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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8420 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. MARISA BELLON, che la rappresenta e difende per procura speciale, attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
I)- accertata la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attrice ed il completamento del suo percorso di transizione psicosomatico female to male, pronunciare la rettificazione di sesso da femminile a maschile dell'odierna parte attrice, ordinando agli Ufficiali dello stato civile competenti la modifiche anagrafiche conseguenti, con mutamento del nome anagrafico da in con ogni conseguenza di legge, ivi incluso il diritto Pt_1 Per_1
dell'odierna ricorrente di eseguire – in un momento successivo alla predetta rettifica – gli eventuali interventi medici che ella ritenga necessari all'adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili, siano essi demolitivi (ad es., mastectomia, isterectomia e salpingo – ooforectomia) e/o ricostruttivi (ad es., fallopastica o metoidioplastica); II)- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/12/2024, ha domandato che il Parte_1
Tribunale disponga la rettificazione dello stato civile, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome e ogni conseguenza di legge, fra cui la facoltà di procedere Per_2
al trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali.
A fondamento della domanda, ha esposto: che sin da bambina aveva sempre percepito un'immagine di sé al maschile, mal tollerando soprattutto dall'età puberale il proprio corpo femminile;
che in particolare, al compimento dei 15 anni aveva preso contatti con la Clinica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della ASL di Cagliari, ricevendo in data 13/09/2022 la diagnosi di Disforia di Genere senza controindicazioni all'assunzione della terapia ormonale mascolinizzante;
che sotto la guida del Dott.
, endocrinologo presso Struttura Complessa dell'AOU di Cagliari, Persona_3
aveva quindi iniziato ad assumere la terapia ormonale mascolinizzante, tuttora in corso;
che l'esperienza e l'immagine di sé, percepita e presentata agli altri, erano state maschili fin dall'infanzia, e, difatti, fin dalla fanciullezza aveva cominciato a pensare di essere in un corpo sbagliato, manifestando palese disagio per la propria fisionomia che differiva evidentemente da quella in cui si identificava (e si identifica), consapevole fin da adolescente della sola possibilità di modificare chirurgicamente il proprio aspetto esteriore;
che tale proposito di arrivare all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, per adeguare il corpo all'identità esperita, si era mantenuto costante nel tempo e vi era piena consapevolezza della irreversibilità di detta operazione cui essa attrice intendeva pervenire in un momento successivo alla rettificazione anagrafica.
Nell'udienza dell'8/05/2025, comparsa personalmente, parte attrice ha dichiarato:
“confermo il ricorso. Ho realizzato e accettato di essere trans in terza media. Mi sono confidata con una amica. Anche la mia famiglia lo ha accettato. Ho avuto la diagnosi di disforia nel 2022 con la dott.ssa del Microcitemico. Ho iniziato a fare la terapia Per_4
endocrinologica con il testosterone nel gennaio 2023 con il dott. Studio al liceo Per_3
artistico, sono in quinta. Quest'anno ho il diploma. Ho detto a scuola di essere Per_1
sin dalla prima superiore, come sono entrata all'artistico. Mi chiamano così da sempre. Vorrei diplomarmi con questo nome. L'esame dovrebbe essere a metà giugno, non conosco le date precise.
Sto facendo anche un accompagnamento psicologico al San Giovanni di Dio con la dott.
e in privato con la dott.ssa ”. Per_5 Per_6
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso. Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere (relazione clinica endocrinologica AOU di Cagliari dell'8/05/2025; relazione psicologica della Dott.ssa del 19/05/2025). Persona_7
Dal novembre 2021 la parte attrice ha intrapreso un percorso psicologico a sostegno della sua affermazione nel genere maschile, e dal gennaio 2023 si è sottoposta a terapia ormonale mascolinizzante a seguito di diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, confermata anche recentemente (relazione dott.ssa ) in assenza di controindicazioni Per_6
alla prosecuzione del percorso ormonale e, anzi, con riferiti effetti positivi sul benessere psicofisico dell'interessata che vive ormai da anni secondo un'identità di genere maschile in tutte le aree della sua vita.
Emerge peraltro il persistere di un intenso disagio, tale da compromettere la qualità di vita dell'interessato, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica femminile,
e quindi, ad esempio, tutte le volte che è tenuta ad esibire i propri documenti di identità.
La relazione citata evidenzia infine che “Si può quindi affermare che la rettificazione dei dati anagrafici e la possibilità di fare gli interventi chirurgici che riterrà necessari, rappresentano la procedura più idonea per consentire a di vivere completamente Per_1
nella sua identità di genere, garantendole una migliore qualità di vita ed aprendo alla possibilità di una piena autorealizzazione personale, relazionale e professionale”.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto all'esecuzione dell'intervento chirurgico di completo adeguamento sessuale, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] Parte_1
l'11/02/2006, come segue: 1) laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile”; 2) laddove, nello stesso atto di nascita è scritto: ” deve invece leggersi “ ”; Pt_1 Per_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. Dispone che in caso di diffusione della sentenza sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
4. Nulla per le spese. Cagliari, il 17/07/2025
Il Giudice est.
Francesca Lucchesi
Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8420 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. MARISA BELLON, che la rappresenta e difende per procura speciale, attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
I)- accertata la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attrice ed il completamento del suo percorso di transizione psicosomatico female to male, pronunciare la rettificazione di sesso da femminile a maschile dell'odierna parte attrice, ordinando agli Ufficiali dello stato civile competenti la modifiche anagrafiche conseguenti, con mutamento del nome anagrafico da in con ogni conseguenza di legge, ivi incluso il diritto Pt_1 Per_1
dell'odierna ricorrente di eseguire – in un momento successivo alla predetta rettifica – gli eventuali interventi medici che ella ritenga necessari all'adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili, siano essi demolitivi (ad es., mastectomia, isterectomia e salpingo – ooforectomia) e/o ricostruttivi (ad es., fallopastica o metoidioplastica); II)- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/12/2024, ha domandato che il Parte_1
Tribunale disponga la rettificazione dello stato civile, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome e ogni conseguenza di legge, fra cui la facoltà di procedere Per_2
al trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali.
A fondamento della domanda, ha esposto: che sin da bambina aveva sempre percepito un'immagine di sé al maschile, mal tollerando soprattutto dall'età puberale il proprio corpo femminile;
che in particolare, al compimento dei 15 anni aveva preso contatti con la Clinica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della ASL di Cagliari, ricevendo in data 13/09/2022 la diagnosi di Disforia di Genere senza controindicazioni all'assunzione della terapia ormonale mascolinizzante;
che sotto la guida del Dott.
, endocrinologo presso Struttura Complessa dell'AOU di Cagliari, Persona_3
aveva quindi iniziato ad assumere la terapia ormonale mascolinizzante, tuttora in corso;
che l'esperienza e l'immagine di sé, percepita e presentata agli altri, erano state maschili fin dall'infanzia, e, difatti, fin dalla fanciullezza aveva cominciato a pensare di essere in un corpo sbagliato, manifestando palese disagio per la propria fisionomia che differiva evidentemente da quella in cui si identificava (e si identifica), consapevole fin da adolescente della sola possibilità di modificare chirurgicamente il proprio aspetto esteriore;
che tale proposito di arrivare all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, per adeguare il corpo all'identità esperita, si era mantenuto costante nel tempo e vi era piena consapevolezza della irreversibilità di detta operazione cui essa attrice intendeva pervenire in un momento successivo alla rettificazione anagrafica.
Nell'udienza dell'8/05/2025, comparsa personalmente, parte attrice ha dichiarato:
“confermo il ricorso. Ho realizzato e accettato di essere trans in terza media. Mi sono confidata con una amica. Anche la mia famiglia lo ha accettato. Ho avuto la diagnosi di disforia nel 2022 con la dott.ssa del Microcitemico. Ho iniziato a fare la terapia Per_4
endocrinologica con il testosterone nel gennaio 2023 con il dott. Studio al liceo Per_3
artistico, sono in quinta. Quest'anno ho il diploma. Ho detto a scuola di essere Per_1
sin dalla prima superiore, come sono entrata all'artistico. Mi chiamano così da sempre. Vorrei diplomarmi con questo nome. L'esame dovrebbe essere a metà giugno, non conosco le date precise.
Sto facendo anche un accompagnamento psicologico al San Giovanni di Dio con la dott.
e in privato con la dott.ssa ”. Per_5 Per_6
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso. Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere (relazione clinica endocrinologica AOU di Cagliari dell'8/05/2025; relazione psicologica della Dott.ssa del 19/05/2025). Persona_7
Dal novembre 2021 la parte attrice ha intrapreso un percorso psicologico a sostegno della sua affermazione nel genere maschile, e dal gennaio 2023 si è sottoposta a terapia ormonale mascolinizzante a seguito di diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, confermata anche recentemente (relazione dott.ssa ) in assenza di controindicazioni Per_6
alla prosecuzione del percorso ormonale e, anzi, con riferiti effetti positivi sul benessere psicofisico dell'interessata che vive ormai da anni secondo un'identità di genere maschile in tutte le aree della sua vita.
Emerge peraltro il persistere di un intenso disagio, tale da compromettere la qualità di vita dell'interessato, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica femminile,
e quindi, ad esempio, tutte le volte che è tenuta ad esibire i propri documenti di identità.
La relazione citata evidenzia infine che “Si può quindi affermare che la rettificazione dei dati anagrafici e la possibilità di fare gli interventi chirurgici che riterrà necessari, rappresentano la procedura più idonea per consentire a di vivere completamente Per_1
nella sua identità di genere, garantendole una migliore qualità di vita ed aprendo alla possibilità di una piena autorealizzazione personale, relazionale e professionale”.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto all'esecuzione dell'intervento chirurgico di completo adeguamento sessuale, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] Parte_1
l'11/02/2006, come segue: 1) laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile”; 2) laddove, nello stesso atto di nascita è scritto: ” deve invece leggersi “ ”; Pt_1 Per_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. Dispone che in caso di diffusione della sentenza sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
4. Nulla per le spese. Cagliari, il 17/07/2025
Il Giudice est.
Francesca Lucchesi
Il Presidente
Giorgio Latti