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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 04.11.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04.11.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
ZA RA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/08/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricola - esponeva che con tre note del 16.05.2022 l'istituto aveva comunicato il disconoscimento CP_1 di 153 giornate agricole nel 2016, 156 giornate nel 2017 e 153 giornate nel 2018 lavorate alle dipendenze della ditta IV CO. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze della predetta aziende, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate sopra indicate, nonché il diritto a percepire il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per gli anni 2016, 2017 e 2018 così come lo stesso ente aveva già riconosciuto, e dichiararsi l'illegittimità di quanto eventualmente trattenuto in ragione del predetto disconoscimento. Costituitasi in giudizio ha contestato gli avversi assunti, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, richiamando a tal fine le risultanze del verbale unico di accertamento ispettivo redatto dagli ispettori dell'istituto in data 01.02.2021 nei confronti della ditta IV CO. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12).
2 Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale CP_1 il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , CP_2 cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o CP_1 fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo CP_1 evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto CP_1 di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. Ed invero, secondo quanto risulta dal verbale ispettivo prodotto da
, “la ditta IV CO è stata costituita con il solo fine di far CP_1 percepire indebitamente le prestazioni previdenziali erogate dall' CP_2 ed alla costituzione di una posizione previdenziale utile per prestazioni pensionistiche future. Difatti l'azienda agricola IV CO:
1)- non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
2)-la partita IVA n. è stata aperta il 27/08/2013 e P.IVA_1 cessata con decorrenza 31/12/2013;
3)-le fatture di vendita presentate a corredo della Denuncia Aziendale – a dimostrazione dello svolgimento dell'attività agricola – sono state emesse già a partire dal 02/07/2013 cioè con una data anteriore a quella dell'apertura della Partita Iva;
4)- la prima Denuncia Aziendale – propedeutica per l'avviamento al lavoro di personale dipendente con le modalità del settore agricolo – è stata inviata il 28/04/2014 con inizio attività 27/08/2013;
5) – il contratto di acquisto di frutto pendente da CP_3
allegato alla terza Denuncia Aziendale trasmessa in data
[...]
24/07/2015 ha decorrenza 01/08/2013; 6) – l'unico ovvero la Comunicazione Obbligatoria CP_4 trasmessa al Ministero del Lavoro è relativo a tale per il Persona_1 periodo 20/11- 31/12/2013 a fronte di n. 17
3 soggetti “OTD” trasmessi a partire dal 2° trimestre 2013, 13 dei quali a partire dal 01/07/2013; 7)- nel 2014, a fronte di n. 58 soggetti (per i quali sono state trasmesse le Denunce Trimestrali Modelli DMAG) sono per n. 22 risultano trasmessi gli;
CP_4
8)- non ha avuto nella disponibilità fondi agricoli da coltivare: a. ha disconosciuto il contratto di affitto;
Persona_2
b. ed il padre non hanno saputo dare Parte_2 Per_3 risposta al contratto di affitto che riporta il numero 3157/2013 di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate la quale – a specifica richiesta da parte dei sottoscritti – ha comunicato che quel numero di atto è relativo ad altri soggetti ed altro oggetto e che non risultano atti registrati nel 2013 né a nome IV CO né a nome di Parte_2
[...]
c. non ha nella disponibilità i fondi agricoli Persona_4 dichiarati nella Denuncia Aziendale e non conosce IV CO né questi conosce tale;
Persona_4
9) – i fondi agricoli di proprietà di sino stati nella Persona_5 sola disponibilità di (oggetto di separato Persona_6 accertamento condotto da altri ispettori la cui identità è CP_1 sconosciuta al IV CO il quale ha dichiarato di non conoscerlo;
10)- la documentazione fiscale consegnata dal consulente delegato è relativa al 2016 e 2017: trattasi di fatture di Testimone_1 vendita da gennaio a maggio 2016 e da gennaio a marzo 2017; le fatture del 2016 sono relative a “vendita di carciofi” ai “clienti”
[...]
e Coop. Agr. Zeus entrambi non conosciuti da IV Parte_3
CO; 11) – non c'è documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni – resa obbligatoria dal 1° luglio 2018 né esiste documentazione che possa comprovare il costo della manodopera che avrebbe dovuto sostenere (…)”. Ebbene, occorre rilevare che dall'esame del verbale ispettivo non emergano specifici elementi relativi agli anni per cui è causa tali da indurre a disattendere il contributo orale fornito dai testi escussi. Come si evince dal verbale ispettivo in atti, l'accertamento ha evidenziato irregolarità di natura fiscale imputabili all'azienda agricola IV CO e riferibili ad anni non rilevanti ai fini di cui è causa, laddove la ritenuta indisponibilità di parte dei terreni agricoli denunciati discende anche da valutazioni trasfuse in un verbale ispettivo concernente un'altra azienda agricola.
4 Inoltre non ha allegato e provato circostanze fattuali CP_1 specificamente riferibili alla posizione dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa. Costituendosi l'ente ha solo genericamente contestato l'avversa domanda, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo redatto per la ditta IV CO, senza prendere specifica posizione in ordine alla posizione del lavoratore in relazione al medesimo verbale, omettendo di precisare quali fossero le ragioni che avevano indotto l'ente al disconoscimento delle giornate di cui è causa. In ogni caso si deve rilevare che il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo da parte dell' per le giornate espletate alla CP_1 dipendenza della ditta IV CO risulta essere avvenuto a seguito di accertamenti ispettivi che hanno riguardato l'azienda agricola sopra citata nel suo complesso e non anche la singola posizione lavorativa della parte ricorrente. Peraltro dalla dichiarazione resa da IV CO in fase ispettiva emerge come chi si occupasse di tutti gli incombenti relativi alla gestione dell'azienda – amministrativi ed inerenti all'assunzione dei dipendenti - fosse , “che era un amico di famiglia e mi ha insegnato Persona_7
l'attività agricola in quanto io non avevo esperienza”. Le irregolarità accertate in sede ispettiva nei confronti dell'azienda agricola IV CO (come da verbale ispettivo prodotto da ) se CP_1 possono rappresentare elemento idoneo ai fini della prova della responsabilità del trasgressore, datore di lavoro, al contempo non possono rappresentare indizio idoneo ad escludere, neanche in via presuntiva, che parte ricorrente avesse prestato attività in favore della ditta nel lavoro sui campi. Ciò premesso, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra il ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso. Ebbene, dall'istruttoria espletata emerge che l'assunto di parte ricorrente in ordine al lavoro prestato come bracciante agricolo negli anni 2016, 2017 e 2018 trova conferma nelle deposizioni testimoniali escusse in giudizio, dotate di sufficiente precisione in ordine all'individuazione del datore di lavoro, dei fondi, del tempo e del tipo di attività svolta (vedasi deposizioni di Testimone_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4
Le dichiarazioni dei testi, precise e concordanti, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena
5 attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento. Del resto, “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17)” (cfr. Corte d'.Appello Co di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.) Inoltre il lavoro agricolo espletato dalla ricorrente negli anni 2016, 2017 e 2018 per IV CO trova altresì riscontro documentale nella copia delle buste paga, nel modello unilav e nella copia Dmag prodotti in atti (all.ti 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 fascicolo parte ricorrente). In definitiva, alla luce dell'esame complessivo degli elementi di prova e di valutazione fin qui esposti, si deve concludere che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della natura subordinata del rapporto di lavoro con la ditta IV CO negli anni 2016, 2017 e 2018 ed ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate indicate in dispositivo, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per i predetti anni con conseguente condanna di a porre in essere i provvedimenti consequenziali non CP_1 essendo stato contestato il possesso dei requisiti contributivi e assicurativi utili all'erogazione del beneficio. Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22.08.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza per 153 giornate nel 2016, 156 giornate nel 2017 e 153 giornate nel 2018 ordinando all' di procedere CP_1 alla relativa iscrizione;
- dichiara la nullità del provvedimento di disconoscimento dell CP_1 relativo alla suddetta annualità con ogni conseguenza di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese legali, liquidate in € CP_1
2697,00 oltre iva cap e rimborso spese come per legge. Brindisi, 04/11/2025
il giudice del lavoro
6 dott. Piero Primiceri
7
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04.11.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
ZA RA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/08/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricola - esponeva che con tre note del 16.05.2022 l'istituto aveva comunicato il disconoscimento CP_1 di 153 giornate agricole nel 2016, 156 giornate nel 2017 e 153 giornate nel 2018 lavorate alle dipendenze della ditta IV CO. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze della predetta aziende, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate sopra indicate, nonché il diritto a percepire il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per gli anni 2016, 2017 e 2018 così come lo stesso ente aveva già riconosciuto, e dichiararsi l'illegittimità di quanto eventualmente trattenuto in ragione del predetto disconoscimento. Costituitasi in giudizio ha contestato gli avversi assunti, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, richiamando a tal fine le risultanze del verbale unico di accertamento ispettivo redatto dagli ispettori dell'istituto in data 01.02.2021 nei confronti della ditta IV CO. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12).
2 Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale CP_1 il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , CP_2 cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o CP_1 fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo CP_1 evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto CP_1 di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. Ed invero, secondo quanto risulta dal verbale ispettivo prodotto da
, “la ditta IV CO è stata costituita con il solo fine di far CP_1 percepire indebitamente le prestazioni previdenziali erogate dall' CP_2 ed alla costituzione di una posizione previdenziale utile per prestazioni pensionistiche future. Difatti l'azienda agricola IV CO:
1)- non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
2)-la partita IVA n. è stata aperta il 27/08/2013 e P.IVA_1 cessata con decorrenza 31/12/2013;
3)-le fatture di vendita presentate a corredo della Denuncia Aziendale – a dimostrazione dello svolgimento dell'attività agricola – sono state emesse già a partire dal 02/07/2013 cioè con una data anteriore a quella dell'apertura della Partita Iva;
4)- la prima Denuncia Aziendale – propedeutica per l'avviamento al lavoro di personale dipendente con le modalità del settore agricolo – è stata inviata il 28/04/2014 con inizio attività 27/08/2013;
5) – il contratto di acquisto di frutto pendente da CP_3
allegato alla terza Denuncia Aziendale trasmessa in data
[...]
24/07/2015 ha decorrenza 01/08/2013; 6) – l'unico ovvero la Comunicazione Obbligatoria CP_4 trasmessa al Ministero del Lavoro è relativo a tale per il Persona_1 periodo 20/11- 31/12/2013 a fronte di n. 17
3 soggetti “OTD” trasmessi a partire dal 2° trimestre 2013, 13 dei quali a partire dal 01/07/2013; 7)- nel 2014, a fronte di n. 58 soggetti (per i quali sono state trasmesse le Denunce Trimestrali Modelli DMAG) sono per n. 22 risultano trasmessi gli;
CP_4
8)- non ha avuto nella disponibilità fondi agricoli da coltivare: a. ha disconosciuto il contratto di affitto;
Persona_2
b. ed il padre non hanno saputo dare Parte_2 Per_3 risposta al contratto di affitto che riporta il numero 3157/2013 di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate la quale – a specifica richiesta da parte dei sottoscritti – ha comunicato che quel numero di atto è relativo ad altri soggetti ed altro oggetto e che non risultano atti registrati nel 2013 né a nome IV CO né a nome di Parte_2
[...]
c. non ha nella disponibilità i fondi agricoli Persona_4 dichiarati nella Denuncia Aziendale e non conosce IV CO né questi conosce tale;
Persona_4
9) – i fondi agricoli di proprietà di sino stati nella Persona_5 sola disponibilità di (oggetto di separato Persona_6 accertamento condotto da altri ispettori la cui identità è CP_1 sconosciuta al IV CO il quale ha dichiarato di non conoscerlo;
10)- la documentazione fiscale consegnata dal consulente delegato è relativa al 2016 e 2017: trattasi di fatture di Testimone_1 vendita da gennaio a maggio 2016 e da gennaio a marzo 2017; le fatture del 2016 sono relative a “vendita di carciofi” ai “clienti”
[...]
e Coop. Agr. Zeus entrambi non conosciuti da IV Parte_3
CO; 11) – non c'è documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni – resa obbligatoria dal 1° luglio 2018 né esiste documentazione che possa comprovare il costo della manodopera che avrebbe dovuto sostenere (…)”. Ebbene, occorre rilevare che dall'esame del verbale ispettivo non emergano specifici elementi relativi agli anni per cui è causa tali da indurre a disattendere il contributo orale fornito dai testi escussi. Come si evince dal verbale ispettivo in atti, l'accertamento ha evidenziato irregolarità di natura fiscale imputabili all'azienda agricola IV CO e riferibili ad anni non rilevanti ai fini di cui è causa, laddove la ritenuta indisponibilità di parte dei terreni agricoli denunciati discende anche da valutazioni trasfuse in un verbale ispettivo concernente un'altra azienda agricola.
4 Inoltre non ha allegato e provato circostanze fattuali CP_1 specificamente riferibili alla posizione dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa. Costituendosi l'ente ha solo genericamente contestato l'avversa domanda, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo redatto per la ditta IV CO, senza prendere specifica posizione in ordine alla posizione del lavoratore in relazione al medesimo verbale, omettendo di precisare quali fossero le ragioni che avevano indotto l'ente al disconoscimento delle giornate di cui è causa. In ogni caso si deve rilevare che il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo da parte dell' per le giornate espletate alla CP_1 dipendenza della ditta IV CO risulta essere avvenuto a seguito di accertamenti ispettivi che hanno riguardato l'azienda agricola sopra citata nel suo complesso e non anche la singola posizione lavorativa della parte ricorrente. Peraltro dalla dichiarazione resa da IV CO in fase ispettiva emerge come chi si occupasse di tutti gli incombenti relativi alla gestione dell'azienda – amministrativi ed inerenti all'assunzione dei dipendenti - fosse , “che era un amico di famiglia e mi ha insegnato Persona_7
l'attività agricola in quanto io non avevo esperienza”. Le irregolarità accertate in sede ispettiva nei confronti dell'azienda agricola IV CO (come da verbale ispettivo prodotto da ) se CP_1 possono rappresentare elemento idoneo ai fini della prova della responsabilità del trasgressore, datore di lavoro, al contempo non possono rappresentare indizio idoneo ad escludere, neanche in via presuntiva, che parte ricorrente avesse prestato attività in favore della ditta nel lavoro sui campi. Ciò premesso, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra il ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso. Ebbene, dall'istruttoria espletata emerge che l'assunto di parte ricorrente in ordine al lavoro prestato come bracciante agricolo negli anni 2016, 2017 e 2018 trova conferma nelle deposizioni testimoniali escusse in giudizio, dotate di sufficiente precisione in ordine all'individuazione del datore di lavoro, dei fondi, del tempo e del tipo di attività svolta (vedasi deposizioni di Testimone_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4
Le dichiarazioni dei testi, precise e concordanti, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena
5 attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento. Del resto, “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17)” (cfr. Corte d'.Appello Co di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.) Inoltre il lavoro agricolo espletato dalla ricorrente negli anni 2016, 2017 e 2018 per IV CO trova altresì riscontro documentale nella copia delle buste paga, nel modello unilav e nella copia Dmag prodotti in atti (all.ti 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 fascicolo parte ricorrente). In definitiva, alla luce dell'esame complessivo degli elementi di prova e di valutazione fin qui esposti, si deve concludere che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della natura subordinata del rapporto di lavoro con la ditta IV CO negli anni 2016, 2017 e 2018 ed ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate indicate in dispositivo, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per i predetti anni con conseguente condanna di a porre in essere i provvedimenti consequenziali non CP_1 essendo stato contestato il possesso dei requisiti contributivi e assicurativi utili all'erogazione del beneficio. Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22.08.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza per 153 giornate nel 2016, 156 giornate nel 2017 e 153 giornate nel 2018 ordinando all' di procedere CP_1 alla relativa iscrizione;
- dichiara la nullità del provvedimento di disconoscimento dell CP_1 relativo alla suddetta annualità con ogni conseguenza di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese legali, liquidate in € CP_1
2697,00 oltre iva cap e rimborso spese come per legge. Brindisi, 04/11/2025
il giudice del lavoro
6 dott. Piero Primiceri
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