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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Causa n. 1400/2023 RG Lav.
TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.Paolo Sartorello,
nell'udienza del giorno 18/11/2025, nella causa n. 1400/2023 Ruolo Lav. vertente tra:
Parte_1
(Avv. RIGHI ALBERTO)
e
Controparte_1
(Avv. PILATI ANDREA e MARCOLIN MATTEO) ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di trasferta, nella misura e nei limiti previsti dai contratti collettivi applicabili pro tempore, limitatamente ai giorni in cui ha effettivamente lavorato presso cantieri situati fuori dal
Comune e oltre 10 km dalla sede della convenuta, da quantificarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
1 - rigetta la domanda di accertamento e condanna per differenze retributive per prestazione di lavoro straordinario;
- riserva all'atto della pronuncia definitiva la decisione sulle spese di lite;
- dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Il giudice dott. Paolo Sartorello
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TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.Paolo Sartorello,
nell'udienza del giorno 18/11/2025, nella causa n. 1400/2023 Ruolo Lav. vertente tra:
Parte_1
(Avv. RIGHI ALBERTO)
e
Controparte_1
(Avv. PILATI ANDREA e MARCOLIN MATTEO) ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di trasferta, nella misura e nei limiti previsti dai contratti collettivi applicabili pro tempore, limitatamente ai giorni in cui ha effettivamente lavorato presso cantieri situati fuori dal
Comune e oltre 10 km dalla sede della convenuta, da quantificarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
1 - rigetta la domanda di accertamento e condanna per differenze retributive per prestazione di lavoro straordinario;
- riserva all'atto della pronuncia definitiva la decisione sulle spese di lite;
- dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Il giudice dott. Paolo Sartorello
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