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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1626/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4361/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118665676000 TASSE AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19391/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/12/2024 alla Ricorrente_1 SRL con codice fiscale n. P.IVA_1, veniva notificata la cartella di pagamento n. 07120240118665676000, riguardante la tassa automobilistica anno
2017 per l'importo complessivo di Euro 251,54.
La parte ricorrente impugnando l'atto, eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- prescrizione della tassa automobilistica. Il termine entro cui si prescrive il diritto dell'Amministrazione al recupero della tassa automobilistica non corrisposta, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento;
- l'avviso di accertamento n. 734271580407 non è stato mai notificato alla parte ricorrente.
Il ricorso veniva notificato alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione in data 11/02/2025 e veniva depositato presso questa Corte in data 07/03/2025.
in data 12/03/2025 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, deduceva, in ordine alla censura relativa all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione del ruolo nonché all' illegittimità dello stesso, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'Ente impositore, essendo demandata all'Ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione e che, la prescrizione e la decadenza sono riferibili all'Ente impositore e non all'Ente esattore.
In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'articolo 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 220/2023 in attuazione della legge delega n. 111/2023 ha introdotto il comma 6/bis all'articolo 14 del DLGS n. 546/1992 relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario, tra l'Ente impositore e il Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Pertanto ai sensi del nuovo comma 6/bis dell'art. 14 del DLGS
n. 546/1992 per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in cassazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'Agente della riscossione che all'Ente impositore, vertendosi in tal caso di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In caso di vizi della notifica eccepiti nel riguardo di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. In tutta evidenza l'iniziativa del soggetto ricorrente il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato e pertanto ne discende la violazione del contraddittorio e, la decadenza del ricorrente nei confronti dell'Ente impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo e pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese di lite vengono poste a carico dell' Agenzia delle Entrate Riscossione così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile. Spese di lite a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 200,00 omnicomprensive a favore dell' Agenzia dell' Entrate Riscossione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4361/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118665676000 TASSE AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19391/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/12/2024 alla Ricorrente_1 SRL con codice fiscale n. P.IVA_1, veniva notificata la cartella di pagamento n. 07120240118665676000, riguardante la tassa automobilistica anno
2017 per l'importo complessivo di Euro 251,54.
La parte ricorrente impugnando l'atto, eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- prescrizione della tassa automobilistica. Il termine entro cui si prescrive il diritto dell'Amministrazione al recupero della tassa automobilistica non corrisposta, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento;
- l'avviso di accertamento n. 734271580407 non è stato mai notificato alla parte ricorrente.
Il ricorso veniva notificato alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione in data 11/02/2025 e veniva depositato presso questa Corte in data 07/03/2025.
in data 12/03/2025 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, deduceva, in ordine alla censura relativa all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione del ruolo nonché all' illegittimità dello stesso, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'Ente impositore, essendo demandata all'Ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione e che, la prescrizione e la decadenza sono riferibili all'Ente impositore e non all'Ente esattore.
In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'articolo 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 220/2023 in attuazione della legge delega n. 111/2023 ha introdotto il comma 6/bis all'articolo 14 del DLGS n. 546/1992 relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario, tra l'Ente impositore e il Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Pertanto ai sensi del nuovo comma 6/bis dell'art. 14 del DLGS
n. 546/1992 per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in cassazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'Agente della riscossione che all'Ente impositore, vertendosi in tal caso di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In caso di vizi della notifica eccepiti nel riguardo di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. In tutta evidenza l'iniziativa del soggetto ricorrente il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato e pertanto ne discende la violazione del contraddittorio e, la decadenza del ricorrente nei confronti dell'Ente impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo e pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese di lite vengono poste a carico dell' Agenzia delle Entrate Riscossione così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile. Spese di lite a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 200,00 omnicomprensive a favore dell' Agenzia dell' Entrate Riscossione.