TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9113 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 9.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7912/2025 R.G.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1 Vito Mazzella
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., anche quale mandatario della CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.3.2025 il ricorrente ha dedotto che in data 27.3.2025 ha CP_ ricevuto dall' “INVITO A REGOLARIZZARE DEL 27.03.2025, PROTOCOLLO CP_ NUMERO con il quale l' “per presunte irregolarità” gli ha intimato CP_3 il pagamento della complessiva somma di € 9.270,58 a titolo di contributi Gestione Liberi Professionisti e relative somme aggiuntive. A fondamento della domanda ha eccepito:
- la mancata notifica di “atti presupposti”;
- la prescrizione. Ha pertanto concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del credito vantato, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Dichiarata la nullità della notifica del ricorso, e rinviata la causa ex art. 291 c.p.c., si è CP_ costituito tempestivamente l' che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto della stessa.
*** In primo luogo si rileva l'inconferenza della doglianza attorea avente ad oggetto la mancata notifica di “atti presupposti”, visto che si verte in ipotesi di “invito a regolarizzare” che non richiede la previa notifica di alcun atto.
Tanto premesso, posto che il ricorrente non ha contestato nel merito il credito vantato dall' , è fondata l'eccezione di prescrizione. CP_1
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, alle cui statuizioni questo giudice aderisce in ragione della funzione nomofilattica della stessa, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi medesimi (cfr. tra le tante Cass. 19332/2025, 27950/2018 e 13463/2017).
1 Nel caso in esame, vertendosi in tema di contributi relativi all'anno 2011 il termine ultimo per il pagamento è stato il 20.8.2012, “maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40 per cento a titolo di interessi corrispettivi” - art. 1).
Il DPCM 6.6.2012, infatti, all'art. 1, comma 1, recita:
1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo
Sul punto, si rileva che ai fini della decorrenza prescrizione deve ritenersi irrilevante la circostanza per la quale è stata prevista una maggiorazione dello 0,40% per poter godere della proroga del termine ultimo di pagamento al 20.8.2012.
Prima di tale data, infatti, non era configurabile un inadempimento del contribuente, visto che la norma non prevede il pagamento di sanzioni per il ritardato pagamento, né interessi moratori, ma solo interessi “corrispettivi”.
In sostanza, deve ritenersi che il suindicato DPCM ha previsto la possibilità di ottenere un ulteriore dilazione di pagamento, ma a onerosa (“interessi corrispettivi”).
CP_ Conseguentemente prima del 20.8.2012 l' non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto.
Ciò posto, come dedotto in memoria difensiva, la prima richiesta di pagamento da parte CP_ dell' dei contributi oggetto di causa è costituita dalla comunicazione datata 4.8.2017, CP_ ricevuta dal ricorrente il 30.8.2017 (cfr. produzione , dunque dopo il decorso di 5 anni dalla suindicata data del 20.8.2012.
Per tali motivi, non avendo l'istituto convenuto prodotto atti interruttivi precedenti al 20.8.2017, alla data della notifica dell'invito a regolarizzare per cui è causa, il credito in quest'ultimo vantato era ormai estinto per prescrizione.
Per completezza si evidenzia che le domande di dilazione di pagamento richiamate dalla CP_ difesa dell' - del 30.10.2018 e dell'1.6.2020 (l'indicazione in memoria difensiva della data dell'1.6.2017 deve ritenersi un mero errore materiale, visto che: tale data è anteriore alla suindicata richiesta di pagamento;
nell'elenco dei documenti prodotti viene indicata la data dell'1.6.2020; alcuna istanza di dilazione dell'1.6.2017 è stata depositata) - sono state presentate dal ricorrente quando ormai il termine di prescrizione era decorso. Ciò assorbe ogni questione in merito alla possibile natura interruttiva della prescrizione di queste ultime.
CP_ Per tale motivo, deve dichiararsi l'estinzione del credito per cui è causa vantato dall'
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
CP_ a) dichiara non dovute dal ricorrente all' le somme indicate nell'invito a regolarizzare del 27.03.2025, protocollo numero ; CP_3 CP_ b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed € 43,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 9.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 9.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7912/2025 R.G.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1 Vito Mazzella
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., anche quale mandatario della CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.3.2025 il ricorrente ha dedotto che in data 27.3.2025 ha CP_ ricevuto dall' “INVITO A REGOLARIZZARE DEL 27.03.2025, PROTOCOLLO CP_ NUMERO con il quale l' “per presunte irregolarità” gli ha intimato CP_3 il pagamento della complessiva somma di € 9.270,58 a titolo di contributi Gestione Liberi Professionisti e relative somme aggiuntive. A fondamento della domanda ha eccepito:
- la mancata notifica di “atti presupposti”;
- la prescrizione. Ha pertanto concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del credito vantato, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Dichiarata la nullità della notifica del ricorso, e rinviata la causa ex art. 291 c.p.c., si è CP_ costituito tempestivamente l' che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto della stessa.
*** In primo luogo si rileva l'inconferenza della doglianza attorea avente ad oggetto la mancata notifica di “atti presupposti”, visto che si verte in ipotesi di “invito a regolarizzare” che non richiede la previa notifica di alcun atto.
Tanto premesso, posto che il ricorrente non ha contestato nel merito il credito vantato dall' , è fondata l'eccezione di prescrizione. CP_1
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, alle cui statuizioni questo giudice aderisce in ragione della funzione nomofilattica della stessa, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi medesimi (cfr. tra le tante Cass. 19332/2025, 27950/2018 e 13463/2017).
1 Nel caso in esame, vertendosi in tema di contributi relativi all'anno 2011 il termine ultimo per il pagamento è stato il 20.8.2012, “maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40 per cento a titolo di interessi corrispettivi” - art. 1).
Il DPCM 6.6.2012, infatti, all'art. 1, comma 1, recita:
1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo
Sul punto, si rileva che ai fini della decorrenza prescrizione deve ritenersi irrilevante la circostanza per la quale è stata prevista una maggiorazione dello 0,40% per poter godere della proroga del termine ultimo di pagamento al 20.8.2012.
Prima di tale data, infatti, non era configurabile un inadempimento del contribuente, visto che la norma non prevede il pagamento di sanzioni per il ritardato pagamento, né interessi moratori, ma solo interessi “corrispettivi”.
In sostanza, deve ritenersi che il suindicato DPCM ha previsto la possibilità di ottenere un ulteriore dilazione di pagamento, ma a onerosa (“interessi corrispettivi”).
CP_ Conseguentemente prima del 20.8.2012 l' non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto.
Ciò posto, come dedotto in memoria difensiva, la prima richiesta di pagamento da parte CP_ dell' dei contributi oggetto di causa è costituita dalla comunicazione datata 4.8.2017, CP_ ricevuta dal ricorrente il 30.8.2017 (cfr. produzione , dunque dopo il decorso di 5 anni dalla suindicata data del 20.8.2012.
Per tali motivi, non avendo l'istituto convenuto prodotto atti interruttivi precedenti al 20.8.2017, alla data della notifica dell'invito a regolarizzare per cui è causa, il credito in quest'ultimo vantato era ormai estinto per prescrizione.
Per completezza si evidenzia che le domande di dilazione di pagamento richiamate dalla CP_ difesa dell' - del 30.10.2018 e dell'1.6.2020 (l'indicazione in memoria difensiva della data dell'1.6.2017 deve ritenersi un mero errore materiale, visto che: tale data è anteriore alla suindicata richiesta di pagamento;
nell'elenco dei documenti prodotti viene indicata la data dell'1.6.2020; alcuna istanza di dilazione dell'1.6.2017 è stata depositata) - sono state presentate dal ricorrente quando ormai il termine di prescrizione era decorso. Ciò assorbe ogni questione in merito alla possibile natura interruttiva della prescrizione di queste ultime.
CP_ Per tale motivo, deve dichiararsi l'estinzione del credito per cui è causa vantato dall'
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
CP_ a) dichiara non dovute dal ricorrente all' le somme indicate nell'invito a regolarizzare del 27.03.2025, protocollo numero ; CP_3 CP_ b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed € 43,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 9.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3