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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA ELIANA, OR
TI ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 147/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210025901467000 IVA-ALTRO 2019
- INTIMAZIONE n. 07120249003897004000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5733/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento di cui in epigrafe -limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120211002590147000- per euro 4.496,95 chiedendone l'annullamento.
Lamentava che la predetta cartella non gli sarebbe stata notificata rendendo illegittimo -per mancanza del presupposto impositivo- l'atto impugnato in questa sede.
Eccepiva inoltre quanto segue:
- la cartella sarebbe stata notificata a mezzo PEC da indirizzo non presente nei registri ufficiali INI PEC, dunque, mettendo in dubbio la qualificazione del richiedente il tributo;
- il concessionario non sarebbe legittimato perchè scaduta la concessione e, dunque, non legittimato all'azione notificatoria;
- la prescrizione del debito tributario e la mancata notifica dell'avviso bonario, presupposto alla cartella esattoriale.
Con controdeduzioni si costituiva A.E. Dir. Prov. Napoli 2 sostenendo la legittimità della pretesa che, peraltro, nel merito non ha trovato censure.
Con controdeduzioni si costituiva anche A.d.E.R.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello l'Ufficio chiede la riforma della sentenza, si costituisce anche ADeR con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata operandosi integrale richiamo alla stessa.
Oggetto della controversia è l'intimazione di pagamento n. 07120249003897004000, relativa per la cartella di pagamento n. 07120210025901467000, scaturente dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 bis del Dpr
n. 600/73 della dichiarazione Iva per il mancata pagamento dell'Iva periodica.
La cartella esattoriale -contenuta nell'avviso di intimazione impugnato- risulta notificata al ricorrente a mezzo
PEC e l'eccezione d'invalidità della notifica, con conseguente presunta illegittimità dell'impugnato avviso, in quanto la cartella proviene da un indirizzo PEC non corrispondente a quelli presenti nei registri ufficiali INI
PEC, non può trovare accoglimento.
Al riguardo la Corte di Cassazione - Sezioni Unite- con sentenza n. 15979 del 2022 ha sancito il principio secondo il quale la notifica, come avvenuta in questo caso, non è nulla ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere -così come ha fatto il contribuente- "le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto".
La censura, poi, che l'appellante muove circa il mancato avviso bonario che a suo dire avrebbe dovuto precedere la cartella di pagamento in questione, è infondata perchè la liquidazione delle imposte è avvenuta in forma automatizzata - ex art. 36 bis D.P.R. n. 632 del 1972 - che prevede l'iscrizione automatica, senza altro adempimento a carico dell'A.F.
Anche la censura di prescrizione del debito tributario è infondata in quanto, l'imposta IVA pretesa, sconta la prescrizione ordinaria che è decennale a mente dell'art. 2949 c.c..
Assorbite le residue eccezioni, l'appello va respinto, non potendosi dolere di nulla il contribuente.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 450,00 in favore della Agenzia delle Entrate ed in Euro 650,00 oltre accessori in favore di ER
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA ELIANA, OR
TI ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 147/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210025901467000 IVA-ALTRO 2019
- INTIMAZIONE n. 07120249003897004000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5733/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento di cui in epigrafe -limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120211002590147000- per euro 4.496,95 chiedendone l'annullamento.
Lamentava che la predetta cartella non gli sarebbe stata notificata rendendo illegittimo -per mancanza del presupposto impositivo- l'atto impugnato in questa sede.
Eccepiva inoltre quanto segue:
- la cartella sarebbe stata notificata a mezzo PEC da indirizzo non presente nei registri ufficiali INI PEC, dunque, mettendo in dubbio la qualificazione del richiedente il tributo;
- il concessionario non sarebbe legittimato perchè scaduta la concessione e, dunque, non legittimato all'azione notificatoria;
- la prescrizione del debito tributario e la mancata notifica dell'avviso bonario, presupposto alla cartella esattoriale.
Con controdeduzioni si costituiva A.E. Dir. Prov. Napoli 2 sostenendo la legittimità della pretesa che, peraltro, nel merito non ha trovato censure.
Con controdeduzioni si costituiva anche A.d.E.R.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello l'Ufficio chiede la riforma della sentenza, si costituisce anche ADeR con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata operandosi integrale richiamo alla stessa.
Oggetto della controversia è l'intimazione di pagamento n. 07120249003897004000, relativa per la cartella di pagamento n. 07120210025901467000, scaturente dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 bis del Dpr
n. 600/73 della dichiarazione Iva per il mancata pagamento dell'Iva periodica.
La cartella esattoriale -contenuta nell'avviso di intimazione impugnato- risulta notificata al ricorrente a mezzo
PEC e l'eccezione d'invalidità della notifica, con conseguente presunta illegittimità dell'impugnato avviso, in quanto la cartella proviene da un indirizzo PEC non corrispondente a quelli presenti nei registri ufficiali INI
PEC, non può trovare accoglimento.
Al riguardo la Corte di Cassazione - Sezioni Unite- con sentenza n. 15979 del 2022 ha sancito il principio secondo il quale la notifica, come avvenuta in questo caso, non è nulla ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere -così come ha fatto il contribuente- "le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto".
La censura, poi, che l'appellante muove circa il mancato avviso bonario che a suo dire avrebbe dovuto precedere la cartella di pagamento in questione, è infondata perchè la liquidazione delle imposte è avvenuta in forma automatizzata - ex art. 36 bis D.P.R. n. 632 del 1972 - che prevede l'iscrizione automatica, senza altro adempimento a carico dell'A.F.
Anche la censura di prescrizione del debito tributario è infondata in quanto, l'imposta IVA pretesa, sconta la prescrizione ordinaria che è decennale a mente dell'art. 2949 c.c..
Assorbite le residue eccezioni, l'appello va respinto, non potendosi dolere di nulla il contribuente.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 450,00 in favore della Agenzia delle Entrate ed in Euro 650,00 oltre accessori in favore di ER