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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/08/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. v.g. 465/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CASU GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA SASSARI N. 96, SINISCOLA, presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) il minore figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione anagrafica presso Per_1
l'abitazione della madre, in Siniscola, nella Via Rossini n. 31;
3) sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, mentre per ciò che attiene alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla pagina 1 di 3 richiesta di qualsivoglia documentazione riguardante lo stesso, dovranno essere adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4) il padre potrà tenere il figlio con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti, nel rispetto degli impegni scolastici e di studio del minore e comunque, secondo i periodi di seguito indicati che le parti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- per due giorni, infrasettimanali, il martedì ed il venerdì, che a seconda del proprio turno lavorativo, vadano dalle ore 15.00 alle ore 20:00, oppure, dalle ore 08:00 alle ore 11:00;
- i fine settimana alternati dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
- per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno (alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio);
- per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
- per 15 giorni, anche consecutivi, nel mese di luglio e 15 giorni ad agosto, durante le vacanze estive;
5) Il sig. , verserà a titolo di contributo per il mantenimento la somma di € Parte_2
1.150,00 (euro millecentocinquanta/00) mensili, di cui € 500,00 per il mantenimento della sig.ra Pt_1 ed € 650,00 per il mantenimento del minore figlio, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e, comunque, in concomitanza con la corresponsione dello stipendio del sig. . Parte_2
6) Il sig. autorizza la sig.ra a chiedere l'assegno unico, che verrà percepito Pt_2 Pt_1
totalmente dalla sola sig.ra Pt_1
7) Il sig. dovrà versare alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie, ivi Parte_2 Pt_3 comprese quelle scolastiche, previamente concordate (che verranno sostenute nell'esclusivo interesse del figlio).
8) Con compensazione delle spese di lite.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2025 e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 08/08/2020; che ancor prima dalla loro relazione, in data pagina 2 di 3 11/01/2013, è nato che col volgere del tempo i loro caratteri hanno fatto sorgere differenze Per_1 inconciliabili, facendo fallire l'unione; che i coniugi non hanno beni immobili e vivono in una abitazione presa in locazione, per cui pagano un canone di importo pari a € 500,00 mensili;
che la sig.ra
è casalinga ed è priva di reddito mentre il sig. è dipendente della Parte_1 Parte_2 ditta di autotrasporti ed ha percepito i seguenti redditi: 17.528,00 per l'anno 2023; € 30.168,00; che è interesse delle parti separarsi consensualmente alle condizioni sopra indicate.
All'udienza dell'12.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti il figlio della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse del figlio minore.
Stante la natura della causa, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 12.6.2025;
2) ordina all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8 agosto 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. v.g. 465/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CASU GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA SASSARI N. 96, SINISCOLA, presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) il minore figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione anagrafica presso Per_1
l'abitazione della madre, in Siniscola, nella Via Rossini n. 31;
3) sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, mentre per ciò che attiene alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla pagina 1 di 3 richiesta di qualsivoglia documentazione riguardante lo stesso, dovranno essere adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4) il padre potrà tenere il figlio con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti, nel rispetto degli impegni scolastici e di studio del minore e comunque, secondo i periodi di seguito indicati che le parti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- per due giorni, infrasettimanali, il martedì ed il venerdì, che a seconda del proprio turno lavorativo, vadano dalle ore 15.00 alle ore 20:00, oppure, dalle ore 08:00 alle ore 11:00;
- i fine settimana alternati dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
- per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno (alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio);
- per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
- per 15 giorni, anche consecutivi, nel mese di luglio e 15 giorni ad agosto, durante le vacanze estive;
5) Il sig. , verserà a titolo di contributo per il mantenimento la somma di € Parte_2
1.150,00 (euro millecentocinquanta/00) mensili, di cui € 500,00 per il mantenimento della sig.ra Pt_1 ed € 650,00 per il mantenimento del minore figlio, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e, comunque, in concomitanza con la corresponsione dello stipendio del sig. . Parte_2
6) Il sig. autorizza la sig.ra a chiedere l'assegno unico, che verrà percepito Pt_2 Pt_1
totalmente dalla sola sig.ra Pt_1
7) Il sig. dovrà versare alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie, ivi Parte_2 Pt_3 comprese quelle scolastiche, previamente concordate (che verranno sostenute nell'esclusivo interesse del figlio).
8) Con compensazione delle spese di lite.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2025 e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 08/08/2020; che ancor prima dalla loro relazione, in data pagina 2 di 3 11/01/2013, è nato che col volgere del tempo i loro caratteri hanno fatto sorgere differenze Per_1 inconciliabili, facendo fallire l'unione; che i coniugi non hanno beni immobili e vivono in una abitazione presa in locazione, per cui pagano un canone di importo pari a € 500,00 mensili;
che la sig.ra
è casalinga ed è priva di reddito mentre il sig. è dipendente della Parte_1 Parte_2 ditta di autotrasporti ed ha percepito i seguenti redditi: 17.528,00 per l'anno 2023; € 30.168,00; che è interesse delle parti separarsi consensualmente alle condizioni sopra indicate.
All'udienza dell'12.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti il figlio della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse del figlio minore.
Stante la natura della causa, nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 12.6.2025;
2) ordina all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8 agosto 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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