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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/11/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2416/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9.00 innanzi al Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
per è presente l'avv. MA EF oggi sostituito dall'avv. Alessandra Parte_1
Succi la quale si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Insiste per le istanze istruttorie non ammesse. per è presente l'avv. Patrizia Giuliano in sostituzione dell'avv. NICOLINI Controparte_1
VI la quale si riporta agli atti ed alla memoria conclusiva insistendo per le conclusioni ivi rassegnate. Chiede altresì il rigetto della domanda di risarcimento danni in quanto non provata.
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 15.00 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2416/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MA EF
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NICOLINI VI
RESISTENTE
La causa è iscritta ruolo in data 13.9.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del
26.11.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 c.p.c. depositato il 13.9.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 580/2024 emesso dal Tribunale di Rimini, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di 5.150,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti da aprile
2022 a luglio 2023, oltre interessi come da domanda nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 700.00 per compensi professionali ed € 76,00 per spese oltre a spese generali iva e Cpa di legge;
chiedeva a) il rigetto dell'avversa richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, b) la revoca dell'opposto Decreto Ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa;
c) Accertare la mancata manutenzione ordinaria dell'immobile per cui è causa da parte del resistente, il mancato e pieno godimento dell'immobile dovuto all'intollerabilità delle immissioni di odori provenienti dall'abitazione sita in San Leo (RN), Via Jole n. 1, posta al piano primo locata dal Sig. alla CP_1
Sig.ra accertata inoltre la responsabilità del Sig. (locatore) e della Parte_2 Controparte_1
Sig.ra (conduttore), nel verificarsi delle lamentate immissioni, d) condannare il Sig. Parte_2
in favore dell'odierno ricorrente, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti a Controparte_1 seguito dell'intollerabilità degli odori sgradevoli provenienti dal piano primo dell'immobile sito in
San Leo (RN), Via Jole n. 1, avendo esse provocato il parziale mancato godimento del bene ed avendo provocato al ricorrente una vera e propria lesione al diritto alla salute, inteso questo come diritto all'equilibrio ed al benessere psicofisico con valutazione equitativa degli stessi ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre agli accessori di legge”
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente la tardività dell'interposta Controparte_1 opposizione, siccome soggetta a rito del lavoro e pertanto esclusa dalla sospensione feriale dei termini chiedendo disporre la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'assegnazione di un termine per consentire l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs.
n. 28/2010, e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiunto opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione e tentata la mediazione obbligatoria con esito negativo, rigettate le prove orali in quanto inammissibili, la causa veniva rimessa in decisione.
Preliminarmente in rito, l'opposizione appare tempestivamente proposta e dunque ammissibile sul piano giuridico, posto che è pacifico in giurisprudenza che alle controversie in materia di locazione, pur soggette al rito speciale del lavoro, si applica la sospensione feriale dei termini.
Nel merito, è pacifico che le parti abbiano sottoscritto in data 10.7.2012 un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 6.7.2012 al n. 9940 (cfr.: doc. 2), avente ad oggetto l'immobile di proprietà del convenuto opposto sito in San Leo (RN), Via Jole n. 1 sito al piano 2.
Dal contratto risulta un canone di locazione mensile pari ad € 350,00 che il conduttore si obbligava a versare entro il giorno dieci di ogni mese (cfr.:doc. 2).
Tali circostanze sono tutte documentalmente provate.
Orbene, che l'attore opponente si sia reso moroso nel pagamento della somma dei canoni di locazione da aprile 2022 a luglio 2023 per un importo, detratto l'acconto di € 450,00, di € 5.150, è circostanza incontestata.
Il credito opposto risulta pertanto provato. Come noto, la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un giudizio ordinario a cognizione piena, volto all'accertamento dell'esistenza del credito ingiunto e caratterizzato dalla c.d. inversione dell'iniziativa processuale, in quanto il creditore opposto, pur assumendo il ruolo formale di convenuto, è nella sostanza attore, e come tale risulta gravato dell'onere della prova in ordine alla fondatezza della propria domanda. Nel caso di specie, pertanto, il creditore opposto ha l'onere di provare il proprio diritto di credito al pagamento dei canoni, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Orbene, se da un lato il creditore opposto ha assolto al proprio onere probatorio, dall'altro lato parte opponente non ha fornito prova alcuna dell'adempimento, né ha portato valide argomentazioni circa il mancato pagamento. Unica contestazione è l'asserita presenza di odori sgradevoli, provenienti da altro immobile, sito al primo piano condotto in locazione da altro soggetto e di proprietà dello stesso locatore, tali da limitare il pieno godimento dell'immobile per cui è causa creando gravi disagi e nocumento alla salute.
Ora, posto che in tema di locazioni “non è consentito al conduttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (per tutte Cass. Civ. 2099/13), nel caso in esame, il conduttore non ha dimostrato che tali immissioni abbiano inciso sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, comprimendo il proprio diritto di usufruire dell'immobile nella sua interezza, oppure abbiano compromesso il suo stato di salute, essendosi limitato, l'opponente, ad una contestazione priva di riscontro, sia per quanto attiene l'intollerabilità delle immissioni, sia per quanto attiene alla riconducibilità delle stesse a fatto del proprietario locatore. In giurisprudenza si precisa infatti come in materia di immissioni intollerabili allorchè le stesse provengano da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario locatore solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso (sentenza cass. Civ. n. 11125 del 28.5.2015).
In tale contesto non può trovare accoglimento l'eccezione di inadempimento. Né può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte opponente, rimasta priva di riscontro probatorio.
Va peraltro confermata la inammissibilità della prova per testi e per interrogatorio formale richiesti dall'opponente essendo i capitoli di prova formulati generici, ovvero valutativi ovvero irrilevanti ai fini della decisione. Va altresì respinta l' ulteriore istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto superflua.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato, e la opposizione respinta;
le spese della lite vanno poste a carico della parte opponente, che soccombe.
Va respinta la domanda di condanna per lite temeraria non essendo provata la mala fede o colpa grave nella condotta della parte soccombente.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
580/2024.
Rigetta la domanda di risarcimento danni.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta Parte_3
che si liquidano in €.3.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. Controparte_2
Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9.00 innanzi al Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
per è presente l'avv. MA EF oggi sostituito dall'avv. Alessandra Parte_1
Succi la quale si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Insiste per le istanze istruttorie non ammesse. per è presente l'avv. Patrizia Giuliano in sostituzione dell'avv. NICOLINI Controparte_1
VI la quale si riporta agli atti ed alla memoria conclusiva insistendo per le conclusioni ivi rassegnate. Chiede altresì il rigetto della domanda di risarcimento danni in quanto non provata.
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 15.00 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2416/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MA EF
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NICOLINI VI
RESISTENTE
La causa è iscritta ruolo in data 13.9.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del
26.11.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 c.p.c. depositato il 13.9.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 580/2024 emesso dal Tribunale di Rimini, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di 5.150,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti da aprile
2022 a luglio 2023, oltre interessi come da domanda nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 700.00 per compensi professionali ed € 76,00 per spese oltre a spese generali iva e Cpa di legge;
chiedeva a) il rigetto dell'avversa richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, b) la revoca dell'opposto Decreto Ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa;
c) Accertare la mancata manutenzione ordinaria dell'immobile per cui è causa da parte del resistente, il mancato e pieno godimento dell'immobile dovuto all'intollerabilità delle immissioni di odori provenienti dall'abitazione sita in San Leo (RN), Via Jole n. 1, posta al piano primo locata dal Sig. alla CP_1
Sig.ra accertata inoltre la responsabilità del Sig. (locatore) e della Parte_2 Controparte_1
Sig.ra (conduttore), nel verificarsi delle lamentate immissioni, d) condannare il Sig. Parte_2
in favore dell'odierno ricorrente, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti a Controparte_1 seguito dell'intollerabilità degli odori sgradevoli provenienti dal piano primo dell'immobile sito in
San Leo (RN), Via Jole n. 1, avendo esse provocato il parziale mancato godimento del bene ed avendo provocato al ricorrente una vera e propria lesione al diritto alla salute, inteso questo come diritto all'equilibrio ed al benessere psicofisico con valutazione equitativa degli stessi ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre agli accessori di legge”
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente la tardività dell'interposta Controparte_1 opposizione, siccome soggetta a rito del lavoro e pertanto esclusa dalla sospensione feriale dei termini chiedendo disporre la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'assegnazione di un termine per consentire l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs.
n. 28/2010, e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiunto opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione e tentata la mediazione obbligatoria con esito negativo, rigettate le prove orali in quanto inammissibili, la causa veniva rimessa in decisione.
Preliminarmente in rito, l'opposizione appare tempestivamente proposta e dunque ammissibile sul piano giuridico, posto che è pacifico in giurisprudenza che alle controversie in materia di locazione, pur soggette al rito speciale del lavoro, si applica la sospensione feriale dei termini.
Nel merito, è pacifico che le parti abbiano sottoscritto in data 10.7.2012 un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 6.7.2012 al n. 9940 (cfr.: doc. 2), avente ad oggetto l'immobile di proprietà del convenuto opposto sito in San Leo (RN), Via Jole n. 1 sito al piano 2.
Dal contratto risulta un canone di locazione mensile pari ad € 350,00 che il conduttore si obbligava a versare entro il giorno dieci di ogni mese (cfr.:doc. 2).
Tali circostanze sono tutte documentalmente provate.
Orbene, che l'attore opponente si sia reso moroso nel pagamento della somma dei canoni di locazione da aprile 2022 a luglio 2023 per un importo, detratto l'acconto di € 450,00, di € 5.150, è circostanza incontestata.
Il credito opposto risulta pertanto provato. Come noto, la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un giudizio ordinario a cognizione piena, volto all'accertamento dell'esistenza del credito ingiunto e caratterizzato dalla c.d. inversione dell'iniziativa processuale, in quanto il creditore opposto, pur assumendo il ruolo formale di convenuto, è nella sostanza attore, e come tale risulta gravato dell'onere della prova in ordine alla fondatezza della propria domanda. Nel caso di specie, pertanto, il creditore opposto ha l'onere di provare il proprio diritto di credito al pagamento dei canoni, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Orbene, se da un lato il creditore opposto ha assolto al proprio onere probatorio, dall'altro lato parte opponente non ha fornito prova alcuna dell'adempimento, né ha portato valide argomentazioni circa il mancato pagamento. Unica contestazione è l'asserita presenza di odori sgradevoli, provenienti da altro immobile, sito al primo piano condotto in locazione da altro soggetto e di proprietà dello stesso locatore, tali da limitare il pieno godimento dell'immobile per cui è causa creando gravi disagi e nocumento alla salute.
Ora, posto che in tema di locazioni “non è consentito al conduttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (per tutte Cass. Civ. 2099/13), nel caso in esame, il conduttore non ha dimostrato che tali immissioni abbiano inciso sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, comprimendo il proprio diritto di usufruire dell'immobile nella sua interezza, oppure abbiano compromesso il suo stato di salute, essendosi limitato, l'opponente, ad una contestazione priva di riscontro, sia per quanto attiene l'intollerabilità delle immissioni, sia per quanto attiene alla riconducibilità delle stesse a fatto del proprietario locatore. In giurisprudenza si precisa infatti come in materia di immissioni intollerabili allorchè le stesse provengano da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario locatore solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso (sentenza cass. Civ. n. 11125 del 28.5.2015).
In tale contesto non può trovare accoglimento l'eccezione di inadempimento. Né può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte opponente, rimasta priva di riscontro probatorio.
Va peraltro confermata la inammissibilità della prova per testi e per interrogatorio formale richiesti dall'opponente essendo i capitoli di prova formulati generici, ovvero valutativi ovvero irrilevanti ai fini della decisione. Va altresì respinta l' ulteriore istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto superflua.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato, e la opposizione respinta;
le spese della lite vanno poste a carico della parte opponente, che soccombe.
Va respinta la domanda di condanna per lite temeraria non essendo provata la mala fede o colpa grave nella condotta della parte soccombente.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
580/2024.
Rigetta la domanda di risarcimento danni.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta Parte_3
che si liquidano in €.3.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. Controparte_2
Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese Currò Dossi