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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11727 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 18677 del 01/02/2022 della prima sezione della CORTE DI CASSAZIONE di OM pronunciata a carico di MI TO nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Giacomo lana, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di TI OR viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 18677 del 01/02/2022, con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal medesimo Penale Sent. Sez. 5 Num. 11727 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 21/02/2023 condannato avverso la sentenza, pronunciata il 4 marzo 2021, dalla quinta sezione penale. Detta ultima sentenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario coltivato da TI avverso la sentenza della Prima sezione penale in data 11/3/2020 che - a sua volta - aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Quinta sezione del 4/10/2018 che aveva sancito la definitività della condanna del TI per il reato di partecipazione a un'associazione mafiosa. 2. Il ricorrente precisa che il nuovo ricorso è volto a denunciare l'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata e consistito nell'avere la Corte di cassazione ritenuto che il ricorso straordinario denunciasse il medesimo errore già valutato dalle precedenti sentenze ex art. 625-bis cod. proc. pen.; mentre invece l'errore denunciato concerneva "la distorta conoscenza del carteggio processuale". In sostanza la prima sezione penale non si sarebbe avveduta che la doglianza del ricorrente si appuntava sull'utilizzo del medesimo compendio probatorio nell'ambito dei procedimenti "Ada" e "Affari di famiglia" nel senso che "alla base della condanna di cui al procedimento Ada è stato utilizzato il medesimo materiale probatorio del procedimento Affari di famiglia con conseguente distorta o conoscenza del carteggio processuale". 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. La difesa ha depositato una memoria, nella quale, a sostegno del ricorso, evidenzia che: "nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare del procedimento denominato ADA,1711.ma Dott.ssa Bari/là, rappresentava come il termine di durata della misura ex art. 297 c.p.p. andasse retrodatato al momento di cui alla prima ordinanza di custodia cautelare, emessa nell'ambito del primo procedimento denominato Affari di Famiglia". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre muovere da alcune premesse di inquadramento giuridico e processuale. 2.1. Si tratta del quarto ricorso proposto da TI OR ex art. 625-bis cod. proc. pen.: 2 - il primo ricorso straordinario, dichiarato inammissibile dalla prima sezione, ha riguardato il preteso errore di fatto contenuto nella sentenza Sez. 5 del 4 ottobre 2018 che aveva reso irrevocabile la condanna di TI per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - gli ulteriori ricorsi, invece, hanno denunciato asseriti errori di fatto contenuti nelle sentenze della Corte di cassazione che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari avverso le sentenze rese, via via, ex art. 625-bis cod. proc. pen. Con la prima (in ordine temporale) sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen. (n. 11697 del 11/03/2020), che aveva ad oggetto la sentenza definitiva di condanna, la prima sezione penale è giunta alla declaratoria di inammissibilità del primo ricorso per errore di fatto sulla scorta dei seguenti argomenti: «La questione proposta concerne, in realtà, la ritenuta completezza della risposta fornita al motivo di ricorso della quale il ricorrente si dichiara non appagato. Al paragrafo 81. (pag. 69 e segg.) la Corte di legittimità affronta il primo motivo di ricorso: «Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che, da un punto di vista formale, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., riguarda il singolo episodio attribuito nel processo definito con la sentenza n. 10850 del 2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria (con tempus commissi delícti indicato tra il maggio e il 29/07/2011) e non può evidentemente investire l'intero arco temporale della condotta associativa contestata nel presente procedimento». Il ricorso straordinario non contesta tale conclusione della Corte di legittimità, ma deduce che la stessa non abbia esaminato la questione - ritenuta sottostante perché avente carattere sostanziale - secondo cui "non esisteva alcun dato probatorio diverso e successivo rispetto alla data di contestazione dell'episodio estorsivo di cui alla sentenza Affari di famiglia su cui potrà fondare un giudizio di intraneità mafiosa per l'epoca successiva". Tuttavia, il ricorso straordinario omette di confrontarsi con la restante parte della motivazione del provvedimento impugnato nella quale si è affermato che: "dal punto di vista sostanziale, poi, la lettura dell'indicata sentenza convince che il materiale a disposizione del giudice non si identificava affatto con quello del presente procedimento, visto che i giudici esaminano solo le dichiarazioni dell'GI e non anche il compendio intercettativo menzionato nella sentenza impugnata. Tali considerazioni rendono del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale agitata in termini assolutamente generici nella memoria". 3 Ebbene, il ricorso straordinario si limita sostanzialmente a contestare la correttezza dell'apparato motivazionale della sentenza di legittimità, dichiarandosi sostanzialmente non appagato dalle risposte fornite e riproponendo le censure e le argomentazioni in proposito già sviluppate nel ricorso originario. In realtà, la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha fornito una completa risposta alle deduzioni difensive, esulando dall'ambito di operatívità della ridetta impugnazione straordinaria la possibilità di introdurre critiche alla decisione assunta, contestandone la correttezza, come invece si ostina a fare il condannato». Dopo la prima pronuncia ex art. 625-bis cod. proc. peri., i restanti ricorsi, decisi sempre in termini di inammissibilità, hanno denunciato inesistenti errori di fatto nelle sentenze ex art. 625-bis cod. proc. pen., allo scopo di ottenere una nuova pronuncia sul primo asserito "errore di fatto". 2.2. Sotto il profilo giuridico occorre ricordare che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoc:o incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo;
ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). La giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.: «In tal caso, tuttavia, in linea con i principi generali in 1:ema di reiterazione di una domanda già oggetto di una decisione irrevocabile, sull'esempio di quanto statuito dall'art. 641 cod. proc. pen. in materia di revisione, presupposto necessario è, circuitus vitandi causa, l'allegazione di elementi diversi e, segnatamente, la deduzione di un nuovo errore materiale o di fatto;
diversamente opinando, infatti, la domanda di un nuovo giudizio si risolverebbe in quella - inammissibile - di una rivalutazione della pregressa decisione di inammissibilità o di rigetto del ricorso revocatorio» (così tra le ultime Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, che ha riconosciuto l'errore percettivo nella individuazione della data di proposizione del ricorso straordinario erroneamente dichiarato inammissibile per tardività). 4 3. Nella specie è evidente che la critica del ricorrente si colloca fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per un duplice ordine di ragioni. 3.1. Anzitutto il ricorso solo formalmente denuncia un preteso errore di fatto contenuto nella sentenza n. 18677 del 01/02/2022 — con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal medesimo condannato avverso la sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen. pronunciata il 4 marzo 2021 dalla quinta sezione penale—; in realtà, come emerge chiaramente dallo sviluppo dei motivi e dallo stesso contenuto della memoria difensiva, il ricorso intende demandare a questo collegio la verifica del medesimo errore di fatto già escluso nella prima sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11697 del 11/03/2020). 3.2. In secondo luogo va ulteriormente ribadito che la doglianza "originaria" (qui perpetuata) si incentra su una asserita "distorta conoscenza del carteggio processuale" e attiene, all'evidenza, non ad un errore percettivo ma, al più, ad un ipotetico errore valutativo, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. (Sez. U., n. 18651 del 26 marzo 2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). 3.3. In ogni caso il ricorso è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata si è pronunciata esattamente sulle questioni poste con il ricorso straordinario, senza incorrere in alcun errore percettivo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Giacomo lana, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di TI OR viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 18677 del 01/02/2022, con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal medesimo Penale Sent. Sez. 5 Num. 11727 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 21/02/2023 condannato avverso la sentenza, pronunciata il 4 marzo 2021, dalla quinta sezione penale. Detta ultima sentenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario coltivato da TI avverso la sentenza della Prima sezione penale in data 11/3/2020 che - a sua volta - aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Quinta sezione del 4/10/2018 che aveva sancito la definitività della condanna del TI per il reato di partecipazione a un'associazione mafiosa. 2. Il ricorrente precisa che il nuovo ricorso è volto a denunciare l'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata e consistito nell'avere la Corte di cassazione ritenuto che il ricorso straordinario denunciasse il medesimo errore già valutato dalle precedenti sentenze ex art. 625-bis cod. proc. pen.; mentre invece l'errore denunciato concerneva "la distorta conoscenza del carteggio processuale". In sostanza la prima sezione penale non si sarebbe avveduta che la doglianza del ricorrente si appuntava sull'utilizzo del medesimo compendio probatorio nell'ambito dei procedimenti "Ada" e "Affari di famiglia" nel senso che "alla base della condanna di cui al procedimento Ada è stato utilizzato il medesimo materiale probatorio del procedimento Affari di famiglia con conseguente distorta o conoscenza del carteggio processuale". 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. La difesa ha depositato una memoria, nella quale, a sostegno del ricorso, evidenzia che: "nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare del procedimento denominato ADA,1711.ma Dott.ssa Bari/là, rappresentava come il termine di durata della misura ex art. 297 c.p.p. andasse retrodatato al momento di cui alla prima ordinanza di custodia cautelare, emessa nell'ambito del primo procedimento denominato Affari di Famiglia". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre muovere da alcune premesse di inquadramento giuridico e processuale. 2.1. Si tratta del quarto ricorso proposto da TI OR ex art. 625-bis cod. proc. pen.: 2 - il primo ricorso straordinario, dichiarato inammissibile dalla prima sezione, ha riguardato il preteso errore di fatto contenuto nella sentenza Sez. 5 del 4 ottobre 2018 che aveva reso irrevocabile la condanna di TI per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - gli ulteriori ricorsi, invece, hanno denunciato asseriti errori di fatto contenuti nelle sentenze della Corte di cassazione che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari avverso le sentenze rese, via via, ex art. 625-bis cod. proc. pen. Con la prima (in ordine temporale) sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen. (n. 11697 del 11/03/2020), che aveva ad oggetto la sentenza definitiva di condanna, la prima sezione penale è giunta alla declaratoria di inammissibilità del primo ricorso per errore di fatto sulla scorta dei seguenti argomenti: «La questione proposta concerne, in realtà, la ritenuta completezza della risposta fornita al motivo di ricorso della quale il ricorrente si dichiara non appagato. Al paragrafo 81. (pag. 69 e segg.) la Corte di legittimità affronta il primo motivo di ricorso: «Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che, da un punto di vista formale, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., riguarda il singolo episodio attribuito nel processo definito con la sentenza n. 10850 del 2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria (con tempus commissi delícti indicato tra il maggio e il 29/07/2011) e non può evidentemente investire l'intero arco temporale della condotta associativa contestata nel presente procedimento». Il ricorso straordinario non contesta tale conclusione della Corte di legittimità, ma deduce che la stessa non abbia esaminato la questione - ritenuta sottostante perché avente carattere sostanziale - secondo cui "non esisteva alcun dato probatorio diverso e successivo rispetto alla data di contestazione dell'episodio estorsivo di cui alla sentenza Affari di famiglia su cui potrà fondare un giudizio di intraneità mafiosa per l'epoca successiva". Tuttavia, il ricorso straordinario omette di confrontarsi con la restante parte della motivazione del provvedimento impugnato nella quale si è affermato che: "dal punto di vista sostanziale, poi, la lettura dell'indicata sentenza convince che il materiale a disposizione del giudice non si identificava affatto con quello del presente procedimento, visto che i giudici esaminano solo le dichiarazioni dell'GI e non anche il compendio intercettativo menzionato nella sentenza impugnata. Tali considerazioni rendono del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale agitata in termini assolutamente generici nella memoria". 3 Ebbene, il ricorso straordinario si limita sostanzialmente a contestare la correttezza dell'apparato motivazionale della sentenza di legittimità, dichiarandosi sostanzialmente non appagato dalle risposte fornite e riproponendo le censure e le argomentazioni in proposito già sviluppate nel ricorso originario. In realtà, la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha fornito una completa risposta alle deduzioni difensive, esulando dall'ambito di operatívità della ridetta impugnazione straordinaria la possibilità di introdurre critiche alla decisione assunta, contestandone la correttezza, come invece si ostina a fare il condannato». Dopo la prima pronuncia ex art. 625-bis cod. proc. peri., i restanti ricorsi, decisi sempre in termini di inammissibilità, hanno denunciato inesistenti errori di fatto nelle sentenze ex art. 625-bis cod. proc. pen., allo scopo di ottenere una nuova pronuncia sul primo asserito "errore di fatto". 2.2. Sotto il profilo giuridico occorre ricordare che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoc:o incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo;
ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). La giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.: «In tal caso, tuttavia, in linea con i principi generali in 1:ema di reiterazione di una domanda già oggetto di una decisione irrevocabile, sull'esempio di quanto statuito dall'art. 641 cod. proc. pen. in materia di revisione, presupposto necessario è, circuitus vitandi causa, l'allegazione di elementi diversi e, segnatamente, la deduzione di un nuovo errore materiale o di fatto;
diversamente opinando, infatti, la domanda di un nuovo giudizio si risolverebbe in quella - inammissibile - di una rivalutazione della pregressa decisione di inammissibilità o di rigetto del ricorso revocatorio» (così tra le ultime Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, che ha riconosciuto l'errore percettivo nella individuazione della data di proposizione del ricorso straordinario erroneamente dichiarato inammissibile per tardività). 4 3. Nella specie è evidente che la critica del ricorrente si colloca fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per un duplice ordine di ragioni. 3.1. Anzitutto il ricorso solo formalmente denuncia un preteso errore di fatto contenuto nella sentenza n. 18677 del 01/02/2022 — con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal medesimo condannato avverso la sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen. pronunciata il 4 marzo 2021 dalla quinta sezione penale—; in realtà, come emerge chiaramente dallo sviluppo dei motivi e dallo stesso contenuto della memoria difensiva, il ricorso intende demandare a questo collegio la verifica del medesimo errore di fatto già escluso nella prima sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11697 del 11/03/2020). 3.2. In secondo luogo va ulteriormente ribadito che la doglianza "originaria" (qui perpetuata) si incentra su una asserita "distorta conoscenza del carteggio processuale" e attiene, all'evidenza, non ad un errore percettivo ma, al più, ad un ipotetico errore valutativo, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. (Sez. U., n. 18651 del 26 marzo 2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). 3.3. In ogni caso il ricorso è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata si è pronunciata esattamente sulle questioni poste con il ricorso straordinario, senza incorrere in alcun errore percettivo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2023