CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2024, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE SC LO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 5946 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. EL IE ON VO, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 27 marzo 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 46 e 76 d.P.R. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., per avere attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza di concessione al pascolo di terreni demaniali, che non sussistevano nei suoi confronti le cause ostative di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, quand'invece risultava che egli era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, senza essere stato riabilitato (fatto commesso in Messina il 3 maggio 2016). 2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, sul rilievo che, nel caso al vaglio, la detta norma non sarebbe stata idonea ad integrare il precetto penale, non essendo stata richiesta la concessione al pascolo di terreni dennaniale per l'esercizio di attività imprenditoriale;
attività, questa, che, peraltro, non era stata neppure indicata nel capo d'imputazione, di modo che, oltretutto, si era verificata una lesione del diritto di difesa dell'imputato. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., perché la Corte territoriale, evocando i precedenti penali dell'imputato, anche ai fini del diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, aveva, al più, valorizzato la mera abitualità della condotta, senza motivare in ordine al profilo concorrente della gravità della stessa. - Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente con riguardo al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato mediante formule di mero stile. - Con requisitoria in data 10 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Perla Lori, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, articola censura non consentita in questa sede. Priva di pregio è la doglianza relativa al difetto di valida contestazione del fatto di reato oggetto di addebito, posto che il riferimento contenuto nel capo d'imputazione all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011 identifica inequivocabilmente la destinazione ad attività imprenditoriale dei 1 terreni demaniali richiesti in concessione come inclusa nella contestazione, dal momento che nella detta norma la destinazione ad uso imprenditoriale dei beni demaniali richiesti in concessione è specificamente indicata (art. 67, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011). In ogni caso, la deduzione relativa al mancato esercizio di attività imprenditoriale - cui destinare i beni demaniali da condurre in concessione al fine di praticarvi il pascolo - sfugge alla possibilità di sindacato di questa Corte, trattandosi di questione (caratterizzata da profili di fatto) inedita - ossia, non previamente sottoposta al giudice di appello, né con il gravame a firma dell'Avvocato Giuseppe Romano, depositato in data 7 novembre 2022, né con il gravame a firma dell'Avvocato Alessandro Pruiti Ciarello, depositato in data 30 novembre 2022 -, di modo che ne è precluso l'esame ai sensi del combinato disposto degli art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo è generico. Le argomentazioni, sviluppate a sostegno della doglianza che attinge il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata. Infatti, la Corte territoriale ha negato l'applicazione dell'istituto ritenendo che la condotta tenuta dall'imputato non potesse ritenersi di particolare tenuità non essendosi egli fatto scrupolo di dichiarare il falso pur di ottenere dall'ente pubblico concedente terreni che egli sapeva bene di non potere ottenere: e ciò, senza oltretutto allegare ragioni atte a giustificare diversamente il suo comportamento, di per sé caratterizzato da peculiare spregiudicatezza. Si tratta di motivazione non palesemente illogica e, comunque, conforme al principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). 3. Il terzo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato dal giudice censurato, che ha mostrato di essersi attenuto alle indicazioni direttive della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549), come, ad esempio, richiamando in sentenza i numerosi precedenti 2 penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), ovvero con il mero riferimento all' assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 5946 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. EL IE ON VO, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 27 marzo 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 46 e 76 d.P.R. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., per avere attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza di concessione al pascolo di terreni demaniali, che non sussistevano nei suoi confronti le cause ostative di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, quand'invece risultava che egli era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, senza essere stato riabilitato (fatto commesso in Messina il 3 maggio 2016). 2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, sul rilievo che, nel caso al vaglio, la detta norma non sarebbe stata idonea ad integrare il precetto penale, non essendo stata richiesta la concessione al pascolo di terreni dennaniale per l'esercizio di attività imprenditoriale;
attività, questa, che, peraltro, non era stata neppure indicata nel capo d'imputazione, di modo che, oltretutto, si era verificata una lesione del diritto di difesa dell'imputato. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., perché la Corte territoriale, evocando i precedenti penali dell'imputato, anche ai fini del diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, aveva, al più, valorizzato la mera abitualità della condotta, senza motivare in ordine al profilo concorrente della gravità della stessa. - Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente con riguardo al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato mediante formule di mero stile. - Con requisitoria in data 10 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Perla Lori, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, articola censura non consentita in questa sede. Priva di pregio è la doglianza relativa al difetto di valida contestazione del fatto di reato oggetto di addebito, posto che il riferimento contenuto nel capo d'imputazione all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011 identifica inequivocabilmente la destinazione ad attività imprenditoriale dei 1 terreni demaniali richiesti in concessione come inclusa nella contestazione, dal momento che nella detta norma la destinazione ad uso imprenditoriale dei beni demaniali richiesti in concessione è specificamente indicata (art. 67, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011). In ogni caso, la deduzione relativa al mancato esercizio di attività imprenditoriale - cui destinare i beni demaniali da condurre in concessione al fine di praticarvi il pascolo - sfugge alla possibilità di sindacato di questa Corte, trattandosi di questione (caratterizzata da profili di fatto) inedita - ossia, non previamente sottoposta al giudice di appello, né con il gravame a firma dell'Avvocato Giuseppe Romano, depositato in data 7 novembre 2022, né con il gravame a firma dell'Avvocato Alessandro Pruiti Ciarello, depositato in data 30 novembre 2022 -, di modo che ne è precluso l'esame ai sensi del combinato disposto degli art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo è generico. Le argomentazioni, sviluppate a sostegno della doglianza che attinge il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata. Infatti, la Corte territoriale ha negato l'applicazione dell'istituto ritenendo che la condotta tenuta dall'imputato non potesse ritenersi di particolare tenuità non essendosi egli fatto scrupolo di dichiarare il falso pur di ottenere dall'ente pubblico concedente terreni che egli sapeva bene di non potere ottenere: e ciò, senza oltretutto allegare ragioni atte a giustificare diversamente il suo comportamento, di per sé caratterizzato da peculiare spregiudicatezza. Si tratta di motivazione non palesemente illogica e, comunque, conforme al principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). 3. Il terzo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato dal giudice censurato, che ha mostrato di essersi attenuto alle indicazioni direttive della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549), come, ad esempio, richiamando in sentenza i numerosi precedenti 2 penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), ovvero con il mero riferimento all' assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente