Ordinanza presidenziale 21 marzo 2020
Decreto decisorio 16 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 16/08/2021, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2021
N. 00453/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00862/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2009, proposto da
LU TT, NA LL, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Casa, Giovanni Ferasin, Fabio Sebastiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, via Garibaldi, 46/B;
contro
Comune di Carrè, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
per l'annullamento
del diniego di permesso di costruire in sanatoria del 19.1.2009, prot. n. 448/2009 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carrè;
della comunicazione dei motivi ostativi all’intervento del 17.11.2008, prot. n. 8575;
del verbale della Commissione Edilizia n. 11/2008 del 12.11.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto costituzione in giudizio del Comune di Carrè;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 243/2020, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 16.8.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO