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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7399 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.A.C. 28588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28588 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CERRETO CAROLINA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Caracciolo n. 17
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 residente in [...] isol. b, sc. b pi. rialz
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note per l'udienza cartolare del
06.03.25.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.12.2022, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Napoli il 30/07/2011, rappresentava la CP_1
1 2
volontà di separarsi in quanto tra le parti vi era una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, già interrotta da mesi, essendo stato anche rilasciato, dal mese di agosto, l'immobile condotto in locazione, adibito a casa coniugale, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Rappresentava di essersi dedicata per anni alla cura e assistenza del marito, non permettendole ciò di costruirsi un percorso lavorativo adeguato;
di svolgere lavori saltuari di pulizia presso privati e di aver dovuto lasciare la casa coniugale, trovando ospitalità presso la propria famiglia di origine, non potendosi permettere una diversa soluzione abitativa. Deduceva inoltre che il Barone era economicamente autosufficiente in quanto percettore di reddito di cittadinanza nonché di pensione di invalidità. Ciò premesso, chiedeva:
“Che il Tribunale Adito, previo esperimento del tentativo di conciliazione e in caso di fallimento dello stesso, così provveda:
a) autorizzi i coniugi a continuare a vivere separati, emettendo ogni altra pronunzia inerente e consequenziale;
b) dichiari la personale separazione dei coniugi;
c) stabilisca a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della CP_1 sig.ra pari ad euro 200,00.” Pt_1
All'udienza del 09.05.2023, come differita su istanze della ricorrente, non compariva il Il CP_1
Presidente, emergendo dalle dichiarazioni rese all'udienza dalla ricorrente che il resistente viveva presso la madre, e ritenuto, pertanto, che le ricerche ex art. 143 c.p.c già effettuate fossero carenti, dichiarava nulla la notifica del ricorso e del pedissequo decreto e, attesa la modifica tabellare intervenuta, rimetteva il fascicolo al Presidente della Prima Civile.
Veniva fissata nuova udienza al 19.09.23 e concessi termini per la rinotifica al resistente.
Alla predetta udienza compariva solo la ricorrente, assistita dal difensore costituito. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia, e sentita la ricorrente, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza cartolare del 23.05.2024 la causa veniva quindi rinviata per precisazione conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di
2 3
quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, nonché della mancata costituzione in giudizio del resistente, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purchè economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di separazione personale dei coniugi l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce l'elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ipotetiche (cfr. Cass. N. 5817/2018). In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere del' dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'articolo 156 CC, pur essendo espressione del dovere di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. da ultimo Cass. 3354/2025).
Ebbene, in applicazione di tali principi, nel caso di specie deve ritenersi riscontrata in concreto l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della ricorrente, la quale lavora come collaboratrice domestica, sebbene non inquadrata, e come dalla stessa dichiarato all'udienza del 9/05/2023, di fatto era lei che in costanza di matrimonio manteneva il marito, che non lavorava e aveva problemi di salute, per cui era lei ad accudirlo. Infatti nel medesimo ricorso
3 4
introduttivo si deduce l'autosufficienza economica del sulla base del fatto che lo stesso CP_1 percepiva reddito di cittadinanza e pensione di invalidità, assunto che in corso di causa ha trovato conferma in seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente all'Agenzia delle
Entrate dal quale è risultato che per gli anni 2023, 2022, 2021 e 2020 non risultano presentate dichiarazioni dei redditi, mentre dalla CU 2023 risultano redditi esenti per un ammontare di €
15.023,69, e da quella 2024 redditi esenti per un ammontare di € 9.595,38. Alla stregua di tali elementi, tenuto conto che la capacità reddituale della ricorrente di fatto è indefinibile per mancanza di attendibili dichiarazioni reddituali rispetto alle rendite da lavoro sommerso, nell'impossibilità di verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio rispetto a quella del ricorrente, ogni ulteriore accertamento circa i presupposti della fattispecie in esame è precluso. La domanda pertanto non può che essere rigettata.
Tenuto conto della natura del giudizio e della mancata costituzione del resistente, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. rigetta la domanda formulata dalla ricorrente tesa ad ottenere un contributo al suo mantenimento;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 89, parte II, s. A, sez.
Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
4. dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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N.R.G.A.C. 28588/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28588 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CERRETO CAROLINA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Caracciolo n. 17
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 residente in [...] isol. b, sc. b pi. rialz
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note per l'udienza cartolare del
06.03.25.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.12.2022, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Napoli il 30/07/2011, rappresentava la CP_1
1 2
volontà di separarsi in quanto tra le parti vi era una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, già interrotta da mesi, essendo stato anche rilasciato, dal mese di agosto, l'immobile condotto in locazione, adibito a casa coniugale, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Rappresentava di essersi dedicata per anni alla cura e assistenza del marito, non permettendole ciò di costruirsi un percorso lavorativo adeguato;
di svolgere lavori saltuari di pulizia presso privati e di aver dovuto lasciare la casa coniugale, trovando ospitalità presso la propria famiglia di origine, non potendosi permettere una diversa soluzione abitativa. Deduceva inoltre che il Barone era economicamente autosufficiente in quanto percettore di reddito di cittadinanza nonché di pensione di invalidità. Ciò premesso, chiedeva:
“Che il Tribunale Adito, previo esperimento del tentativo di conciliazione e in caso di fallimento dello stesso, così provveda:
a) autorizzi i coniugi a continuare a vivere separati, emettendo ogni altra pronunzia inerente e consequenziale;
b) dichiari la personale separazione dei coniugi;
c) stabilisca a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della CP_1 sig.ra pari ad euro 200,00.” Pt_1
All'udienza del 09.05.2023, come differita su istanze della ricorrente, non compariva il Il CP_1
Presidente, emergendo dalle dichiarazioni rese all'udienza dalla ricorrente che il resistente viveva presso la madre, e ritenuto, pertanto, che le ricerche ex art. 143 c.p.c già effettuate fossero carenti, dichiarava nulla la notifica del ricorso e del pedissequo decreto e, attesa la modifica tabellare intervenuta, rimetteva il fascicolo al Presidente della Prima Civile.
Veniva fissata nuova udienza al 19.09.23 e concessi termini per la rinotifica al resistente.
Alla predetta udienza compariva solo la ricorrente, assistita dal difensore costituito. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia, e sentita la ricorrente, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza cartolare del 23.05.2024 la causa veniva quindi rinviata per precisazione conclusioni e successivamente rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di
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quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, nonché della mancata costituzione in giudizio del resistente, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinchè venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purchè economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di separazione personale dei coniugi l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce l'elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ipotetiche (cfr. Cass. N. 5817/2018). In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere del' dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'articolo 156 CC, pur essendo espressione del dovere di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. da ultimo Cass. 3354/2025).
Ebbene, in applicazione di tali principi, nel caso di specie deve ritenersi riscontrata in concreto l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della ricorrente, la quale lavora come collaboratrice domestica, sebbene non inquadrata, e come dalla stessa dichiarato all'udienza del 9/05/2023, di fatto era lei che in costanza di matrimonio manteneva il marito, che non lavorava e aveva problemi di salute, per cui era lei ad accudirlo. Infatti nel medesimo ricorso
3 4
introduttivo si deduce l'autosufficienza economica del sulla base del fatto che lo stesso CP_1 percepiva reddito di cittadinanza e pensione di invalidità, assunto che in corso di causa ha trovato conferma in seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente all'Agenzia delle
Entrate dal quale è risultato che per gli anni 2023, 2022, 2021 e 2020 non risultano presentate dichiarazioni dei redditi, mentre dalla CU 2023 risultano redditi esenti per un ammontare di €
15.023,69, e da quella 2024 redditi esenti per un ammontare di € 9.595,38. Alla stregua di tali elementi, tenuto conto che la capacità reddituale della ricorrente di fatto è indefinibile per mancanza di attendibili dichiarazioni reddituali rispetto alle rendite da lavoro sommerso, nell'impossibilità di verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio rispetto a quella del ricorrente, ogni ulteriore accertamento circa i presupposti della fattispecie in esame è precluso. La domanda pertanto non può che essere rigettata.
Tenuto conto della natura del giudizio e della mancata costituzione del resistente, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. rigetta la domanda formulata dalla ricorrente tesa ad ottenere un contributo al suo mantenimento;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 89, parte II, s. A, sez.
Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
4. dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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