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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa LL OS Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 1596/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4748/2024 del 18 aprile 2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 4 ottobre 2022 conveniva in giudizio il Controparte_1 Parte_1
e, premesso di avere presentato domanda di integrazione/aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA in data 30 aprile 2022 e di essere stato inserito nelle graduatorie
1 provvisorie alla posizione n. 1381, lamentava l'illegittima comunicazione di esclusione dal concorso per titoli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali indetto con DDG del 26 aprile
2022 per il personale ATA, profilo professionale collaboratore scolastico, per non essere in possesso del requisito di una anzianità di almeno due anni di servizio prestato nelle scuole statali.
Posta l'illegittimità dell'esclusione adottata nei suoi confronti, in quanto non preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, parte ricorrente deduceva, nel merito, di avere svolto un periodo di insegnamento superiore al limite minimo di 24 mesi, richiesto dalla normativa concorsuale, dovendosi computare in detto periodo anche l'attività prestata presso scuole paritarie.
Alla stregua di tali premesse, il rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento prot. n.1137 del CP_2
08/08/2022– o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo di esclusione del ricorrente;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia”.
Si costituiva in giudizio il , contestando la fondatezza Parte_1 della domanda e chiedendone il rigetto.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 4748/2024, il primo giudice così decideva: «accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al concorso per titoli indetto con D.D.G. del 26 aprile 2022 per il personale ATA, profilo professionale collaboratore scolastico e, per l'effetto, condanna l'amministrazione scolastica ad adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale. Rigetta, per il resto, il ricorso.
Condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
In particolare, il Tribunale riteneva fondata la domanda azionata in via principale dal ricorrente, con conseguente accertamento del suo diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al concorso per titoli indetto con D.D.G. del 26 aprile 2022 per il personale ATA, profilo professionale collaboratore scolastico e con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale;
rigettava, invece, la pretesa risarcitoria in carenza di elementi allegativi e dimostrativi utili a supportarla.
2 Avverso tale decisione proponeva appello il e del merito, sulla base Parte_1 di un unico motivo denominato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost.; nonché dell'art. 1 L. 10 marzo 2000, n. 62 e dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 255 del 2001, e, per l'effetto, erronea disapplicazione del D.D.G. del 26 aprile 2022 per il personale ATA”: sosteneva la parte appellante che la pronuncia, nella parte nella quale aveva ritenuto illegittima l'esclusione dell'originario ricorrente dalle graduatorie provinciali permanenti, dichiarando per l'effetto il diritto al suo inserimento nelle medesime, merita di essere riformata per violazione degli artt. 3, 33 e 97
Cost, nonché dell'art. 1, L. 10 marzo 2000, n. 62 e dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 255 del 2001.
Richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Consulta in materia, evidenziava che, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, non può in alcun modo configurarsi l'asserita illegittimità, per contrasto con la l. n. 62/2000 e gli artt. 3 e 97 Cost., della previsione del DDG n. 336 del 26.4.2022 nella parte in cui stabilisce, tra i requisiti, il possesso di un'anzianità di servizio di due anni maturata nelle scuole statali, e non anche in quelle paritarie.
Sosteneva, quindi, la correttezza dell'operato dell'Amministrazione appellante e l'infondatezza della pretesa del di essere inserito nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al concorso per CP_1 titoli indetto con DDG del 26 aprile 2022 del personale ATA, profilo professionale collaboratore scolastico.
In definitiva, così concludeva: “accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare nei termini di cui al presente atto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 19.11.2025 è stata dichiarata la contumacia di , non Controparte_1 costituitosi nonostante la rituale notifica dell'atto di appello;
quindi, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è fondato.
2.1. Il D.D.G. n. 340 del 26 aprile 2022, con cui è stato indetto un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo al personale ATA, profilo professionale collaboratore scolastico, prevede all'art.
1.2 lett. a) che per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere, in particolare, una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestato nelle scuole statali.
La disposizione richiede espressamente che l'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) sia stata maturata presso scuole statali.
Ciò posto, è pacifico che è stato escluso dal concorso con il provvedimento Controparte_1 prot. n.1137 del 08/08/2022 in quanto “non in possesso del requisito di una anzianità di almeno due
3 anni di servizio (24 mesi ovvero 23 mesi sedici giorni anche non continuativi) prestato nelle scuole statali ed in posto corrispondente al profilo di collaboratore scolastico previsto dall'art.
1.2 lett. “a” del D.D.G. sopra citato” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Il Tribunale, nell'accogliere la tesi del , secondo cui al servizio presso le scuole statali CP_1 deve essere equiparato quello presso le scuole paritarie, ha richiamato l'articolo 33, commi 3 e 4, della Costituzione e l'articolo 1, comma 1, della legge n. 62/2000. Ha, quindi, osservato: «Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria»; «Come già affermato dalla Suprema Corte
(Cass., sez. lav., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi».
Ha aggiunto che, «con specifico riconoscimento al tema della anzianità di servizio dei docenti delle scuole paritarie, la quale ha diretto precipitato sul tema controverso, viene in considerazione la disposizione dettata dall'art. 2, comma 2, decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge n. 333 del 2001, laddove prevede che nell'integrazione delle graduatorie permanenti “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
La norma citata ha così espressamente preso atto della equiparazione di servizi statali e paritari ai fini della formazione delle graduatorie permanenti, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”».
2.2. Le censure del , che contestano l'equiparazione effettuata dal primo giudice, Parte_1 anche ai fini per cui è causa, del servizio prestato presso scuole paritarie a quello svolto presso scuole statali sono fondate alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza nella materia che ci occupa.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (S.U., n. 9966 del 2017, Cass., n.33134 del 2019) nel sistema delineato dalla legge n. 62 del 2000, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi sia in relazione all'offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti. Tuttavia, ciò non dà luogo ad una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.
4 La S.C. (Sez. L, Ordinanza n. 10460 del 2024; Sez. L, Ordinanza n. 16708 del 2024) ha recentemente ribadito – con riferimento al personale docente - che, anche in relazione alla mobilità
(cfr. in particolare Cass. 32576/2023, Cass. n. 6514/2024, Cass. n. 6280/2024), così come in relazione all'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera (Cass. 32386/2019, cui hanno dato continuità Cass. n. 33137/2019, Cass. n. 33134/2019, Cass. n. 25226/2020, Cass. n. 7583/2022), non
è riconoscibile, ex art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo.
Le pronunce citate, nel pervenire alle medesime conclusioni della giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante C.d.S. n. 2717/2020 e C.d.S. n. 4806/2021), hanno sottolineato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.
Ai sensi dell'art. 356, D. Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: “a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”.
Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l'assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l'insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch'esse oggetto della valutazione prescritta dall'art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall'art. 356.
5 Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485, D. Lgs. n. 297/1994.
Al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto “(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l'assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall'art. 1, Legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001.
Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all'enucleazione di un'unica categoria di scuola paritaria, ma a quest'ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l'insegnamento presso gli istituti pareggiati.
Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 180 del 2021, “nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell'assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un'attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti”.
La medesima Consulta, nella sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza amministrativa, sul presupposto che non è possibile individuare una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali,
e ciò con riferimento a tutto il personale, docente e non, a tempo determinato o indeterminato. La
Corte, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del
2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria».
Non sfugge al Collegio che la fattispecie in esame non riguarda il personale docente, ma un dipendente del appartenente al personale ATA. Parte_1
6 E tuttavia, così come rilevato dalla S.C. in una fattispecie analoga a quella in esame, anche nel caso di specie si pongono le medesime considerazioni innanzi riportate, relative alla diversità dello status giuridico del personale ATA a seconda che il rapporto di lavoro sia instaurato con una scuola statale o con una scuola paritaria (Sez. L, Ordinanza n. 11011 del 2022, concernente un lavoratore che aveva presentato domanda di inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di collaboratore amministrativo di cui al DM n. 75 del 2001, asserendo di essere in possesso del necessario requisito di anzianità previsto, ossia aver svolto almeno 30 giorni di servizio anche non continuativo presso scuole statali, nel profilo professionale di collaboratore scolastico tra il 10 settembre 1997 e la data della domanda, con rapporto di impiego a tempo determinato).
Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato».
Questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE, come invece argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento – riconosciuti anche dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 - esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ciò in quanto quest'ultima prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”
e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”,
7 laddove nel caso di specie il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7583 del 2022). È utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, “il termine
«lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”. Si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte.
Si deve ancora aggiungere che, allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà il rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine CP_1 della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo. Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia l'orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, , C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi Persona_1 citata)» (Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42).
La sentenza impugnata, che ha disatteso i principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia, non è condivisibile neanche laddove estende al personale ATA la previsione dell'art. 2, comma 2, decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge n. 333 del 2001, laddove prevede che nell'integrazione delle graduatorie permanenti “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre
2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
E invero, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 180/2021, in relazione all'art. 2, comma
2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, ha affermato: “In quanto attributiva di un beneficio in
8 favore di determinate categorie di soggetti, questa norma riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione.
Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di
Stato, essa è insuscettibile di essere applicata «estensivamente o analogicamente» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n.
32386; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n.
6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906; decisione 7 gennaio
2008, n. 6; sezione quarta, decisioni 22 giugno 2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, decisione 9 maggio 2002, n. 2517). È consentita, dunque, la valutazione del servizio preruolo ai fini dell'immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del personale docente, ma questa possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate”.
Analogamente, in mancanza di una disposizione di legge che lo preveda espressamente, il beneficio attribuito ai docenti non può estendersi al personale ATA.
Pertanto, non sono illegittime le disposizioni impugnate dal , che non hanno equiparato CP_1 il servizio prestato nelle scuole paritarie a quello effettuato nelle scuole statali.
Del resto, la giurisprudenza amministrativa (condivisa da Corte di appello Salerno, sentenza n. 13/08/2024, n. 297) ha rilevato che, nell'attuale sistema, non è individuabile una totale assimilazione/ parificazione di trattamento giuridico tra “personale docente” (e assimilato) e “non docente”, tra cui il personale ATA. In tal senso depongono, in via generale, la l. 30 luglio 1973, n. 477 che distingue, i fini del riordinamento di ruoli, l'attività di docenza (e assimilate), da quella dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi ed il successivo D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, dedicato alle
“norme sullo stato giuridico del [solo] personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche”. La stessa legge 10 marzo 2000, n. 62 (che ammette le scuole paritarie private alla prestazione del servizio pubblico dell'istruzione), all'art. 1, comma 4, laddove elenca i requisiti di ordine funzionale e strutturale attraverso i quali accertare l'idoneità delle scuole paritarie ad organizzare corsi corrispondenti all'offerta formativa delineata dagli ordinamenti generali dell'istruzione ha dettato una specifica previsione per il solo personale impegnato nella docenza (e nella dirigenza), senza riferimento alcuno al personale incaricato dello svolgimento di altre attività
(cfr. art. 1, comma 4, lett. h).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate da devono essere integralmente respinte. Controparte_1
9 3. La novità della questione affrontata con specifico riguardo alla fattispecie concreta, come innanzi delineata, e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito (resi evidenti dall'orientamento del Tribunale) non ancora risolti dalla giurisprudenza di legittimità integrano (Sez.
3, Ordinanza n. 6901 del 15/03/2025) gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
(come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- respinge integralmente le domande avanzate da nell'originario ricorso;
Controparte_1
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Presidente est.
LL OS
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