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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4895 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 27.11.1946 in CASOLA di NAPOLI e residente ivi, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in GRAGNANO alla via SAN CodiceFiscale_1
NICOLA dei MIRI n.73, presso lo studio dell'avv. Giuliano DI PALMA che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile;
benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 2.8.2023 la SI.ra , sulla Parte_1 scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei
1 requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992.
Costituitosi il contraddittorio con la formale posizione negativa assunta dall' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la SI.ra Pt_1 contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 26 agosto 2024 l'interessata introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.02.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti per i portatori di disabilità riconducibile all'art. 3, 3° comma, Lex n.104/1992. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 1.8.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 5.7.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 26.08.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al dissenso;
◼ l'iniziativa attorea contiene i motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 (3)
I primi rilievi attorei si dirigono verso l'iter procedimentale della fase
“preventiva” asseritamente vulnerato dalla mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali all'ente previdenziale e dall'impossibilità per la ricorrente di avanzare obiezioni alla bozza di relazione consulenziale, non trasmessale. Nessuna delle due lacune assurge al rango di nullità assoluta ed insanabile, dovendo piuttosto il Giudice verificare se le stesse si siano tradotte in menomazioni dei diritti e delle facoltà delle parti tali da pregiudicare il loro diritto di difesa. Il che non è dato apprezzare.
Il mancato avviso all' è denuncia ai limiti del pretestuoso, fondandosi, CP_1 per vero, su una omissione formalistica, non formale. Dagli atti scrutinabili non si evince l'allegazione materiale dell'avviso diretto all'ente previdenziale. E tuttavia l' era presente alla visita medico-legale attraverso il CP_1 proprio medico. Ciò SInifica che l' è stato messo nelle condizioni, anche organizzative, di CP_1 partecipare alla fase dell'inizio delle operazioni peritali. Il che chiude ogni ulteriore, inutile, tergiversazione, avuto anche riguardo alla posizione processuale assunta dalla parte astrattamente interessata alla mirata contestazione.
Discorso similare deve ripetersi per la questione del mancato invio delle bozze. In argomento va condiviso l'arresto giurisprudenziale a tenore del quale il previsto
“recupero” delle facoltà e dei diritti delle parti anche in una fase o in un momento successivi neutralizza qualsiasi possibilità di adombrare una nullità insanabile (cfr. Cass., ordin. n.32972/24). Nel caso di specie è -appunto- accaduto che la ricorrente non è stata privata delle sue prerogative difensive inerenti la pregnanza del responso peritale, ampiamente messa in discussione nella fase “post-dissenso” con rituale devoluzione al Giudice dello scrutinio delle questioni poste. Da altra prospettiva, e sempre rimanendo nel solco ermeneutico tracciato dalla menzionata pronuncia della Corte Regolatrice, deve segnalarsi che la parte interessata all'indomani della ricezione del c.d. “avviso di deposito” della relazione peritale non ha sollecitato alcun provvedimento di remissione in termini, funzionale al recupero, in quella stessa fase procedimentale, delle facoltà di critica del responso medico-legale. A margine una riflessione finale parte necessaria. L'eventuale nullità della perizia non implicherebbe, evidentemente, per ciò solo la sostituzione del perito che, a situazione immutata, giungerebbe alle medesime conclusioni già rassegnate. Le successive critiche rifletterebbero, allora, quelle in attuale scrutinio. Sostanzialmente, si tratta di allungare senza ragione l'iter processuale, al netto della imprescindibile esplicazione delle prerogative difensive delle parti. Nella fattispecie de qua positivamente apprezzabile.
3 (4)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e, per come anticipoato, meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a SInificare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della
4 necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (5)
Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico della SI.ra Persona_1
, una condizione clinico-menomativa così sintetizzata: cardiopatia- Parte_1 fibrillazione atriale;
grave poliartrosi;
tiroidite. Nel quadro diagnostico delineato dal C.T.U. va, inoltre, inserita la patologia a carico dell'apparato respiratorio, definita in termini di ispessimento interstizio bilaterale. Il perito annette(va) a dette patologie una percentuale invalidante pari al 100%, ma una pregnanza medico-legale tale da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni evocate e ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3° Lex n.104/1992. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito il 30 gennaio 2024 alla presenza del medico delegato dall' CP_1
e del seguente testuale tenore. Esame obiettivo generale: paziente in normopeso, appare in condizioni generali discrete, è partecipativa alla visita medico legale, presenta un discreto orientamento temporo spaziale, età correlato, deambulazione autonoma, umore depresso Torace ed apparato respiratorio: torace normo conformato, FVT normo-trasmesso, riduzione del M.V. su tutto l'ambito polmonare. Assenza di rumori patologici alle basi. Apparato cardiovascolare: aia cardiaca nella norma, ritmo sinusale P.A. 140/80. Addome: tendenzialmente piano, indolente alla palpazione superficiale e profonda. Fegato e milza nei limiti. Apparato osteoarticolare: lieve dolore evocato alla digito-pressione delle apofisi spinose lungo la colonna vertebrale. Dolore evocato alla digitopressione delle grosse articolazioni. Apparato neurologico: la paziente mostra discreta partecipazione alla visita legale, risponde in maniera adeguata alle domande poste. Non presenta segni di sofferenza neurologica né, segni di irritazione meningea.> (6)
I rilievi attorei stigmatizzano la -asserita- errata valutazione del quadro clinico nelle sue ricadute complessivamente invalidanti e una serie di lacune diagnostiche, in realtà incoerenti rispetto alla perimetrazione della situazione patologica desumibile dall'elaborato peritale. Ed invero, in disparte la pedissequa elencazione di condizioni psico-fisiche spesso non rapportabili nemmeno in astratto al concetto di “malattia”, le patologie di cui non sembrerebbe rimanere traccia nel responso del dr. concernono la Persona_1
5 malattia di reflusso gastroesofogeo e una piccola ernia iatale, laddove restano ancora astrattamente apprezzabili in termini di menomazioni a potenziali ricadute medico- legali le situazioni riconducibili alla demineralizzazione ossea e all'incontinenza urinaria. Tuttavia, avendo il C.T.U. ratificato la situazione di invalidità totale che funge da primo elemento costitutivo della fattispecie legale evocata dall'istante, la questione ineludibilmente si sposta sul secondo requisito valutativo, costituito dal vulnus deambulatorio o, in alternativa, da una situazione psicofisica tale da necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani. Se non che sul punto le obiezioni attoree da un lato restano del tutto generiche ed astratte, prive di un iter argomentativo idoneo a dare contezza della genesi medico legale dell'assunto patrocinato, e dall'altro non riflettono la situazione fotografata dal C.T.U.
<Si rileva che il CTU, ai fini della redazione della propria relazione, omette l'esame dell'intera documentazione medica in atti, soffermandosi esclusivamente sulla patologia ortopedica, oltretutto già di per sé gravemente invalidante e necessitante di assistenza continua. … Diversamente da quanto asserito dal CTU nella parte in cui afferma, inspiegabilmente, che la capacità deambulatoria dell'odierna ricorrente, non è alterata, la struttura pubblica, ASLNA3SUD con certificato medico legale specialistico Ortopedia del 22/05/2022, depositato in atti, attestava che la SI.r : “deambula a piccoli passi solo per brevi tragitti con Pt_1
l'aiuto di accompagnatori”. Certificazione che seppur elencata nella relazione del CTU, quest'ultimo, scrive unicamente “deambula a piccoli passi” omettendo che il predetto certificato continua attestante che “solo per brevi tragitti con l'aiuto di accompagnatore”. La relazione del CTU si appalesa, inoltre, contraddittoria nella parte in cui afferma: “è partecipativa alla visita medico legale” per poi subito dopo scrivere che: “ la paziente mostra discreta partecipazione alla visita legale”. Non è dato comprendere, quindi, se e come la SI.ra abbia partecipato e Pt_1 collaborato alla visita medico legale. Oltre alla suddetta patologia ortopedica, come ampiamente documentato, l'odierna ricorrente soffre anche di: … Patologie tutte, che unitamente alla malattia ortopedica, pregiudicano sensibilmente ed inevitabilmente l'attività quotidiana della ricorrente. Eppure il CTU, erroneamente, ha ritenuto che le patologie di cui è affetta la SI.ra non richiedessero Pt_1 un'assistenza continua data l'impossibilità di attendere gli atti della vita giornaliera.> Così testualmente l'atto introduttivo del giudizio “post-dissenso”.
E' palese, quindi, che le critiche della ricorrente non colgono nel segno prima di tutto perché oscurano il tracciato diagnostico ed argomentativo desumibile dalla relazione peritale, incentrata, per come già verificato, su un complesso quadro clinico-menomativo che non si arresta alla sola questione deambulatoria a derivazione “ortopedica”.
6 E', poi, evidente che l'iniziativa attorea resta incentrata esclusivamente su una diversa lettura delle -sole- risultanze documentali, peraltro priva di qualsiasi aggancio tecnicamente pregnante. Insomma, le gravemente generiche critiche attoree privilegiano il solo dato cartolare attraverso una lettura dello stesso scollegata dell'esame obiettivo, a sua volta oggetto di rilievi che indugiano sulla asserita superficialità dell'operato del dr. Per_1
piuttosto che denunciarne errori o omissioni interferenti con il quadro
[...] clinico fotografato nell'elaborato finale.
Già da tale prospettiva l'iniziativa “post-dissenso” della SI.ra Pt_1 palesa gravissimi limiti di tenuta medico legale, scontrandosi senza rimedio con un esame obiettivo che orienta l'interprete nella direzione opposta a quella indicata dall'istante. E ciò -si badi- non solo per quel che concerne la non concludenza del vulnus deambulatorio, esplicitamente esclusa dal dr. , ma anche in riferimento Persona_2 alla concorrente sponda psichico-neurologica, in riferimento alla quale le obiezioni veicolate dall'istante restano prive di qualsiasi pregnanza. (7)
Quanto alle menomazioni asseritamente non diagnosticate dal perito va prioritariamente ribadito che, dovendosi verificare il solo aspetto “qualitativo” del requisito sanitario in scrutinio, per essere la totale invalidità già stata positivamente riscontrata, sarebbe stato compito dell'istante segnalare l'interferenza specifica delle patologie “dimenticate” dal dr. A. . Per_1
Passaggio espositivo evidentemente mancante, la stessa evocazione in ricorso delle citate menomazioni non indicate nell'elaborato restando del tutto generica.
E tuttavia residua ancora una riflessione. Le patologie di cui si discorre derivano dal corredo cartolare, pedissequamente elencato per valorizzarne la pregnanza medico-legale. Autonoma e dirimente. Se non che una tale progressione argomentativa non è corretta anche da una seconda prospettiva in quanto la mera evocazione di un vulnus menomativo ancora non è sintomatica della emersione di una patologia rilevante sul piano medico-legale, appartenendosi al notorio la necessità di una valutazione “tecnica” idonea a rendere ragione della pregnanza, appunto medico-legale, di quel vulnus. A riscontro immediato di tale assunto si segnala che l'incontinenza urinaria, non ripresa dal dr. nel quadro diagnostico riassuntivo, è stata puntualmente Per_1 indicata nella sezione della relazione scritta dedicata ai referti analizzati dal C.T.U. Ciò implica che la denunciata lacuna diagnostica tale non è in ottica medico-legale, essendosi il perito puntualmente confrontato con l'aspetto documentale, senza, tuttavia, fermarsi ad esso. Correttamente. (8)
Ed invero, del tutto condivisibile si palesa la progressione tecnico- argomentativa attraverso cui il perito è giunto al responso medico-legale finale.
7 Nel dover porre una valutazione alle patologie presentate dalla ricorrent Pt_1
si evince che, in base alla documentazione presentatomi, dopo attenta
[...] valutazione delle certificazioni mediche, dopo esame clinico, le malattie presentate dalla paziente, trovano riscontro, alle sovra-elencate diagnosi. Per tali patologie, la migliore valutazione per il calcolo dello stato invalidante del ricorrente rimane quello clinico. Dalla precaria certificazione medica componente il fascicolo, emerge che la principale patologia di cui è affetto il ricorrente è la patologia ortopedica. Poliartrosi diffusa specie a carico della colonna vertebrale e delle grosse articolazioni che inducono difficoltà articolare diffusa. La capacità deambulatoria non è alterata. Dalla certificazione medica componente il fascicolo, emerge anche la patologia cardiaca. Viene riferita in sede peritale, ipertensione arteriosa che non è emersa in corso di esame clinico. L'ipertensione arteriosa, quindi risulta essere di lieve entità, in trattamento medico senza complicanze del tipo riduzione della Frazione di Eiezione dalla documentazione emerge una FE 60%. Altra patologia riferita in sede peritale è la patologia a carico dell'apparato respiratorio ove una TC Torace evidenzia un ispessimento interstizio bilaterale. Altra patologia non citata nel verbale della Commissione Invalidi è la tiroidite acuta (remota). Le condizioni generali del ricorrente sono discrete, la paziente in normopeso appare lucida e ben orientata con deambulazione lenta ma in autonomia. Le patologie individuate in corso di visita peritale ed emerse anche dalla certificazione in atti, inducono la ricorrent Pt_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
[...] ed i compiti propri della sua età (grave 100%).>
Tale consecutio -ripetesi- non è stata criticata in maniera “tecnicamente” rilevante dall'unica prospettiva realmente funzionale alla necessità, processualmente apprezzabile come tale, della -solo- evocata rivisitazione del responso peritale. Quella del vulnus deambulatorio e/o della assistenza continua. (9)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto. <si cos escluso che la semplice difficolt di deambulazione o compimento atti della vita quotidiana con possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell accompagnamento sez. lav. ord. n.26092 ovvero tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui necessit assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al> 8 compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice entrambi i presupposti qualitativi per l'indennità di accompagnamento, laddove, per come verificato ex professo, nessuna obiezione a sponda tecnico-medico-legale supporta, in tesi antagonista rispetto alle puntuali conclusioni licenziate dal dr. , la Persona_2 prospettazione attorea.
9 E lo stesso è a dirsi per il requisito sanitario concernente i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992, atteso che, a ben vedere, sul punto specifico l'iniziativa giudiziale attorea difetta di qualsiasi obiezione “mirata”. (10)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la SI.ra non è Parte_1 tale da integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle documentate allegazioni attoree.
Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva”, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese consulenziali CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 5/3/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4895 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 27.11.1946 in CASOLA di NAPOLI e residente ivi, Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in GRAGNANO alla via SAN CodiceFiscale_1
NICOLA dei MIRI n.73, presso lo studio dell'avv. Giuliano DI PALMA che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile;
benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 2.8.2023 la SI.ra , sulla Parte_1 scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei
1 requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992.
Costituitosi il contraddittorio con la formale posizione negativa assunta dall' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la SI.ra Pt_1 contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 26 agosto 2024 l'interessata introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 28.02.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti per i portatori di disabilità riconducibile all'art. 3, 3° comma, Lex n.104/1992. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 1.8.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 5.7.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 26.08.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al dissenso;
◼ l'iniziativa attorea contiene i motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
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I primi rilievi attorei si dirigono verso l'iter procedimentale della fase
“preventiva” asseritamente vulnerato dalla mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali all'ente previdenziale e dall'impossibilità per la ricorrente di avanzare obiezioni alla bozza di relazione consulenziale, non trasmessale. Nessuna delle due lacune assurge al rango di nullità assoluta ed insanabile, dovendo piuttosto il Giudice verificare se le stesse si siano tradotte in menomazioni dei diritti e delle facoltà delle parti tali da pregiudicare il loro diritto di difesa. Il che non è dato apprezzare.
Il mancato avviso all' è denuncia ai limiti del pretestuoso, fondandosi, CP_1 per vero, su una omissione formalistica, non formale. Dagli atti scrutinabili non si evince l'allegazione materiale dell'avviso diretto all'ente previdenziale. E tuttavia l' era presente alla visita medico-legale attraverso il CP_1 proprio medico. Ciò SInifica che l' è stato messo nelle condizioni, anche organizzative, di CP_1 partecipare alla fase dell'inizio delle operazioni peritali. Il che chiude ogni ulteriore, inutile, tergiversazione, avuto anche riguardo alla posizione processuale assunta dalla parte astrattamente interessata alla mirata contestazione.
Discorso similare deve ripetersi per la questione del mancato invio delle bozze. In argomento va condiviso l'arresto giurisprudenziale a tenore del quale il previsto
“recupero” delle facoltà e dei diritti delle parti anche in una fase o in un momento successivi neutralizza qualsiasi possibilità di adombrare una nullità insanabile (cfr. Cass., ordin. n.32972/24). Nel caso di specie è -appunto- accaduto che la ricorrente non è stata privata delle sue prerogative difensive inerenti la pregnanza del responso peritale, ampiamente messa in discussione nella fase “post-dissenso” con rituale devoluzione al Giudice dello scrutinio delle questioni poste. Da altra prospettiva, e sempre rimanendo nel solco ermeneutico tracciato dalla menzionata pronuncia della Corte Regolatrice, deve segnalarsi che la parte interessata all'indomani della ricezione del c.d. “avviso di deposito” della relazione peritale non ha sollecitato alcun provvedimento di remissione in termini, funzionale al recupero, in quella stessa fase procedimentale, delle facoltà di critica del responso medico-legale. A margine una riflessione finale parte necessaria. L'eventuale nullità della perizia non implicherebbe, evidentemente, per ciò solo la sostituzione del perito che, a situazione immutata, giungerebbe alle medesime conclusioni già rassegnate. Le successive critiche rifletterebbero, allora, quelle in attuale scrutinio. Sostanzialmente, si tratta di allungare senza ragione l'iter processuale, al netto della imprescindibile esplicazione delle prerogative difensive delle parti. Nella fattispecie de qua positivamente apprezzabile.
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Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e, per come anticipoato, meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a SInificare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della
4 necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (5)
Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico della SI.ra Persona_1
, una condizione clinico-menomativa così sintetizzata: cardiopatia- Parte_1 fibrillazione atriale;
grave poliartrosi;
tiroidite. Nel quadro diagnostico delineato dal C.T.U. va, inoltre, inserita la patologia a carico dell'apparato respiratorio, definita in termini di ispessimento interstizio bilaterale. Il perito annette(va) a dette patologie una percentuale invalidante pari al 100%, ma una pregnanza medico-legale tale da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni evocate e ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3° Lex n.104/1992. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito il 30 gennaio 2024 alla presenza del medico delegato dall' CP_1
e del seguente testuale tenore. Esame obiettivo generale: paziente in normopeso, appare in condizioni generali discrete, è partecipativa alla visita medico legale, presenta un discreto orientamento temporo spaziale, età correlato, deambulazione autonoma, umore depresso Torace ed apparato respiratorio: torace normo conformato, FVT normo-trasmesso, riduzione del M.V. su tutto l'ambito polmonare. Assenza di rumori patologici alle basi. Apparato cardiovascolare: aia cardiaca nella norma, ritmo sinusale P.A. 140/80. Addome: tendenzialmente piano, indolente alla palpazione superficiale e profonda. Fegato e milza nei limiti. Apparato osteoarticolare: lieve dolore evocato alla digito-pressione delle apofisi spinose lungo la colonna vertebrale. Dolore evocato alla digitopressione delle grosse articolazioni. Apparato neurologico: la paziente mostra discreta partecipazione alla visita legale, risponde in maniera adeguata alle domande poste. Non presenta segni di sofferenza neurologica né, segni di irritazione meningea.> (6)
I rilievi attorei stigmatizzano la -asserita- errata valutazione del quadro clinico nelle sue ricadute complessivamente invalidanti e una serie di lacune diagnostiche, in realtà incoerenti rispetto alla perimetrazione della situazione patologica desumibile dall'elaborato peritale. Ed invero, in disparte la pedissequa elencazione di condizioni psico-fisiche spesso non rapportabili nemmeno in astratto al concetto di “malattia”, le patologie di cui non sembrerebbe rimanere traccia nel responso del dr. concernono la Persona_1
5 malattia di reflusso gastroesofogeo e una piccola ernia iatale, laddove restano ancora astrattamente apprezzabili in termini di menomazioni a potenziali ricadute medico- legali le situazioni riconducibili alla demineralizzazione ossea e all'incontinenza urinaria. Tuttavia, avendo il C.T.U. ratificato la situazione di invalidità totale che funge da primo elemento costitutivo della fattispecie legale evocata dall'istante, la questione ineludibilmente si sposta sul secondo requisito valutativo, costituito dal vulnus deambulatorio o, in alternativa, da una situazione psicofisica tale da necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani. Se non che sul punto le obiezioni attoree da un lato restano del tutto generiche ed astratte, prive di un iter argomentativo idoneo a dare contezza della genesi medico legale dell'assunto patrocinato, e dall'altro non riflettono la situazione fotografata dal C.T.U.
<Si rileva che il CTU, ai fini della redazione della propria relazione, omette l'esame dell'intera documentazione medica in atti, soffermandosi esclusivamente sulla patologia ortopedica, oltretutto già di per sé gravemente invalidante e necessitante di assistenza continua. … Diversamente da quanto asserito dal CTU nella parte in cui afferma, inspiegabilmente, che la capacità deambulatoria dell'odierna ricorrente, non è alterata, la struttura pubblica, ASLNA3SUD con certificato medico legale specialistico Ortopedia del 22/05/2022, depositato in atti, attestava che la SI.r : “deambula a piccoli passi solo per brevi tragitti con Pt_1
l'aiuto di accompagnatori”. Certificazione che seppur elencata nella relazione del CTU, quest'ultimo, scrive unicamente “deambula a piccoli passi” omettendo che il predetto certificato continua attestante che “solo per brevi tragitti con l'aiuto di accompagnatore”. La relazione del CTU si appalesa, inoltre, contraddittoria nella parte in cui afferma: “è partecipativa alla visita medico legale” per poi subito dopo scrivere che: “ la paziente mostra discreta partecipazione alla visita legale”. Non è dato comprendere, quindi, se e come la SI.ra abbia partecipato e Pt_1 collaborato alla visita medico legale. Oltre alla suddetta patologia ortopedica, come ampiamente documentato, l'odierna ricorrente soffre anche di: … Patologie tutte, che unitamente alla malattia ortopedica, pregiudicano sensibilmente ed inevitabilmente l'attività quotidiana della ricorrente. Eppure il CTU, erroneamente, ha ritenuto che le patologie di cui è affetta la SI.ra non richiedessero Pt_1 un'assistenza continua data l'impossibilità di attendere gli atti della vita giornaliera.> Così testualmente l'atto introduttivo del giudizio “post-dissenso”.
E' palese, quindi, che le critiche della ricorrente non colgono nel segno prima di tutto perché oscurano il tracciato diagnostico ed argomentativo desumibile dalla relazione peritale, incentrata, per come già verificato, su un complesso quadro clinico-menomativo che non si arresta alla sola questione deambulatoria a derivazione “ortopedica”.
6 E', poi, evidente che l'iniziativa attorea resta incentrata esclusivamente su una diversa lettura delle -sole- risultanze documentali, peraltro priva di qualsiasi aggancio tecnicamente pregnante. Insomma, le gravemente generiche critiche attoree privilegiano il solo dato cartolare attraverso una lettura dello stesso scollegata dell'esame obiettivo, a sua volta oggetto di rilievi che indugiano sulla asserita superficialità dell'operato del dr. Per_1
piuttosto che denunciarne errori o omissioni interferenti con il quadro
[...] clinico fotografato nell'elaborato finale.
Già da tale prospettiva l'iniziativa “post-dissenso” della SI.ra Pt_1 palesa gravissimi limiti di tenuta medico legale, scontrandosi senza rimedio con un esame obiettivo che orienta l'interprete nella direzione opposta a quella indicata dall'istante. E ciò -si badi- non solo per quel che concerne la non concludenza del vulnus deambulatorio, esplicitamente esclusa dal dr. , ma anche in riferimento Persona_2 alla concorrente sponda psichico-neurologica, in riferimento alla quale le obiezioni veicolate dall'istante restano prive di qualsiasi pregnanza. (7)
Quanto alle menomazioni asseritamente non diagnosticate dal perito va prioritariamente ribadito che, dovendosi verificare il solo aspetto “qualitativo” del requisito sanitario in scrutinio, per essere la totale invalidità già stata positivamente riscontrata, sarebbe stato compito dell'istante segnalare l'interferenza specifica delle patologie “dimenticate” dal dr. A. . Per_1
Passaggio espositivo evidentemente mancante, la stessa evocazione in ricorso delle citate menomazioni non indicate nell'elaborato restando del tutto generica.
E tuttavia residua ancora una riflessione. Le patologie di cui si discorre derivano dal corredo cartolare, pedissequamente elencato per valorizzarne la pregnanza medico-legale. Autonoma e dirimente. Se non che una tale progressione argomentativa non è corretta anche da una seconda prospettiva in quanto la mera evocazione di un vulnus menomativo ancora non è sintomatica della emersione di una patologia rilevante sul piano medico-legale, appartenendosi al notorio la necessità di una valutazione “tecnica” idonea a rendere ragione della pregnanza, appunto medico-legale, di quel vulnus. A riscontro immediato di tale assunto si segnala che l'incontinenza urinaria, non ripresa dal dr. nel quadro diagnostico riassuntivo, è stata puntualmente Per_1 indicata nella sezione della relazione scritta dedicata ai referti analizzati dal C.T.U. Ciò implica che la denunciata lacuna diagnostica tale non è in ottica medico-legale, essendosi il perito puntualmente confrontato con l'aspetto documentale, senza, tuttavia, fermarsi ad esso. Correttamente. (8)
Ed invero, del tutto condivisibile si palesa la progressione tecnico- argomentativa attraverso cui il perito è giunto al responso medico-legale finale.
7 Nel dover porre una valutazione alle patologie presentate dalla ricorrent Pt_1
si evince che, in base alla documentazione presentatomi, dopo attenta
[...] valutazione delle certificazioni mediche, dopo esame clinico, le malattie presentate dalla paziente, trovano riscontro, alle sovra-elencate diagnosi. Per tali patologie, la migliore valutazione per il calcolo dello stato invalidante del ricorrente rimane quello clinico. Dalla precaria certificazione medica componente il fascicolo, emerge che la principale patologia di cui è affetto il ricorrente è la patologia ortopedica. Poliartrosi diffusa specie a carico della colonna vertebrale e delle grosse articolazioni che inducono difficoltà articolare diffusa. La capacità deambulatoria non è alterata. Dalla certificazione medica componente il fascicolo, emerge anche la patologia cardiaca. Viene riferita in sede peritale, ipertensione arteriosa che non è emersa in corso di esame clinico. L'ipertensione arteriosa, quindi risulta essere di lieve entità, in trattamento medico senza complicanze del tipo riduzione della Frazione di Eiezione dalla documentazione emerge una FE 60%. Altra patologia riferita in sede peritale è la patologia a carico dell'apparato respiratorio ove una TC Torace evidenzia un ispessimento interstizio bilaterale. Altra patologia non citata nel verbale della Commissione Invalidi è la tiroidite acuta (remota). Le condizioni generali del ricorrente sono discrete, la paziente in normopeso appare lucida e ben orientata con deambulazione lenta ma in autonomia. Le patologie individuate in corso di visita peritale ed emerse anche dalla certificazione in atti, inducono la ricorrent Pt_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
[...] ed i compiti propri della sua età (grave 100%).>
Tale consecutio -ripetesi- non è stata criticata in maniera “tecnicamente” rilevante dall'unica prospettiva realmente funzionale alla necessità, processualmente apprezzabile come tale, della -solo- evocata rivisitazione del responso peritale. Quella del vulnus deambulatorio e/o della assistenza continua. (9)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto. <si cos escluso che la semplice difficolt di deambulazione o compimento atti della vita quotidiana con possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell accompagnamento sez. lav. ord. n.26092 ovvero tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui necessit assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al> 8 compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice entrambi i presupposti qualitativi per l'indennità di accompagnamento, laddove, per come verificato ex professo, nessuna obiezione a sponda tecnico-medico-legale supporta, in tesi antagonista rispetto alle puntuali conclusioni licenziate dal dr. , la Persona_2 prospettazione attorea.
9 E lo stesso è a dirsi per il requisito sanitario concernente i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992, atteso che, a ben vedere, sul punto specifico l'iniziativa giudiziale attorea difetta di qualsiasi obiezione “mirata”. (10)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la SI.ra non è Parte_1 tale da integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle documentate allegazioni attoree.
Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva”, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese consulenziali CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 5/3/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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