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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3905/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA MARIA ILARIA ROMANO PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3905/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessia Zacchia, presso Parte_1
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Fabio Martone presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Del Vecchio, Controparte_2
presso il quale elettivamente domicilia
TERZO INTERVENTORE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 13.9.21, adiva questo Tribunale affinché Parte_1
fosse dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge , con addebito al Controparte_1
marito con il quale si era unita in matrimonio in data 9.7.1988 e dalla cui unione erano nati due figli,
, n. 30.09.1898, economicamente autosufficiente, e , n. 3.9.2002, maggiorenne Per_1 CP_2
ma economicamente non ancora autosufficiente;
chiedeva, tra l'altro, il versamento da parte del resistente di un contributo per il proprio mantenimento, non inferiore alla somma di euro 859,00, pari alla rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa adibita a residenza coniugale, e di un assegno per il mantenimento di di euro 1.000,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura di 2/3. CP_2
Costituitosi in giudizio, il contestava la versione dei fatti fornita dalla ricorrente e CP_1
insisteva per la separazione con addebito alla moglie;
si dichiarava disponibile al versamento in favore del figlio di un contributo per il suo mantenimento.
Con atto del 15 novembre 2021 inteveniva in giudizio il figlio , al fine di chiedere CP_2
l'attribuzione diretta dell'assegno di mantenimento eventualmente riconosciuto in suo favore.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.3.22, veniva emessa l'ordinanza presidenziale con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati e si poneva a carico del resistente un contributo di euro 500,00 per il mantenimento del figlio , da versare alla madre dal mese di ottobre 2021 CP_2
e direttamente al figlio dal mese di dicembre 2021, nonché un contributo di euro 500,00 per il mantenimento della moglie.
Su istanza della che lamentava l'inadempimento di rispetto al Parte_1 CP_1
versamento del contributo in suo favore, con provvedimento del 27 luglio 2023 veniva ordinato all'INPS – Direzione Provinciale di Benevento di versare l'importo di euro 500,00 direttamente alla quale assegno di mantenimento determinato in sede di separazione. Parte_1
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Alla luce del pluriennale distacco morale dei coniugi si evince chiaramente l'insussistenza della communio omnis vitae, ossia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151, co.1, c.c.).
All'udienza di comparizione, del resto, falliva il tentativo di conciliazione, senza che mai più i coniugi abbiano manifestato intento diverso da quello di separarsi.
In via preliminare va rilevato che nulla può essere disposto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, atteso che l'immobile è stato pagina 2 di 8 lasciato dalla ricorrente e dal figlio – che tra l'altro attualmente vive a Torino - e che pertanto l'utilizzo dello stesso è regolato dalle norme di diritto comune.
E' appena il caso di rilevare che la proprietà dell'immobile non rileva al fine dell'assegnazione della casa, essendo la stessa indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
Le domande di addebito.
E' noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
E' ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò posto in punto di diritto, nella specie, entrambe le parti hanno avanzato domanda di addebito.
In particolare, la moglie imputa la fine del rapporto matrimoniale al comportamento aggressivo e violento del marito, progressivamente aumentato nel tempo e culminato in alcuni episodi di violenza fisica.
pagina 3 di 8 La domanda di addebito della ricorrente deve essere accolta, dovendosi ritenere provata, alla luce degli elementi emersi, la sussistenza da parte del marito di una condotta aggressiva e lesiva dell'incolumità fisica della , come tale certamente idonea a fondare la pronuncia di addebito Parte_1
della separazione all'altro coniuge.
Ed invero è in atti il provvedimento del Tribunale di Benevento del 15 ottobre 2021 con cui il
Gip ha disposto il divieto di avvicinamento del resistente alla , stante la sussistenza di gravi Parte_1
indizi in ordine alla sussistenza di una condotta violenta e vassatoria, posta in essere dal CP_1
nei confronti della moglie, in particolare dal maggio 2021 quando, per un presunto tradimento, lo stesso aveva iniziato a porre in essere comportamenti violenti, non solo verbalmente, ma anche fisicamente, schiaffeggiandola, tirandole più volte i capelli, spintonandola, condotta culminata in diversi episodi di aggressione tra maggio ed agosto 2021.
Con provvedimento del Tribunale di Napoli del 28.10.2021 -in funzione di riesame- l'ordinanza
è stata riformata con prescrizione per il di tenere una distanza di almeno 300 metri dalla CP_1
p.o. e di non avvicinarsi alla sua abitazione, mentre con provvedimento del 19.11.2021 il GIP ha disposto il giudizio immediato per il delitto di cui all'art 572 cp nei confronti del resistente.
Infine, come si evince agevolmente dagli atti di causa, con ordinanza del 31 gennaio 2022 il
Tribunale di Benevento ha sostituito la misura del divieto di avvicinamento con quella più grave degli arresti domiciliari, per aver il violato la misura in atto ed essersi avvicinato alla persona CP_1
offesa, entrando furtivamente nella sua auto per poi inseguirla e rivolgerle minacce, e con sentenza n.
51 del 2023 – confermata con pronuncia della Corte d'Appello di Napoli n. 10975 del 2024 - il
Tribunale di Benevento ha condannato il per il reato di maltrattamenti. CP_1
Non può seriamente dubitarsi dell'ammissibilità e dell'utilizzabilità ai fini della decisione del provvedimento della Corte d'Appello, contestato con le memorie conclusive dalla difesa del resistente, trattandosi di atti processuali sopravvenuti, come tali suscettibili di essere acquisiti anche d'ufficio.
Il quadro violento e maltrattante emerso trova conferma anche nelle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno confermato l'episodio del 14 agosto 2021, quando la è stata aggredita Parte_1
fisicamente e verbalmente dal marito in Palinuro, nell'appartamento preso in locazione per le vacanze;
in particolare madre della ricorrente, ha dichiarato che era nell'altra stanza quando Testimone_1
ha sentito la figlia chiedere aiuto e, precipitatasi nella camera da letto, ha visto che la figlia era riversa sul letto e il marito la teneva per il collo e le tirava i capelli.
Parimenti il teste , fratello della ricorrente, ha confermato la circostanza, Testimone_2
riferendo di essere intervenuto per separarli e che in quella occasione il ha cominciato ad CP_1
inveire contro la sorella, rivolgendole insulti e bestemmiando.
pagina 4 di 8 Lo stesso teste di parte resistente, , figlio della coppia, ha riferito di Controparte_2
aver assistito a scene di violenza, avendo il padre aggredito la madre e che non tutte le discussioni erano così ma in alcune è dovuto intervenire fermamente.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, complessivamente considerati, può certamente ritenersi provata la sussistenza di una condotta aggressiva, violenta e maltrattante di nei confronti CP_1
della moglie, come tale certamente idonea a fondare la pronuncia di addebito della separazione.
E' appena il caso di rilevare che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).
Deve invece essere disattesa la domanda di addebito proposta dal resistente, a prescindere dalla sua ammissibilità.
In particolare, il imputa la fine del rapporto coniugale ad una presunta relazione CP_1
extraconiugale della moglie.
Tuttavia nulla è stato provato sul punto, essendo a tal fine del tutto insufficiente la documentazione prodotta.
La misura dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
L'ordinanza presidenziale ha posto a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00, oltre spese straordinarie nella misura del 70%, con versamento diretto, in ragione della richiesta in tal senso avanzata dal figlio che, a fronte della iniziale istanza, ha quantificato in tale importo quello necessario al fine di provvedere alle proprie esigenze di vita ordinaria.
Deve sul punto confermarsi tale importo, da ritenere attualmente congruo, nulla avendo dedotto il figlio -attualmente di 23 anni- sul punto, incontestata la circostanza relativa alla sua perdurante incapacità economica.
E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un pagina 5 di 8 comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4765 del 2002, n. 8221, n. 24498 del 2006, n. 1830 del
2011; Cass. Sez. I19589/2011).
La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò posto, la ricorrente, insegnante, ha dicharato di percepire circa euro 1.900,00 mensili e ha prodotto dichiarazioni dei redditi da cui si evince che ha dichiarato la somma di euro 32.355,00 per il
2020, di euro 31.406,00 per il 2019, di euro 30.912,00 per il 2018.
Dalla visura in atti risulta comproprietaria di diversi immobili, circostanza non contestata pur avendo precisato la che si tratta di immobili che non producono reddito. Parte_1
Il ha dichiarato di percepire una pensione di euro 4000,00 menisili circa, alla quale CP_1
va aggiunta la somma di circa euro 700,00 per due locazioni;
ha prodotto cedolini delle pensioni da cui evince un importo netto di euro 4.710,93 e dicharazioni dei redditi da cui risulta che ha dichiarato la pagina 6 di 8 somma di € 91.249,00 per l'anno 2018, la somma di € 90.690,00 per l'anno 2019, la somma di €
90.989,00 per l'anno 2020.
Ha prodotto altresì estratti conto da cui emerge una giacenza di euro 115.094,79 al 31.12.2021, ridotta al 10.502,00 al marzo 2022 con versamenti a mezzo bonifici effettuati anche in proprio favore.
Alla luce della notevole asimmetria economica sussistente tra le parti, devono ritenersi sussistenti i presupposti per porre a carico del resistente un assegno per il contributo al mantenimento della moglie, che può essere quantificato, in ragione di tutti gli elementi emersi complessivamente considerati, nella somma mensile di euro 700,00.
Tale importo deve ritenersi certamente congruo, alla luce delle diverse consistenze patrimoniali e della complessiva situazione economico-reddituale delle parti, anche in ragione dell'utilizzo esclusivo da parte di della casa coniugale acquistata da entrambi i coniugi e di cui la moglie - CP_1
attualmente impegnata ancora nel pagamento della rata di mutuo - rimane comunque comproprietaria.
Quanto alle modalità di versamento, va confermato il versamento diretto da parte dell'INPS –
Direzione pronìvinciale di Benevnto, come da provvedimento del 27 luglio 2023.
Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Non sussistono i presupposti per il risarcimento ai sensid ell'art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3905/2021 R.G.A.C., promosso da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede;
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
-addebita la separazione a;
Controparte_1
-rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
pagina 7 di 8 -pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di euro 500,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio da versare direttamente al figlio entro il 5 di ogni mese, CP_2
automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 70% alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per il medesimo figlio, come da protocollo sottoscritto dal COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 700,00, CP_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento di entro il 5 di ogni Parte_1
mese e, per l'effetto, ordina all'INPS- Direzione Provinciale di Benevento di versare mensilmente la somma di € 700,00 direttamente in favore di (nata a [...] in data [...] e Parte_1
ivi residente a[...]), quale assegno di mantenimento;
-condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott.ssa Maria Ilaria Romano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA MARIA ILARIA ROMANO PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3905/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessia Zacchia, presso Parte_1
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Fabio Martone presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Del Vecchio, Controparte_2
presso il quale elettivamente domicilia
TERZO INTERVENTORE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 13.9.21, adiva questo Tribunale affinché Parte_1
fosse dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge , con addebito al Controparte_1
marito con il quale si era unita in matrimonio in data 9.7.1988 e dalla cui unione erano nati due figli,
, n. 30.09.1898, economicamente autosufficiente, e , n. 3.9.2002, maggiorenne Per_1 CP_2
ma economicamente non ancora autosufficiente;
chiedeva, tra l'altro, il versamento da parte del resistente di un contributo per il proprio mantenimento, non inferiore alla somma di euro 859,00, pari alla rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa adibita a residenza coniugale, e di un assegno per il mantenimento di di euro 1.000,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura di 2/3. CP_2
Costituitosi in giudizio, il contestava la versione dei fatti fornita dalla ricorrente e CP_1
insisteva per la separazione con addebito alla moglie;
si dichiarava disponibile al versamento in favore del figlio di un contributo per il suo mantenimento.
Con atto del 15 novembre 2021 inteveniva in giudizio il figlio , al fine di chiedere CP_2
l'attribuzione diretta dell'assegno di mantenimento eventualmente riconosciuto in suo favore.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.3.22, veniva emessa l'ordinanza presidenziale con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati e si poneva a carico del resistente un contributo di euro 500,00 per il mantenimento del figlio , da versare alla madre dal mese di ottobre 2021 CP_2
e direttamente al figlio dal mese di dicembre 2021, nonché un contributo di euro 500,00 per il mantenimento della moglie.
Su istanza della che lamentava l'inadempimento di rispetto al Parte_1 CP_1
versamento del contributo in suo favore, con provvedimento del 27 luglio 2023 veniva ordinato all'INPS – Direzione Provinciale di Benevento di versare l'importo di euro 500,00 direttamente alla quale assegno di mantenimento determinato in sede di separazione. Parte_1
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Alla luce del pluriennale distacco morale dei coniugi si evince chiaramente l'insussistenza della communio omnis vitae, ossia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151, co.1, c.c.).
All'udienza di comparizione, del resto, falliva il tentativo di conciliazione, senza che mai più i coniugi abbiano manifestato intento diverso da quello di separarsi.
In via preliminare va rilevato che nulla può essere disposto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, atteso che l'immobile è stato pagina 2 di 8 lasciato dalla ricorrente e dal figlio – che tra l'altro attualmente vive a Torino - e che pertanto l'utilizzo dello stesso è regolato dalle norme di diritto comune.
E' appena il caso di rilevare che la proprietà dell'immobile non rileva al fine dell'assegnazione della casa, essendo la stessa indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
Le domande di addebito.
E' noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
E' ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò posto in punto di diritto, nella specie, entrambe le parti hanno avanzato domanda di addebito.
In particolare, la moglie imputa la fine del rapporto matrimoniale al comportamento aggressivo e violento del marito, progressivamente aumentato nel tempo e culminato in alcuni episodi di violenza fisica.
pagina 3 di 8 La domanda di addebito della ricorrente deve essere accolta, dovendosi ritenere provata, alla luce degli elementi emersi, la sussistenza da parte del marito di una condotta aggressiva e lesiva dell'incolumità fisica della , come tale certamente idonea a fondare la pronuncia di addebito Parte_1
della separazione all'altro coniuge.
Ed invero è in atti il provvedimento del Tribunale di Benevento del 15 ottobre 2021 con cui il
Gip ha disposto il divieto di avvicinamento del resistente alla , stante la sussistenza di gravi Parte_1
indizi in ordine alla sussistenza di una condotta violenta e vassatoria, posta in essere dal CP_1
nei confronti della moglie, in particolare dal maggio 2021 quando, per un presunto tradimento, lo stesso aveva iniziato a porre in essere comportamenti violenti, non solo verbalmente, ma anche fisicamente, schiaffeggiandola, tirandole più volte i capelli, spintonandola, condotta culminata in diversi episodi di aggressione tra maggio ed agosto 2021.
Con provvedimento del Tribunale di Napoli del 28.10.2021 -in funzione di riesame- l'ordinanza
è stata riformata con prescrizione per il di tenere una distanza di almeno 300 metri dalla CP_1
p.o. e di non avvicinarsi alla sua abitazione, mentre con provvedimento del 19.11.2021 il GIP ha disposto il giudizio immediato per il delitto di cui all'art 572 cp nei confronti del resistente.
Infine, come si evince agevolmente dagli atti di causa, con ordinanza del 31 gennaio 2022 il
Tribunale di Benevento ha sostituito la misura del divieto di avvicinamento con quella più grave degli arresti domiciliari, per aver il violato la misura in atto ed essersi avvicinato alla persona CP_1
offesa, entrando furtivamente nella sua auto per poi inseguirla e rivolgerle minacce, e con sentenza n.
51 del 2023 – confermata con pronuncia della Corte d'Appello di Napoli n. 10975 del 2024 - il
Tribunale di Benevento ha condannato il per il reato di maltrattamenti. CP_1
Non può seriamente dubitarsi dell'ammissibilità e dell'utilizzabilità ai fini della decisione del provvedimento della Corte d'Appello, contestato con le memorie conclusive dalla difesa del resistente, trattandosi di atti processuali sopravvenuti, come tali suscettibili di essere acquisiti anche d'ufficio.
Il quadro violento e maltrattante emerso trova conferma anche nelle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno confermato l'episodio del 14 agosto 2021, quando la è stata aggredita Parte_1
fisicamente e verbalmente dal marito in Palinuro, nell'appartamento preso in locazione per le vacanze;
in particolare madre della ricorrente, ha dichiarato che era nell'altra stanza quando Testimone_1
ha sentito la figlia chiedere aiuto e, precipitatasi nella camera da letto, ha visto che la figlia era riversa sul letto e il marito la teneva per il collo e le tirava i capelli.
Parimenti il teste , fratello della ricorrente, ha confermato la circostanza, Testimone_2
riferendo di essere intervenuto per separarli e che in quella occasione il ha cominciato ad CP_1
inveire contro la sorella, rivolgendole insulti e bestemmiando.
pagina 4 di 8 Lo stesso teste di parte resistente, , figlio della coppia, ha riferito di Controparte_2
aver assistito a scene di violenza, avendo il padre aggredito la madre e che non tutte le discussioni erano così ma in alcune è dovuto intervenire fermamente.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, complessivamente considerati, può certamente ritenersi provata la sussistenza di una condotta aggressiva, violenta e maltrattante di nei confronti CP_1
della moglie, come tale certamente idonea a fondare la pronuncia di addebito della separazione.
E' appena il caso di rilevare che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).
Deve invece essere disattesa la domanda di addebito proposta dal resistente, a prescindere dalla sua ammissibilità.
In particolare, il imputa la fine del rapporto coniugale ad una presunta relazione CP_1
extraconiugale della moglie.
Tuttavia nulla è stato provato sul punto, essendo a tal fine del tutto insufficiente la documentazione prodotta.
La misura dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
L'ordinanza presidenziale ha posto a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00, oltre spese straordinarie nella misura del 70%, con versamento diretto, in ragione della richiesta in tal senso avanzata dal figlio che, a fronte della iniziale istanza, ha quantificato in tale importo quello necessario al fine di provvedere alle proprie esigenze di vita ordinaria.
Deve sul punto confermarsi tale importo, da ritenere attualmente congruo, nulla avendo dedotto il figlio -attualmente di 23 anni- sul punto, incontestata la circostanza relativa alla sua perdurante incapacità economica.
E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un pagina 5 di 8 comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4765 del 2002, n. 8221, n. 24498 del 2006, n. 1830 del
2011; Cass. Sez. I19589/2011).
La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò posto, la ricorrente, insegnante, ha dicharato di percepire circa euro 1.900,00 mensili e ha prodotto dichiarazioni dei redditi da cui si evince che ha dichiarato la somma di euro 32.355,00 per il
2020, di euro 31.406,00 per il 2019, di euro 30.912,00 per il 2018.
Dalla visura in atti risulta comproprietaria di diversi immobili, circostanza non contestata pur avendo precisato la che si tratta di immobili che non producono reddito. Parte_1
Il ha dichiarato di percepire una pensione di euro 4000,00 menisili circa, alla quale CP_1
va aggiunta la somma di circa euro 700,00 per due locazioni;
ha prodotto cedolini delle pensioni da cui evince un importo netto di euro 4.710,93 e dicharazioni dei redditi da cui risulta che ha dichiarato la pagina 6 di 8 somma di € 91.249,00 per l'anno 2018, la somma di € 90.690,00 per l'anno 2019, la somma di €
90.989,00 per l'anno 2020.
Ha prodotto altresì estratti conto da cui emerge una giacenza di euro 115.094,79 al 31.12.2021, ridotta al 10.502,00 al marzo 2022 con versamenti a mezzo bonifici effettuati anche in proprio favore.
Alla luce della notevole asimmetria economica sussistente tra le parti, devono ritenersi sussistenti i presupposti per porre a carico del resistente un assegno per il contributo al mantenimento della moglie, che può essere quantificato, in ragione di tutti gli elementi emersi complessivamente considerati, nella somma mensile di euro 700,00.
Tale importo deve ritenersi certamente congruo, alla luce delle diverse consistenze patrimoniali e della complessiva situazione economico-reddituale delle parti, anche in ragione dell'utilizzo esclusivo da parte di della casa coniugale acquistata da entrambi i coniugi e di cui la moglie - CP_1
attualmente impegnata ancora nel pagamento della rata di mutuo - rimane comunque comproprietaria.
Quanto alle modalità di versamento, va confermato il versamento diretto da parte dell'INPS –
Direzione pronìvinciale di Benevnto, come da provvedimento del 27 luglio 2023.
Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Non sussistono i presupposti per il risarcimento ai sensid ell'art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3905/2021 R.G.A.C., promosso da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede;
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
-addebita la separazione a;
Controparte_1
-rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
pagina 7 di 8 -pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di euro 500,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio da versare direttamente al figlio entro il 5 di ogni mese, CP_2
automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 70% alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per il medesimo figlio, come da protocollo sottoscritto dal COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 700,00, CP_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento di entro il 5 di ogni Parte_1
mese e, per l'effetto, ordina all'INPS- Direzione Provinciale di Benevento di versare mensilmente la somma di € 700,00 direttamente in favore di (nata a [...] in data [...] e Parte_1
ivi residente a[...]), quale assegno di mantenimento;
-condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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