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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1961/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18505/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400103098000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone al preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400103098000, notificato in data 12.11.24 ad Nominativo_1 quale debitore nei confronti dell'Erario per € 1.385.483,44, sulla autovettura Alfa Romeo Tonale tg. Targa_1
La ricorrente lamenta l'illegittimità del preavviso di fermo in quanto disposto su autovettura della quale è comproprietaria.
L'agente della riscossione si costituisce in giudizio e, preso atto della cointestazione, comunica di aver provveduto alla chiusura del fascicolo cautelare opposto di cui al preavviso di fermo amministrativo n.
09780202400103098000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce della richiesta di estinzione del giudizio avanzata dall'agente della riscossione a seguito della chiusura del fascicolo cautelare relativo al pravviso di fermo impugnatro
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così eciso in Roma il 16.01.2026
Il Giudice monocratico
DO TI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18505/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400103098000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone al preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400103098000, notificato in data 12.11.24 ad Nominativo_1 quale debitore nei confronti dell'Erario per € 1.385.483,44, sulla autovettura Alfa Romeo Tonale tg. Targa_1
La ricorrente lamenta l'illegittimità del preavviso di fermo in quanto disposto su autovettura della quale è comproprietaria.
L'agente della riscossione si costituisce in giudizio e, preso atto della cointestazione, comunica di aver provveduto alla chiusura del fascicolo cautelare opposto di cui al preavviso di fermo amministrativo n.
09780202400103098000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce della richiesta di estinzione del giudizio avanzata dall'agente della riscossione a seguito della chiusura del fascicolo cautelare relativo al pravviso di fermo impugnatro
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così eciso in Roma il 16.01.2026
Il Giudice monocratico
DO TI