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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2157/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto – scioglimento del matrimoniopromosso da
, nata NA (NA) il 22.06.1966 (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaele Petrone, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pilato Gaetano, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 08.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.08.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a NA il giorno 24.11.1986, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.249, parte I, s. sez. C, anno 1986) dalla cui unione nascevano i figli Per_1 a NA il 02.03.1989, a NA il 19.03.1993, e a
[...] Persona_2 Persona_3
Giugliano in Campania il 27.08.2001, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In ricorso le parti precisavano che, con decreto del 20.04.2009, il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 20.04.2009 reso nel procedimento RG n. 4966/2008, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal
Presidente del Tribunale, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva indipendenza economica, e che i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti. Pertanto, la presente sentenza riguarda la sola pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e dell'accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nata NA (NA) il Parte_1
22.06.1966 (C.F. e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), a NA il giorno 24.11.1986, con atto trascritto nei registri di Stato C.F._2
Civile del predetto Comune (n.249, parte I, s. sez. C, anno 1986);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, l'08.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2157/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto – scioglimento del matrimoniopromosso da
, nata NA (NA) il 22.06.1966 (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaele Petrone, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pilato Gaetano, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 08.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.08.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a NA il giorno 24.11.1986, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.249, parte I, s. sez. C, anno 1986) dalla cui unione nascevano i figli Per_1 a NA il 02.03.1989, a NA il 19.03.1993, e a
[...] Persona_2 Persona_3
Giugliano in Campania il 27.08.2001, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In ricorso le parti precisavano che, con decreto del 20.04.2009, il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 20.04.2009 reso nel procedimento RG n. 4966/2008, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal
Presidente del Tribunale, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva indipendenza economica, e che i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti. Pertanto, la presente sentenza riguarda la sola pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e dell'accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nata NA (NA) il Parte_1
22.06.1966 (C.F. e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), a NA il giorno 24.11.1986, con atto trascritto nei registri di Stato C.F._2
Civile del predetto Comune (n.249, parte I, s. sez. C, anno 1986);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, l'08.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca