TRIB
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 20781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20781 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale giudiziale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis, 49 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall' avv. MATTIUCCI GIUSEPPE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata,
-RICORRENTE-
E
nato/a a NAPOLI (NA) il 02/10/1977 rappresentato/a e difeso/a, giusta CP_1 procura in atti, dall' avv. , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a,
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2023 la ricorrente, in epigrafe generalizzata, esponeva : “ 1) In data 18.06.1998 la sig.ra e il sig. come innanzi generalizzati, Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Napoli, trascritto nel registro di Stato
Civile del Comune di Napoli dell'anno 1998, Atto n. 123, p.II, s.A, sez.F. 2) I coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. 3) Dalla loro unione sono nati a Napoli i figli il 27.10.1998 e il 03.08.2001, entrambi maggiorenni e Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, ma provvisoriamente ancora residenti con la madre alla Via
Cristallini n. 87. 4) Da molto tempo, a seguito di contrasti insorti tra i coniugi, non vi è più una comunione affettiva e sentimentale. Da molti anni, infatti, la loro unione è entrata in profonda crisi, poiché il marito si è allontanato dalla casa familiare, dicendo di dover andare fuori città per lavoro, e non vi ha più fatto ritorno. 5) Dopo il suo allontanamento, il marito ha avuto con i figli contatti solo sporadici e occasionali. 6) E' quindi intenzione della ricorrente chiedere la separazione e lo scioglimento del matrimonio. 7) La ricorrente lavora come infermiera a tempo indeterminato presso la Clinica Villa Cinzia, situata a Napoli alla Via Epomeo n. 74, e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.500,00. Per quanto attiene al marito, non è possibile indicare né il lavoro né l'eventuale retribuzione, atteso che lo stesso non ha mai fornito informazioni in merito. 8) La ricorrente abita a Napoli alla Via Cristallini n. 87 in un immobile per il quale paga mensilmente un canone di circa € 380,00, oltre spese condominiali e utenze, insieme con i predetti figli e il figlio , avuto dall'attuale compagno RS
, con cui ha una relazione serena e amorevole. 9) Il marito non ha mai Persona_4 abitato in tale immobile, poiché la moglie ed i figli si sono trasferiti nello stesso dopo il suo allontanamento. Prima di allora, i coniugi vivevano insieme a Napoli alla Via Sanità n. 76, nella casa dei genitori della ricorrente, da anni lasciata. 10)La sig.ra e, per quanto a sua Pt_1 conoscenza, il marito non sono inoltre proprietari di alcun bene immobile o mobile registrato.
11) Né nell'immobile di Via Cristallini n. 87 né in quello di Via Sanità n. 76 vi sono beni del marito.”
Tanto innanzi premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di
: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: 1) nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo interrotto la loro convivenza da molti anni;
2) nulla disporre in merito al diritto di visita ai figli e al loro mantenimento, essendo entrambi maggiorenni e economicamente autosufficienti;
3) assegnare la casa coniugale di Via Cristallini n. 87, Pi. 2, alla moglie, atteso che la stessa vi abita con i figli e il marito non vi ha mai risieduto;
4) condannare il marito al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio in considerazione del suo contegno processuale.”
La ricorrente, inoltre, formulava domanda cumulativa di divorzio al decorrere dei termini di legge ex art. 473 bis n. 49 c.p.c. All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. del 14.03.2024 compariva la sola ricorrente dinanzi al
Giudice istruttore e, liberamente interrogata, dichiarava : “ mi riporto al ricorso;
non chiedo nulla né per me né per i miei figli.”
A questo punto, dato atto della mancata costituzione del resistente, non costiutitosi in giudizio sebben regolarmente citato, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 18.03.2024 il Giudice Istruttore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per assenza del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa per la decisione.
All'udienza cartolare del 20.02.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del necessario parere del Pm.
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Stante l'assenza di prole da tutelare attesa l' autosufficienza economica dei figli maggiorenni, nulla va disciplinato in tal senso.
La ricorrente ha proposto anche domanda di divorzio che sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.123, parte II, Serie A, sez. F, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 );
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 04/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20781 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale giudiziale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis, 49 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall' avv. MATTIUCCI GIUSEPPE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata,
-RICORRENTE-
E
nato/a a NAPOLI (NA) il 02/10/1977 rappresentato/a e difeso/a, giusta CP_1 procura in atti, dall' avv. , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a,
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2023 la ricorrente, in epigrafe generalizzata, esponeva : “ 1) In data 18.06.1998 la sig.ra e il sig. come innanzi generalizzati, Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Napoli, trascritto nel registro di Stato
Civile del Comune di Napoli dell'anno 1998, Atto n. 123, p.II, s.A, sez.F. 2) I coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. 3) Dalla loro unione sono nati a Napoli i figli il 27.10.1998 e il 03.08.2001, entrambi maggiorenni e Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, ma provvisoriamente ancora residenti con la madre alla Via
Cristallini n. 87. 4) Da molto tempo, a seguito di contrasti insorti tra i coniugi, non vi è più una comunione affettiva e sentimentale. Da molti anni, infatti, la loro unione è entrata in profonda crisi, poiché il marito si è allontanato dalla casa familiare, dicendo di dover andare fuori città per lavoro, e non vi ha più fatto ritorno. 5) Dopo il suo allontanamento, il marito ha avuto con i figli contatti solo sporadici e occasionali. 6) E' quindi intenzione della ricorrente chiedere la separazione e lo scioglimento del matrimonio. 7) La ricorrente lavora come infermiera a tempo indeterminato presso la Clinica Villa Cinzia, situata a Napoli alla Via Epomeo n. 74, e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.500,00. Per quanto attiene al marito, non è possibile indicare né il lavoro né l'eventuale retribuzione, atteso che lo stesso non ha mai fornito informazioni in merito. 8) La ricorrente abita a Napoli alla Via Cristallini n. 87 in un immobile per il quale paga mensilmente un canone di circa € 380,00, oltre spese condominiali e utenze, insieme con i predetti figli e il figlio , avuto dall'attuale compagno RS
, con cui ha una relazione serena e amorevole. 9) Il marito non ha mai Persona_4 abitato in tale immobile, poiché la moglie ed i figli si sono trasferiti nello stesso dopo il suo allontanamento. Prima di allora, i coniugi vivevano insieme a Napoli alla Via Sanità n. 76, nella casa dei genitori della ricorrente, da anni lasciata. 10)La sig.ra e, per quanto a sua Pt_1 conoscenza, il marito non sono inoltre proprietari di alcun bene immobile o mobile registrato.
11) Né nell'immobile di Via Cristallini n. 87 né in quello di Via Sanità n. 76 vi sono beni del marito.”
Tanto innanzi premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di
: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: 1) nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo interrotto la loro convivenza da molti anni;
2) nulla disporre in merito al diritto di visita ai figli e al loro mantenimento, essendo entrambi maggiorenni e economicamente autosufficienti;
3) assegnare la casa coniugale di Via Cristallini n. 87, Pi. 2, alla moglie, atteso che la stessa vi abita con i figli e il marito non vi ha mai risieduto;
4) condannare il marito al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio in considerazione del suo contegno processuale.”
La ricorrente, inoltre, formulava domanda cumulativa di divorzio al decorrere dei termini di legge ex art. 473 bis n. 49 c.p.c. All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. del 14.03.2024 compariva la sola ricorrente dinanzi al
Giudice istruttore e, liberamente interrogata, dichiarava : “ mi riporto al ricorso;
non chiedo nulla né per me né per i miei figli.”
A questo punto, dato atto della mancata costituzione del resistente, non costiutitosi in giudizio sebben regolarmente citato, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 18.03.2024 il Giudice Istruttore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per assenza del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa per la decisione.
All'udienza cartolare del 20.02.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del necessario parere del Pm.
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Stante l'assenza di prole da tutelare attesa l' autosufficienza economica dei figli maggiorenni, nulla va disciplinato in tal senso.
La ricorrente ha proposto anche domanda di divorzio che sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.123, parte II, Serie A, sez. F, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 );
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 04/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino