Articolo 17 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 agosto 1991
Art. 17. 1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri.
2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
b) gestione dei rapporti con il personale dipendente;
c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;
d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991