Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/1977, n. 3706
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Sentenza 11 agosto 1977

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La Determinazione dell'indennita di espropriazione deve essere effettuata in ogni caso - in Mancanza di norme che stabiliscano diversamente - alla stregua della normativa in base alla quale e stato iniziato il procedimento d'espropriazione. Pertanto, quando la procedura espropriativa sia stata iniziata a norma della legge 9 luglio 1908 n 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata, la Determinazione dell'indennita spetta al collegio arbitrale previsto dall'art 64 della predetta legge e non puo trovare applicazione la disciplina dettata dalla legge in generale sull'espropriazione del 1865 n 2359. ( V 3293/76, mass n 382090).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/1977, n. 3706
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3706
    Data del deposito : 11 agosto 1977

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