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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/05/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 216/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 216/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a[...] e , (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] residente ad Avezzano, C.F._2 elettivamente domiciliati in Avezzano via Mons. Bagnoli n. 155 presso lo studio dell'avv. Alfredo Retico, (c.f. ), che li rappresenta e difende in C.F._3 virtù di procura in calce al ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni stabilite in sede di accordo di separazione personale ai sensi dell'art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. in L. 10/11/2014. n. 162, sottoscritto dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Avezzano
1 in data 22/11/2022, alle seguenti condizioni: “il marito concede alla moglie il diritto personale di abitazione nell'appartamento di sua proprietà sito in Avezzano via Benvenuto
Cellini n. 2 lett. B, int. 3, censito in Catasto Urbano del Comune di Avezzano al foglio 35, p.lla
548 sub. 16 e si impegna a versarle mensilmente la somma di €.100,00 quale contributo al suo mantenimento, con conferma nel resto. Nulla per spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 marzo 2025, e Parte_1 Parte_2
hanno adìto il tribunale per ottenere la modifica delle condizioni previste nell'accordo di separazione personale ai sensi dell'art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. in L.
10/11/2014. n. 162, sottoscritto dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Avezzano in data
22/11/2022.
Infatti, le mutate condizioni di che ha cessato la sua attività e Parte_1 percepisce ora una pensione annuale lorda di € 17.272,00, e quelle della moglie che non è in età lavorativa, non ha reddito da pensione, né Parte_2 possiede immobili ove abitare, hanno determinato le parti a richiedere una modifica dell'accordo di separazione, mediante l'inserimento delle condizioni sopra riportate.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che la casa coniugale, consistente in una villetta unifamiliare di proprietà esclusiva del marito, è stata frazionata in tre unità abitative indipendenti per garantire l'alloggio alla moglie e ai figli. Inoltre, il marito si
è dichiarato disposto a contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile di € 100,00 proporzionato alle proprie capacità economiche, considerato che il raggiungimento dell'età pensionabile gli ha garantito una stabilità economica, in quanto ha cessato la propria attività di consulente del lavoro e non è più gravato dalle numerose spese collegate alla professione.
All'udienza di comparizione del 07/052025 il giudice istruttore, tenuto conto dei chiarimenti forniti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
2 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'accordo di separazione personale ai sensi dell'art. 12 del D.L.
12/09/2014, n. 132 conv. in L. 10/11/2014. n. 162, sottoscritto dinanzi all'Ufficiale di
Stato Civile di Avezzano in data 22/11/2022, venga modificato prevedendo le condizioni di cui all'accordo sopra riportato ed, in particolare:
- omologa la previsione di un contributo di mantenimento di euro 100,00 mensili a carico di in favore di Parte_1 Parte_2
- prende atto dell'ulteriore condizione prevista: “il marito concede alla moglie il diritto personale di abitazione nell'appartamento di sua proprietà sito in Avezzano via Benvenuto
Cellini n. 2 lett. B, int. 3, censito in Catasto Urbano del Comune di Avezzano al foglio 35, p.lla
548 sub. 16”.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 216/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a[...] e , (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] residente ad Avezzano, C.F._2 elettivamente domiciliati in Avezzano via Mons. Bagnoli n. 155 presso lo studio dell'avv. Alfredo Retico, (c.f. ), che li rappresenta e difende in C.F._3 virtù di procura in calce al ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni stabilite in sede di accordo di separazione personale ai sensi dell'art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. in L. 10/11/2014. n. 162, sottoscritto dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Avezzano
1 in data 22/11/2022, alle seguenti condizioni: “il marito concede alla moglie il diritto personale di abitazione nell'appartamento di sua proprietà sito in Avezzano via Benvenuto
Cellini n. 2 lett. B, int. 3, censito in Catasto Urbano del Comune di Avezzano al foglio 35, p.lla
548 sub. 16 e si impegna a versarle mensilmente la somma di €.100,00 quale contributo al suo mantenimento, con conferma nel resto. Nulla per spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 marzo 2025, e Parte_1 Parte_2
hanno adìto il tribunale per ottenere la modifica delle condizioni previste nell'accordo di separazione personale ai sensi dell'art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. in L.
10/11/2014. n. 162, sottoscritto dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Avezzano in data
22/11/2022.
Infatti, le mutate condizioni di che ha cessato la sua attività e Parte_1 percepisce ora una pensione annuale lorda di € 17.272,00, e quelle della moglie che non è in età lavorativa, non ha reddito da pensione, né Parte_2 possiede immobili ove abitare, hanno determinato le parti a richiedere una modifica dell'accordo di separazione, mediante l'inserimento delle condizioni sopra riportate.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che la casa coniugale, consistente in una villetta unifamiliare di proprietà esclusiva del marito, è stata frazionata in tre unità abitative indipendenti per garantire l'alloggio alla moglie e ai figli. Inoltre, il marito si
è dichiarato disposto a contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile di € 100,00 proporzionato alle proprie capacità economiche, considerato che il raggiungimento dell'età pensionabile gli ha garantito una stabilità economica, in quanto ha cessato la propria attività di consulente del lavoro e non è più gravato dalle numerose spese collegate alla professione.
All'udienza di comparizione del 07/052025 il giudice istruttore, tenuto conto dei chiarimenti forniti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
2 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'accordo di separazione personale ai sensi dell'art. 12 del D.L.
12/09/2014, n. 132 conv. in L. 10/11/2014. n. 162, sottoscritto dinanzi all'Ufficiale di
Stato Civile di Avezzano in data 22/11/2022, venga modificato prevedendo le condizioni di cui all'accordo sopra riportato ed, in particolare:
- omologa la previsione di un contributo di mantenimento di euro 100,00 mensili a carico di in favore di Parte_1 Parte_2
- prende atto dell'ulteriore condizione prevista: “il marito concede alla moglie il diritto personale di abitazione nell'appartamento di sua proprietà sito in Avezzano via Benvenuto
Cellini n. 2 lett. B, int. 3, censito in Catasto Urbano del Comune di Avezzano al foglio 35, p.lla
548 sub. 16”.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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