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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2110/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Andrea Zonca Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in OV, via Passalacqua n. 10, giusta delega in atti;
attrice opponente contro
(C.F. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi ed Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5/A, giusta delega in atti;
convenuta opposta
C.F. ), Controparte_3 C.F._2 terza chiamata contumace
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- contrato di finanziamento
Conclusioni di parte attrice opponente: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO In via principale ACCERTARE e DICHIARARE che il D.I. n.
549/2021 opposto è stato illegittimamente richiesto ed ottenuto nei confronti della SI.ra di conseguenza REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
CONDANNARE quindi parte attrice alla rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA. NEL MERITO ED IN VIA
pagina 1 di 15 RICONVENZIONALE ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso l'obbligo in capo alla SI.ra di manlevare la SI.ra da ogni somma che Controparte_3 Parte_1 dovesse essere condannata a pagare e per l'effetto CONDANNARE la SI.ra CP_3
a tenere indenne e manlevare la SI.ra dal pagamento di ogni
[...] Parte_1 somma che quest'ultima dovesse esser condannata a rifondere a CP_1
Conclusioni di parte convenuta opposta: In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1 Parte_1
19.373,67 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
Fatto e motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 549/2021 del Parte_1
10/6/2021 (RG 1402/2021) emesso dall'intestato Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.373,67 oltre interessi e spese a favore di
[...]
per sentir revocare il decreto opposto e in via riconvenzionale chiedeva di CP_1 essere manlevata tenuta indenne di quanto avrebbe dovuto corrispondere da CP_3
di cui , in preliminare , ne chiedeva l' autorizzazione alla chiamata in causa.
[...]
L'opponente a fondamento della svolta opposizione deduceva(a) di non aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento né ha tantomeno ottenuto alcuna somma da parte di
; (b) che il contratto di finanziamento appariva sottoscritto in tutte le sue parti Pt_2 solo dalla SI.ra che aveva percepito le somme da e le aveva Controparte_3 Pt_2 parzialmente restituite.
Pertanto la , pur ribadendo di non aver mai avuto intenzione di sottoscrivere un Pt_1 contratto di garanzia, fideiussione, prestito personale o altro, disconosceva la firma a Lei riferita apposta sulla pagina 1 del doc. 3 ex avverso prodotto in calce al paragrafo in cui
“Il Richiedente ed il Coobbligato Consentono che i propri dati personali siano trattati da
, come disconosceva la copia fotostatica del doc. 3 ex adverso prodotto in Pt_2
pagina 2 di 15 allegato al ricorso monitorio, essendo tale copia illeggibile in molte sue parti a causa della scarsa qualità della fotoriproduzione.
In fatto, l'opponente ricordava solo di aver accompagnato, nel febbraio 2011, la propria titolare SI.ra presso una agenzia ove quest'ultima doveva eseguire Controparte_3 alcune pratiche per la gestione finanziaria della propria attività (esercizio commerciale) ma in tale occasione di non aver prestato alcun consenso a fare da garante e/o tantomeno ha richiesto alcun prestito.
La stessa sottolineava , inoltre, che la laconica comunicazione del 05/06/2014, consegnata il 18/06/2014 (come risulta dal timbro postale sul doc. 9 ex adverso prodotta) non aveva alcuna validità né ai fini di una eventuale escussione né quale interruzione di prescrizione.
La stessa rilevava, inoltre, che la banca non aveva valutato adeguatamente il merito creditizio, tenuto conto che la rata mensile era di era 450,00 e che il reddito dalla medesima percepito ammontava ad euro 800,00 mensili, comportamento che poteva configurare - una responsabilità contrattuale di tipo risarcitorio ex 1218 c.c., derivante dall'aver concesso un credito, in violazione del principio della sana e prudente gestione di cui all'art. 5 TUB, perché aveva portato ad un indebitamento eccessivo del cliente, ad una responsabilità di tipo precontrattuale ex 1175, 1374 e 1375 c.c., per aver concluso in violazione dell'obbligo di buona fede un contratto che ha provocato danni (c.d. contratto valido ma dannoso) che, a fronte di informazioni più chiare e/o comunque in caso di diniego del finanziamento, non si sarebbero mai verificati;
- l'illecito o il reato di usura ex art. 644 c.p. qualora la banca, attraverso la concessione del credito, abbia applicato interessi, ancorché inferiori al tasso soglia, comunque sproporzionati sebbene il cliente si trovasse al momento della stipula in condizioni di “difficoltà economica o finanziaria”.
In ogni caso le condizioni contrattuali erano “impossibili da sopportare”
La stessa evidenziava poi che la mancata attivazione della polizza (per quello che si poteva evincere dal contratto attesa la pessima qualità delle copie fotostatiche di cui allo stato non era possibile conoscere le condizioni costituiva) costituiva un grave inadempimento della convenuta opposta che aveva, con tale omissione, causato un potenziale irreparabile danno alla SI.ra , nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse Pt_1
pagina 3 di 15 ritenuta obbligata alla restituzione di somme virtù del documento ex adverso azionato.
Tale comportamento rendeva di per sè ineSIibile alcun credito vantato da controparte.
Infine la eccepiva la prescrizione del credito azionato giacché , dai documenti Pt_1 prodotti, appariva che il contratto di finanziamento personale della SI.ra era CP_3 stato stipulato in data 28/02/2011 e non essendo intercorso alcun atto interruttivo della prescrizione questa era in ogni modo maturata in data 27/02/2021.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione
La stessa evidenziava che non erano state contestate, tantomeno specificamente ex art. 115 cpc, - la richiesta e l'ottenimento da COMPASS BANCA SPA del contratto di prestito personale azionato in via monitoria da;
- l'effettiva erogazione della somma CP_1 richiesta alla banca (come peraltro risultava a contrariis dal pagamento di diverse rate); -
l'inadempimento; - la cessione del credito da COMPASS BANCA SPA a CP_4
.
[...]
La stessa rilevava che la ricostruzione ex adverso operata secondo cui Parte_1 aveva sottoscritto le Condizioni generali del contratto ma non aveva sottoscritto il contratto era quindi evidentemente contradditoria ed illogica.
Infatti, l'opponente dichiarava di “non aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento”, però non disconosceva la seconda firma del contratto con la quale dichiarava di approvare espressamente alcuni articoli delle Condizioni generali del contratto, tra cui si evidenziano l'art. 2 (Obbligazioni del richiedente), l'art. 3 (Garanzie)
e l'art. 4 (Pagamenti).
Tale contestazione, inoltre, risultava smentita dalla lettera di Accettazione del finanziamento che evidenziava la consapevolezza della di obbligarsi Pt_1 contrattualmente nonché da una lettera di 'Richiesta modifica rata' che viene inviata a nel 2012, quindi un anno dopo la sottoscrizione del contratto . L'opponente Pt_2 pertanto non poteva negare di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, se in prima persona aveva ammesso il proprio debito e aveva richiesto la modifica della rata.
Per tali ragioni il disconoscimento doveva ritenersi inammissibile.
Parimenti inammissibili si palesavano le doglianze relative alla presunta violazione della normativa in materia di merito creditizio (riferite alla violazione di regole di comportamento e non di validità del negozio) per la carenza di legittimazione passiva in pagina 4 di 15 capo ad , atteso che quest'ultima si è resa cessionaria unicamente del credito CP_1 vantato originariamente da e non anche del relativo contratto. In ogni caso Pt_2 dalla semplice lettura del contratto risultava evidente che l'istituto di credito avesse preliminarmente verificato le informazioni reddituali e occupazionali di CP_3
(€ 16.575.00 annuo, ossia € 1381,25 mensili) e di (€ 800 per 13
[...] Parte_1 mensilità, ossia € 866,66 mensili). Pertanto, a fronte di una rata di € 540,00 le due coobbligate potevano disporre nel complessivamente di € 2247,91.
Quanto alla mancata attivazione dell'assicurazione sottolineava che sarebbe spettato alle controparti chiedere l'attivazione della assicurazione con le modalità prescritte della polizza sottoscritta, non certo alla banca. L'opponente, in ogni caso, avrebbe dovuto rivolgere eventualmente tale doglianza all'istituto assicurativo, non certamente a o a Pt_2 CP_1
Infondata , infine si palesava l'eccepita prescrizione atteso che la decadenza del beneficio del termine era intervenuta nel 2013 e il termine di prescrizione era stato interrotto anche dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida del 2014.
Autorizzata la chiamata i causa di all'udienza 25.07.2022 , ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia
Orbene cosi' ripercorsi sommariamente i termini della questione, preliminarmente, deve evidenziarsi che è stata assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Deve, inoltre, osservarsi che appare dimostrata (peraltro neppure contestata) la sussistenza della titolarità sostanziale del credito azionato come risulta dalla documentazione in atti e specificatamente dall'atto di cessione. (doc. 4 monitorio), dall'estratto dell'elenco crediti ceduti da a , .(doc. 6) e dal Pt_2 CP_4 successivo atto di conferimento di ramo d'azienda da a (doc. 7) e CP_4 CP_1 dall'atto ricognitivo dell'intervenuto conferimento nell'opposta (doc. 8); dall'estratto dell'elenco crediti conferiti (doc. 9),; dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuto conferimento (doc. 10); dalla visura camerale storica aggiornata dell'opposta (doc. 11) dalla quale emerge sia il conferimento sia il cambio di denominazione in Controparte_1
Ciò premesso, l'attrice, quale motivo di opposizione, ha dedotto di non aver mai intrattenuto alcun rapporto negoziale con la cedente , di non aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento né ha tantomeno ottenuto alcuna somma da parte di pagina 5 di 15 tant'è che il contratto di finanziamento appariva sottoscritto in tutte le sue Pt_2 parti solo dalla SI.ra che aveva percepito le somme da e le Controparte_3 Pt_2 aveva parzialmente restituite, ed ha disconosciuto la firma a Lei riferita apposta sulla pagina 1 del doc. 3 ex avverso prodotto in calce al paragrafo in cui “Il Richiedente ed il
Coobbligato Consentono che i propri dati personali siano trattati da e le Pt_2 firme apposte ai doc. 12 e 13 .
Ora la ctu espletata in corso di causa, le cui risultanze, il giudicante ritiene di fare proprie in quanto convincenti e fondate su adeguata motivazione, il cui accertamento ha interessato un ampio arco temporale, ha evidenziato che “ Il campione manoscritturale riconducibile alla grafomotricità di è idoneo a soddisfare le eSIenze Parte_1 relative al confronto con le sottoscrizioni disconosciute nominate X1, X2, X3 e X4 appena prima trattate, presenti su documenti datati 2011 e 2012.
Il plateau comparativo, infatti, include campioni autografi che abbracciano un lungo periodo temporale che si estende dal 9 maggio 2001, data del rilascio della Carta
d'identità n. emessa dal comune di LE OP CI (NO) a cui fa Numero_1 riferimento la sottoscrizione qui indicata C11, sino alla recente data della redazione del saggio grafico. I periodi anzidetti riguardano l'età anagrafica della SInora tra i 40 e i Pt_1
62 anni, periodi in cui la scrittura e, in modo particolare, la firma, si considera essere stabilizzata ed automatizzata, sia nel movimento che nella forma.
La valutazione iniziale di tutte le firme comparative permette di escludere che l'impianto grafico abbia subito SInificativi cambiamenti, sia di tipo anticipatorio che gestuale, all'interno dell'ambito temporale in cui sono state apposte”.
L'ausiliario ha poi evidenziato (il confronto delle firme disconosciute con le comparative) che tutte le sottoscrizioni condividono somiglianze gestuali in un contesto concordante nella ideoformazione grafemica.
Osservando le immagini campionate per il raffronto:
a) tutti i campioni grafici ispezionati evidenziano una scrittura curvilinea con rari angoli;
b) nelle apposizioni sottoscrittorie la parola del patronimico precede quella del nome;
c) l'andamento sul rigo di base si sviluppa similarmente in tutte, entro un modesto ambito di variabilità;
d) l'orientamento degli assi è soprattutto verticale con lievi oscillazioni sia a sinistra che a destra;
pagina 6 di 15 e) la pressione è apprezzabile in tutte e si esprime nell'ambito della fisiologia dei movimenti flessivi ed estensivi.
f) le alzate di penna che determinano le interruzioni all'interno delle parole sono costanti,
e si ripropongono in tutte le sottoscrizioni g) i movimenti formativi di entrambe le lettere maiuscole concordano sui gesti di avvio, di sviluppo formativo e di stacco finale, determinato dal legamento con le vocali;
queste hanno movimento antiorario e presentano la tendenza alla chiusura;
h) la chiarezza delle scritture è limitata: nelle parole del cognome sia le vocali che la “s” sono oscure;
la consonante poi si mostra con le sembianze della “e”; quelle del nome, in più, sono obliterate e sostituite da un ampio paraffo che si sviluppa dalla “s”- quasi sempre redatta a stampatello minuscolo – e compie movimenti soprattutto sul piano diagonale per lanciarsi alla fine verso l'alto;
i) le maiuscole condividono analoghe altezze;
j) le estensioni di ciascuna delle parole sono costanti.
L'ispezione grafoscopica delle medesime non ha rilevato anomalie6, né con riguardo al supporto cartaceo e neppure in corrispondenza di ogni singolo trac-ciato.
Va ricordato che la firma X4 essendo in copia non è stata esaminata allo scopo.
I termini messi a confronto sono risultati qualitativamente omogenei, naturali, di numero adeguato e non contradditori.
L'osservazione e l'analisi della dinamica scritturale delle firme analizzate e dei loro schemi simbolico-motori, effettuati alla luce dei principi di fisica, di neurologia e della grafologia, hanno evidenziato un processo grafico naturale, caratterizzato da spontaneità
e da un movimento realizzativo controllato e con accelerazione nel tratto medio terminale della parola del nome. Il confronto cui sono state sottoposte le disconosciute con le firme autografe ha permesso di rilevare numerose analogie sia di tipo dinamico che formale tali da prospettare in maniera decisa l'ipotesi della riconducibilità delle sottoscrizioni X1, X2, X3 e X4 (questa, in quanto non originale ma in copia, verrà trattata più oltre) alla mano della SI.ra Parte_1
Le concordanze rilevate sono anzitutto di tipo ideativo, del pensiero anticipatorio da parte della scrivente, che coinvolgono il movimento essenzialmente curvilineo, la velocità, l'inclinazione, la pressione, la forma e la dimensione, gli stacchi, le distanze all'interno delle parole, la gestualità finale.
pagina 7 di 15 L'esito ora assegnato è stato completato attraverso la valutazione probabilistica
Bayesiana, prendendo in considerate le contrapposte ipotesi:
IPOTESI A: Autografia, estendendola anche alla dissimulazione: le firme in veri-fica indicate con la lettera “X” sono corrispondenti con le firme comparative di
[...]
anche in ordine all'ipotesi integrata della dissimulazione. Pt_1
IPOTESI B: Eterografia, estensione anche alla simulazione: le firme in verifica non corrisponde alle scritture e alle sottoscrizioni di ma sono frutto di Parte_1 imitazione.
Le osservazioni attese, ovvero le “ipotesi a priori” consolidate sulla scorta dei principi e delle leggi grafologiche che dimostrano e spiegano le ragioni ultime dei processi manoscritturali, sotto ciascuna delle due ipotesi considerate, e cioè A e B, rispetto alle firme disconosciute, sono così sintetizzate:
Vera l'ipotesi A di autografia, e ci si aspetta che le operazioni confrontuali documentino:
• corrispondenti caratteristiche distintive anche sotto il profilo integrato;
• assenza di difformità (eccedenti il range di variabilità grafica autografa);
• assenza di indici tipici di fenomeni di simulazione.
Per la dissimulazione, ipotesi integrata all'ipotesi A, ci si aspetta che le osservazioni documentino, in aggiunta e/o in alternativa:
• presenza di elementi rivelatori, anche nelle sottoscrizioni “non sospette”, quali, ad esempio, quelle apposte tempo prima delle contestate;
• alterazione di uno o più elementi costitutivi della propria scrittura;
• differenze di caratteristiche formali;
• sostituzioni degli elementi maggiormente caratterizzanti la propria firma con caratteri totalmente estranei;
• incoerenze grafiche.
Vera l'ipotesi B di eterografia: ci si aspetta che le operazioni confrontuali documentino:
• discordanze di peculiarità di forma e di movimento che sono riconducibili alla grafomotricità di altro soggetto.
Per l'imitazione, ipotesi integrata all'ipotesi B, ci si aspetta che le osservazioni documentino:
• corrispondenza di più caratteri formali, esteriori;
pagina 8 di 15 • constatazione di difformità di caratteristiche integrate in quanto in pre-senza di
“programma motorio” articolato differente.
Le osservazioni sperimentali, raffrontate con le “ipotesi a priori”, sicché:
• la cornice segnaletica in verifica corrisponde a quanto atteso dell'ipotesi di autografia A.
• L'esame dei tracciati autografi documenta un elevato grado di maturazione e di organizzazione del comportamento manoscritturale e del correlato “programma motorio” tale da consentire di ritenere altamente trascurabile l'ipotesi B.
• Il confronto ha documentato sostanziali convergenze sia di forme che di pattern motori tra le firme in verifica e le autografe, con comuni livelli grafomotori e altrettante similarità in relazione agli indici predittivi, caratterizzate anche per essere sintonizzate su onde grafiche di corrispondente natura, così da confermare la riconducibilità delle firme disconosciute alla grafomotricità di Parte_1
• L'ipotesi dissimulativa a carico della suddetta, attesa la previsione secondo la quale il soggetto tende ad allontanarsi il più possibile dalla propria abitualità grafica, pur non potendo reprimere i gesti e le peculiarità espressive più automatizzate, così che tali peculiarità espressive cogenti ed altamente identificative delle autografie della SI.ra Pt_1 emergerebbero comunque in momenti di cedimento attentivo, permette di escludere in modo decisivo l'ipotesi sottesa”.
Pertanto, il ctu concludeva rilevando che “Le indagini svolte, rispetto alle evidenze repertuali opportunamente descritte, documentate e dimostrate, permettono di sostenere che le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi della autografia delle sottoscrizioni contestate “x1”, “x2” e “x3” rappresentando che siano da escludere le ipotesi sia di eterografia che di dissimulazione (giudizio: +4 della scala espressione giudizi, di pag. 19). In riferimento alla firma X4, nonostante la sua natura di copia, può affermarsi che anch'essa reca elementi di condivisione con le altre sottoscrizioni. La comunanza di gestualità sia di natura ideo-prassica che eidetico, che si confermano anche negli elementi delle maiuscole iniziali delle parole e con lo iato all'interno della seconda, con la genesi dei grafemi a cerchio e per la loro connessione con le lettere che li precedono, con la forma delle “s”, tutte caratteristiche certamente importanti e riconducibili alla autografia.
L'assenza di chiarezza della parte finale della scrittura e la parzialità del movimento curvilineo e antiorario del paraffo, dissimili rispetto a quelli insiti in tutte le altre scritture, impongono riserva e cautela nel giudizio da date alla X4. Su questa scia, crede lo pagina 9 di 15 scrivente, si debba sì permanere nell'ambito dell'autografia, ma con un grado di giudizio inferiore rispetto a quello assegnato alle precedenti tre sottoscrizioni. E il giudizio che si assegna è +2 della scala di espressione: Le indagini svolte, rispetto alle parziali evidenze repertuali opportunamente descritte, documentate e dimostrate, permettono di sostenere che le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi della rappresentando che la possibilità di un'ipotesi Parte_3 alternativa è da considerarsi improbabile. (giudizio: +2 della scala espressioni giudizi)”.
Pertanto il CTU ha affermato che le sottoscrizioni apposte in corrispondenza della voce
“firma del coobbligato” e “Firma del coobbligato del credito personale”, apposte a margine della richiesta finanziamento per prestito personale ,in cui vengono indicate le generalità del coobbligato nell'odierna opponete, sono da attribuirsi all'odierna opponente
Nel contratto richiamato alla voce” sottoscrizione richiesta” viene previsto che “i sottoscritti , presa visione delle condizioni generali riportate nel presente modulo, che tutte dichiarano di accettare senza riserva alcuna, chiedono a Compass Spa un finanziamento per lo scopo specificato . I sottoscritti inoltre dichiarano e confermano dopo attenta lettura che tutti i dati riportati sul presente modulo di richiesta sono completi e veritieri”. Tale clausola risulta sottoscritta da alla voce “ Parte_1 sottoscrizione del coobbligato” e alla voce “ firma del coobbligato del credito”.
Parimenti sono da attribuirsi alla opponente la sottoscrizione apposta al documento che reca in calce la data del 28.02.2011 in cui la PS , dopo aver identifico il prestito e l'importo finanziato, comunica l'accettazione della richiesta di finanziamento avanzata da e la informa che a stretto giro di posta avrebbe ricevuto una Controparte_3 comunicazione informativa contenete i dati riepilogativi della pratica.
In relazione alla sottoscrizione apposta alla richiesta modifica rata relativo al contratto di prestito personale 9388176 stipulato in data 28.02.2011 il CTu, seppur esprimendo una certa cautela nel giudizio, afferma che in ogni caso le “indagini svolte… permettono di sostenere che le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi della rappresentando che Parte_3 la possibilità di un'ipotesi alternativa è da considerarsi improbabile”.
Quindi, all'esito dell'istruttoria la tesi prospetta dall'opponente non ha trovato riscontro.
Quanto alle ulteriori lagnanze relative all'asserita violazione della normativa in materia di merito creditizio e sul prospettato dovere di Compass di attivazione dell'assicurazione deve rilevarsi che non sussiste legittimazione passiva in capo al cessionario per la pagina 10 di 15 responsabilità risarcitoria giacchè tale responsabilità è stata ascritta dall'opponente a condotta propria del cedente. Sul punto deve sottolinearsi la distinzione sostanziale intercorrente tra la posizione del cessionario nella cessione del contrato, che subentra in tutti i diritti e obblighi relativi alla posizione contrattuale, e nella cessione del credito nella quale ha poteri circoscritti alla sola realizzazione della tutela del credito. Da ciò consegue che non può ritenersi trasferito al cessionario l'obbligo e la relativa responsabilità per comportamenti ascritti al cedente: la cessione del credito non implica una successione del cessionario nel credito risarcitorio e la responsabilità per asseriti comportamenti illegittimi è destinata a rimanere in capo alla cedente.
Non può inoltre essere condivisa l'eccezione di prescrizione. Infatti come precisato dalla
Corte di Cassazione (Cass. civ. sent. n. 18951/201) il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifica la natura unitaria del contratto In virtù di ciò, la prescrizione è unica e non va riferita ad ogni singola rata rispetto alla scadenza. Pertanto, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Ciò SInifica che non si avranno tante prescrizioni quante sono le rate da versare ma tutte le rate saranno soggette ad un unico termine di prescrizione. Inoltre, la prescrizione decennale delle rate insolute decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (Cass. civ. sent. n.
17798/2011 ovvero dalla decadenza del beneficio del termine (cfr. Cass., 30/08/2011 n.
17798).
Indi, l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata ovvero dalla decadenza del beneficio del termine.
Nel caso in oggetto, considerato che il contrato è stato stipulato in data 28.02.2011, la decadenza del beneficio del termine è intervenuta nel 2013 (come visibile dall'estratto conto) e il termine di prescrizione è stato interrotto anche dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida del 2014 (doc. 5/6 monitorio) 2021 e dalla notifica del ricorso e il pedissequo decreto ne consegue che il termine decennale non può ritenersi spirato.
Quindi, tirando fila, le eccezioni sollevate dall'opponente si palesano infondate,.
Detto ciò deve rilevarsi che , secondo i noti principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali ex artt. 1453 c.c. e ss. (per tutte Sezioni Unite
pagina 11 di 15 n°13533.2001, cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva, cfr. da ultimo Cass.
n°9351.2007; Cass. n°13674.2006; Cass. n°8615.2006; inutili altri riferimenti), a cui vanno annoverate le istanze giudiziali formulate dalla parte locatrice nel presente giudizio, incombeva alla parte ricorrente, solamente di dare dimostrazione del titolo
(fonte legale o negoziale) del credito dedotto in giudizio, e della sua sopravvenuta scadenza (eSIibilità), e di allegare il fatto dell'inadempimento imputato a controparte;
diversamente incombeva alla parte resistente convenuta di dare dimostrazione di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte ex contractu.
Ebbene la prova del titolo, ovverosia della fonte negoziale del credito dedotto in giudizio, nonché della sua scadenza ed eSIibilità, risulta adeguatamente fornita dallo stesso contratto di finanziamento. A ciò deve aggiungersi che l'opposta ha prodotto in giudizio anche l'estratto conto analitico ex art. 50 TUB, mediante il quale è possibile prendere visione del saldo debitore (doc. 7 monitorio) comunicazione alla SI. CP_3 di avvenuta erogazione della somma richiesta alla banca.
Quindi l'opposizione andrà disattesa e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Andrà, inoltre, accolta la domanda svolta in via riconvenzionale dall'attrice opponente da qualificarsi come domanda di regresso.
A tal fine deve rilevarsi che dall'incarto processuale ed in particolare nella scheda contrattuale viene chiaramente riportata quale richiedente e quale Parte_4 coobbligata l'odierna opponente. Inoltre la clausola apposta a margine della scheda contrattuale nonostante in calce alla voce “ sottoscrizione richiesta” viene riportato” I sottoscritti richiedono” la ha ivi apposto la sottoscrizione in qualità di coobbligato. Pt_1
Come si evince poi dalla comunicazione dell'avvenuta erogazione delle somme, in data
28.02.2011, la beneficiaria risulta essere alla quale era indirizzata la Controparte_3 predetta comunicazione. Nella stessa si legge” le comunichiamo di aver provveduto alla liquidazione delle somme concesseLe mediante bonifico a valere sulle coordinate bancarie da Lei fornite “ .
Parimenti la parte dedicata alla “autorizzazione permanente di addebito delle rate del finanziamento sul conto corrente” risulta sottoscritta da e autorizzato Parte_4
l'addebito su conto corrente alla medesima intestato.
pagina 12 di 15 Quindi, dalla scheda contrattuale si evince chiaramente che il richiedente il finanziamento era e che era “coobbligata”. Parte_4 Parte_1
Ora, con la sottoscrizione della richiesta di finanziamento il coobbligato assume solidalmente con il cliente l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.”
L'aver utilizzato in un contratto di finanziamento l'espressione di “coobbligato è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale in quanto anche se tale espressione non trova rispondenza in alcun istituto questa deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi dell'art. 1292 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che, sebbene l'art. 1299 c.c., comma 1, preveda unicamente l'ipotesi del pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori, tuttavia ciò non impedisce di ritenere che l'azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens, perché anche in tale caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279; Cass., 29/1/1998, 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1984, n. 459).
Diversamente, se il condebitore non esegue la prestazione o rende la stessa in misura pari o addirittura inferiore alla sua quota allora non potrà agire in regresso, tranne nel caso in cui l'obbligazione solidale sia stata contratta nell'esclusivo interesse dell'altro consorte (c.d. obbligazione ad interesse unisoggettivo).
Peraltro, in proposito, il Supremo Consesso ha avuto modo di affermare che, sebbene l'art. 1299 co. 1 c.c. individui l'avvenuto pagamento del debito da parte di uno dei condebitori solidali quale presupposto per l'esperimento dell'azione di regresso, “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento pagina 13 di 15 accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (Cass. civ. n. 11962/2022; cfr. anche Cass civ. n. 13807/2010, 2469/2003).
Quindi, accertata l'obbligazione come in precedenza riportato e l'intervenuta erogazione della somma finanziata in favore della terza chiamata, considerato che il finanziamento è stato erogato nell'esclusivo interesse della debitrice il carico CP_3 dell'obbligazione dovrà essere interamente posto in capo di quest'ultima essendo costei il soggetto nel cui esclusivo interesse è stato stipulato il negozio in di cui si discute.
Pertanto, la prospettazione dell'attrice opponente ( sul punto) all'esito del giudizio appare fondata, considerato il dato documentale nonchè il comportamento processuale tenuto da parte terza chiamata, assente dal giudizio;
invero la stessa non si è costituita in giudizio, sostanzialmente non difendendosi in ordine alla domanda avanzata.
Per cui, in accoglimento della domanda di regresso formulata odierna opponente nei riguardi quest'ultima va condannata, qualora la prima dovesse Controparte_3 provvedere al pagamento per intero dell'obbligazione solidale, al pagamento della somma di € 19.373,67 oltre interessi come da domanda ( ricorso per decreto ingiuntivo)
e le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo.
Non potranno costituire oggetto di regresso le spese legali supportate dall'opponente , in relazione al presente giudizio ( domanda principale) : avendovi dato causa per una condotta imputabile esclusivamente a sé, il condebitore adempiente non può riversare sui consorti, neppure pro quota, le spese giudiziali liquidate in favore del creditore che per ottenere il pagamento abbia dovuto agire in giudizio contro uno dei debitori solidali
(App. Catanzaro 15 gennaio1965).
Infatti, nel caso in cui le spese derivino dal comportamento imputabile al solo condebitore che agisca in regresso il quale se, richiesto lui solo del pagamento da parte del creditore, abbia resistito così facendo lievitare i costi per le spese legali, non potrà infatti riversare sui consorti le spese che sono la conseguenza del fatto di non aver aderito tempestivamente alla richiesta di pagamento.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sostenute dalla convenuta opposta andranno poste a carico dall'opponente mentre le spese legali sostenute da quest'ultima in relazione alla domanda riconvenzionale andranno poste a carico della terza chiamata , sul punto soccombente, con applicazione dei valori medi di al D.M.
55/14 in relazione alla fase studio, introduttiva e decisionale mentre con applicazioni dei pagina 14 di 15 minimi in relazione alla fase istruttoria per essersi risolta nell'espletamento della sola
CTU.
Le spese di CTU come liquidate in atti andranno definitivamente poste a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV , definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 549/21 emesso dal Tribunale di OV;
Accoglie la domanda di regresso formulata da e per l'effetto condanna Parte_1
-a condizione che abbia provveduto al pagamento per Controparte_3 Parte_1
l'intero di quanto portato per capitale , interessi e spese legali dal decreto ingiuntivo n.
549/21-, al pagamento della somma € 19.373,67, oltre interessi come da domanda ( ricorso per decreto ingiuntivo) e le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo, in favore di Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 opposta che si liquidano in € 4.237,00 per compensi oltre rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge;
Condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'attrice Controparte_3 opponente che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre € 118,50 per anticipazioni oltre rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge;
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico dell'attrice opponente.
Così deciso in OV, 21 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2110/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Andrea Zonca Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in OV, via Passalacqua n. 10, giusta delega in atti;
attrice opponente contro
(C.F. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi ed Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5/A, giusta delega in atti;
convenuta opposta
C.F. ), Controparte_3 C.F._2 terza chiamata contumace
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- contrato di finanziamento
Conclusioni di parte attrice opponente: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO In via principale ACCERTARE e DICHIARARE che il D.I. n.
549/2021 opposto è stato illegittimamente richiesto ed ottenuto nei confronti della SI.ra di conseguenza REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
CONDANNARE quindi parte attrice alla rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA. NEL MERITO ED IN VIA
pagina 1 di 15 RICONVENZIONALE ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso l'obbligo in capo alla SI.ra di manlevare la SI.ra da ogni somma che Controparte_3 Parte_1 dovesse essere condannata a pagare e per l'effetto CONDANNARE la SI.ra CP_3
a tenere indenne e manlevare la SI.ra dal pagamento di ogni
[...] Parte_1 somma che quest'ultima dovesse esser condannata a rifondere a CP_1
Conclusioni di parte convenuta opposta: In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1 Parte_1
19.373,67 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
Fatto e motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 549/2021 del Parte_1
10/6/2021 (RG 1402/2021) emesso dall'intestato Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.373,67 oltre interessi e spese a favore di
[...]
per sentir revocare il decreto opposto e in via riconvenzionale chiedeva di CP_1 essere manlevata tenuta indenne di quanto avrebbe dovuto corrispondere da CP_3
di cui , in preliminare , ne chiedeva l' autorizzazione alla chiamata in causa.
[...]
L'opponente a fondamento della svolta opposizione deduceva(a) di non aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento né ha tantomeno ottenuto alcuna somma da parte di
; (b) che il contratto di finanziamento appariva sottoscritto in tutte le sue parti Pt_2 solo dalla SI.ra che aveva percepito le somme da e le aveva Controparte_3 Pt_2 parzialmente restituite.
Pertanto la , pur ribadendo di non aver mai avuto intenzione di sottoscrivere un Pt_1 contratto di garanzia, fideiussione, prestito personale o altro, disconosceva la firma a Lei riferita apposta sulla pagina 1 del doc. 3 ex avverso prodotto in calce al paragrafo in cui
“Il Richiedente ed il Coobbligato Consentono che i propri dati personali siano trattati da
, come disconosceva la copia fotostatica del doc. 3 ex adverso prodotto in Pt_2
pagina 2 di 15 allegato al ricorso monitorio, essendo tale copia illeggibile in molte sue parti a causa della scarsa qualità della fotoriproduzione.
In fatto, l'opponente ricordava solo di aver accompagnato, nel febbraio 2011, la propria titolare SI.ra presso una agenzia ove quest'ultima doveva eseguire Controparte_3 alcune pratiche per la gestione finanziaria della propria attività (esercizio commerciale) ma in tale occasione di non aver prestato alcun consenso a fare da garante e/o tantomeno ha richiesto alcun prestito.
La stessa sottolineava , inoltre, che la laconica comunicazione del 05/06/2014, consegnata il 18/06/2014 (come risulta dal timbro postale sul doc. 9 ex adverso prodotta) non aveva alcuna validità né ai fini di una eventuale escussione né quale interruzione di prescrizione.
La stessa rilevava, inoltre, che la banca non aveva valutato adeguatamente il merito creditizio, tenuto conto che la rata mensile era di era 450,00 e che il reddito dalla medesima percepito ammontava ad euro 800,00 mensili, comportamento che poteva configurare - una responsabilità contrattuale di tipo risarcitorio ex 1218 c.c., derivante dall'aver concesso un credito, in violazione del principio della sana e prudente gestione di cui all'art. 5 TUB, perché aveva portato ad un indebitamento eccessivo del cliente, ad una responsabilità di tipo precontrattuale ex 1175, 1374 e 1375 c.c., per aver concluso in violazione dell'obbligo di buona fede un contratto che ha provocato danni (c.d. contratto valido ma dannoso) che, a fronte di informazioni più chiare e/o comunque in caso di diniego del finanziamento, non si sarebbero mai verificati;
- l'illecito o il reato di usura ex art. 644 c.p. qualora la banca, attraverso la concessione del credito, abbia applicato interessi, ancorché inferiori al tasso soglia, comunque sproporzionati sebbene il cliente si trovasse al momento della stipula in condizioni di “difficoltà economica o finanziaria”.
In ogni caso le condizioni contrattuali erano “impossibili da sopportare”
La stessa evidenziava poi che la mancata attivazione della polizza (per quello che si poteva evincere dal contratto attesa la pessima qualità delle copie fotostatiche di cui allo stato non era possibile conoscere le condizioni costituiva) costituiva un grave inadempimento della convenuta opposta che aveva, con tale omissione, causato un potenziale irreparabile danno alla SI.ra , nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse Pt_1
pagina 3 di 15 ritenuta obbligata alla restituzione di somme virtù del documento ex adverso azionato.
Tale comportamento rendeva di per sè ineSIibile alcun credito vantato da controparte.
Infine la eccepiva la prescrizione del credito azionato giacché , dai documenti Pt_1 prodotti, appariva che il contratto di finanziamento personale della SI.ra era CP_3 stato stipulato in data 28/02/2011 e non essendo intercorso alcun atto interruttivo della prescrizione questa era in ogni modo maturata in data 27/02/2021.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione
La stessa evidenziava che non erano state contestate, tantomeno specificamente ex art. 115 cpc, - la richiesta e l'ottenimento da COMPASS BANCA SPA del contratto di prestito personale azionato in via monitoria da;
- l'effettiva erogazione della somma CP_1 richiesta alla banca (come peraltro risultava a contrariis dal pagamento di diverse rate); -
l'inadempimento; - la cessione del credito da COMPASS BANCA SPA a CP_4
.
[...]
La stessa rilevava che la ricostruzione ex adverso operata secondo cui Parte_1 aveva sottoscritto le Condizioni generali del contratto ma non aveva sottoscritto il contratto era quindi evidentemente contradditoria ed illogica.
Infatti, l'opponente dichiarava di “non aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento”, però non disconosceva la seconda firma del contratto con la quale dichiarava di approvare espressamente alcuni articoli delle Condizioni generali del contratto, tra cui si evidenziano l'art. 2 (Obbligazioni del richiedente), l'art. 3 (Garanzie)
e l'art. 4 (Pagamenti).
Tale contestazione, inoltre, risultava smentita dalla lettera di Accettazione del finanziamento che evidenziava la consapevolezza della di obbligarsi Pt_1 contrattualmente nonché da una lettera di 'Richiesta modifica rata' che viene inviata a nel 2012, quindi un anno dopo la sottoscrizione del contratto . L'opponente Pt_2 pertanto non poteva negare di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, se in prima persona aveva ammesso il proprio debito e aveva richiesto la modifica della rata.
Per tali ragioni il disconoscimento doveva ritenersi inammissibile.
Parimenti inammissibili si palesavano le doglianze relative alla presunta violazione della normativa in materia di merito creditizio (riferite alla violazione di regole di comportamento e non di validità del negozio) per la carenza di legittimazione passiva in pagina 4 di 15 capo ad , atteso che quest'ultima si è resa cessionaria unicamente del credito CP_1 vantato originariamente da e non anche del relativo contratto. In ogni caso Pt_2 dalla semplice lettura del contratto risultava evidente che l'istituto di credito avesse preliminarmente verificato le informazioni reddituali e occupazionali di CP_3
(€ 16.575.00 annuo, ossia € 1381,25 mensili) e di (€ 800 per 13
[...] Parte_1 mensilità, ossia € 866,66 mensili). Pertanto, a fronte di una rata di € 540,00 le due coobbligate potevano disporre nel complessivamente di € 2247,91.
Quanto alla mancata attivazione dell'assicurazione sottolineava che sarebbe spettato alle controparti chiedere l'attivazione della assicurazione con le modalità prescritte della polizza sottoscritta, non certo alla banca. L'opponente, in ogni caso, avrebbe dovuto rivolgere eventualmente tale doglianza all'istituto assicurativo, non certamente a o a Pt_2 CP_1
Infondata , infine si palesava l'eccepita prescrizione atteso che la decadenza del beneficio del termine era intervenuta nel 2013 e il termine di prescrizione era stato interrotto anche dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida del 2014.
Autorizzata la chiamata i causa di all'udienza 25.07.2022 , ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia
Orbene cosi' ripercorsi sommariamente i termini della questione, preliminarmente, deve evidenziarsi che è stata assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Deve, inoltre, osservarsi che appare dimostrata (peraltro neppure contestata) la sussistenza della titolarità sostanziale del credito azionato come risulta dalla documentazione in atti e specificatamente dall'atto di cessione. (doc. 4 monitorio), dall'estratto dell'elenco crediti ceduti da a , .(doc. 6) e dal Pt_2 CP_4 successivo atto di conferimento di ramo d'azienda da a (doc. 7) e CP_4 CP_1 dall'atto ricognitivo dell'intervenuto conferimento nell'opposta (doc. 8); dall'estratto dell'elenco crediti conferiti (doc. 9),; dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuto conferimento (doc. 10); dalla visura camerale storica aggiornata dell'opposta (doc. 11) dalla quale emerge sia il conferimento sia il cambio di denominazione in Controparte_1
Ciò premesso, l'attrice, quale motivo di opposizione, ha dedotto di non aver mai intrattenuto alcun rapporto negoziale con la cedente , di non aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento né ha tantomeno ottenuto alcuna somma da parte di pagina 5 di 15 tant'è che il contratto di finanziamento appariva sottoscritto in tutte le sue Pt_2 parti solo dalla SI.ra che aveva percepito le somme da e le Controparte_3 Pt_2 aveva parzialmente restituite, ed ha disconosciuto la firma a Lei riferita apposta sulla pagina 1 del doc. 3 ex avverso prodotto in calce al paragrafo in cui “Il Richiedente ed il
Coobbligato Consentono che i propri dati personali siano trattati da e le Pt_2 firme apposte ai doc. 12 e 13 .
Ora la ctu espletata in corso di causa, le cui risultanze, il giudicante ritiene di fare proprie in quanto convincenti e fondate su adeguata motivazione, il cui accertamento ha interessato un ampio arco temporale, ha evidenziato che “ Il campione manoscritturale riconducibile alla grafomotricità di è idoneo a soddisfare le eSIenze Parte_1 relative al confronto con le sottoscrizioni disconosciute nominate X1, X2, X3 e X4 appena prima trattate, presenti su documenti datati 2011 e 2012.
Il plateau comparativo, infatti, include campioni autografi che abbracciano un lungo periodo temporale che si estende dal 9 maggio 2001, data del rilascio della Carta
d'identità n. emessa dal comune di LE OP CI (NO) a cui fa Numero_1 riferimento la sottoscrizione qui indicata C11, sino alla recente data della redazione del saggio grafico. I periodi anzidetti riguardano l'età anagrafica della SInora tra i 40 e i Pt_1
62 anni, periodi in cui la scrittura e, in modo particolare, la firma, si considera essere stabilizzata ed automatizzata, sia nel movimento che nella forma.
La valutazione iniziale di tutte le firme comparative permette di escludere che l'impianto grafico abbia subito SInificativi cambiamenti, sia di tipo anticipatorio che gestuale, all'interno dell'ambito temporale in cui sono state apposte”.
L'ausiliario ha poi evidenziato (il confronto delle firme disconosciute con le comparative) che tutte le sottoscrizioni condividono somiglianze gestuali in un contesto concordante nella ideoformazione grafemica.
Osservando le immagini campionate per il raffronto:
a) tutti i campioni grafici ispezionati evidenziano una scrittura curvilinea con rari angoli;
b) nelle apposizioni sottoscrittorie la parola del patronimico precede quella del nome;
c) l'andamento sul rigo di base si sviluppa similarmente in tutte, entro un modesto ambito di variabilità;
d) l'orientamento degli assi è soprattutto verticale con lievi oscillazioni sia a sinistra che a destra;
pagina 6 di 15 e) la pressione è apprezzabile in tutte e si esprime nell'ambito della fisiologia dei movimenti flessivi ed estensivi.
f) le alzate di penna che determinano le interruzioni all'interno delle parole sono costanti,
e si ripropongono in tutte le sottoscrizioni g) i movimenti formativi di entrambe le lettere maiuscole concordano sui gesti di avvio, di sviluppo formativo e di stacco finale, determinato dal legamento con le vocali;
queste hanno movimento antiorario e presentano la tendenza alla chiusura;
h) la chiarezza delle scritture è limitata: nelle parole del cognome sia le vocali che la “s” sono oscure;
la consonante poi si mostra con le sembianze della “e”; quelle del nome, in più, sono obliterate e sostituite da un ampio paraffo che si sviluppa dalla “s”- quasi sempre redatta a stampatello minuscolo – e compie movimenti soprattutto sul piano diagonale per lanciarsi alla fine verso l'alto;
i) le maiuscole condividono analoghe altezze;
j) le estensioni di ciascuna delle parole sono costanti.
L'ispezione grafoscopica delle medesime non ha rilevato anomalie6, né con riguardo al supporto cartaceo e neppure in corrispondenza di ogni singolo trac-ciato.
Va ricordato che la firma X4 essendo in copia non è stata esaminata allo scopo.
I termini messi a confronto sono risultati qualitativamente omogenei, naturali, di numero adeguato e non contradditori.
L'osservazione e l'analisi della dinamica scritturale delle firme analizzate e dei loro schemi simbolico-motori, effettuati alla luce dei principi di fisica, di neurologia e della grafologia, hanno evidenziato un processo grafico naturale, caratterizzato da spontaneità
e da un movimento realizzativo controllato e con accelerazione nel tratto medio terminale della parola del nome. Il confronto cui sono state sottoposte le disconosciute con le firme autografe ha permesso di rilevare numerose analogie sia di tipo dinamico che formale tali da prospettare in maniera decisa l'ipotesi della riconducibilità delle sottoscrizioni X1, X2, X3 e X4 (questa, in quanto non originale ma in copia, verrà trattata più oltre) alla mano della SI.ra Parte_1
Le concordanze rilevate sono anzitutto di tipo ideativo, del pensiero anticipatorio da parte della scrivente, che coinvolgono il movimento essenzialmente curvilineo, la velocità, l'inclinazione, la pressione, la forma e la dimensione, gli stacchi, le distanze all'interno delle parole, la gestualità finale.
pagina 7 di 15 L'esito ora assegnato è stato completato attraverso la valutazione probabilistica
Bayesiana, prendendo in considerate le contrapposte ipotesi:
IPOTESI A: Autografia, estendendola anche alla dissimulazione: le firme in veri-fica indicate con la lettera “X” sono corrispondenti con le firme comparative di
[...]
anche in ordine all'ipotesi integrata della dissimulazione. Pt_1
IPOTESI B: Eterografia, estensione anche alla simulazione: le firme in verifica non corrisponde alle scritture e alle sottoscrizioni di ma sono frutto di Parte_1 imitazione.
Le osservazioni attese, ovvero le “ipotesi a priori” consolidate sulla scorta dei principi e delle leggi grafologiche che dimostrano e spiegano le ragioni ultime dei processi manoscritturali, sotto ciascuna delle due ipotesi considerate, e cioè A e B, rispetto alle firme disconosciute, sono così sintetizzate:
Vera l'ipotesi A di autografia, e ci si aspetta che le operazioni confrontuali documentino:
• corrispondenti caratteristiche distintive anche sotto il profilo integrato;
• assenza di difformità (eccedenti il range di variabilità grafica autografa);
• assenza di indici tipici di fenomeni di simulazione.
Per la dissimulazione, ipotesi integrata all'ipotesi A, ci si aspetta che le osservazioni documentino, in aggiunta e/o in alternativa:
• presenza di elementi rivelatori, anche nelle sottoscrizioni “non sospette”, quali, ad esempio, quelle apposte tempo prima delle contestate;
• alterazione di uno o più elementi costitutivi della propria scrittura;
• differenze di caratteristiche formali;
• sostituzioni degli elementi maggiormente caratterizzanti la propria firma con caratteri totalmente estranei;
• incoerenze grafiche.
Vera l'ipotesi B di eterografia: ci si aspetta che le operazioni confrontuali documentino:
• discordanze di peculiarità di forma e di movimento che sono riconducibili alla grafomotricità di altro soggetto.
Per l'imitazione, ipotesi integrata all'ipotesi B, ci si aspetta che le osservazioni documentino:
• corrispondenza di più caratteri formali, esteriori;
pagina 8 di 15 • constatazione di difformità di caratteristiche integrate in quanto in pre-senza di
“programma motorio” articolato differente.
Le osservazioni sperimentali, raffrontate con le “ipotesi a priori”, sicché:
• la cornice segnaletica in verifica corrisponde a quanto atteso dell'ipotesi di autografia A.
• L'esame dei tracciati autografi documenta un elevato grado di maturazione e di organizzazione del comportamento manoscritturale e del correlato “programma motorio” tale da consentire di ritenere altamente trascurabile l'ipotesi B.
• Il confronto ha documentato sostanziali convergenze sia di forme che di pattern motori tra le firme in verifica e le autografe, con comuni livelli grafomotori e altrettante similarità in relazione agli indici predittivi, caratterizzate anche per essere sintonizzate su onde grafiche di corrispondente natura, così da confermare la riconducibilità delle firme disconosciute alla grafomotricità di Parte_1
• L'ipotesi dissimulativa a carico della suddetta, attesa la previsione secondo la quale il soggetto tende ad allontanarsi il più possibile dalla propria abitualità grafica, pur non potendo reprimere i gesti e le peculiarità espressive più automatizzate, così che tali peculiarità espressive cogenti ed altamente identificative delle autografie della SI.ra Pt_1 emergerebbero comunque in momenti di cedimento attentivo, permette di escludere in modo decisivo l'ipotesi sottesa”.
Pertanto, il ctu concludeva rilevando che “Le indagini svolte, rispetto alle evidenze repertuali opportunamente descritte, documentate e dimostrate, permettono di sostenere che le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi della autografia delle sottoscrizioni contestate “x1”, “x2” e “x3” rappresentando che siano da escludere le ipotesi sia di eterografia che di dissimulazione (giudizio: +4 della scala espressione giudizi, di pag. 19). In riferimento alla firma X4, nonostante la sua natura di copia, può affermarsi che anch'essa reca elementi di condivisione con le altre sottoscrizioni. La comunanza di gestualità sia di natura ideo-prassica che eidetico, che si confermano anche negli elementi delle maiuscole iniziali delle parole e con lo iato all'interno della seconda, con la genesi dei grafemi a cerchio e per la loro connessione con le lettere che li precedono, con la forma delle “s”, tutte caratteristiche certamente importanti e riconducibili alla autografia.
L'assenza di chiarezza della parte finale della scrittura e la parzialità del movimento curvilineo e antiorario del paraffo, dissimili rispetto a quelli insiti in tutte le altre scritture, impongono riserva e cautela nel giudizio da date alla X4. Su questa scia, crede lo pagina 9 di 15 scrivente, si debba sì permanere nell'ambito dell'autografia, ma con un grado di giudizio inferiore rispetto a quello assegnato alle precedenti tre sottoscrizioni. E il giudizio che si assegna è +2 della scala di espressione: Le indagini svolte, rispetto alle parziali evidenze repertuali opportunamente descritte, documentate e dimostrate, permettono di sostenere che le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi della rappresentando che la possibilità di un'ipotesi Parte_3 alternativa è da considerarsi improbabile. (giudizio: +2 della scala espressioni giudizi)”.
Pertanto il CTU ha affermato che le sottoscrizioni apposte in corrispondenza della voce
“firma del coobbligato” e “Firma del coobbligato del credito personale”, apposte a margine della richiesta finanziamento per prestito personale ,in cui vengono indicate le generalità del coobbligato nell'odierna opponete, sono da attribuirsi all'odierna opponente
Nel contratto richiamato alla voce” sottoscrizione richiesta” viene previsto che “i sottoscritti , presa visione delle condizioni generali riportate nel presente modulo, che tutte dichiarano di accettare senza riserva alcuna, chiedono a Compass Spa un finanziamento per lo scopo specificato . I sottoscritti inoltre dichiarano e confermano dopo attenta lettura che tutti i dati riportati sul presente modulo di richiesta sono completi e veritieri”. Tale clausola risulta sottoscritta da alla voce “ Parte_1 sottoscrizione del coobbligato” e alla voce “ firma del coobbligato del credito”.
Parimenti sono da attribuirsi alla opponente la sottoscrizione apposta al documento che reca in calce la data del 28.02.2011 in cui la PS , dopo aver identifico il prestito e l'importo finanziato, comunica l'accettazione della richiesta di finanziamento avanzata da e la informa che a stretto giro di posta avrebbe ricevuto una Controparte_3 comunicazione informativa contenete i dati riepilogativi della pratica.
In relazione alla sottoscrizione apposta alla richiesta modifica rata relativo al contratto di prestito personale 9388176 stipulato in data 28.02.2011 il CTu, seppur esprimendo una certa cautela nel giudizio, afferma che in ogni caso le “indagini svolte… permettono di sostenere che le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi della rappresentando che Parte_3 la possibilità di un'ipotesi alternativa è da considerarsi improbabile”.
Quindi, all'esito dell'istruttoria la tesi prospetta dall'opponente non ha trovato riscontro.
Quanto alle ulteriori lagnanze relative all'asserita violazione della normativa in materia di merito creditizio e sul prospettato dovere di Compass di attivazione dell'assicurazione deve rilevarsi che non sussiste legittimazione passiva in capo al cessionario per la pagina 10 di 15 responsabilità risarcitoria giacchè tale responsabilità è stata ascritta dall'opponente a condotta propria del cedente. Sul punto deve sottolinearsi la distinzione sostanziale intercorrente tra la posizione del cessionario nella cessione del contrato, che subentra in tutti i diritti e obblighi relativi alla posizione contrattuale, e nella cessione del credito nella quale ha poteri circoscritti alla sola realizzazione della tutela del credito. Da ciò consegue che non può ritenersi trasferito al cessionario l'obbligo e la relativa responsabilità per comportamenti ascritti al cedente: la cessione del credito non implica una successione del cessionario nel credito risarcitorio e la responsabilità per asseriti comportamenti illegittimi è destinata a rimanere in capo alla cedente.
Non può inoltre essere condivisa l'eccezione di prescrizione. Infatti come precisato dalla
Corte di Cassazione (Cass. civ. sent. n. 18951/201) il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifica la natura unitaria del contratto In virtù di ciò, la prescrizione è unica e non va riferita ad ogni singola rata rispetto alla scadenza. Pertanto, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Ciò SInifica che non si avranno tante prescrizioni quante sono le rate da versare ma tutte le rate saranno soggette ad un unico termine di prescrizione. Inoltre, la prescrizione decennale delle rate insolute decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (Cass. civ. sent. n.
17798/2011 ovvero dalla decadenza del beneficio del termine (cfr. Cass., 30/08/2011 n.
17798).
Indi, l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata ovvero dalla decadenza del beneficio del termine.
Nel caso in oggetto, considerato che il contrato è stato stipulato in data 28.02.2011, la decadenza del beneficio del termine è intervenuta nel 2013 (come visibile dall'estratto conto) e il termine di prescrizione è stato interrotto anche dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida del 2014 (doc. 5/6 monitorio) 2021 e dalla notifica del ricorso e il pedissequo decreto ne consegue che il termine decennale non può ritenersi spirato.
Quindi, tirando fila, le eccezioni sollevate dall'opponente si palesano infondate,.
Detto ciò deve rilevarsi che , secondo i noti principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali ex artt. 1453 c.c. e ss. (per tutte Sezioni Unite
pagina 11 di 15 n°13533.2001, cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva, cfr. da ultimo Cass.
n°9351.2007; Cass. n°13674.2006; Cass. n°8615.2006; inutili altri riferimenti), a cui vanno annoverate le istanze giudiziali formulate dalla parte locatrice nel presente giudizio, incombeva alla parte ricorrente, solamente di dare dimostrazione del titolo
(fonte legale o negoziale) del credito dedotto in giudizio, e della sua sopravvenuta scadenza (eSIibilità), e di allegare il fatto dell'inadempimento imputato a controparte;
diversamente incombeva alla parte resistente convenuta di dare dimostrazione di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte ex contractu.
Ebbene la prova del titolo, ovverosia della fonte negoziale del credito dedotto in giudizio, nonché della sua scadenza ed eSIibilità, risulta adeguatamente fornita dallo stesso contratto di finanziamento. A ciò deve aggiungersi che l'opposta ha prodotto in giudizio anche l'estratto conto analitico ex art. 50 TUB, mediante il quale è possibile prendere visione del saldo debitore (doc. 7 monitorio) comunicazione alla SI. CP_3 di avvenuta erogazione della somma richiesta alla banca.
Quindi l'opposizione andrà disattesa e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Andrà, inoltre, accolta la domanda svolta in via riconvenzionale dall'attrice opponente da qualificarsi come domanda di regresso.
A tal fine deve rilevarsi che dall'incarto processuale ed in particolare nella scheda contrattuale viene chiaramente riportata quale richiedente e quale Parte_4 coobbligata l'odierna opponente. Inoltre la clausola apposta a margine della scheda contrattuale nonostante in calce alla voce “ sottoscrizione richiesta” viene riportato” I sottoscritti richiedono” la ha ivi apposto la sottoscrizione in qualità di coobbligato. Pt_1
Come si evince poi dalla comunicazione dell'avvenuta erogazione delle somme, in data
28.02.2011, la beneficiaria risulta essere alla quale era indirizzata la Controparte_3 predetta comunicazione. Nella stessa si legge” le comunichiamo di aver provveduto alla liquidazione delle somme concesseLe mediante bonifico a valere sulle coordinate bancarie da Lei fornite “ .
Parimenti la parte dedicata alla “autorizzazione permanente di addebito delle rate del finanziamento sul conto corrente” risulta sottoscritta da e autorizzato Parte_4
l'addebito su conto corrente alla medesima intestato.
pagina 12 di 15 Quindi, dalla scheda contrattuale si evince chiaramente che il richiedente il finanziamento era e che era “coobbligata”. Parte_4 Parte_1
Ora, con la sottoscrizione della richiesta di finanziamento il coobbligato assume solidalmente con il cliente l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.”
L'aver utilizzato in un contratto di finanziamento l'espressione di “coobbligato è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale in quanto anche se tale espressione non trova rispondenza in alcun istituto questa deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi dell'art. 1292 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che, sebbene l'art. 1299 c.c., comma 1, preveda unicamente l'ipotesi del pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori, tuttavia ciò non impedisce di ritenere che l'azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens, perché anche in tale caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279; Cass., 29/1/1998, 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1984, n. 459).
Diversamente, se il condebitore non esegue la prestazione o rende la stessa in misura pari o addirittura inferiore alla sua quota allora non potrà agire in regresso, tranne nel caso in cui l'obbligazione solidale sia stata contratta nell'esclusivo interesse dell'altro consorte (c.d. obbligazione ad interesse unisoggettivo).
Peraltro, in proposito, il Supremo Consesso ha avuto modo di affermare che, sebbene l'art. 1299 co. 1 c.c. individui l'avvenuto pagamento del debito da parte di uno dei condebitori solidali quale presupposto per l'esperimento dell'azione di regresso, “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento pagina 13 di 15 accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (Cass. civ. n. 11962/2022; cfr. anche Cass civ. n. 13807/2010, 2469/2003).
Quindi, accertata l'obbligazione come in precedenza riportato e l'intervenuta erogazione della somma finanziata in favore della terza chiamata, considerato che il finanziamento è stato erogato nell'esclusivo interesse della debitrice il carico CP_3 dell'obbligazione dovrà essere interamente posto in capo di quest'ultima essendo costei il soggetto nel cui esclusivo interesse è stato stipulato il negozio in di cui si discute.
Pertanto, la prospettazione dell'attrice opponente ( sul punto) all'esito del giudizio appare fondata, considerato il dato documentale nonchè il comportamento processuale tenuto da parte terza chiamata, assente dal giudizio;
invero la stessa non si è costituita in giudizio, sostanzialmente non difendendosi in ordine alla domanda avanzata.
Per cui, in accoglimento della domanda di regresso formulata odierna opponente nei riguardi quest'ultima va condannata, qualora la prima dovesse Controparte_3 provvedere al pagamento per intero dell'obbligazione solidale, al pagamento della somma di € 19.373,67 oltre interessi come da domanda ( ricorso per decreto ingiuntivo)
e le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo.
Non potranno costituire oggetto di regresso le spese legali supportate dall'opponente , in relazione al presente giudizio ( domanda principale) : avendovi dato causa per una condotta imputabile esclusivamente a sé, il condebitore adempiente non può riversare sui consorti, neppure pro quota, le spese giudiziali liquidate in favore del creditore che per ottenere il pagamento abbia dovuto agire in giudizio contro uno dei debitori solidali
(App. Catanzaro 15 gennaio1965).
Infatti, nel caso in cui le spese derivino dal comportamento imputabile al solo condebitore che agisca in regresso il quale se, richiesto lui solo del pagamento da parte del creditore, abbia resistito così facendo lievitare i costi per le spese legali, non potrà infatti riversare sui consorti le spese che sono la conseguenza del fatto di non aver aderito tempestivamente alla richiesta di pagamento.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sostenute dalla convenuta opposta andranno poste a carico dall'opponente mentre le spese legali sostenute da quest'ultima in relazione alla domanda riconvenzionale andranno poste a carico della terza chiamata , sul punto soccombente, con applicazione dei valori medi di al D.M.
55/14 in relazione alla fase studio, introduttiva e decisionale mentre con applicazioni dei pagina 14 di 15 minimi in relazione alla fase istruttoria per essersi risolta nell'espletamento della sola
CTU.
Le spese di CTU come liquidate in atti andranno definitivamente poste a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV , definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 549/21 emesso dal Tribunale di OV;
Accoglie la domanda di regresso formulata da e per l'effetto condanna Parte_1
-a condizione che abbia provveduto al pagamento per Controparte_3 Parte_1
l'intero di quanto portato per capitale , interessi e spese legali dal decreto ingiuntivo n.
549/21-, al pagamento della somma € 19.373,67, oltre interessi come da domanda ( ricorso per decreto ingiuntivo) e le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo, in favore di Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 opposta che si liquidano in € 4.237,00 per compensi oltre rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge;
Condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'attrice Controparte_3 opponente che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre € 118,50 per anticipazioni oltre rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge;
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico dell'attrice opponente.
Così deciso in OV, 21 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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