Art. 39.
Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.
Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.