionale per il Piemonte - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte in relazione al compendio immobiliare denominato -OMISSIS- e parco circostante, con la relativa relazione storico artistica unitamente agli atti connessi, Villa già dichiarata di interesse storico-artistico particolarmente importante nel 2012.
Il ricorrente premetteva una lunga esposizione in fatto in cui dava conto di essere proprietario dell’immobile denominato “-OMISSIS-”, sita in -OMISSIS- in -OMISSIS-, e distinto al -OMISSIS- con i terreni adiacenti in larga parte bosco ad alto fusto, il tutto acquistato nel 2015 in stato di abbandono ed avanzato degrado, allorché da tempo erano state abbattute le piante ad alto fusto unitamente alla recinzione; ciò non aveva impedito la risistemazione del parco e la formazione autorizzata di una recinzione a protezione della proprietà e dal 1° marzo 2025 era stato avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse artistico sull’intero compendio, cui è carteggio tra proprietà e Amministrazione, procedimento concluso con l’emanazione del decreto ora impugnato.
Il provvedimento illustrava le proprie ragioni richiamando la realizzazione della -OMISSIS- nel 1912 per la nota famiglia -OMISSIS-, esempio di pregio di stile eclettico ispirato all’Art Nouveau e alle tendenze Arts and Crafts, caratterizzato da un “elegante connubio tra architettura e arredi fissi e mobili” che ne costituirebbero parte integrante, la necessità di vincolare in un insieme costruzione area verde e interni che avrebbero costituito un insieme unitario, espressione tipica della villeggiatura alpina della -OMISSIS-, costituendo “un compendio di grande pregio architettonico e paesaggistico” che conserva ancora “uno stato di conservazione complessivamente buono”.
Venivano dedotti in diritto i seguenti motivi:
1.Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, co. 3, lett. a), 13, CBC e dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti di vincolo; impossibilità dell’oggetto; motivazione apparente.
Il decreto sarebbe illegittimo quale violazione gli artt. 2, 10, co. 3, lett. a), 13, CBC e dell’art. 3 l. 241/1990. Esso infatti vincola il SC, che non è un bene suscettibile di tutela come bene culturale, trattandosi letteralmente di una foresta. In relazione agli arredi, non spende motivazioni idonee a giustificare il vincolo.
2.Illegittimità del Decreto per violazione e falsa applicazione dell’art. 128 CBC; illegittimità dell’applicazione analogica dell’art. 128 d. lgs. 42 del 2004 in carenza di presupposti; assenza di motivazione; illogicità del provvedimento in relazione al vincolo dei mobili/arredo.
Il decreto viola l’art. 128 d. lgs. 42 del 2004, in quanto non si fonda su alcuno dei presupposti dell’art. 128, co. 3, stesso decreto. Esso peraltro fa riferimento a un’applicazione dell’art. 128 “in analogia”, sebbene tale applicazione non sia legittima in quanto il caso di specie non ha alcun tratto di similitudine rispetto alle ipotesi di cui alla norma in esame.
3.Violazione dell’art. 101 CBC ed erroneità dei presupposti nell’indicazione della Villa e dell’area circostante come “complesso monumentale”.
Il decreto definisce Villa e terreni come complesso monumentale ex art.101 d. lgs. 42 cit., ma la nozione richiede pluralità di fabbricati con autonoma rilevanza storico-artistica. Qui vi è solo la Villa, mentre SC e rudere non hanno pregio culturale; il vincolo risulta quindi privo di presupposti e motivazione adeguata.
4.Illegittimità del decreto per eccesso di potere, nelle figure sintomatiche di difetto istruttorio, erroneità dei presupposti e della valutazione dei fatti, insufficienza, incongruità e in generale difetto di motivazione con riguardo all’estensione del vincolo al mobilio e al cosiddetto “parco di pertinenza”; Violazione dell’art. 3 e 10 l. 241 del 1990; Difetto di motivazione ed istruttoria in generale; motivazione apparente
Il decreto è viziato da eccesso di potere: fonti incongrue, mobili genericamente individuati e non pertinenti, assenza di motivazioni sul rudere e sul SC, mancata valutazione del degrado e inesistenza di unitarietà storica; l’istruttoria è carente e la motivazione solo apparente, rendendo illegittimo il vincolo.
5.Perplessità e illogicità dell’azione amministrativa; violazione del principio di buona amministrazione e del principio di non aggravamento.
Il decreto è stato adottato in presenza di un vincolo preesistente e in assenza di una necessità in tal senso. Esso si colloca in un procedimento generalmente perplesso (es., il parere tardivo e la mancanza di leale collaborazione verso il privato), a vincolo su particelle estranee e SC privo d’interesse. L’azione è illogica, contraria a buona amministrazione ed estende la tutela a beni privi di valore culturale.
6.Sviamento di potere dalla causa tipica del vincolo in relazione alla dichiarazione di interesse del SC.
Il decreto è viziato da sviamento di potere: non tutela beni culturali, già vincolati o privi d’interesse, ma persegue fini urbanistici, ostacolando il ripristino della palizzata del ricorrente e sostituendosi al Comune nelle funzioni di governo del territorio, in violazione degli artt. 10, 13, 14 d. lgs. 42 del 2004.
7.Illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione con riguardo all’ordine, in particolare in relazione alle particelle non sottoposte al decreto. Illegittimità del decreto per violazione dell’art. 2 l. 241 del 1990 per mancata conclusione del procedimento con riguardo alle particelle non vincolate. Inadempimento da parte della -OMISSIS- della richiesta di cui alla notifica.
Il decreto vincola solo le particelle -OMISSIS-, non menzionando la particella -OMISSIS- tra quelle oggetto di vincolo. Senza revoca espressa dell’ordine ex art. 28 d. lgs., il ricorrente resta esposto all’incertezza sulla permanenza in essere dell’inibitoria. L’omessa conclusione negativa viola l’art. 2 l. 241 del 1990, generando incertezza e possibili danni risarcibili.
8.Abnormità del vincolo diretto sulla particella 84. Ingiustizia manifesta; conflitto tra il decreto ed altri interessi pubblici di pari se non superiore rango; violazione del diritto di proprietà del ricorrente.
Il vincolo sul bosco (part.84) è sproporzionato e privo di fondamento: l’area è solo boschiva, senza pregio culturale. Esso limita illegittimamente la proprietà, ostacola interventi di sicurezza, aggrava oneri e riguarda anche un rudere privo di valore, violando art.42 Cost. e art.1 Prot.1 CEDU.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio depositando una serie tra cui, in risposta alle censure sollevate, la relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
In data 17 febbraio 2026 l’-OMISSIS- notificava atto recante motivi aggiunti formulati alla luce della documentazione trasmessa dal Ministero resistente in sede di accesso agli atti in data 30 dicembre 2025, e in particolare del doc. 23, già prodotto nel primo termine ex art. 73 c.p.a., e degli altri documenti prodotti ai nn. 42 (versione originaria del decreto -OMISSIS- - i.e. Primo Vincolo), 43 (-OMISSIS- contenente la nota di fine istruttoria - proposta di adozione del provvedimento finale).
Le censure erano le seguenti:
1.Violazione della legge 241 del 1990 per violazione delle garanzie partecipative; illogicità ed opacità del procedimento. Il decreto estendeva il primo vincolo all’arredo della Villa e dichiarava l’interesse culturale del SC. Tali estensione e nuova dichiarazione erano da ritenersi indebite e illegittime sotto svariati profili così come sottolineato nel ricorso. Inoltre andava rilevata la presenza di ulteriori sulla violazione delle garanzie partecipative ai danni del ricorrente. Infatti, sebbene il decreto costituisse un’integrazione del primo vincolo, la documentazione attinente al primo procedimento in cui il ricorrente non era parte non gli è stata ostesa, ivi comprese le fotografie del sopralluogo del 2011, fotografie pure richiamate e richieste: rendere il proprietario edotto circa gli elementi oggetto di valutazione erariale avrebbe favorito innanzitutto la tutela del patrimonio culturale, consentendo un più agile svolgimento del sopralluogo e verosimilmente prevenendo i numerosi errori istruttori che tutt’ora affliggono il Decreto (richiamandosi il ricorso sul punto, si cita ancora il caso di tavolo e sedie scandinavi vincolati erroneamente come Art Nouveau).
2. Eccesso di potere per carenza istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto del Decreto; violazione dell’art. 14 CBC; erroneo riferimento alla documentazione fotografica come “allegato” al primo vincolo. Le fotografie sono dichiaratamente del 2011 e quindi anteriori al primo vincolo; non si comprende perciò l’inerzia dell’amministrazione durata 14 anni e l’uso di tali documenti nel 2025 per integrare il primo vincolo, allorché dopo tanto tempo erano anche mutate le destinazioni del complesso architettonico e la sua proprietà.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento anche di tali censure con vittoria di spese, chiedendo altresì l’oscuramento dei dati.
All’odierna udienza la causa è passata in decisione.
IR
Oggetto della controversia è il decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), 13, e in analogia con l’articolo 128, comma 3 del d. lgs. 42 del 2004 in relazione al compendio immobiliare denominato -OMISSIS- e parco circostante, con la relativa relazione storico artistica - Villa e terreni acquistati il data 30 ottobre 2015 - terreni consistenti in alberazione ad alto fusto ed un piccolo rudere.
Si badi bene che il vincolo storico artistico impugnato concerne anche i beni mobili e gli arredi della villa oltre al verde circostante ed al predetto rudere.
È da rilevare ai fini della decisione che prima dell’acquisto villa e terreni erano in avanzato stato di degrado anche per i vari passaggi spetta e per le diverse destinazioni d’uso avute e per questo nel 2011 il Comune aveva ordinato all’allora proprietario l’abbattimento degli alberi cd. storici distruggendo anche la recinzione e con successivo decreto n. -OMISSIS- il Ministero della Cultura aveva dichiarato l’immobile di interesse storico-artistico particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a, e 13 del Codice dei beni culturali, con l’area di giardino che circonda la costruzione. L’attuale proprietario del ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione per rifare la recinzione, e a quel punto tutto era stato fermato dall’amministrazione dei beni culturali la quale aveva dichiarato l’interesse artistico e storico particolarmente importante del compendio immobiliare denominato dell’intero complesso, comprendente anche gli arredi fissi e mobili costituenti il patrimonio mobiliare di pertinenza, ritenendo la necessità di estendere la tutela all’intero compendio, comprensivo del parco e delle pertinenze, nonché degli arredi fissi e mobili, rilevando che gli stessi costituivano un “ineliminabile complemento” dell’architettura ed era inscindibili dal complesso monumentale - -OMISSIS-, realizzata nel 1912 dall’arch. -OMISSIS- per la famiglia -OMISSIS-, definita un esempio di pregio di stile eclettico ispirato all’Art Nouveau e alle tendenze Arts and Crafts tipiche dei primi e 900, caratterizzato da un “elegante connubio tra architettura e arredi fissi e mobili” che ne costituirebbero parte integrante - il Ministero ha esteso la dichiarazione di interesse culturale, includendo: il parco e le aree a verde circostanti; gli arredi storici (tanto mobili quanto fissi; non meglio individuati), gli infissi e i fissi inamovibili.
Le censure, pur nella loro sovrabbondanza che può sviare un attento esame, appaiono nel loro complesso fondate.
Con il primo motivo il ricorrente si duole che il vincolo di cui alla lettera a) dell’art. 10, co. 3 del d. lgs. 42 del 2004, prevede che possano essere dichiarate beni culturali le cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante; per quanto di interesse l’art. 10, co. 4, lett. f) predetto riconosce espressamente che i parchi e i giardini possano essere oggetto di dichiarazione se presentano interesse “artistico o storico”. Al di là dell’ampia discrezionalità appartenente all’Amministrazione nell’accertamento dell’importanza culturale di un bene, si deve rilevare senza alcuna ombra di dubbio che i presupposti di cui all’art. 10, co. 3, lettera a), nonché di cui all’art. 10, co. 4, lett. f, d. lgs. 42 del 2004, siano del tutto assenti: è pacifico ed ammesso dalle parti nella narrativa che il bosco “storico” e legato da sempre alla costruzione sia stato abbattuto nel 2011 e quindi il vincolo ora apposto sui 4.415 metri quadri di bosco attualmente esistenti e pur in prevalenza ad alto fusto situati intorno al giardino della villa totalmente privi di interesse culturale, vista in primo luogo l’assoluta mancanza di collegamento con la costruzione e la sua epoca, confondendosi con il complesso della natura dei luoghi circostanti e comunque per nulla caratterizzanti l’immobile vincolato.
Sfugge quindi anche la nozione di pertinenza che interesserebbe l’area verde situata nella zona circostante la costruzione: la pertinenza è una nozione insieme unico preciso posto strettamente a servizio di un bene maggiore, mentre nel caso in esame ci si trova davanti ad un bene naturale che si confonde con la campagna della zona in cui si trova la villa – motivo sub 4. Del tutto incomprensibile è poi l’apposizione del vincolo sul rudere del pollaio/magazzino, residuo insignificante del passato e privo di testimonianze architettoniche o in generale artistiche o culturali: più che altro un lacerto di una vecchia costruzione senza più alcun collegamento con quanto rappresentava o raffigurava in passato.
Sin qui per il vincolo impugnato concernente il verde circostante la costruzione di giardino ed il rudere.
Quanto al vincolo sugli arredi va strettamente distinto su quanto concerne gli arredi “fissi”, che possono essere stucchi e cornicioni interni ricadenti tutti del vincolo apposto nel 2012 e non rientrante nella causa in esame.
Quanto agli arredi “mobili” si deve rilevare che in primo luogo essi per essere similmente gravati del loro uso e nell’astratta facoltà di disposizione, vanno distinti dettagliatamente nella loro singolarità e non possono genericamente rientrare in una sorta di categorizzazione generalizzante e quantomai impropria, trattandosi almeno secondo le fotografie allegate alla relazione, da una congerie di mobili di ogni tipo, senza alcuna caratteristica distintiva che può farli rientrare nei beni artistici; si tratta infatti di una lunga serie indistinta di tavoli, sedie, scrivanie, arredi da bagno e da cucina, comuni per tutti gli arredamenti ad oggi esistenti e risalenti ai primi del secolo XX, il che non ricolloca in via automatica nell’Art Nouveau e nelle tendenze Arts and Crafts; il contrario porterebbe assolutamente al vincolo di ogni arredo mobile tuttora esistente nelle unità immobiliari italiane risalente a quei periodi e senza una precisa motivazione che dovrebbe interessare i singoli pezzi. Senza poi tacere su quanto aggiunto dall’attuale proprietario ricorrente, avente provenienze scandinave, come documentato dalle fotografie allegate e certamente non risalente ai primi decenni del secolo scorso e catalogabile nell’Art Nouveau.
Per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso con l’assorbimento delle residue censure, del resto una sostanziale ripetizione di quanto sostenuto ed esaminato.
Deve perciò essere annullato il decreto impugnato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 1500,00 oltre agli accessori di legge ed alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF OS, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FF OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.