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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, RB AT, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice RB AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2172/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata in data [...] a [...]-pio - NA Parte_1
(Brasile)
, nata in data [...] a [...]-nelio Procopio Parte_2
- NA (Brasile)
, nata in data [...] a [...] Parte_3
Procopio - NA (Brasile) pagina 1 di 9 con il patrocinio dell'avvocato Wilma Barbosa Queiroz Favaro ed elettivamente domiciliate in
Catania alla via Francesco Riso n. 39
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliato ope legis in
Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17.12.2024, le ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano: di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano nato il Persona_1
14/04/1884 a Civitanova del Sannio (IS) e successivamente trasferitosi in Brasile;
costui, in data 30.05.1903 sposava e dalla loro unione nasceva il 16.01.1915 Persona_2
; sposava Persona_3 Persona_3 Controparte_3
e dalla loro unione nasceva in data 19.07.1941;
[...] Persona_4 [...]
sposava il 18.03.1981 AS BI e dalla loro unione nascevano Persona_4 in data 28.10.1969 e Parte_3 Parte_1
il 28.10.1966 che il 23.10.1993 sposava e dalla loro
[...] Persona_5 unione nasceva il 20.08.1996. Parte_2
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile né aveva mai Persona_1 rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
Le ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_1
pagina 2 di 9 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana;
come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite,
n. 25317/2022).
Si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v.
Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva.
In primo luogo, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano nato il [...] nel Persona_1
Comune di Civitanova del Sannio (Isernia).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, contraeva matrimonio in data 30.05.1903 con
[...]
e dalla loro unione nasceva il 16.01.1915 dando Per_2 Persona_3 inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
Non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo in forza Persona_1 della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla
pagina 3 di 9 data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al Comune
o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912,
pagina 4 di 9 che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in essere Persona_1 alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
3. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_3
- da a;
Persona_3 Persona_4
- da a e Persona_4 Controparte_4 [...]
; Parte_3
- da a . Controparte_4 CP_4 Parte_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo alle ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo Persona_1
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la pagina 5 di 9 perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Nella fattispecie non appaiono allora condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. pagina 6 di 9 civ., Sez. unite, n. 23317/2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza da Per_1
a , essendosi questa verificata per via paterna, né in
[...] Parte_4 merito a quella a , che, sebbene si Parte_4 Persona_4 sia avuta da parte di una cittadina coniugatasi con uno straniero in epoca antecedente al
1°.01.1948, è da ritenersi legittima alla luce delle dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, le nn. 87/1975 e 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ascendente per essersi sposata nel 1935, quindi prima Persona_3 dell'entrata in vigore della Costituzione ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n.
555/1912, con un cittadino brasiliano, . Controparte_3
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza da Persona_3 alla figlia il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. Parte_5
555/1912, essa potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, in merito trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale del 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla
Suprema Corte nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur alcune si sono avute per parte di madre, si sono verificate dopo il
1°.01.1948, vale a dire dopo la data da cui ogni dichiarazione di incostituzionalità, ivi comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, fa naturalmente retroagire i propri effetti.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
pagina 7 di 9 4. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dalle ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, ipotesi che avrebbe verosimilmente comportato il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora presentata in sede amministrativa.
Questo perché, in siffatta sede, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento deve allora essere effettuato giurisdizionalmente e a prescindere dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/1975.
Invero, le S.U., con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. pagina 8 di 9 In buona sostanza, le ricorrenti hanno legittimamente adito il Tribunale, non essendo propedeutica per il caso di specie la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa prima che in quella giurisdizionale.
5. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti indicate in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_1
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
6. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 2172/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara contumace il;
Controparte_1
2) Dichiara cittadini italiani le ricorrenti indicate in epigrafe;
3) Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) Compensa le spese di lite.
Campobasso, 25 novembre 2025.
Il Giudice
RB AT
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, RB AT, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice RB AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2172/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata in data [...] a [...]-pio - NA Parte_1
(Brasile)
, nata in data [...] a [...]-nelio Procopio Parte_2
- NA (Brasile)
, nata in data [...] a [...] Parte_3
Procopio - NA (Brasile) pagina 1 di 9 con il patrocinio dell'avvocato Wilma Barbosa Queiroz Favaro ed elettivamente domiciliate in
Catania alla via Francesco Riso n. 39
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliato ope legis in
Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17.12.2024, le ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano: di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano nato il Persona_1
14/04/1884 a Civitanova del Sannio (IS) e successivamente trasferitosi in Brasile;
costui, in data 30.05.1903 sposava e dalla loro unione nasceva il 16.01.1915 Persona_2
; sposava Persona_3 Persona_3 Controparte_3
e dalla loro unione nasceva in data 19.07.1941;
[...] Persona_4 [...]
sposava il 18.03.1981 AS BI e dalla loro unione nascevano Persona_4 in data 28.10.1969 e Parte_3 Parte_1
il 28.10.1966 che il 23.10.1993 sposava e dalla loro
[...] Persona_5 unione nasceva il 20.08.1996. Parte_2
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile né aveva mai Persona_1 rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
Le ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_1
pagina 2 di 9 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana;
come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite,
n. 25317/2022).
Si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v.
Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva.
In primo luogo, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano nato il [...] nel Persona_1
Comune di Civitanova del Sannio (Isernia).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, contraeva matrimonio in data 30.05.1903 con
[...]
e dalla loro unione nasceva il 16.01.1915 dando Per_2 Persona_3 inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
Non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo in forza Persona_1 della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla
pagina 3 di 9 data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al Comune
o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912,
pagina 4 di 9 che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in essere Persona_1 alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
3. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_3
- da a;
Persona_3 Persona_4
- da a e Persona_4 Controparte_4 [...]
; Parte_3
- da a . Controparte_4 CP_4 Parte_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo alle ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo Persona_1
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la pagina 5 di 9 perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Nella fattispecie non appaiono allora condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. pagina 6 di 9 civ., Sez. unite, n. 23317/2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza da Per_1
a , essendosi questa verificata per via paterna, né in
[...] Parte_4 merito a quella a , che, sebbene si Parte_4 Persona_4 sia avuta da parte di una cittadina coniugatasi con uno straniero in epoca antecedente al
1°.01.1948, è da ritenersi legittima alla luce delle dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, le nn. 87/1975 e 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ascendente per essersi sposata nel 1935, quindi prima Persona_3 dell'entrata in vigore della Costituzione ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n.
555/1912, con un cittadino brasiliano, . Controparte_3
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza da Persona_3 alla figlia il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. Parte_5
555/1912, essa potesse essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, in merito trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale del 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla
Suprema Corte nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur alcune si sono avute per parte di madre, si sono verificate dopo il
1°.01.1948, vale a dire dopo la data da cui ogni dichiarazione di incostituzionalità, ivi comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, fa naturalmente retroagire i propri effetti.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
pagina 7 di 9 4. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dalle ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, ipotesi che avrebbe verosimilmente comportato il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora presentata in sede amministrativa.
Questo perché, in siffatta sede, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento deve allora essere effettuato giurisdizionalmente e a prescindere dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/1975.
Invero, le S.U., con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. pagina 8 di 9 In buona sostanza, le ricorrenti hanno legittimamente adito il Tribunale, non essendo propedeutica per il caso di specie la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa prima che in quella giurisdizionale.
5. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti indicate in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_1
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
6. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 2172/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara contumace il;
Controparte_1
2) Dichiara cittadini italiani le ricorrenti indicate in epigrafe;
3) Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) Compensa le spese di lite.
Campobasso, 25 novembre 2025.
Il Giudice
RB AT
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