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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta iscritta al n. 571 RGAC, anno 2024, passata in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Youri Parte_1
Hallemans, del foro dell'Aquila, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce alla citazione
Opponente
E
in persona del Controparte_1
Dott. Avv. Gabriele Fava, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 27, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Alcide De Gasperi, n.55, presso lo studio dell'Avv. Nicola Di Ronza, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6 ottobre 1015, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 8 Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatogli dall' il 25 gennaio 2024, contenente CP_1
l'intimazione a pagare la somma di € 118.616,89 per capitale, interessi e spese legali, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario, sottoscritto in data 25.6.2010.
A sostegno dell'opposizione evidenziava che il precetto faceva riferimento ad una inesistente “risoluzione del contratto di mutuo”, avvenuta nell'anno 2015, laddove, nel 2022, CP_1
inviava una missiva che faceva riferimento a risoluzione del contratto datata 10.11.2022.
Deduceva la inesistenza della presunta morosità, non risultando peraltro indicati, in precetto, i ratei di ammortamento non pagati. Sosteneva che il debito, alla data del 2022, fosse pari ad
€ 102.241,74 (di cui € 99.175,67, per quota capitale ed €
1.066,07 per interessi corrispettivi) risultando i pagamenti avvenuti fino alla rata n.34 del “piano di ammortamento”
(corrispondente a rata da corrispondersi nell'anno 2027).
Lamentava la inefficacia dell'atto di precetto ex art. 474 c.p.c., per inesistenza del titolo esecutivo, non essendosi verificata la risoluzione contrattuale del mutuo ipotecario.
Si costituiva l' , contestando i motivi di opposizione. CP_1
Venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta pacifica l'esistenza del contratto di mutuo stipulato in data 25/06/2010, per un importo finanziato di € 170.170,05.
pagina 2 di 8 Il contratto era sorretto da un piano di ammortamento cd. "alla francese", con rate semestrali posticipate costanti, costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Il contratto prevedeva un tasso di interesse per il periodo di ammortamento fisso (4,15%), così come il tasso di mora (6,15%, pari al tasso corrispettivo maggiorato di 2,00 punti percentuali, da applicarsi in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento).
Viste le doglianze avanzate dall'opponente, in istruttoria sono stati disposti accertamenti tecnici per verificare se lo fosse stato, o meno, inadempiente alle Parte_1
obbligazioni assunte con l'azionato contratto.
Dalle risultanze dei predetti accertamenti è emerso che l'opponente ha fatto fronte alle sue obbligazioni, mentre l' CP_1
risulta inadempiente;
invero, il nominato ctu ha accertato che, in data 1° luglio 2015 vi è stata una variazione del tasso di interesse, aggiornato nella misura del 2,95%; nondimeno l' CP_1
non risulta avere comunicato, come era suo preciso obbligo, ai sensi dell'art. 5 del contratto, il nuovo piano di ammortamento.
Il nominato ctu ha accertato che, in conseguenza della variazione del tasso, la rata da corrispondere veniva modificata
(da € 4.959,55 a € 4.368,09).
Il ctu ha quindi ricostruito l'andamento dei pagamenti rispetto al piano di ammortamento iniziale, aggiornato con le successive variazioni, suddividendo i pagamenti e il piano di pagina 3 di 8 ammortamento in due periodi, il primo dall'origine alla data di variazione del tasso (30.06.2015), e il secondo dal 01.07.2015.
Imputando i pagamenti effettuati dall'opponente, il c.t.u. ha accertato che, al 30.06.2015, il debito residuo calcolato dal ctu, pari ad € 154.095,55, corrisponde a quello riportato nell'ultimo piano di ammortamento emesso dall' . CP_1
Per il secondo periodo, il ctu ha evidenziato che, alla data dell'ultimo pagamento effettuato (30.06.2020), imputando i maggiori pagamenti effettuati dallo a rate future, Parte_1
lo stesso avrebbe pagato fino a parte della rata 27, con scadenza
31.12.2023 (residuando su questa rata solo € 1.095,73), e non fino alla rata 21, come conteggiato dall , che imputa i CP_1
maggiori pagamenti a estinzioni parziali anticipate del capitale residuo e non alle rate successive.
Quanto alle argomentazioni addotte dall relative al CP_1
mancato addebito degli interessi di mora, correttamente il ctu ha evidenziato che, secondo l' ciò determinerebbe una CP_1
differenza di credito del mutuatario, alla data 16/12/2022 (pari a € 8.834,09 e non €12.008,54). L'esistenza, comunque, di un credito dello comporta che la situazione sarebbe Parte_1
irrilevante rispetto alla decadenza e alla conseguente risoluzione, che comunque non ci sarebbe.
Il ctu ha del resto evidenziato di non avere calcolato la mora fino al 30/06/2019, in conformità al piano di ammortamento prodotto dall'Istituto nel 2024, laddove lo stesso non calcola o richiede gli interessi di mora per queste rate. Analizzando i dati, il debito residuo, al 30/06/2019, risultante dal piano di ammortamento prodotto nel 2024 dall , in corso di causa, CP_1 pagina 4 di 8 da cui scaturisce la richiesta di pagamento, è di € 136.310,28, mentre il debito residuo risultante dal calcolo del ctu, al
30/06/2019, è pari ad € 136.442,75, leggermente maggiore, deducendone che l' ai fini del calcolo della richiesta di CP_1
pagamento non ha applicato la mora fino al 30/06/2019.
Quanto ai criteri di calcolo e di imputazione dei pagamenti, occorre stabilire il metodo di imputazione delle somme versate in esubero, che l' considera estinzioni anticipate, mentre CP_1
l'attore rate anticipate, e quindi se vi sia stata o meno la decadenza o meno del mutuatario.
In proposito, deve evidenziarsi che l' stesso (Cfr. Pec Avv. CP_1
Savastano) comunicava al mutuatario che i pagamenti in eccedenza sarebbero stati imputati alle successive rate semestrali e non al debito residuo in linea capitale;
non risulta una contraria volontà del mutuatario e non è stato comunicato in tempo utile alcun nuovo piano di ammortamento con l'indicazione dell'importo delle rate imputate a capitale residuo, del debito residuo e l'importo della nuova rata da pagare, con specifica della quota di interessi e di capitale.
Come evidenziato dal ctu, il nuovo piano di ammortamento risulta prodotto solo in corso di causa, a ottobre 2024, e non all'atto della scadenza delle rate che l' ritiene essere state CP_1
rideterminate per effetto delle estinzioni parziali anticipate.
Può concludersi che i versamenti effettuati alla data del
03.04.2015 ammontano ad € 29.758,14; i versamenti effettuati alla data del 19.09.2022 ammontano ad € 122.758,14.
Il debito esposto dall , alla data della missiva del CP_1
16.12.2022, è frutto dell'imputazione delle eccedenze versate pagina 5 di 8 dall'attore a estinzione anticipata parziale del debito in linea capitale e non a pagamento delle rate successive. Cosicché
l' ritiene che l'attore alla data del 10.11.2022 abbia un CP_1
debito residuo di € 113.317,12, così determinato: - € 11.894.21 per rate scadute e non pagate (n. 22^, 23^ e 24^), - € 427,98 per interessi di mora sulle quote di capitale scadute;
- €
100.241,74, per capitale residuo (€ 99.175,67 per quota capitale ed € 1.066,07 per interessi) - € 753,19 per interessi di mora sul debito residuo.
Imputando i versamenti in eccesso alle rate successive (come comunicato dall'Avv. Savastano dell il 17.02.2020), alla CP_1
data del 16.12.2022 lo avrebbe pagato fino alla Parte_1
rata in scadenza il 30.06.2023 (n.26) e parzialmente la successiva, scadente il 31.12.2023; il debito residuo ammontava, alla rata in scadenza del 31.12.23, ad €
113.947,85, oltre € 1.095,73 per quota parte della rata non pagata. Pertanto, nel caso di imputazione dei maggiori pagamenti alle rate successive, il mutuatario non sarebbe decaduto dal mutuo.
Alla data del 16.12.2022 l'attore ha pagato maggiori somme per
€ 12.008,54, coprendo parzialmente fino alla rata n.27; alla data del 04.12.2023 l'attore risulta avere pagato integralmente le rate scadute.
In conclusione, le riduzioni dei tassi di interesse sui mutui ipotecari non risultano mai applicate allo , che non Parte_1
ne ha beneficiato.
L' ha senz'altro errato nella imputazione dei pagamenti CP_1
eccedenti, nonostante avesse riconosciuto, con PEC del pagina 6 di 8 17.02.2020, che i pagamenti in esubero fossero imputati a copertura delle rate future (con tasso di interesse più vantaggioso, come da PEC Avv. Savastano del 17-02-2020); di contro ha imputato i pagamenti ad estinzioni parziali di capitale.
La condotta dell' appare in violazione dell'art. 1375 c.c., che CP_1
impone che l'esecuzione del contratto sia ispirata alla “buona fede”. A quanto detto consegue la nullità dell'impugnato precetto.
Trattandosi di giudizio di opposizione a precetto alcuna altra statuizione va resa, essendo onere dell' ricalcolare il piano CP_1
di ammortamento secondo i principi sopra evidenziati ed avendo parte attrice espresso riserva in merito.
La domanda risarcitoria proposta dallo non Parte_1
appare accoglibile, in assenza di prova di un danno concreto subito.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell avverso l'atto di Controparte_1
precetto notificatogli ed indicato in citazione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'impugnato precetto
2)Condanna l' al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, che liquida in € 2200,00 per la fase di studio, €
1300,00 per la fase introduttiva, € 3.200,00 per la fase istruttoria, € 2.800,00 per la fase decisionale, oltre spese di C.U. pagina 7 di 8 e spese di CTU, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge
Benevento 16.12.2025
Il Giudice
Dott.A.Genovese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta iscritta al n. 571 RGAC, anno 2024, passata in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Youri Parte_1
Hallemans, del foro dell'Aquila, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce alla citazione
Opponente
E
in persona del Controparte_1
Dott. Avv. Gabriele Fava, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 27, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Alcide De Gasperi, n.55, presso lo studio dell'Avv. Nicola Di Ronza, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6 ottobre 1015, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 8 Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatogli dall' il 25 gennaio 2024, contenente CP_1
l'intimazione a pagare la somma di € 118.616,89 per capitale, interessi e spese legali, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario, sottoscritto in data 25.6.2010.
A sostegno dell'opposizione evidenziava che il precetto faceva riferimento ad una inesistente “risoluzione del contratto di mutuo”, avvenuta nell'anno 2015, laddove, nel 2022, CP_1
inviava una missiva che faceva riferimento a risoluzione del contratto datata 10.11.2022.
Deduceva la inesistenza della presunta morosità, non risultando peraltro indicati, in precetto, i ratei di ammortamento non pagati. Sosteneva che il debito, alla data del 2022, fosse pari ad
€ 102.241,74 (di cui € 99.175,67, per quota capitale ed €
1.066,07 per interessi corrispettivi) risultando i pagamenti avvenuti fino alla rata n.34 del “piano di ammortamento”
(corrispondente a rata da corrispondersi nell'anno 2027).
Lamentava la inefficacia dell'atto di precetto ex art. 474 c.p.c., per inesistenza del titolo esecutivo, non essendosi verificata la risoluzione contrattuale del mutuo ipotecario.
Si costituiva l' , contestando i motivi di opposizione. CP_1
Venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta pacifica l'esistenza del contratto di mutuo stipulato in data 25/06/2010, per un importo finanziato di € 170.170,05.
pagina 2 di 8 Il contratto era sorretto da un piano di ammortamento cd. "alla francese", con rate semestrali posticipate costanti, costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Il contratto prevedeva un tasso di interesse per il periodo di ammortamento fisso (4,15%), così come il tasso di mora (6,15%, pari al tasso corrispettivo maggiorato di 2,00 punti percentuali, da applicarsi in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento).
Viste le doglianze avanzate dall'opponente, in istruttoria sono stati disposti accertamenti tecnici per verificare se lo fosse stato, o meno, inadempiente alle Parte_1
obbligazioni assunte con l'azionato contratto.
Dalle risultanze dei predetti accertamenti è emerso che l'opponente ha fatto fronte alle sue obbligazioni, mentre l' CP_1
risulta inadempiente;
invero, il nominato ctu ha accertato che, in data 1° luglio 2015 vi è stata una variazione del tasso di interesse, aggiornato nella misura del 2,95%; nondimeno l' CP_1
non risulta avere comunicato, come era suo preciso obbligo, ai sensi dell'art. 5 del contratto, il nuovo piano di ammortamento.
Il nominato ctu ha accertato che, in conseguenza della variazione del tasso, la rata da corrispondere veniva modificata
(da € 4.959,55 a € 4.368,09).
Il ctu ha quindi ricostruito l'andamento dei pagamenti rispetto al piano di ammortamento iniziale, aggiornato con le successive variazioni, suddividendo i pagamenti e il piano di pagina 3 di 8 ammortamento in due periodi, il primo dall'origine alla data di variazione del tasso (30.06.2015), e il secondo dal 01.07.2015.
Imputando i pagamenti effettuati dall'opponente, il c.t.u. ha accertato che, al 30.06.2015, il debito residuo calcolato dal ctu, pari ad € 154.095,55, corrisponde a quello riportato nell'ultimo piano di ammortamento emesso dall' . CP_1
Per il secondo periodo, il ctu ha evidenziato che, alla data dell'ultimo pagamento effettuato (30.06.2020), imputando i maggiori pagamenti effettuati dallo a rate future, Parte_1
lo stesso avrebbe pagato fino a parte della rata 27, con scadenza
31.12.2023 (residuando su questa rata solo € 1.095,73), e non fino alla rata 21, come conteggiato dall , che imputa i CP_1
maggiori pagamenti a estinzioni parziali anticipate del capitale residuo e non alle rate successive.
Quanto alle argomentazioni addotte dall relative al CP_1
mancato addebito degli interessi di mora, correttamente il ctu ha evidenziato che, secondo l' ciò determinerebbe una CP_1
differenza di credito del mutuatario, alla data 16/12/2022 (pari a € 8.834,09 e non €12.008,54). L'esistenza, comunque, di un credito dello comporta che la situazione sarebbe Parte_1
irrilevante rispetto alla decadenza e alla conseguente risoluzione, che comunque non ci sarebbe.
Il ctu ha del resto evidenziato di non avere calcolato la mora fino al 30/06/2019, in conformità al piano di ammortamento prodotto dall'Istituto nel 2024, laddove lo stesso non calcola o richiede gli interessi di mora per queste rate. Analizzando i dati, il debito residuo, al 30/06/2019, risultante dal piano di ammortamento prodotto nel 2024 dall , in corso di causa, CP_1 pagina 4 di 8 da cui scaturisce la richiesta di pagamento, è di € 136.310,28, mentre il debito residuo risultante dal calcolo del ctu, al
30/06/2019, è pari ad € 136.442,75, leggermente maggiore, deducendone che l' ai fini del calcolo della richiesta di CP_1
pagamento non ha applicato la mora fino al 30/06/2019.
Quanto ai criteri di calcolo e di imputazione dei pagamenti, occorre stabilire il metodo di imputazione delle somme versate in esubero, che l' considera estinzioni anticipate, mentre CP_1
l'attore rate anticipate, e quindi se vi sia stata o meno la decadenza o meno del mutuatario.
In proposito, deve evidenziarsi che l' stesso (Cfr. Pec Avv. CP_1
Savastano) comunicava al mutuatario che i pagamenti in eccedenza sarebbero stati imputati alle successive rate semestrali e non al debito residuo in linea capitale;
non risulta una contraria volontà del mutuatario e non è stato comunicato in tempo utile alcun nuovo piano di ammortamento con l'indicazione dell'importo delle rate imputate a capitale residuo, del debito residuo e l'importo della nuova rata da pagare, con specifica della quota di interessi e di capitale.
Come evidenziato dal ctu, il nuovo piano di ammortamento risulta prodotto solo in corso di causa, a ottobre 2024, e non all'atto della scadenza delle rate che l' ritiene essere state CP_1
rideterminate per effetto delle estinzioni parziali anticipate.
Può concludersi che i versamenti effettuati alla data del
03.04.2015 ammontano ad € 29.758,14; i versamenti effettuati alla data del 19.09.2022 ammontano ad € 122.758,14.
Il debito esposto dall , alla data della missiva del CP_1
16.12.2022, è frutto dell'imputazione delle eccedenze versate pagina 5 di 8 dall'attore a estinzione anticipata parziale del debito in linea capitale e non a pagamento delle rate successive. Cosicché
l' ritiene che l'attore alla data del 10.11.2022 abbia un CP_1
debito residuo di € 113.317,12, così determinato: - € 11.894.21 per rate scadute e non pagate (n. 22^, 23^ e 24^), - € 427,98 per interessi di mora sulle quote di capitale scadute;
- €
100.241,74, per capitale residuo (€ 99.175,67 per quota capitale ed € 1.066,07 per interessi) - € 753,19 per interessi di mora sul debito residuo.
Imputando i versamenti in eccesso alle rate successive (come comunicato dall'Avv. Savastano dell il 17.02.2020), alla CP_1
data del 16.12.2022 lo avrebbe pagato fino alla Parte_1
rata in scadenza il 30.06.2023 (n.26) e parzialmente la successiva, scadente il 31.12.2023; il debito residuo ammontava, alla rata in scadenza del 31.12.23, ad €
113.947,85, oltre € 1.095,73 per quota parte della rata non pagata. Pertanto, nel caso di imputazione dei maggiori pagamenti alle rate successive, il mutuatario non sarebbe decaduto dal mutuo.
Alla data del 16.12.2022 l'attore ha pagato maggiori somme per
€ 12.008,54, coprendo parzialmente fino alla rata n.27; alla data del 04.12.2023 l'attore risulta avere pagato integralmente le rate scadute.
In conclusione, le riduzioni dei tassi di interesse sui mutui ipotecari non risultano mai applicate allo , che non Parte_1
ne ha beneficiato.
L' ha senz'altro errato nella imputazione dei pagamenti CP_1
eccedenti, nonostante avesse riconosciuto, con PEC del pagina 6 di 8 17.02.2020, che i pagamenti in esubero fossero imputati a copertura delle rate future (con tasso di interesse più vantaggioso, come da PEC Avv. Savastano del 17-02-2020); di contro ha imputato i pagamenti ad estinzioni parziali di capitale.
La condotta dell' appare in violazione dell'art. 1375 c.c., che CP_1
impone che l'esecuzione del contratto sia ispirata alla “buona fede”. A quanto detto consegue la nullità dell'impugnato precetto.
Trattandosi di giudizio di opposizione a precetto alcuna altra statuizione va resa, essendo onere dell' ricalcolare il piano CP_1
di ammortamento secondo i principi sopra evidenziati ed avendo parte attrice espresso riserva in merito.
La domanda risarcitoria proposta dallo non Parte_1
appare accoglibile, in assenza di prova di un danno concreto subito.
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell avverso l'atto di Controparte_1
precetto notificatogli ed indicato in citazione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'impugnato precetto
2)Condanna l' al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, che liquida in € 2200,00 per la fase di studio, €
1300,00 per la fase introduttiva, € 3.200,00 per la fase istruttoria, € 2.800,00 per la fase decisionale, oltre spese di C.U. pagina 7 di 8 e spese di CTU, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge
Benevento 16.12.2025
Il Giudice
Dott.A.Genovese
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